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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1383/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MORASSUTTO FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to _1 C.F._2
FIORETTI ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pescara (PE) il 13/07/2003,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Controparte_2
31/10/2007 e , nato a [...] il [...]; Controparte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 02/12/2024 e cioè “1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto,
libero ognuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2) affidare i figli e in modo condiviso ad entrambi i genitori CP_2 CP_3
con collocazione prevalente presso la madre, presso la quale manterranno la residenza;
3) Quanto al diritto di visita del padre, attese le ovvie problematiche conseguenti ai turni lavorativi di entrambi i genitori, dare atto che questi ultimi si impegnano a condividere tempestivamente gli impegni lavorativi tra di loro nonché con i rispettivi reparti, e conseguentemente disporsi che il padre terrà i figli almeno due/tre week end al mese (anche non alternati) dal venerdì uscita di scuola alla domenica sera con riaccompagno presso la casa materna, garantendosi i genitori reciprocamente un week end libero dal lavoro e dai figli al mese.
Dal lunedì al venerdì attesi gli attuali impegni extra scolastici dei minori disporre che il padre garantisca un passaggio in almeno tre/quattro pomeriggi per la piscina di San Stino di Livenza, oltre a cooperare nei passaggi di eventuali ulteriori attività extrascolastiche ovviamente concordate con la madre. Nella settimana in cui i figli saranno nel week end con il padre, inoltre,
disporsi che il Dr. terrà i figli un pomeriggio con cena ed eventuale Pt_1
pernotto. Nella settimana in cui nel week end saranno con la madre i pomeriggi con cena ed eventuale pernotto saranno due. Le giornate verranno concordate in base agli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e le necessità
di studio dei ragazzi di mese in mese.
Il padre presta sin d'ora la sua disponibilità all'accompagno a scuola dei figli minori la mattina quando la madre ha il turno ospedaliero con orario di
2 ingresso alle ore 08:00 a San Donà di Piave o a Portogruaro. In detta circostanza i figli si faranno trovare nel parcheggio di casa entro le ore 07:40,
così da poter permettere al padre di arrivare in tempo a lavoro;
quando la madre è di turno a San Donà – e pertanto esce di casa prima delle 07:15 - il padre è autorizzato a salire presso l'abitazione di Via Sardegna per aiutare il minore a finire di prepararsi e accompagnarlo a scuola.
4) Le festività di calendario, quali Natale, Pasqua, 25 aprile ecc…, e relative sospensioni scolastiche verranno alternate tra i genitori in ragione dei rispettivi turni lavorati.
5) Durante le vacanze estive verrà rispettato il calendario settimanale ordinario con le ovvie modifiche conseguenti alla sospensione scolastica ed alle diverse attività estive. I figli trascorreranno comunque con ciascun genitore almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi fra gli stessi entro il mese di maggio tenuto conto delle esigenze lavorative e dei periodi di ferie di entrambi, così da garantire anche copertura massima nella gestione dei figli.
6) i coniugi si impegnano a cooperare in piena trasparenza nell'articolare il calendario di mese in mese. Nella fase di stesura dell'orario da parte dei reparti, i genitori si impegnano a fornire le rispettive informazioni circa le guardie diurne 08-20 sia festive che feriali, le notti sia attive che di reperibilità
e l'eventuale ruota dei week end, per fare in modo che i turni non si sovrappongano e per quanto possibile a prediligere il calendario che verrà
emesso dal reparto di cardiologia (ciò in quanto come da consuetudine detto calendario viene anticipato indicativamente entro il 18 di ogni mese e prima di quello della psichiatria), ciò al fine di calendarizzare gli impegni dei genitori nell'esecuzione dell'affido condiviso nei termini sopra indicati.
7) Tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e della situazione patrimoniale di entrambi disporsi che il Dr. Pt_1
3 contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma di
€ 575,00 mensili per ciascuno (e così per complessivi € 1.150,00 mensili),
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente della madre entro il giorno 05 di ogni mese a decorrere _1
da gennaio 2025.
8) Sarà la Dr.ssa a richiedere e a percepire l'Assegno Unico attualmente _1
pari ad € 114,00, mentre le detrazioni per figli a carico verranno divise al 50%.
9) I genitori si faranno carico ciascuno nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, che le parti dichiarano di conoscere ivi comprese le spese delle baby sitter;
Le parti convengono che le spese straordinarie verranno rendicontate dal genitore che le ha sostenute una volta al mese e corrisposte dall'altro coniuge entro e non oltre 7 giorni dalla rendicontazione.
10) La casa coniugale di Portogruaro Via Sardegna di esclusiva proprietà della
Dr.ssa resta assegnata in via definitiva alla stessa, ivi compresi gli _1
arredi in essa contenuti, che vi continuerà ad abitare con i figli minori CP_2
e . CP_3
11) Le parti danno atto che il Dr. trasferirà, su accordo dei coniugi, la Pt_1
propria residenza presso altra unità immobiliare, attualmente sita in Fossalta
di Portogruaro Via Aucamville n. 3 acquistata nel corrente anno e di sua esclusiva proprietà.
12) Il Dr. provvederà ad asportare i propri beni personali presenti Pt_1
nella casa coniugale entro e non oltre il 15/12/2024 previo accordo con la
Dr.ssa _1
13) Quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni di cui ai punti che seguono:
4 - la casa di via Sardegna di cui all'atto Notaio n. 1390 di repertorio Per_1
e n. 1132 di raccolta censita al C.F. del suddetto Comune al Foglio 46, mapp.
1400 sub 189 Via Sardegna 22/I Piani 5-6 cat A/2 cl. 5 vani 7 RC Euro 723,04 e mapp. 1400 sub 106 Via Sardegna 22/I Piano S1 cat. C/6 cl. 4, mq 15, RC Euro
32,54, rimane in esclusiva proprietà della Dr.ssa rinunciando _1
espressamente il Dr. alla contitolarità di detto bene nonché a Pt_1
qualsivoglia riconoscimento economico di cui al patto fiduciario sottoscritto tra le parti in data 22/09/2015.
Tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e condominiali della suddetta abitazione dal 01/01/2025 saranno ad esclusivo carico della Pt_2 _1
- circa la casa di Via Trieste/Emilia le parti concordano di revocare il mandato a vendere sottoscritto in data 22/09/2015 con atto Notaio n. 1389 di Per_1
repertorio e n. 1131 di raccolta. Così facendo la Dr.ssa riacquisterà la _1
proprietà del 50% dell'immobile anzidetto e censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Portogruaro al F. 46 mapp. 1804 su 54 di via Emilia piano secondo
Cat. A/2 cl. 4, vani 4,5, RC euro 395,09;mapp. 1804 sub. 25 via Emilia piano interrato cat. C/6 mq.17, rc euro 50,92 e mapp. 1804 sub. 61 via Emilia piano terra cat. C/6 cl.1 mq. 13 rc. Euro 16,78. Il Dr. cederà, quindi, la Pt_1
propria quota del 50% alla Dr.ssa libera da qualsivoglia vincolo – ad _1
eccezione chiaramente dell'ipoteca accesa dalle odierne parti - la quale provvederà ad accollarsi il mutuo residuo ad oggi in essere con liberazione del
Dr. . Dal 01/01/2025 le spese inerenti la casa di via Trieste/Via Emilia Pt_1
saranno a carico della Dr.ssa ivi intendendosi anche ovviamente la rata _1
del mutuo e conseguentemente anche il canone di locazione verrà percepito ed usufruito dalla stessa.
14) le parti si impegnano ad effettuare i suddetti passaggi immobiliari a mezzo rogito notarile, in adempimento del presente accordo, entro e non oltre 90
5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
15) I coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico-patrimoniali a seguito di separazione consensuale, convengono che la Dr.ssa versi, quale corrispettivo per le cessioni anzidette, al Dr. _1
, la somma onnicomprensiva, transattivamente determinata, di Euro € Pt_1
55.000,00, che verrà corrisposta indicativamente in massimo cinque tranche ma comunque entro l'anno 2025 secondo le modalità che le parti stanno definendo, con contestuale accollo del mutuo da parte della Dr.ssa ed _1
integrale liberazione del Dr. dal mutuo residuo ancora in essere con Pt_1
la . Le spese notarili saranno ad esclusivo carico Controparte_4
Part dell'acquirente, Per quanto sopra, pertanto, i coniugi chiedono Parte_3
che, agli effetti fiscali, il predetto trasferimento di proprietà immobiliare venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987 n.
74 e di quanto stabilito da C. Cost. n. 154 del 10.05.1999.
16) Il conto cointestato, acceso presso la C/C n. Controparte_4
1000/11852, verrà chiuso e/o intestato solo alla Dr.ssa entro la data _1
prevista per i passaggi immobiliari anzidetti. La Dr.ssa provvederà _1
altresì alla voltura delle bollette intestate al marito inerenti le abitazioni di Via
Sardegna entro e non oltre la data del rogito. I coniugi si coordineranno per procedere alla voltura contestualmente al cambio residenza del marito.
17) tutto il mobilio dell'immobile di Via Trieste/Via Emilia rimarrà alla Dr.ssa la quale subentrerà altresì nel contratto di locazione in essere registrato _1
all'Agenzia delle Entrate al n. 1291 serie 3T in data 03/04/2017.
18) il Dr. dichiara la propria disponibilità ad acconsentire alla revoca Pt_1
del fondo patrimoniale gravante sulla abitazione di via Sardegna a semplice richiesta della Dr.ssa _1
19) entrambi i coniugi si impegnano nell'immediatezza della attuale separazione a non introdurre persone terze conviventi con i figli. Qualsivoglia
6 introduzione dovrà avvenire gradualmente, preparando i minori, valutando se le terze persone sono gradite agli stessi e condividendo tale introduzione con l'altro genitore.
20) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
21) Con il puntuale ed esatto adempimento del presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito i reciproci rapporti economico-
patrimoniali, sicché gli stessi dichiarano di più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro in merito a pregressi rapporti di debito/credito. Per quanto attiene al mantenimento dei figli sino alla fine del corrente anno il Dr. Pt_1
continuerà a versare la quota di € 700,00 per il mantenimento ed a ripartire al
50% le spese straordinarie per i figli ivi comprese quelle arretrate per l'anno
2024 ad oggi non integralmente corrisposte ed in via di rendicontazione da parte della Dr.ssa Il Dr. concorrerà al saldo delle spese _1 Pt_1
condominiali dell'anno 2024 di via Sardegna per la sua quota parte del 50%
che ammontano a complessivi € 1.280,20.
26) Le parti si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori.
27) Le spese legali sono integralmente compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 18/07/2024, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale _1
aveva contratto matrimonio in Pescara (PE), in data 13/07/2003; ha dedotto che dall'unione erano nati due figli, , nata il [...]7 e Controparte_2 CP_3
, nato il [...] e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione
[...]
affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa dela casa coniugale
7 con gli annessi arredi, ha chiesto tempi e modalità di frequentazione con i figli descritti dettagliatamente in atti, ha chiesto di stabilirsi un suo contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 a figlio),
oltre al 50% delle spese straordinarie e nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi.
, nel costituirsi nel procedimento in data 31/10/2024, non si è _1
opposta alla domanda di separazione e di affido e collocazione dei figli presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale con gli annessi arredi, dichiarando, altresì, necessaria una ricostruzione più dettagliata,
rispetto a quanto descritto dal ricorrente nel suo ricorso, circa i turni lavorativi dei genitori e degli impegni extrascolastici dei figli per poter giungere ad un affido condiviso effettivo e confacente alle esigenze di tutti, con totale compensazione delle legali.
Dopo la costituzione in giudizio della parte resistente e prima dell'udienza di data 02/12/2024 fissata davanti al Giudice relatore designato con suo decreto di data 22/07/2024, con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata in data
11/11/2024, parte ricorrente ha dichiarato che nelle more della notifica del ricorso i coniugi avevano trovato un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e al mantenimento della prole.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato alla comparizione personale all'udienza del 02/12/2024, chiedendo che la stessa fosse sostituita con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 28/11/2024, in sostituzione dell'udienza del 02/12/2024, hanno confermato le condizioni concordate (riportate in epigrafe), con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e, con ordinanza del Giudice relatore, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
8 DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da , alla Parte_1
quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità
delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è
protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto deli minori;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio in Pescara (PE), in data
[...]
13/07/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PESCARA (PE) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003,
atto n. 178, parte 2, serie A, Ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 17/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1383/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MORASSUTTO FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to _1 C.F._2
FIORETTI ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pescara (PE) il 13/07/2003,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Controparte_2
31/10/2007 e , nato a [...] il [...]; Controparte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 02/12/2024 e cioè “1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto,
libero ognuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2) affidare i figli e in modo condiviso ad entrambi i genitori CP_2 CP_3
con collocazione prevalente presso la madre, presso la quale manterranno la residenza;
3) Quanto al diritto di visita del padre, attese le ovvie problematiche conseguenti ai turni lavorativi di entrambi i genitori, dare atto che questi ultimi si impegnano a condividere tempestivamente gli impegni lavorativi tra di loro nonché con i rispettivi reparti, e conseguentemente disporsi che il padre terrà i figli almeno due/tre week end al mese (anche non alternati) dal venerdì uscita di scuola alla domenica sera con riaccompagno presso la casa materna, garantendosi i genitori reciprocamente un week end libero dal lavoro e dai figli al mese.
Dal lunedì al venerdì attesi gli attuali impegni extra scolastici dei minori disporre che il padre garantisca un passaggio in almeno tre/quattro pomeriggi per la piscina di San Stino di Livenza, oltre a cooperare nei passaggi di eventuali ulteriori attività extrascolastiche ovviamente concordate con la madre. Nella settimana in cui i figli saranno nel week end con il padre, inoltre,
disporsi che il Dr. terrà i figli un pomeriggio con cena ed eventuale Pt_1
pernotto. Nella settimana in cui nel week end saranno con la madre i pomeriggi con cena ed eventuale pernotto saranno due. Le giornate verranno concordate in base agli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e le necessità
di studio dei ragazzi di mese in mese.
Il padre presta sin d'ora la sua disponibilità all'accompagno a scuola dei figli minori la mattina quando la madre ha il turno ospedaliero con orario di
2 ingresso alle ore 08:00 a San Donà di Piave o a Portogruaro. In detta circostanza i figli si faranno trovare nel parcheggio di casa entro le ore 07:40,
così da poter permettere al padre di arrivare in tempo a lavoro;
quando la madre è di turno a San Donà – e pertanto esce di casa prima delle 07:15 - il padre è autorizzato a salire presso l'abitazione di Via Sardegna per aiutare il minore a finire di prepararsi e accompagnarlo a scuola.
4) Le festività di calendario, quali Natale, Pasqua, 25 aprile ecc…, e relative sospensioni scolastiche verranno alternate tra i genitori in ragione dei rispettivi turni lavorati.
5) Durante le vacanze estive verrà rispettato il calendario settimanale ordinario con le ovvie modifiche conseguenti alla sospensione scolastica ed alle diverse attività estive. I figli trascorreranno comunque con ciascun genitore almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi fra gli stessi entro il mese di maggio tenuto conto delle esigenze lavorative e dei periodi di ferie di entrambi, così da garantire anche copertura massima nella gestione dei figli.
6) i coniugi si impegnano a cooperare in piena trasparenza nell'articolare il calendario di mese in mese. Nella fase di stesura dell'orario da parte dei reparti, i genitori si impegnano a fornire le rispettive informazioni circa le guardie diurne 08-20 sia festive che feriali, le notti sia attive che di reperibilità
e l'eventuale ruota dei week end, per fare in modo che i turni non si sovrappongano e per quanto possibile a prediligere il calendario che verrà
emesso dal reparto di cardiologia (ciò in quanto come da consuetudine detto calendario viene anticipato indicativamente entro il 18 di ogni mese e prima di quello della psichiatria), ciò al fine di calendarizzare gli impegni dei genitori nell'esecuzione dell'affido condiviso nei termini sopra indicati.
7) Tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e della situazione patrimoniale di entrambi disporsi che il Dr. Pt_1
3 contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma di
€ 575,00 mensili per ciascuno (e così per complessivi € 1.150,00 mensili),
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente della madre entro il giorno 05 di ogni mese a decorrere _1
da gennaio 2025.
8) Sarà la Dr.ssa a richiedere e a percepire l'Assegno Unico attualmente _1
pari ad € 114,00, mentre le detrazioni per figli a carico verranno divise al 50%.
9) I genitori si faranno carico ciascuno nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, che le parti dichiarano di conoscere ivi comprese le spese delle baby sitter;
Le parti convengono che le spese straordinarie verranno rendicontate dal genitore che le ha sostenute una volta al mese e corrisposte dall'altro coniuge entro e non oltre 7 giorni dalla rendicontazione.
10) La casa coniugale di Portogruaro Via Sardegna di esclusiva proprietà della
Dr.ssa resta assegnata in via definitiva alla stessa, ivi compresi gli _1
arredi in essa contenuti, che vi continuerà ad abitare con i figli minori CP_2
e . CP_3
11) Le parti danno atto che il Dr. trasferirà, su accordo dei coniugi, la Pt_1
propria residenza presso altra unità immobiliare, attualmente sita in Fossalta
di Portogruaro Via Aucamville n. 3 acquistata nel corrente anno e di sua esclusiva proprietà.
12) Il Dr. provvederà ad asportare i propri beni personali presenti Pt_1
nella casa coniugale entro e non oltre il 15/12/2024 previo accordo con la
Dr.ssa _1
13) Quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni di cui ai punti che seguono:
4 - la casa di via Sardegna di cui all'atto Notaio n. 1390 di repertorio Per_1
e n. 1132 di raccolta censita al C.F. del suddetto Comune al Foglio 46, mapp.
1400 sub 189 Via Sardegna 22/I Piani 5-6 cat A/2 cl. 5 vani 7 RC Euro 723,04 e mapp. 1400 sub 106 Via Sardegna 22/I Piano S1 cat. C/6 cl. 4, mq 15, RC Euro
32,54, rimane in esclusiva proprietà della Dr.ssa rinunciando _1
espressamente il Dr. alla contitolarità di detto bene nonché a Pt_1
qualsivoglia riconoscimento economico di cui al patto fiduciario sottoscritto tra le parti in data 22/09/2015.
Tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e condominiali della suddetta abitazione dal 01/01/2025 saranno ad esclusivo carico della Pt_2 _1
- circa la casa di Via Trieste/Emilia le parti concordano di revocare il mandato a vendere sottoscritto in data 22/09/2015 con atto Notaio n. 1389 di Per_1
repertorio e n. 1131 di raccolta. Così facendo la Dr.ssa riacquisterà la _1
proprietà del 50% dell'immobile anzidetto e censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Portogruaro al F. 46 mapp. 1804 su 54 di via Emilia piano secondo
Cat. A/2 cl. 4, vani 4,5, RC euro 395,09;mapp. 1804 sub. 25 via Emilia piano interrato cat. C/6 mq.17, rc euro 50,92 e mapp. 1804 sub. 61 via Emilia piano terra cat. C/6 cl.1 mq. 13 rc. Euro 16,78. Il Dr. cederà, quindi, la Pt_1
propria quota del 50% alla Dr.ssa libera da qualsivoglia vincolo – ad _1
eccezione chiaramente dell'ipoteca accesa dalle odierne parti - la quale provvederà ad accollarsi il mutuo residuo ad oggi in essere con liberazione del
Dr. . Dal 01/01/2025 le spese inerenti la casa di via Trieste/Via Emilia Pt_1
saranno a carico della Dr.ssa ivi intendendosi anche ovviamente la rata _1
del mutuo e conseguentemente anche il canone di locazione verrà percepito ed usufruito dalla stessa.
14) le parti si impegnano ad effettuare i suddetti passaggi immobiliari a mezzo rogito notarile, in adempimento del presente accordo, entro e non oltre 90
5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
15) I coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico-patrimoniali a seguito di separazione consensuale, convengono che la Dr.ssa versi, quale corrispettivo per le cessioni anzidette, al Dr. _1
, la somma onnicomprensiva, transattivamente determinata, di Euro € Pt_1
55.000,00, che verrà corrisposta indicativamente in massimo cinque tranche ma comunque entro l'anno 2025 secondo le modalità che le parti stanno definendo, con contestuale accollo del mutuo da parte della Dr.ssa ed _1
integrale liberazione del Dr. dal mutuo residuo ancora in essere con Pt_1
la . Le spese notarili saranno ad esclusivo carico Controparte_4
Part dell'acquirente, Per quanto sopra, pertanto, i coniugi chiedono Parte_3
che, agli effetti fiscali, il predetto trasferimento di proprietà immobiliare venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987 n.
74 e di quanto stabilito da C. Cost. n. 154 del 10.05.1999.
16) Il conto cointestato, acceso presso la C/C n. Controparte_4
1000/11852, verrà chiuso e/o intestato solo alla Dr.ssa entro la data _1
prevista per i passaggi immobiliari anzidetti. La Dr.ssa provvederà _1
altresì alla voltura delle bollette intestate al marito inerenti le abitazioni di Via
Sardegna entro e non oltre la data del rogito. I coniugi si coordineranno per procedere alla voltura contestualmente al cambio residenza del marito.
17) tutto il mobilio dell'immobile di Via Trieste/Via Emilia rimarrà alla Dr.ssa la quale subentrerà altresì nel contratto di locazione in essere registrato _1
all'Agenzia delle Entrate al n. 1291 serie 3T in data 03/04/2017.
18) il Dr. dichiara la propria disponibilità ad acconsentire alla revoca Pt_1
del fondo patrimoniale gravante sulla abitazione di via Sardegna a semplice richiesta della Dr.ssa _1
19) entrambi i coniugi si impegnano nell'immediatezza della attuale separazione a non introdurre persone terze conviventi con i figli. Qualsivoglia
6 introduzione dovrà avvenire gradualmente, preparando i minori, valutando se le terze persone sono gradite agli stessi e condividendo tale introduzione con l'altro genitore.
20) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
21) Con il puntuale ed esatto adempimento del presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito i reciproci rapporti economico-
patrimoniali, sicché gli stessi dichiarano di più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro in merito a pregressi rapporti di debito/credito. Per quanto attiene al mantenimento dei figli sino alla fine del corrente anno il Dr. Pt_1
continuerà a versare la quota di € 700,00 per il mantenimento ed a ripartire al
50% le spese straordinarie per i figli ivi comprese quelle arretrate per l'anno
2024 ad oggi non integralmente corrisposte ed in via di rendicontazione da parte della Dr.ssa Il Dr. concorrerà al saldo delle spese _1 Pt_1
condominiali dell'anno 2024 di via Sardegna per la sua quota parte del 50%
che ammontano a complessivi € 1.280,20.
26) Le parti si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori.
27) Le spese legali sono integralmente compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 18/07/2024, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale _1
aveva contratto matrimonio in Pescara (PE), in data 13/07/2003; ha dedotto che dall'unione erano nati due figli, , nata il [...]7 e Controparte_2 CP_3
, nato il [...] e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione
[...]
affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa dela casa coniugale
7 con gli annessi arredi, ha chiesto tempi e modalità di frequentazione con i figli descritti dettagliatamente in atti, ha chiesto di stabilirsi un suo contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 a figlio),
oltre al 50% delle spese straordinarie e nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi.
, nel costituirsi nel procedimento in data 31/10/2024, non si è _1
opposta alla domanda di separazione e di affido e collocazione dei figli presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale con gli annessi arredi, dichiarando, altresì, necessaria una ricostruzione più dettagliata,
rispetto a quanto descritto dal ricorrente nel suo ricorso, circa i turni lavorativi dei genitori e degli impegni extrascolastici dei figli per poter giungere ad un affido condiviso effettivo e confacente alle esigenze di tutti, con totale compensazione delle legali.
Dopo la costituzione in giudizio della parte resistente e prima dell'udienza di data 02/12/2024 fissata davanti al Giudice relatore designato con suo decreto di data 22/07/2024, con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata in data
11/11/2024, parte ricorrente ha dichiarato che nelle more della notifica del ricorso i coniugi avevano trovato un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e al mantenimento della prole.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato alla comparizione personale all'udienza del 02/12/2024, chiedendo che la stessa fosse sostituita con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 28/11/2024, in sostituzione dell'udienza del 02/12/2024, hanno confermato le condizioni concordate (riportate in epigrafe), con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e, con ordinanza del Giudice relatore, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
8 DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da , alla Parte_1
quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità
delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è
protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto deli minori;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio in Pescara (PE), in data
[...]
13/07/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PESCARA (PE) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003,
atto n. 178, parte 2, serie A, Ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 17/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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