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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. 163/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LAZZERONI BARBARA unitamente e disgiuntamente all'avv. LAURA
FRANCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LAZZERONI
BARBARA in Via Stalloreggi n. 89, 53100 SIENA – PEC:
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), nella persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore - con sede in Perugia (PG), Via Pievaiola n.
166/F (P.IVA ) e (C.F. : ), entrambi P.IVA_1 CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Siena (SI), Via della Sapienza n. 39 (studio legale Avv.
Silvia Chellini), rappresentati e difesi dall'Avv. MARIO MONACELLI del Foro di
Perugia (C.F.: - PEC: C.F._3 Email_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. quale giornalista autore CP_2 dell'articolo meglio descritto in parte motiva e il “ in persona del CP_1 Controparte_1 pagina 1 di 9 proprio legale rappresentante pro-tempore, quale editore del giornale de quo per aver diffamato Il Sig. con la pubblicazione dell'articolo di cui in Parte_1 premessa;
per l'effetto condannare il Sig. quale giornalista autore dell'articolo meglio CP_2 descritto in parte motiva e il “ , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore quale editore del giornale, al pagamento della somma di €
30.000,00 (trentamila) oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o di quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e ragione dall'Ecc.mo
Giudice adito;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
1.D.C.V. che in data 15 aprile 2022 leggevate sul quotidiano “Il Corriere di Siena”
l'articolo intitolato “Fondazione MPS e nomine” che Vi si mostra;
2.D.C.V. che lo comunicaste al Sig. NO affinché ne prendesse Parte_1 visione;
3.D.C.V. che aveste a leggere l'articolo di cui sopra presso un bar del centro città, nel giornale messo a disposizione della clientela”.
Per i convenuti: “In via principale: respingere le richieste risarcitorie avanzate dal Dott. Parte_1 poichè totalmente infondate sia in fatto che in diritto, stante l'assoluta insussistenza di qualsiasi carattere diffamatorio nell'articolo per cui è causa ed in ogni caso
l'insussistenza di qualsiasi concreto danno subito dall'attore;
In via subordinata: nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, della domanda risarcitoria formulata dal Dott. NO, procedere Parte_1 comunque ad una diversa e minore quantificazione del risarcimento dei danni;
condannare in ogni caso l'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, NO citava in Parte_1 giudizio e il “ , in persona del proprio legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
Esponeva l'attore che il giorno 25 aprile 2022 sul quotidiano “Il Corriere di Siena” era stato pubblicato l'articolo intitolato “Fondazione MPS e nomine. La Deputazione generale verso i tempi supplementari” firmato dal convenuto che nella CP_2 parte finale di detto articolo era dato leggersi la seguente frase: “Di solito gli spetta il
Presidente, ma il Comune gradirebbe per quel ruolo Uomo di Parte_1 grande esperienza ma che in passato è rimasto coinvolto nello scandalo Eutelia: tra il
2009 ed il 2011 è stato sindaco revisore…”. Pur ammettendo espressamente di aver ricoperto l'incarico di sindaco revisore nel periodo indicato, l'attore contestava di esser rimasto coinvolto nello scandalo collegato al fallimento di Eutelia per non aver mai ricevuto alcuna informazione di garanzia e per non esser mai stato coinvolto in procedimenti giudiziali neppure civili;
riteneva pertanto la natura diffamatoria dell'inciso riportato dal in quanto offensivo e non veritiero, finalizzato CP_2 dolosamente a gettare un'ombra sulla onorabilità del anche tenuto conto Parte_1 della circostanza che in detto articolo non era stata fatta menzione alcuna dei numerosi e rilevanti incarichi di grande responsabilità ricoperti dall'odierno attore, con ottimi risultati e con specchiata condotta. L'idoneità dell'articolo ad ingenerare nel lettore il dubbio di un diretto coinvolgimento del nel dissesto Parte_1 finanziario di Eutelia e l'evidente discredito arrecato alla sua reputazione nell'immediatezza delle nomine, considerata altresì l'importanza del ruolo rivestito all'interno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, legittimavano la richiesta di risarcimento del danno subito.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti mediante deposito di distinte comparse di costituzione e risposta di analogo contenuto con cui chiedevano rigettarsi la domanda, ritenuta del tutto infondata in fatto e in diritto per ricorrere i presupposti dell'esimente del diritto di cronaca giornalistica, quale aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di pensiero riconosciuto all'art. 21 della
Costituzione.
pagina 3 di 9 Assumevano la piena sussistenza di tutti i requisiti elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto di cronaca: la pertinenza, stante la rilevanza pubblica della notizia in vista delle imminenti nomine dei vertici della Fondazione
MPS e, segnatamente, del Collegio dei sindaci revisori;
la continenza, alla luce delle espressioni e dei toni utilizzati decisamente sobri e pacati;
la verità dei fatti, atteso che le anticipazioni sulle imminenti nomine dei vertici avevano trovato conferma all'esito della selezione, inclusa la nomina dell'attore a Presidente del Collegio dei sindaci revisori.
Quanto poi al lamentato mancato richiamo dei precedenti importanti incarichi ricoperti dal i convenuti rappresentavano che l'omissione non era Parte_1 motivata da un intento diffamatorio ma dal fatto che l'articolo era incentrato sulle dinamiche politiche sottese alle nomine della Fondazione MPS, di particolare interesse per la comunità senese, e non anche sulla persona dell'attore. Parimenti priva di carattere offensivo la tanto criticata espressione “rimasto coinvolto nello scandalo Eutelia”, da intendersi come mero dato storico, riferibile alla società Eutelia
e non anche all'operato dell'attore, in mancanza di alcun richiamo ai profili giudiziari della vicenda e tantomeno ad un coinvolgimento del nella Parte_1 stessa. Contestavano, inoltre, la sussistenza di eventuali danni suscettibili di risarcimento per esser la pretesa attorea, oltre che del tutto sfornita di riscontri probatori, smentita dall'inesistenza di conseguenze pregiudizievoli per il il Parte_1 quale, nonostante l'articolo de quo, era stato effettivamente nominato Presidente del
Collegio dei sindaci revisori della Fondazione MPS e aveva continuato a rivestire la carica, già ricoperta all'epoca della pubblicazione, di Presidente del Gruppo Sportivo
San Miniato. Lamentavano, infine, nella denegata ipotesi di accertamento della natura diffamatoria dell'articolo, l'eccessività della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale del tutto discorde con i parametri codificati dalle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano stante la tenue gravità del fatto addebitato.
Differita l'udienza cartolare di prima comparizione delle parti con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il pagina 4 di 9 deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni nonchè per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******************
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In tema di azione civile di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa la giurisprudenza ha precisato che la lesione all'onore e alla reputazione altrui non si verifica quando la diffusione delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. “pertinenza”), ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali si indirizza la pubblicazione di stampa (cfr. Cass. Civ. n.
16917/2010); la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti (c.d. continenza), nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro e dunque non deve eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire (cfr. Cass. Civ. n. 5259/1984); la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti (verità), nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera solo inesattezze irrilevanti, riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (cfr. Cass. Civile n.
20140/2005).
Ebbene, nel caso concreto si conviene con i convenuti nel ritenere la sussistenza del requisito della pertinenza, attesa la rilevanza a livello locale della vicenda concernente la nomina dei vertici della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, nello specifico, quella dei potenziali dei membri del collegio sindacale, stante l'indiscutibile ruolo di primo piano per la comunità senese da sempre ricoperto dall'ente.
Pur tuttavia, a parere di chi giudica, l'espressione utilizzata nell'articolo in questione, con riferimento alla potenziale nomina del “che in passato è Parte_1 rimasto coinvolto nello scandalo Eutelia” non è rispettosa dei limiti della continenza espositiva e della verità. Tali presupposti richiedono ineludibilmente che la cronaca non vada al di là di quanto strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse all'informazione nonchè la corrispondenza al vero del fatto divulgato.
Nella specie, l'espresso richiamo, non strettamente necessario a fini informativi di pubblico interesse, al ruolo ricoperto dall'attore presso l'azienda Eutelia, senza pagina 5 di 9 alcuna menzione degli ulteriori e diversi incarichi professionali, di indubbio rilievo, assunti presso altri enti quale sindaco revisore e amministratore (ad es. revisore di
Banca MPS spa, amministratore della quando la squadra militava in serie CP_3
A), genericamente sintetizzati nella locuzione “Uomo di grande esperienza”, appare finalizzato ad enfatizzare l'esperienza del presso la compagnia telefonica Parte_1 aretina la quale, proprio negli anni 2009/2010, è stata al centro di vicende giudiziarie che, seppur risalenti ad oltre un decennio rispetto alla data di pubblicazione dell'articolo, non sono ancora state coperte dall'oblio collettivo.
L'espressione genericamente utilizzata dal giornalista “coinvolto nello scandalo
Eutelia”, in assenza di ulteriori precisazioni e distinzioni, riveste quindi carattere diffamatorio in quanto idonea a suggestionare il lettore medio, inducendolo a ritenere che anche l'attore abbia avuto un ruolo attivo nella vicenda, evocando un suo diretto coinvolgimento nel crac finanziario della società e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione.
Giova, sul punto, richiamare l'insegnamento dei Giudici di Legittimità: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato” (Cass. n.
8/2019; n. 41042/2014; n. 45910/2005).
Costituisce circostanza pacifica l'estraneità del alle vicende processuali, di Parte_1 natura sia penalistica che civilistica, conseguenti lo stato di insolvenza della società
Eutelia; pertanto, il fatto di avere accostato nell'articolo il nome dell'attore allo
“scandalo Eutelia”, senza ulteriori precisazioni e chiarimenti, appare un comportamento idoneo a suggestionare o fuorviare il lettore ingenerando una rappresentazione non obiettiva né veritiera dei fatti.
Il carattere diffamatorio dell'articolo in questione comporta l'obbligo solidale del risarcimento del danno a carico di tutti i responsabili della pubblicazione e della diffusione ovvero del giornalista, del direttore responsabile (rimasto estraneo al presente giudizio) nonchè dell'editore per aver omesso il dovuto controllo volto ad impedire la diffusione del contenuto diffamatorio.
pagina 6 di 9 La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che al diffamato deve essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come sofferenza soggettiva,
“causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” allorquando il fatto lesivo incida sui diritti fondamentali della persona umana garantiti ex artt. 2 e 3 Cost., e fra tali diritti rientra anche quello alla dignità e reputazione della persona (Cass. SSUU n.
26972/2008, nn. 26973, 27974 e 26975).
Ed invero, la diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire (cfr. Cass. Civ. n. 8397/2016) costituisce infatti un pregiudizio e come tale deve essere risarcito.
Con riferimento al quantum debeatur, trattandosi di un danno che non può essere provato e comunque determinato nel suo preciso ammontare, la liquidazione deve necessariamente avvenire con criteri equitativi ex art. 1226 c.c., norma richiamata, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
31546/2018; n. 25739/2014).
La Suprema Corte ha altresì precisato che il danno alla reputazione, pur non essendo “in re ipsa”, è tuttavia suscettibile di essere dimostrato anche mediante ricorso al notorio e alla prova presuntiva “che può costituire l'unica forma per la formazione del convincimento del Giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri” (Cass. Civ. n. 24474/2014).
Al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, questo giudice ritiene opportuno ricorrere ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che, pur non costituendo una fonte di diritto (Cass. civ. n. 13153/2017), prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità
pagina 7 di 9 delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato (Cass. n.
8248/2024; n. 18217/2023).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto dell'assenza di ricadute negative nell'ambito professionale (tant'è che la nomina a membro del Collegio sindacale di MPS è effettivamente avvenuta), del limitato spazio occupato dalla notizia diffamatoria rispetto all'articolo nel suo complesso, del fatto che la pubblicazione è avvenuta su un quotidiano locale “Corriere di Siena” a tiratura piuttosto modesta, come attestato dai dati forniti dai convenuti non contestati dall'attore (cfr. doc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), che si è trattato di una sola pubblicazione e non vi sono state reiterazioni, si ritiene l'episodio diffamatorio di tenue gravità cosicchè appare equo liquidare l'importo di € 8.000,00 (ottomila). Su tale somma dovranno essere applicati gli interessi nella misura legale dalla sentenza all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in conformità al DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022, scaglione di valore da
€ 5.200 a € 26.000, individuato secondo il criterio del decisum e non del disputandum ex art. 5 DM cit. (cfr. Cass. SU n. 19014/2007), applicate le tariffe medie per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minima per quella istruttoria tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di quale giornalista autore CP_2 dell'articolo intitolato “Fondazione MPS e nomine. La Deputazione generale verso i tempi supplementari” pubblicato in data 25 aprile 2022 sul quotidiano “Il Corriere di
Siena” e il “ in persona del proprio legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, quale editore del predetto giornale, per aver diffamato Parte_1
e, per l'effetto;
[...]
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 8.000,00 (ottomila) oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
pagina 8 di 9 - condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Siena, 22/09/2025
Il Giudice OP
dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LAZZERONI BARBARA unitamente e disgiuntamente all'avv. LAURA
FRANCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LAZZERONI
BARBARA in Via Stalloreggi n. 89, 53100 SIENA – PEC:
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), nella persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore - con sede in Perugia (PG), Via Pievaiola n.
166/F (P.IVA ) e (C.F. : ), entrambi P.IVA_1 CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Siena (SI), Via della Sapienza n. 39 (studio legale Avv.
Silvia Chellini), rappresentati e difesi dall'Avv. MARIO MONACELLI del Foro di
Perugia (C.F.: - PEC: C.F._3 Email_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. quale giornalista autore CP_2 dell'articolo meglio descritto in parte motiva e il “ in persona del CP_1 Controparte_1 pagina 1 di 9 proprio legale rappresentante pro-tempore, quale editore del giornale de quo per aver diffamato Il Sig. con la pubblicazione dell'articolo di cui in Parte_1 premessa;
per l'effetto condannare il Sig. quale giornalista autore dell'articolo meglio CP_2 descritto in parte motiva e il “ , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore quale editore del giornale, al pagamento della somma di €
30.000,00 (trentamila) oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o di quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e ragione dall'Ecc.mo
Giudice adito;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
1.D.C.V. che in data 15 aprile 2022 leggevate sul quotidiano “Il Corriere di Siena”
l'articolo intitolato “Fondazione MPS e nomine” che Vi si mostra;
2.D.C.V. che lo comunicaste al Sig. NO affinché ne prendesse Parte_1 visione;
3.D.C.V. che aveste a leggere l'articolo di cui sopra presso un bar del centro città, nel giornale messo a disposizione della clientela”.
Per i convenuti: “In via principale: respingere le richieste risarcitorie avanzate dal Dott. Parte_1 poichè totalmente infondate sia in fatto che in diritto, stante l'assoluta insussistenza di qualsiasi carattere diffamatorio nell'articolo per cui è causa ed in ogni caso
l'insussistenza di qualsiasi concreto danno subito dall'attore;
In via subordinata: nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, della domanda risarcitoria formulata dal Dott. NO, procedere Parte_1 comunque ad una diversa e minore quantificazione del risarcimento dei danni;
condannare in ogni caso l'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, NO citava in Parte_1 giudizio e il “ , in persona del proprio legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
Esponeva l'attore che il giorno 25 aprile 2022 sul quotidiano “Il Corriere di Siena” era stato pubblicato l'articolo intitolato “Fondazione MPS e nomine. La Deputazione generale verso i tempi supplementari” firmato dal convenuto che nella CP_2 parte finale di detto articolo era dato leggersi la seguente frase: “Di solito gli spetta il
Presidente, ma il Comune gradirebbe per quel ruolo Uomo di Parte_1 grande esperienza ma che in passato è rimasto coinvolto nello scandalo Eutelia: tra il
2009 ed il 2011 è stato sindaco revisore…”. Pur ammettendo espressamente di aver ricoperto l'incarico di sindaco revisore nel periodo indicato, l'attore contestava di esser rimasto coinvolto nello scandalo collegato al fallimento di Eutelia per non aver mai ricevuto alcuna informazione di garanzia e per non esser mai stato coinvolto in procedimenti giudiziali neppure civili;
riteneva pertanto la natura diffamatoria dell'inciso riportato dal in quanto offensivo e non veritiero, finalizzato CP_2 dolosamente a gettare un'ombra sulla onorabilità del anche tenuto conto Parte_1 della circostanza che in detto articolo non era stata fatta menzione alcuna dei numerosi e rilevanti incarichi di grande responsabilità ricoperti dall'odierno attore, con ottimi risultati e con specchiata condotta. L'idoneità dell'articolo ad ingenerare nel lettore il dubbio di un diretto coinvolgimento del nel dissesto Parte_1 finanziario di Eutelia e l'evidente discredito arrecato alla sua reputazione nell'immediatezza delle nomine, considerata altresì l'importanza del ruolo rivestito all'interno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, legittimavano la richiesta di risarcimento del danno subito.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti mediante deposito di distinte comparse di costituzione e risposta di analogo contenuto con cui chiedevano rigettarsi la domanda, ritenuta del tutto infondata in fatto e in diritto per ricorrere i presupposti dell'esimente del diritto di cronaca giornalistica, quale aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di pensiero riconosciuto all'art. 21 della
Costituzione.
pagina 3 di 9 Assumevano la piena sussistenza di tutti i requisiti elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto di cronaca: la pertinenza, stante la rilevanza pubblica della notizia in vista delle imminenti nomine dei vertici della Fondazione
MPS e, segnatamente, del Collegio dei sindaci revisori;
la continenza, alla luce delle espressioni e dei toni utilizzati decisamente sobri e pacati;
la verità dei fatti, atteso che le anticipazioni sulle imminenti nomine dei vertici avevano trovato conferma all'esito della selezione, inclusa la nomina dell'attore a Presidente del Collegio dei sindaci revisori.
Quanto poi al lamentato mancato richiamo dei precedenti importanti incarichi ricoperti dal i convenuti rappresentavano che l'omissione non era Parte_1 motivata da un intento diffamatorio ma dal fatto che l'articolo era incentrato sulle dinamiche politiche sottese alle nomine della Fondazione MPS, di particolare interesse per la comunità senese, e non anche sulla persona dell'attore. Parimenti priva di carattere offensivo la tanto criticata espressione “rimasto coinvolto nello scandalo Eutelia”, da intendersi come mero dato storico, riferibile alla società Eutelia
e non anche all'operato dell'attore, in mancanza di alcun richiamo ai profili giudiziari della vicenda e tantomeno ad un coinvolgimento del nella Parte_1 stessa. Contestavano, inoltre, la sussistenza di eventuali danni suscettibili di risarcimento per esser la pretesa attorea, oltre che del tutto sfornita di riscontri probatori, smentita dall'inesistenza di conseguenze pregiudizievoli per il il Parte_1 quale, nonostante l'articolo de quo, era stato effettivamente nominato Presidente del
Collegio dei sindaci revisori della Fondazione MPS e aveva continuato a rivestire la carica, già ricoperta all'epoca della pubblicazione, di Presidente del Gruppo Sportivo
San Miniato. Lamentavano, infine, nella denegata ipotesi di accertamento della natura diffamatoria dell'articolo, l'eccessività della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale del tutto discorde con i parametri codificati dalle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano stante la tenue gravità del fatto addebitato.
Differita l'udienza cartolare di prima comparizione delle parti con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il pagina 4 di 9 deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni nonchè per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In tema di azione civile di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa la giurisprudenza ha precisato che la lesione all'onore e alla reputazione altrui non si verifica quando la diffusione delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. “pertinenza”), ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali si indirizza la pubblicazione di stampa (cfr. Cass. Civ. n.
16917/2010); la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti (c.d. continenza), nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro e dunque non deve eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire (cfr. Cass. Civ. n. 5259/1984); la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti (verità), nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera solo inesattezze irrilevanti, riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (cfr. Cass. Civile n.
20140/2005).
Ebbene, nel caso concreto si conviene con i convenuti nel ritenere la sussistenza del requisito della pertinenza, attesa la rilevanza a livello locale della vicenda concernente la nomina dei vertici della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, nello specifico, quella dei potenziali dei membri del collegio sindacale, stante l'indiscutibile ruolo di primo piano per la comunità senese da sempre ricoperto dall'ente.
Pur tuttavia, a parere di chi giudica, l'espressione utilizzata nell'articolo in questione, con riferimento alla potenziale nomina del “che in passato è Parte_1 rimasto coinvolto nello scandalo Eutelia” non è rispettosa dei limiti della continenza espositiva e della verità. Tali presupposti richiedono ineludibilmente che la cronaca non vada al di là di quanto strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse all'informazione nonchè la corrispondenza al vero del fatto divulgato.
Nella specie, l'espresso richiamo, non strettamente necessario a fini informativi di pubblico interesse, al ruolo ricoperto dall'attore presso l'azienda Eutelia, senza pagina 5 di 9 alcuna menzione degli ulteriori e diversi incarichi professionali, di indubbio rilievo, assunti presso altri enti quale sindaco revisore e amministratore (ad es. revisore di
Banca MPS spa, amministratore della quando la squadra militava in serie CP_3
A), genericamente sintetizzati nella locuzione “Uomo di grande esperienza”, appare finalizzato ad enfatizzare l'esperienza del presso la compagnia telefonica Parte_1 aretina la quale, proprio negli anni 2009/2010, è stata al centro di vicende giudiziarie che, seppur risalenti ad oltre un decennio rispetto alla data di pubblicazione dell'articolo, non sono ancora state coperte dall'oblio collettivo.
L'espressione genericamente utilizzata dal giornalista “coinvolto nello scandalo
Eutelia”, in assenza di ulteriori precisazioni e distinzioni, riveste quindi carattere diffamatorio in quanto idonea a suggestionare il lettore medio, inducendolo a ritenere che anche l'attore abbia avuto un ruolo attivo nella vicenda, evocando un suo diretto coinvolgimento nel crac finanziario della società e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione.
Giova, sul punto, richiamare l'insegnamento dei Giudici di Legittimità: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato” (Cass. n.
8/2019; n. 41042/2014; n. 45910/2005).
Costituisce circostanza pacifica l'estraneità del alle vicende processuali, di Parte_1 natura sia penalistica che civilistica, conseguenti lo stato di insolvenza della società
Eutelia; pertanto, il fatto di avere accostato nell'articolo il nome dell'attore allo
“scandalo Eutelia”, senza ulteriori precisazioni e chiarimenti, appare un comportamento idoneo a suggestionare o fuorviare il lettore ingenerando una rappresentazione non obiettiva né veritiera dei fatti.
Il carattere diffamatorio dell'articolo in questione comporta l'obbligo solidale del risarcimento del danno a carico di tutti i responsabili della pubblicazione e della diffusione ovvero del giornalista, del direttore responsabile (rimasto estraneo al presente giudizio) nonchè dell'editore per aver omesso il dovuto controllo volto ad impedire la diffusione del contenuto diffamatorio.
pagina 6 di 9 La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che al diffamato deve essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come sofferenza soggettiva,
“causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” allorquando il fatto lesivo incida sui diritti fondamentali della persona umana garantiti ex artt. 2 e 3 Cost., e fra tali diritti rientra anche quello alla dignità e reputazione della persona (Cass. SSUU n.
26972/2008, nn. 26973, 27974 e 26975).
Ed invero, la diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire (cfr. Cass. Civ. n. 8397/2016) costituisce infatti un pregiudizio e come tale deve essere risarcito.
Con riferimento al quantum debeatur, trattandosi di un danno che non può essere provato e comunque determinato nel suo preciso ammontare, la liquidazione deve necessariamente avvenire con criteri equitativi ex art. 1226 c.c., norma richiamata, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
31546/2018; n. 25739/2014).
La Suprema Corte ha altresì precisato che il danno alla reputazione, pur non essendo “in re ipsa”, è tuttavia suscettibile di essere dimostrato anche mediante ricorso al notorio e alla prova presuntiva “che può costituire l'unica forma per la formazione del convincimento del Giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri” (Cass. Civ. n. 24474/2014).
Al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, questo giudice ritiene opportuno ricorrere ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che, pur non costituendo una fonte di diritto (Cass. civ. n. 13153/2017), prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità
pagina 7 di 9 delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato (Cass. n.
8248/2024; n. 18217/2023).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto dell'assenza di ricadute negative nell'ambito professionale (tant'è che la nomina a membro del Collegio sindacale di MPS è effettivamente avvenuta), del limitato spazio occupato dalla notizia diffamatoria rispetto all'articolo nel suo complesso, del fatto che la pubblicazione è avvenuta su un quotidiano locale “Corriere di Siena” a tiratura piuttosto modesta, come attestato dai dati forniti dai convenuti non contestati dall'attore (cfr. doc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), che si è trattato di una sola pubblicazione e non vi sono state reiterazioni, si ritiene l'episodio diffamatorio di tenue gravità cosicchè appare equo liquidare l'importo di € 8.000,00 (ottomila). Su tale somma dovranno essere applicati gli interessi nella misura legale dalla sentenza all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in conformità al DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022, scaglione di valore da
€ 5.200 a € 26.000, individuato secondo il criterio del decisum e non del disputandum ex art. 5 DM cit. (cfr. Cass. SU n. 19014/2007), applicate le tariffe medie per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minima per quella istruttoria tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di quale giornalista autore CP_2 dell'articolo intitolato “Fondazione MPS e nomine. La Deputazione generale verso i tempi supplementari” pubblicato in data 25 aprile 2022 sul quotidiano “Il Corriere di
Siena” e il “ in persona del proprio legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, quale editore del predetto giornale, per aver diffamato Parte_1
e, per l'effetto;
[...]
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 8.000,00 (ottomila) oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
pagina 8 di 9 - condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Siena, 22/09/2025
Il Giudice OP
dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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