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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4602/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA AGRIGENTO N. 51, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MIRTO CATERINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in TRAPANI IN VIA MARCONI n. 82, presso lo studio dell'Avv. GRIMAUDO ALBERTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 3/10/2025 (matrimonio celebrato in Partinico (PA), il 14/08/2014 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.Status delle parti
Le Parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento figlie minori e tempi di cura
Le figlie minori , e resteranno affidate ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3
e manterranno la loro residenza, ai fini anagrafici, unitamente alla madre, presso l'abitazione ove, la predetta, è domicilio e precisamente in Partinico,
Via Micciari n.31
Entrambi i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità sulle figlie minori provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, i genitori dovranno confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche all'istruzione ed alle cure sanitarie adeguate. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative alle minori. Entrambi i genitori si impegnano altresì ad assicurare alle minori un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Salvo diverso accordo tra i coniugi, sempre possibile e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e del desiderio delle figlie minori, il sig. CP_1 avrà la facoltà di tenere con sé , e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2 Per_3
- per due pomeriggi la settimana dalle ore 17:00 alle ore 21,30 (avendo cura di farle cenare) e, a settimane alterne, dalle ore 10 del sabato sino alle ore
21,30 della domenica.
- Il sig. tenuto conto dei turni di lavoro dallo stesso effettuati, avrà CP_1 cura di comunicare mensilmente, alla moglie, i pomeriggi infrasettimanali e i fine settimana che trascorrerà con le figlie.
I genitori dovranno rispettare gli impegni delle minori ed accudirle durante le attività extrascolastiche.
2 Laddove uno dei genitori dovesse allontanarsi per più giorni dal luogo di residenza e conseguentemente non potesse occuparsi dell'accudimento delle figlie minori, prima di impegnare terze persone per l'accudimento delle bambine, provvederà a richiedere, almeno 5 giorni prima, la disponibilità del coniuge.
Festività natalizie
, e trascorreranno, ad anni alterni e seguendo il criterio Per_1 Per_2 Per_3 della alternanza e della rotazione annuale, il 24 dicembre dalle ore 10,00 sino alla mattina seguente, con un genitore ed il 25 dicembre dalle ore 10,00 sino alle ore 21,00 del 26 dicembre con l'altro a rotazione annuale. Ed inoltre il 31 dicembre dalle ore 10,00 sino alla mattina seguente, con un genitore ed il 1° gennaio dalle ore 10,00 sino alla mattina seguente, con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza e rotazione annuale. Durante gli ulteriori giorni di vacanze natalizie, sarà seguito il normale calendario, ma i genitori, di anno in anno, potranno concordare i tempi di accudimento di , e in Per_1 Per_2 Per_3 maniera diversa anche in relazione ad eventuali programmi di viaggio da svolgere con le figlie.
Festività Pasquali - Festività civili e religiose
, e trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_1 Per_2 Per_3
Lunedì dell'Angelo con l'altro seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse da , e Per_1 Per_2 Per_3 con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza e rotazione.
Periodo estivo di vacanze scolastiche
, e trascorreranno con l'uno o l'altro genitore un periodo di Per_1 Per_2 Per_3 una settimana consecutiva, nel mese di luglio e nel mese di agosto. I genitori avranno cura di concordare le date entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori potranno, anche, prevedere l'ipotesi di trascorrere una ulteriore settimana esclusiva con le figlie (nei mesi di giugno e\o settembre), avendo cura di programmarla e concordarle per tempo.
Nei periodi di esclusivo accudimento, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare le figlie per un contatto quotidiano.
3 Sospensione calendario ordinario
Nei periodi di esclusivo accudimento di , e il calendario Per_1 Per_2 Per_3 ordinario rimane sospeso
Compleanno figlie minori
Il compleanno delle figlie, ove possibile, sarà festeggiato congiuntamente da entrambi i genitori.
Compleanno genitori
, e trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore Per_1 Per_2 Per_3 di cui ricorre il genetliaco, a prescindere dall'ordinario schema di accudimento.
Particolari ricorrenze ed eventi
Durante tutte le ricorrenze importanti per le figlie (colloqui scolastici con il corpo docente, saggi, prima comunione, etc.), i genitori cureranno di essere contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese nella misura concordata per le spese straordinarie. Entrambi i genitori dovranno fare parte di eventuali chat di classe per potere, sempre, essere informati sull'andamento scolastico delle figlie o su eventuali impegni sociali e\o scolastici.
Modifiche concordate
Si ribadisce che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze delle minori e\o agli impegni di lavoro dei genitori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di , e Per_1 Per_2 Per_3
2. Contributo mantenimento figlie minori
Le Parti convengono che il sig. a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie minori , e corrisponderà, a partire Per_1 Per_2 Per_3 dal mese di gennaio 2025 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e Pt_1 per dodici mensilità, la somma € 300,00 che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sentenza di omologazione del presente accordo.
3. Spese straordinarie
Le spese straordinarie necessarie per , e saranno sostenute Per_1 Per_2 Per_3 secondo la ripartizione del 50% a carico di ciascun genitore secondo il
4 protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo che di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
5 universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figlie;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, a mano che non vi sia un motivato parere in senso contrario di un sanitario, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta a sue spese per l'eventuale differenza, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto (pari al 50%).
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare
6 espressamente e per iscritto le proprie determinazini a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa
4. Integrazione protocollo
I genitori concordano, ad integrazione del protocollo sopra riportato che le loro figlie dovranno svolgere almeno una attività sportiva annuale.
5. NO NI
L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
6. Uso casa coniugale e vendita
L'immobile sito in Partinico, Contrada Giambruno snc piano terra, identificato al NCEU foglio 21, numero 588, sub 1, categoria a\7, classe 2 consistenza 2,0 vani superficie catastale 65 mq, rendita € 129,11 e pertinenza identificata al foglio 21, n.588, sub 2 categoria c\2, classe 5, consistenza 26 mq, sup. catastale 34 mq, rendita € 40,28 di proprietà di entrambi i coniugi, costituente il domicilio coniugale è attualmente in uso esclusivo al sig. CP_1 tenuto conto che la sig.ra unitamente alle figlie minori si è trasferita Pt_1 in altra abitazione. Laddove la sig.ra avesse necessità di accedere in Pt_1 detta abitazione si accorderà con il marito per entrare nell'immobile.
I coniugi convengono che detto immobile e la sua pertinenza saranno venduti ed il ricavato, detratta la somma di € 50.000,00 che sarà erogata dai coniugi in favore dei signori e (che, Parte_2 Parte_3 originariamente avevano impegnato detta cifre, per l'acquisto del terreno su cui i coniugi hanno realizzato gli immobili sopra indicati destinati a domicilio coniugale), sarà suddivisa al 50%. Sino alla effettiva vendita di detti immobili tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tasse e tributi saranno sopportate interamente dal sig. che nulla potrà CP_1 pretendere dalla sig.ra Pt_1
7 Laddove, entro il 31 dicembre 2026 gli immobili sopra descritti non fossero stati ancora venduti i signori e dovranno concordare nuove Pt_1 CP_1 modalità per l'uso e la gestione della abitazione coniugale in comproprietà.
7. Clausole accessorie – ulteriore regolamentazione dei rapporti tra i coniugi
I sigg.ri – dichiarano quanto segue : Pt_1 CP_1
La sig.ra è proprietaria, giusto rogito rep. 16265 del Notaio Parte_1 dott. del 14.12.23 trascritto in data 21.12.2023 di: Per_4
a) immobile sito in Balestrate (PA), Via Roma n. 111, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Balestrate, al Foglio 9, n 835, Sub 1, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale Totale 77 mq. - Totale escluse aree scoperte: 77 mq., Rendita Euro 135,57, via Roma n. 111, piano
T;
b) immobile sito in Balestrate (PA), via Roma n. 111, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Balestrate, al Foglio 9, n 835, Sub 2, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 7 vani, Superficie Catastale Totale 138 mq. - Totale escluse aree scoperte: 135 mq., Rendita Euro 379,60, via Roma n. 111, piano
1;
c) immobile sito in Balestrate (PA), via Roma n. 111, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Balestrate, Foglio 9, n 835, Sub 4, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 6 vani, Superficie Catastale Totale 159 mq. - Totale escluse aree scoperte: 159 mq., Rendita Euro 325,37, via Roma n. 111, piano
2;
d) magazzino di pertinenza, sito in Balestrate (PA), via Alessandro Volta n.
56, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Balestrate, Foglio 9, n 835,
Sub 5, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 55 mq, Superficie Catastale
Totale 64 mq, Rendita Euro 34,09, piano terra;
e) via Roma 111, piano 3, identificato al foglio 9, n.835, sub 6, categoria f\5, consistenza 120 mq, lastrico solare Sugli immobili sopra indicati grava un mutuo ipotecario contratto, per l'acquisto e la ristrutturazione, con la con rata mensile variabile che, dal mese di Controparte_2 luglio 2025, è di € 1157,69; il sig. é garante. CP_1
La quota per la ristrutturazione (€ 70.000,00) prevede l'erogazione a lavori compiuti, divisi in 2 tranche (all'80% di lavori effettuati e alla fine dei lavori).
8 La prima rata di € 34.012,50 è stata erogata in data 14\1\2025 e la seconda rata di € 34.012,50 è stata erogata in data 23\6\2025.
I coniugi, volendo regolare ogni questione relativa ai loro rapporti patrimoniali convengono che :
- La sig.ra si obbliga a trasferire la proprietà, al marito sig. Parte_1
, degli immobili sopra indicati ai punti a-b-c-d-e; il sig. ha CP_1 CP_1 già il possesso di detti immobili ed ha già effettuato, sugli stessi, lavori di ristrutturazione.
- Per i lavori di ristrutturazione la sig.ra ha ricevuto, una Parte_1 prima erogazione di € 34.012,50. Ha consegnato al marito sig. , CP_1 per spese di ristrutturazione, la somma di € 22.000,00
- Per i lavori di ristrutturazione la sig.ra ha ricevuto, una Parte_1 seconda erogazione di € 34.012,50. Ha consegnato al marito sig. , CP_1 per spese di ristrutturazione, la somma di € 20.000,00.
- Da dette erogazioni la sig.ra ha trattenuto per sé la Parte_1 complessiva somma di € 26.000,00, a fronte dei seguenti esborsi : rate mutuo da gennaio 2024 a luglio 2025 € 17.927,33 restituzione prestito € 5000,00 in favore della sig.ra Parte_4 in favore del consulente bancario pari ad € 2500,00
[...]
Per un totale, a luglio 2025, di € 25.427,33.
Residua a favore della sig.ra la complessiva somma di € Parte_1
597,67che viene dalla stessa imputata a de conto di ulteriore credito nei confronti del sig. come meglio specificato al successivo punto 8 CP_1
- per i lavori di ristrutturazione e frazionamento effettuati dal sig. e CP_1 per la vendita che avverrà prima dello scadere del quinquennio dalla data di acquisto, la sig.ra decadrà dalle agevolazioni fiscali ottenute Parte_1 per l'acquisto prima casa e sarà, conseguentemente, sanzionata a pagare una somma risultante dalla differenza tra l'imposta di registro o IvA pagata con le agevolazioni e quella che si sarebbe dovuta pagare senza le agevolazioni (prima casa), oltre una ulteriore sanzione del 30% ed interessi. Detta sanzione, ancorché notificata alla sig.ra per patto espresso tra le parti, Parte_1 verrà pagata interamente dal sig. che consegnerà alla predetta CP_1 la liberatoria ricevuta di quietanza dell'avvenuto pagamento.
9 - Il rogito notarile di trasferimento delle unità abitative sopra indicate avverrà entro il 31 marzo 2026 avverrà a cura e spese del sig. . CP_1
- Le rate di mutuo, sino al corrente mese di luglio 2025 sono state pagate dalla sig.ra . A partire dal prossimo mese di agosto 2025, il sig. Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese dovrà fornire alla sig.ra CP_1 Parte_1 la provvista per il pagamento della rata di mutuo (che viene detratta dal conto corrente personale della ogni giorno 15 del mese) che, attualmente, è Pt_1 pari ad € 1231,00 .
- Il sig. divenuto proprietario degli immobili sopra descritti si CP_1 adopererà e curerà tutte le pratiche burocratiche necessarie per liberare la sig.ra dal pagamento del mutuo, ma sino a quando la sig.ra Pt_1 Pt_1 resterà obbligata permarrà l'obbligo di restituzione mensile della rata da parte del che è anche garante dello stesso mutuo. CP_1
- “ Le Parti dichiarano che i trasferimenti immobiliari e le pattuizioni patrimoniali sopra descritte costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione patrimoniale della crisi derivante dal pregresso rapporto di coniugio e che, pertanto, gli stessi risultano esenti ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987, nonché delle circolari dell'Agenzia dell'Entrate n. 27/E del 21/06/2012 (§ 2), n. 18 del 29/05/2013 (§ 1.15) e n.
2/E del 21/04/2014 (§ 9.2).”
8. Crediti della sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
Fermo restando quanto già spiegato sopra, la sig.ra è, ad Parte_1 oggi, ancora creditrice, nei confronti del sig. delle seguenti CP_1 somme:
- Contributo mantenimento figlie dal mese di gennaio 2025 a luglio 2025: €
2.100,00 (€ 300,00 x 7 mesi)
- Rimborso spese straordinarie (piscina, cure ortodontiche e corsi musicali):
€ 1251,00 (50% della complessiva somma di € 2502,00 come da fatture allegate)
- Da detti importi va detratta la somma di € 597,67 residuo erogazione mutuo ed € 500,00 già versate, dal nel mese di maggio 2025 CP_1
Il sig. riconosce pertanto di essere ancora debitore della CP_1 residua somma di € 2.303,33 oltre parte della rata di agosto di € 431,00 ( per
10 un totale di € 2734,33) che corrisponderà al momento della vendita della casa di Giambruno.
9. Dichiarazione di indipendenza economica
Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
10. Compensi e spese legali
I compensi dei rispettivi difensori relativi al presente accordo a seguito di separazione consensuale restano a carico di ciascuna parte;
a tal uopo, i difensori sottoscrivono per rispettiva rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale forense.
11. TRASMISSIONE ATTI ALLO STATO CIVILE COMPETENTE
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Partinico affinchè proceda ai successivi adempimenti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Partinico (PA) (atto n. 56 P. 2, S. A, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4602/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA AGRIGENTO N. 51, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MIRTO CATERINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in TRAPANI IN VIA MARCONI n. 82, presso lo studio dell'Avv. GRIMAUDO ALBERTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 3/10/2025 (matrimonio celebrato in Partinico (PA), il 14/08/2014 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.Status delle parti
Le Parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento figlie minori e tempi di cura
Le figlie minori , e resteranno affidate ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3
e manterranno la loro residenza, ai fini anagrafici, unitamente alla madre, presso l'abitazione ove, la predetta, è domicilio e precisamente in Partinico,
Via Micciari n.31
Entrambi i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità sulle figlie minori provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, i genitori dovranno confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche all'istruzione ed alle cure sanitarie adeguate. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative alle minori. Entrambi i genitori si impegnano altresì ad assicurare alle minori un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Salvo diverso accordo tra i coniugi, sempre possibile e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e del desiderio delle figlie minori, il sig. CP_1 avrà la facoltà di tenere con sé , e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2 Per_3
- per due pomeriggi la settimana dalle ore 17:00 alle ore 21,30 (avendo cura di farle cenare) e, a settimane alterne, dalle ore 10 del sabato sino alle ore
21,30 della domenica.
- Il sig. tenuto conto dei turni di lavoro dallo stesso effettuati, avrà CP_1 cura di comunicare mensilmente, alla moglie, i pomeriggi infrasettimanali e i fine settimana che trascorrerà con le figlie.
I genitori dovranno rispettare gli impegni delle minori ed accudirle durante le attività extrascolastiche.
2 Laddove uno dei genitori dovesse allontanarsi per più giorni dal luogo di residenza e conseguentemente non potesse occuparsi dell'accudimento delle figlie minori, prima di impegnare terze persone per l'accudimento delle bambine, provvederà a richiedere, almeno 5 giorni prima, la disponibilità del coniuge.
Festività natalizie
, e trascorreranno, ad anni alterni e seguendo il criterio Per_1 Per_2 Per_3 della alternanza e della rotazione annuale, il 24 dicembre dalle ore 10,00 sino alla mattina seguente, con un genitore ed il 25 dicembre dalle ore 10,00 sino alle ore 21,00 del 26 dicembre con l'altro a rotazione annuale. Ed inoltre il 31 dicembre dalle ore 10,00 sino alla mattina seguente, con un genitore ed il 1° gennaio dalle ore 10,00 sino alla mattina seguente, con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza e rotazione annuale. Durante gli ulteriori giorni di vacanze natalizie, sarà seguito il normale calendario, ma i genitori, di anno in anno, potranno concordare i tempi di accudimento di , e in Per_1 Per_2 Per_3 maniera diversa anche in relazione ad eventuali programmi di viaggio da svolgere con le figlie.
Festività Pasquali - Festività civili e religiose
, e trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_1 Per_2 Per_3
Lunedì dell'Angelo con l'altro seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse da , e Per_1 Per_2 Per_3 con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza e rotazione.
Periodo estivo di vacanze scolastiche
, e trascorreranno con l'uno o l'altro genitore un periodo di Per_1 Per_2 Per_3 una settimana consecutiva, nel mese di luglio e nel mese di agosto. I genitori avranno cura di concordare le date entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori potranno, anche, prevedere l'ipotesi di trascorrere una ulteriore settimana esclusiva con le figlie (nei mesi di giugno e\o settembre), avendo cura di programmarla e concordarle per tempo.
Nei periodi di esclusivo accudimento, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare le figlie per un contatto quotidiano.
3 Sospensione calendario ordinario
Nei periodi di esclusivo accudimento di , e il calendario Per_1 Per_2 Per_3 ordinario rimane sospeso
Compleanno figlie minori
Il compleanno delle figlie, ove possibile, sarà festeggiato congiuntamente da entrambi i genitori.
Compleanno genitori
, e trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore Per_1 Per_2 Per_3 di cui ricorre il genetliaco, a prescindere dall'ordinario schema di accudimento.
Particolari ricorrenze ed eventi
Durante tutte le ricorrenze importanti per le figlie (colloqui scolastici con il corpo docente, saggi, prima comunione, etc.), i genitori cureranno di essere contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese nella misura concordata per le spese straordinarie. Entrambi i genitori dovranno fare parte di eventuali chat di classe per potere, sempre, essere informati sull'andamento scolastico delle figlie o su eventuali impegni sociali e\o scolastici.
Modifiche concordate
Si ribadisce che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze delle minori e\o agli impegni di lavoro dei genitori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di , e Per_1 Per_2 Per_3
2. Contributo mantenimento figlie minori
Le Parti convengono che il sig. a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie minori , e corrisponderà, a partire Per_1 Per_2 Per_3 dal mese di gennaio 2025 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e Pt_1 per dodici mensilità, la somma € 300,00 che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sentenza di omologazione del presente accordo.
3. Spese straordinarie
Le spese straordinarie necessarie per , e saranno sostenute Per_1 Per_2 Per_3 secondo la ripartizione del 50% a carico di ciascun genitore secondo il
4 protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo che di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
5 universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figlie;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, a mano che non vi sia un motivato parere in senso contrario di un sanitario, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta a sue spese per l'eventuale differenza, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto (pari al 50%).
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare
6 espressamente e per iscritto le proprie determinazini a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa
4. Integrazione protocollo
I genitori concordano, ad integrazione del protocollo sopra riportato che le loro figlie dovranno svolgere almeno una attività sportiva annuale.
5. NO NI
L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
6. Uso casa coniugale e vendita
L'immobile sito in Partinico, Contrada Giambruno snc piano terra, identificato al NCEU foglio 21, numero 588, sub 1, categoria a\7, classe 2 consistenza 2,0 vani superficie catastale 65 mq, rendita € 129,11 e pertinenza identificata al foglio 21, n.588, sub 2 categoria c\2, classe 5, consistenza 26 mq, sup. catastale 34 mq, rendita € 40,28 di proprietà di entrambi i coniugi, costituente il domicilio coniugale è attualmente in uso esclusivo al sig. CP_1 tenuto conto che la sig.ra unitamente alle figlie minori si è trasferita Pt_1 in altra abitazione. Laddove la sig.ra avesse necessità di accedere in Pt_1 detta abitazione si accorderà con il marito per entrare nell'immobile.
I coniugi convengono che detto immobile e la sua pertinenza saranno venduti ed il ricavato, detratta la somma di € 50.000,00 che sarà erogata dai coniugi in favore dei signori e (che, Parte_2 Parte_3 originariamente avevano impegnato detta cifre, per l'acquisto del terreno su cui i coniugi hanno realizzato gli immobili sopra indicati destinati a domicilio coniugale), sarà suddivisa al 50%. Sino alla effettiva vendita di detti immobili tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tasse e tributi saranno sopportate interamente dal sig. che nulla potrà CP_1 pretendere dalla sig.ra Pt_1
7 Laddove, entro il 31 dicembre 2026 gli immobili sopra descritti non fossero stati ancora venduti i signori e dovranno concordare nuove Pt_1 CP_1 modalità per l'uso e la gestione della abitazione coniugale in comproprietà.
7. Clausole accessorie – ulteriore regolamentazione dei rapporti tra i coniugi
I sigg.ri – dichiarano quanto segue : Pt_1 CP_1
La sig.ra è proprietaria, giusto rogito rep. 16265 del Notaio Parte_1 dott. del 14.12.23 trascritto in data 21.12.2023 di: Per_4
a) immobile sito in Balestrate (PA), Via Roma n. 111, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Balestrate, al Foglio 9, n 835, Sub 1, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale Totale 77 mq. - Totale escluse aree scoperte: 77 mq., Rendita Euro 135,57, via Roma n. 111, piano
T;
b) immobile sito in Balestrate (PA), via Roma n. 111, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Balestrate, al Foglio 9, n 835, Sub 2, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 7 vani, Superficie Catastale Totale 138 mq. - Totale escluse aree scoperte: 135 mq., Rendita Euro 379,60, via Roma n. 111, piano
1;
c) immobile sito in Balestrate (PA), via Roma n. 111, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Balestrate, Foglio 9, n 835, Sub 4, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 6 vani, Superficie Catastale Totale 159 mq. - Totale escluse aree scoperte: 159 mq., Rendita Euro 325,37, via Roma n. 111, piano
2;
d) magazzino di pertinenza, sito in Balestrate (PA), via Alessandro Volta n.
56, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Balestrate, Foglio 9, n 835,
Sub 5, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 55 mq, Superficie Catastale
Totale 64 mq, Rendita Euro 34,09, piano terra;
e) via Roma 111, piano 3, identificato al foglio 9, n.835, sub 6, categoria f\5, consistenza 120 mq, lastrico solare Sugli immobili sopra indicati grava un mutuo ipotecario contratto, per l'acquisto e la ristrutturazione, con la con rata mensile variabile che, dal mese di Controparte_2 luglio 2025, è di € 1157,69; il sig. é garante. CP_1
La quota per la ristrutturazione (€ 70.000,00) prevede l'erogazione a lavori compiuti, divisi in 2 tranche (all'80% di lavori effettuati e alla fine dei lavori).
8 La prima rata di € 34.012,50 è stata erogata in data 14\1\2025 e la seconda rata di € 34.012,50 è stata erogata in data 23\6\2025.
I coniugi, volendo regolare ogni questione relativa ai loro rapporti patrimoniali convengono che :
- La sig.ra si obbliga a trasferire la proprietà, al marito sig. Parte_1
, degli immobili sopra indicati ai punti a-b-c-d-e; il sig. ha CP_1 CP_1 già il possesso di detti immobili ed ha già effettuato, sugli stessi, lavori di ristrutturazione.
- Per i lavori di ristrutturazione la sig.ra ha ricevuto, una Parte_1 prima erogazione di € 34.012,50. Ha consegnato al marito sig. , CP_1 per spese di ristrutturazione, la somma di € 22.000,00
- Per i lavori di ristrutturazione la sig.ra ha ricevuto, una Parte_1 seconda erogazione di € 34.012,50. Ha consegnato al marito sig. , CP_1 per spese di ristrutturazione, la somma di € 20.000,00.
- Da dette erogazioni la sig.ra ha trattenuto per sé la Parte_1 complessiva somma di € 26.000,00, a fronte dei seguenti esborsi : rate mutuo da gennaio 2024 a luglio 2025 € 17.927,33 restituzione prestito € 5000,00 in favore della sig.ra Parte_4 in favore del consulente bancario pari ad € 2500,00
[...]
Per un totale, a luglio 2025, di € 25.427,33.
Residua a favore della sig.ra la complessiva somma di € Parte_1
597,67che viene dalla stessa imputata a de conto di ulteriore credito nei confronti del sig. come meglio specificato al successivo punto 8 CP_1
- per i lavori di ristrutturazione e frazionamento effettuati dal sig. e CP_1 per la vendita che avverrà prima dello scadere del quinquennio dalla data di acquisto, la sig.ra decadrà dalle agevolazioni fiscali ottenute Parte_1 per l'acquisto prima casa e sarà, conseguentemente, sanzionata a pagare una somma risultante dalla differenza tra l'imposta di registro o IvA pagata con le agevolazioni e quella che si sarebbe dovuta pagare senza le agevolazioni (prima casa), oltre una ulteriore sanzione del 30% ed interessi. Detta sanzione, ancorché notificata alla sig.ra per patto espresso tra le parti, Parte_1 verrà pagata interamente dal sig. che consegnerà alla predetta CP_1 la liberatoria ricevuta di quietanza dell'avvenuto pagamento.
9 - Il rogito notarile di trasferimento delle unità abitative sopra indicate avverrà entro il 31 marzo 2026 avverrà a cura e spese del sig. . CP_1
- Le rate di mutuo, sino al corrente mese di luglio 2025 sono state pagate dalla sig.ra . A partire dal prossimo mese di agosto 2025, il sig. Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese dovrà fornire alla sig.ra CP_1 Parte_1 la provvista per il pagamento della rata di mutuo (che viene detratta dal conto corrente personale della ogni giorno 15 del mese) che, attualmente, è Pt_1 pari ad € 1231,00 .
- Il sig. divenuto proprietario degli immobili sopra descritti si CP_1 adopererà e curerà tutte le pratiche burocratiche necessarie per liberare la sig.ra dal pagamento del mutuo, ma sino a quando la sig.ra Pt_1 Pt_1 resterà obbligata permarrà l'obbligo di restituzione mensile della rata da parte del che è anche garante dello stesso mutuo. CP_1
- “ Le Parti dichiarano che i trasferimenti immobiliari e le pattuizioni patrimoniali sopra descritte costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione patrimoniale della crisi derivante dal pregresso rapporto di coniugio e che, pertanto, gli stessi risultano esenti ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987, nonché delle circolari dell'Agenzia dell'Entrate n. 27/E del 21/06/2012 (§ 2), n. 18 del 29/05/2013 (§ 1.15) e n.
2/E del 21/04/2014 (§ 9.2).”
8. Crediti della sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
Fermo restando quanto già spiegato sopra, la sig.ra è, ad Parte_1 oggi, ancora creditrice, nei confronti del sig. delle seguenti CP_1 somme:
- Contributo mantenimento figlie dal mese di gennaio 2025 a luglio 2025: €
2.100,00 (€ 300,00 x 7 mesi)
- Rimborso spese straordinarie (piscina, cure ortodontiche e corsi musicali):
€ 1251,00 (50% della complessiva somma di € 2502,00 come da fatture allegate)
- Da detti importi va detratta la somma di € 597,67 residuo erogazione mutuo ed € 500,00 già versate, dal nel mese di maggio 2025 CP_1
Il sig. riconosce pertanto di essere ancora debitore della CP_1 residua somma di € 2.303,33 oltre parte della rata di agosto di € 431,00 ( per
10 un totale di € 2734,33) che corrisponderà al momento della vendita della casa di Giambruno.
9. Dichiarazione di indipendenza economica
Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
10. Compensi e spese legali
I compensi dei rispettivi difensori relativi al presente accordo a seguito di separazione consensuale restano a carico di ciascuna parte;
a tal uopo, i difensori sottoscrivono per rispettiva rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale forense.
11. TRASMISSIONE ATTI ALLO STATO CIVILE COMPETENTE
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Partinico affinchè proceda ai successivi adempimenti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Partinico (PA) (atto n. 56 P. 2, S. A, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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