Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4310 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo -OMISSIS- – -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per Campania – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento prot.-OMISSIS-, con cui il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado “IC -OMISSIS-” ha reso nota l’assegnazione di n. 18 ore settimanali di sostegno scolastico all’alunno -OMISSIS-;
del P.E.I. provvisorio o definitivo per l’a. s. 2024/2025, di data ed estremi sconosciuti in quanto mai comunicato alla famiglia, ove esistente;
del P.E.I. relativo all’anno scolastico 2023/2024 del 14.05.2024, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
del verbale G.L.O. del 25.05.2024 e degli altri analoghi verbali, se ed in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti;
dei provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato, per l’anno scolastico 2024/2025, all’alunno -OMISSIS- l’orario di cattedra per 18 ore settimanali di sostegno, inferiore a quelle necessarie in relazione alla disabilità;
del provvedimento, di estremi e data sconosciuti, con cui l’U.S.R. Campania e l’U.S.P. di Napoli hanno assegnato “l’organico di diritto” alla Scuola Secondaria di I° grado “IC -OMISSIS-”, con un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli alunni disabili, iscritti presso la stessa;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
nonché per la condanna, anche con provvedimento cautelare, dell’Amministrazione Scolastica a:
assegnare al minore -OMISSIS- per l’A.S. corrente e per tutto il percorso didattico/scolastico, il sostegno didattico per l’intero orario settimanale (rapporto 1:1) nella misura di 30 ore o, in subordine, nella misura massima stabilita dal Giudicante adito, tenendo conto della grave disabilità da cui è affetto il minore;
redigere/integrare il Piano Educativo Individuale per l’a. s. 2024/2025, con l’indicazione delle ore di sostegno da assegnare al minore in relazione alla gravità della patologia da cui è affetto, in rapporto 1:1, così come richiesto dagli specialisti che hanno valutato la patologia del minore, disponendo, qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi, la nomina di un commissario ad acta al fine di provvedere al compimento degli atti necessari;
confermare l’attribuzione delle ore di sostegno per l’intero ciclo di studi, in considerazione della gravità della patologia e della rivedibilità della diagnosi, solo nel gennaio 2029, come evidenziato nel decreto di invalidità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS- – -OMISSIS-” di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Si rileva, preliminarmente, che con ordinanza, n. 2041 del 17.10.2024, la Sezione così regolava la fase cautelare del presente giudizio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore -OMISSIS- (rectius: -OMISSIS-- nde), per il quale agiscono i ricorrenti genitori, è affetto da -OMISSIS-(di livello 2) e -OMISSIS-, come indicato nella diagnosi clinica redatta dal l’Unità Operativa di Psichiatria dello Sviluppo dell’IRCCS Fondazione-OMISSIS- (all.4 del ric.);
per effetto di tale patologia, il minore è stato dichiarato invalido civile al 100% con riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/1992 e pertanto, beneficiario altresì di indennità di accompagnamento, giusto decreto della Commissione Medica per l’accertamento dell’Handicap 28.9.2017 (all.5 del ric.);
nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 ha frequentato la classe seconda media dell’I.C. -OMISSIS-, che, con l’impugnato provvedimento del Dirigente scolastico prot. -OMISSIS-, gli assegnava 18 ore settimanali di sostegno, insufficienti, a fronte di una frequenza scolastica settimanale di 30 ore, a garantirgli una proficua presenza alle lezioni;
nella verifica finale del PEI relativo all’anno scolastico 2023/2024 (all. 2 del ric., pag. 18), veniva esplicitamente richiesto, per l’anno scolastico successivo, un numero di ore pari a 30 con la seguente motivazione: “per la patologia di cui risulta affetto il minore ai fini di una piena inclusione si ritiene opportuna la frequenza per l’intero anno scolastico pari a 30 ore. Pertanto, si richiede che l’alunno venga affiancato dal docente di sostegno con un rapporto 1:1 pari a 30 ore”;
ciononostante, con l’impugnato provvedimento del Dirigente scolastico prot. -OMISSIS-sono state assegnate al minore solo 18 ore di sostegno scolastico settimanale;
Ritenuto pertanto che alla luce degli atti versati in giudizio e in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di sostegno scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), appare sussistere il fumus boni iuris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione del sostegno scolastico in 18 ore, a fronte della sopra riportata chiara indicazione di 30 ore contenuta nel PEI 2023/2024 per l’anno in corso in conseguenza della grave situazione di disabilità del minore, sopra illustrata;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nel rispetto dei principi e dei dettami sopra enunciati e rinvia alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare”.
Si erano costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria di stile, depositando documentazione pertinente al ricorso.
Dopo la pronuncia di detta ordinanza cautelare, si perveniva, infine, per effetto di taluni rinvii, all’udienza pubblica dell’11.06.2025, in vista della quale parte ricorrente depositava memoria conclusiva, del seguente tenore: “Si dichiara che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare emanata dal Collegio, sin dal mese di novembre 2024 è stato assegnato al minore -OMISSIS- il numero di ore di sostegno richieste (30); sussiste, pertanto, una parziale sopravvenuta carenza di interesse da parte dei ricorrenti. Permane, tuttavia, l’interesse al pagamento delle spese processuali, essendo l’adempimento da parte dell’Amministrazione scolastica evidentemente tardivo, con attribuzione allo scrivente procuratore che si dichiara anticipatario”; indi il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso – giusta quanto dichiarato, da parte ricorrente, nella propria memoria conclusiva, ed in assenza di repliche da controparte – va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Tanto, in aderenza a pacifica giurisprudenza, secondo la quale: “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra l'altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 5/10/2023, n. 5416).
La suddetta declaratoria in rito assorbe, evidentemente, anche la domanda, di parte ricorrente, di accertamento del diritto del minore al sostegno scolastico “integrale” “per l’intero ciclo di studi e non solo per l’anno in corso”, circa la quale s’osserva, peraltro, che la stessa non avrebbe potuto comunque essere accolta, giacché, pur tenendo conto della gravità e della dedotta irreversibilità delle condizioni di salute del minore, in ogni caso il Tribunale non si sarebbe potuto pronunciare – come da costante giurisprudenza anche della Sezione – circa poteri amministrativi, non ancora esercitati.
Le spese di lite, per la soccombenza virtuale dell’Amministrazione Scolastica, testimoniata dalle ragioni a fondamento dell’ordinanza cautelare, che s’abbiano qui per integralmente richiamate, vanno poste a suo caricon e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore dei ricorrenti, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti ed intimate, in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dei medesimi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.