TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1884 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1884 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1
NI RT ( CodiceFiscale_2
e
ata a CUBA il 3 ) con il CP_1 Parte_2 C.F._3
I RT (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 14/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_3
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 23.01.2012, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 11.03.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con alcune precisazioni, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale ubicata nel Comune di Rimini in Via IC Tommaseo al n. 53, di proprietà del Sig. , continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra per i prossimi Parte_1 Parte_3
cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo mentre il signor andrà a Pt_1
vivere al piano superiore con la propria madre;
3) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti sicché non viene disposta la corresponsione di alcun reciproco contributo al mantenimento;
4) entrambi i coniugi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge;
5) le parti prestano fin da ora il consenso al rilascio di passaporto e/o altri documenti validi per l'espatrio;
6) i coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio;
7) con il presente accordo le parti danno atto di aver ripartito fra loro ogni altro bene e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, al di fuori di quanto stabilito nel presente atto, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_3
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte I Anno 2012 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1884 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1
NI RT ( CodiceFiscale_2
e
ata a CUBA il 3 ) con il CP_1 Parte_2 C.F._3
I RT (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 14/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_3
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 23.01.2012, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 11.03.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con alcune precisazioni, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale ubicata nel Comune di Rimini in Via IC Tommaseo al n. 53, di proprietà del Sig. , continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra per i prossimi Parte_1 Parte_3
cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo mentre il signor andrà a Pt_1
vivere al piano superiore con la propria madre;
3) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti sicché non viene disposta la corresponsione di alcun reciproco contributo al mantenimento;
4) entrambi i coniugi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge;
5) le parti prestano fin da ora il consenso al rilascio di passaporto e/o altri documenti validi per l'espatrio;
6) i coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio;
7) con il presente accordo le parti danno atto di aver ripartito fra loro ogni altro bene e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, al di fuori di quanto stabilito nel presente atto, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_3
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte I Anno 2012 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi