TAR Milano, sez. IV, sentenza 31/01/2026, n. 452
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Sentenza 31 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Natura pubblicistica dell'atto unilaterale d'obbligo

    La giurisprudenza maggioritaria, condivisa dal Collegio, ritiene che l'atto unilaterale d'obbligo, servente ai fini del rilascio dei titoli edilizi, abbia una connotazione pubblicistica, formi parte integrante dei titoli edilizi rilasciati e l'adempimento degli obblighi con esso assunti ne condiziona la validità e l'efficacia. L'atto si inserisce nella sequenza procedimentale destinata a sfociare nel provvedimento finale dell'amministrazione, perdendo la sua connotazione privatistica e divenendo un elemento costitutivo della fattispecie complessa di natura autoritativa. Pertanto, deve escludersi la configurabilità della prescrizione estintiva.

  • Inammissibile
    Nullità per mancanza di causa

    Le domande di accertamento della nullità, inquadrate nel paradigma normativo degli artt. 21 septies e 21 octies, l. n. 241/1990, sono irricevibili per tardività, non essendo state proposte entro il termine di decadenza di centottanta giorni previsto dall'art. 31, c. 4 cod.proc.amm.

  • Inammissibile
    Annullamento per errore essenziale di diritto

    La domanda di annullamento è parimenti tardiva, dovendo essere proposta entro l'ordinario termine di decadenza di sessanta giorni di cui all'art. 29 cod.proc.amm., in quanto contesta l'insussistenza dei presupposti previsti all'art. 9, l. reg. n. 60/1977. L'obbligo di cessione gratuita di aree, inserito nel provvedimento di concessione edilizia, si concreta in una condizione aggiuntiva che fa corpo con il titolo e partecipa del regime impugnatorio proprio di quest'ultimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 31/01/2026, n. 452
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 452
    Data del deposito : 31 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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