Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/06/2022, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01074/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01386/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2016, proposto da
TO CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Lonoce e Giovanni Cavallo, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fasiello in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 214 del 1.6.2016 del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Francavilla Fontana, notificata in data 20.6.2016, con cui la P.A. ha applicato la sanzione amministrativa di Euro 4.000,00 (quattromila/00), ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, “ per aver eseguito le opere … in violazione del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e s.m.i" , nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata l'epigrafata ordinanza n. 214 del 01.06.2016 del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Francavilla Fontana, notificata in data 20.06.2016, con cui viene applicata " la sanzione amministrativa di € 4.00000 (euro Quattromila/00), ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, per aver eseguito le opere...in violazione del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 e s.m.i. " e ordinato " al sig. CC TO...il versamento della corrispondente somma di € 4.000,00...della suddetta sanzione entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento...", con avvertimento "...che trascorso inutilmente il termine assegnato, l'incasso della sopraccitata sanzione amministrativa avverrà mediante riscossione coattiva secondo le modalità e i termini di cui al D.P.R. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni con l'addebito di spese a carico della parte inadempiente”.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione del principio di irretroattività delle sanzioni (penali e/o amministrative) in applicazione dell’art.1 della L. n.689/1981.
Violazione dell’art.28 della L.689/1981 che prescrive che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni della presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” - mancanza sottoscrizione del dirigente - difetto di motivazione.
1.2. All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Con un primo ordine di censure, il ricorrente deduce la illegittimità dell’ordinanza suindicata rilevando che, poiché il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 ( " L'autorità competente, constatata 1'inottenzperanz.a,. irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 miro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, .in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, -ivi. comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrogata nella misura massima… ”) è stato inserito dall’art.17 comma 1 lett.q-bis del D.L. 12 settembre 2014 n.133 (convertito con modificazioni dalla L.11.11.2014 n.164) un anno dopo l’emissione dell’ordinanza di demolizione (dicembre 2013), ne deriva la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni (penali e/o amministrative) in applicazione dell’art.1 della n.689/1981.
L’assunto è infondato.
Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, gli abusi edilizi hanno natura di illeciti permanenti, in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata. La norma contenuta nell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso - il presupposto, difatti, è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione - e non la sua realizzazione, trattandosi di una misura avente natura indirettamente ripristinatoria e perciò diretta a indurre i soggetti, che pure potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica.
Ne discende che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, nel vigore, come avvenuto nella specie, della menzionata disposizione normativa , impone, a fronte della permanenza dell'illecito, l'applicazione della sanzione pecuniaria in parola senza che ciò implichi violazione dell'invocato principio di irretroattività delle sanzioni amministrative (cfr. TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 7 giugno 2021 n. 512; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 4 novembre 2020 n. 2061; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 28/02/2022, n. 1347).
2.2. Peraltro, va aggiunto che, ai fini della applicazione della sanzione in oggetto, non è rilevante l'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ma il momento della inottemperanza alla diffida a demolire.
Ne consegue che la sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 31, comma 4 bis, può essere legittimamente irrogata per quegli abusi edilizi ove la inottemperanza a demolire si sia manifestata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma (da ultimo T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 6 aprile 2021, n. 2252 n. 2252 del 6 aprile 2021 cit., n. 3526 del 27 giugno 2019 e n. 308 del 22 gennaio 2020).
2.3. Quanto all’eccepita prescrizione, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma 1, c.p.
2.4. La motivazione è in re ipsa nel richiamo della norma applicata.
2.5. In ordine alla sottoscrizione del dirigente, la stessa risulta apposta in calce all’ordinanza impugnata (recante numero, data e intestazione) mediante sottoscrizione digitale.
3.In definitiva, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve pertanto essere rigettato.
Nulla per le spese in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO