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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1777/2024 RG avente ad oggetto: “ Risarcimento danni: danno catastrofale - danno tanatologico – perdita chances di vita ”
TRA
, e - Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli Avvocati CORNELIO ENRICO e CORNELIO
CLAUDIA, CORNELIO LIVIA e CORNELIO CARLO ENRICO ed elettivamente domiciliati come in ricorso ( Indirizzo Telematico)
- ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore –
[...] rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA ed elettivamente domiciliata in PIAZZA S. MARCO (PALAZZO EX REALE) 63
30100 VENEZIA, domiciliataria ex lege,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio l'Autorità resistente chiedendo
«1. accertato che il signor a far data dal 12.12.16 era consapevole Parte_4 dell'esito infausto della sua malattia;
2. condannarsi l'Autorità di Sistema
1 Portuale convenuta a risarcire agli eredi il danno catastrofale patito dal signor in vita a far data dal 12.12.16, quando seppe dell'impossibilità di Parte_5 uscire dalla sua malattia con una guarigione, con interessi e danni da rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
3. risarcirsi e liquidarsi inoltre il danno da perdita di chances di vivere più a lungo, in base a criteri non inferiori a quelli indicati in narrativa o secondo altra somma stabilità dal Giudice secondo equità, con interessi e rivalutazioni dalla morte de cuius al saldo per la perdita di probabilità di vita futura.
4. Interessi ex art. 1284, 4° c., dalla notifica del presente atto in avanti per entrambi i danni.
5. Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del
30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della
Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018».
Nel costituirsi Controparte_1 ha contestato la pretesa dei ricorrenti ed
[...] eccepito l'inammissibilità per giudicato concludendo «ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) in via pregiudiziale, nel rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso in ragione della sussistenza di un giudicato sullo stesso rapporto tra le stesse parti;
b) in via principale, nel merito, rigettare la domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e di onorari».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Espongono i ricorrenti di essere rispettivamente i due figli e la vedova, unici eredi ex lege, di , nato il [...] e deceduto in Parte_5 data 16/9/2018 all'età di 80 anni per asbestosi;
che il de cuius aveva promosso azione giudiziaria nei confronti dell'Autorità Portuale di Venezia per la malattia asbestosi che aveva contratto essendo stato ex socio della Compagnia
Lavoratori Portuali dal 1966 al 1988 ed esposto ad amianto presso il Porto di
2 Venezia con responsabilità del Provveditorato al Porto di Venezia;
che la causa si era conclusa in primo grado con la sentenza n. 778/17 del Tribunale di Venezia che, a seguito di CTU medico legale, aveva riconosciuto la responsabilità del Porto nella causazione della malattia e liquidato il danno in
€ 158.631,25 più interessi, detratto quanto già corrisposto dall'INAIL, con condanna alle spese;
di avere proseguito il giudizio di appello, intrdotto da de cuius, dopo il suo decesso;
di avere chiesto la liquidazione del danno catastrofale conseguente alla circostanza che il de cuius quantomeno dal 2016 era consapevole di non aver nessuna possibilità di guarigione;
che l'appello si concluse con la sentenza n. 726/2023 di parziale accoglimento dell'impugnazione e dichiarazione di inammissibilità le domande - in quanto proposte per la prima volta in appello - di danno catastrofale e di perdita di chances di sopravvivenza;
chiedono pertanto in questa sede il 1) danno catastrofale, quale danno da formido mortis, quindi danno morale diverso da danno biologico e che a questo si aggiunge, che non può essere ridotto agli ultimi 100 giorni di cui alla Tabelle del Tribunale di Milano, richiamano invece le Tabelle del Tribunale di Roma 2023 che liquidano il danno catastrofale sino al giorno del decesso in aggiunta al danno biologico e ribadito che dal 12/12/2016 il de cuius aveva consapevolezza dell'esito mortale della malattia quantificano detto danno – secondo i dati riportati – in € 860.394,00;
2) il danno da perdita di chaces di vita: secondo tabella statistica pubblicata dal Comune di Venezia aggiornata al 2018 ( doc. 9), un uomo veneziano di salute media, che abbia raggiunto l'età di 80 anni ha un'ulteriore probabilità di vita di 8,720 anni, il che corrisponde alla valutazione che la popolazione maschile degli ottantenni raggiunga l'età media di 89 anni e la riduzione di chances di vita è considerata dalla giurisprudenza consolidata come credito del malato;
secondo i ricorrenti la perdita di aspettativa di vita subita dalla vittima sopravvissuta all'evento lesivo è questione esplicitamente non esaminata dalla sentenza delle SSUU n. 15350/15, che si è occupata solo della risarcibilità del danno da morte immediata escludendone la risarcibilità. La perdita di chance va distinta dal danno catastrofale che è un danno prettamente morale, mentre la perdita della possibilità di vivere più a lungo consiste in una lesione del
3 diritto alla vita che dà origine ad un autonomo diritti di risarcimento, danno che viene quantificato in € 318.280,00 = 3182 gg x € 100.
2. L'Autorità resistente, rilevato che trattasi del terzo giudizio promosso dai ricorrenti, ha eccepito il giudicato evidenziando come la circostanza che i ricorrenti abbiano fatto un'allegazione tardiva non li legittima affatto alla proposizione di una nuova domanda in separato giudizio, e ciò perché il giudicato sussistente sul fatto illecito copre non soltanto il dedotto (i.e. i pregiudizi sui quali il giudice si è espressamente pronunciato) ma altresì sul deducibile, vale a dire sulle richieste risarcitorie che i ricorrenti avrebbero potuto avanzare e che non hanno ritualmente e tempestivamente dedotto nel giudizio precedente ( la posta di danno oggi richiesta era stata allegata unicamente in una nota di conteggi depositata in vista dell'udienza di discussione del gravame); in ogni caso una nuova richiesta risarcitoria non sarebbe comunque possibile poiché, come ritenuto da consolidata giurisprudenza, nel caso di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente (che, in un'ottica prognostica, tiene di per sé conto
3. dell'impatto della menomazione psicofisica sulla successiva vita del danneggiato), non può farsi luogo ad un ulteriore risarcimento rispetto a quanto liquidato nel primo giudizio;
ribadisce la infondatezza in ogni caso delle domande in particolare i casi nei quali la giurisprudenza riconosce il risarcimento del danno da premorienza o da perdita di aspettativa di vita non hanno nulla a che vedere con il risarcimento del danno da perdita della vita in via anticipata rispetto a quando si sarebbe presumibilmente verificata in assenza della condotta del danneggiato, venendo in tal caso in questione l'irrisarcibilità del c.d. danno da morte (richiama Cass. 35998/2023).
4. Ciò posto, con la sentenza di primo grado 778/2017 questa stessa
Giudice, sulla scorta della Ctu medico legale ha liquidato la somma di €
158.631,25 a titolo di danno biologico permanente nella misura del 33% e di un danno biologico temporaneo di 12 giorni con l'aumento per la componente della sofferenza, e dal quale doveva essere detratto quanto il de cuius aveva percepito dall'INAIL.
4 5. Con la sentenza resa in sede di gravame la Corte d'Appello di Venezia ha rilevato «9. Va al riguardo innanzitutto rilevato che col ricorso di primo grado non è stata formulata alcuna domanda relativa al c.d. danno catastrofale e nessuna allegazione al riguardo è stata fatta in appello, né con l'atto introduttivo del giudizio né nel corso delle otto udienze tenute;
la prima richiesta di liquidazione di tale voce di danno è contenuta nella tabella dei conteggi depositati con le note autorizzate del 20.9.2023 ed è pertanto inammissibile. 10. Con riferimento alle altre voci di danno, si osserva quanto segue: (...) Nulla va inoltre riconosciuto in relazione ai danni lamentati quale conseguenza della caduta in casa del . Il CTU, nella prima relazione del Pt_1 giugno 2018, ha infatti concluso nel senso che la caduta in casa è stata accidentale e non dovuta alla bombola o alla malattia (pag. 17). 11.1 Vanno invece riconosciute, in aderenza alle conclusioni rassegnate dal perito, le seguenti voci di danno: inabilità temporanea dal 6.5.2013 al 28.6.2016; inabilità temporanea al 100% per 14 giorni (ricovero ospedaliero dell'aprile
2018); inabilità temporanea al 100% per 34 giorni dal 13.8.2018 al 16.9.2018
(data del decesso). In applicazione delle tabelle veneziane (utilizzate dal primo
Giudice, stante la sostanziale sovrapponibilità a quelle di Milano, ed adottabili quale criterio di valutazione equitativa del danno, salvo che il risarcimento così determinato non risulti inadeguato, cosa nella specie non specificamente allegata né provata dall'appellante), vanno pertanto liquidati in favore di parte appellante i seguenti importi: per l inabilità temporanea dal 6.5.2013 al
28.6.2016 (n. 1149 giorni), considerato in ragione del livello di sofferenza medio-elevato accertato dal CTU un valore giornaliero di euro 110.00, euro
18.958,50; per l inabilità temporanea al 100% per 14 giorni, considerato in ragione del livello di sofferenza medio-elevato accertato dal CTU un valore giornaliero di euro 140,00, euro 1.960,00; per l inabilità temporanea al 100% per 34 giorni dal 13.8.2018 al 16.9.2018 al 100% considerato in ragione di un livello di sofferenza di elevata intensità accertato dal CTU euro 140,00 al giorno, euro 4.760,00. Non vanno riconosciute altre maggiorazioni conseguenti ad una personalizzazione del danno, in assenza di più specifiche allegazioni. 11.2 Il risarcimento degli ulteriori danni, rispetto a quanto già
5 riconosciuto con la sentenza appellata, va pertanto determinato in complessivi euro 25.678,50. (...) 11.4 Nulla va riconosciuto a titolo di invalidità permanente, avendo l'appello ad oggetto la liquidazione dei danni ulteriori relativi alla sola inabilità temporanea ed avendo il CTU chiarito, in sede di risposta alle osservazioni del CTP dott. , che le valutazioni esposte in Per_1 perizia si riferiscono all' inabilità temporanea».
6. La circostanza che sia stato già liquidato al de cuius il danno biologico permanente oltre al danno biologico temporaneo porta al rigetto delle domande oggi svolte dai ricorrente per l'assorbente ragioni espressa da Cass.
35416/2022, alla cui chiara motivazione si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.
7. La s.C. ha precisato che “ l'affermazione che è possibile individuare un danno biologico permanente esclusivamente dopo il decorso e la cessazione della malattia deve essere intesa nel senso che, ad assumere rilievo,
è “la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute” dopo il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico”; che “ Nel caso di patologie dette ingravescenti, in cui non può escludersi anche un possibile futuro esito letale, ma che - a seguito della lesione - determinano uno stato di invalidità del soggetto che trova espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai barèmes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, non viene in questione un danno terminale o, comunque, un danno biologico da inabilità temporanea, ma un danno biologico da invalidità permanente, atteso che i barèmes considerano nella scala dei gradi di invalidità il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire anche a distanza di tempo – una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso, ovvero di incorrere in ulteriori complicanze incidenti peggiorativamente sullo stato di salute, eziologicamente riconducibili all'originaria patologia”; che “Tali ipotesi definiscono la nozione di “aggravamento” che, nel sistema della responsabilità civile, non determina la insorgenza di un “nuovo” diritto risarcitorio – volto ad adeguare l'eventuale liquidazione dell'equivalente
6 monetario corrispondente al valore del danno biologico, come già stimato al tempo della originaria lesione della salute ed interamente risarcito mediante adempimento spontaneo o mediante realizzazione coattiva del diritto -, non potendo perdurare in una sorta di quiescenza e poi risorgere ex novo un debito ormai definitivamente estinto. L'”aggravamento”, infatti, costituisce la mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia, la cui possibilità di accadimento era stata già considerata nella stima della ridotta validità biologica del soggetto residuata dopo la lesione”; che “ Ne deriva (...), ove debba essere liquidato il danno biologico derivato da una malattia c.d. ingravescente, la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia epatica non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta».
8. Sempre Cass. sopra citata ha precisato che «Il fatto che il rischio in esame si avveri o meno nel futuro, incidendo sulla durata della sopravvivenza, non altera la specifica gravità della invalidità biologica accertata al tempo dell'evento lesivo della salute, e non consente del pari una successiva modifica di tale accertamento medico-legale, espresso in termini di grado percentuale di invalidità biologica già comprensivo del potenziale peggioramento delle condizioni di salute determinato dal maggiore rischio indicato. Infatti, nella responsabilità civile, a differenza che nel sistema delle assicurazioni sociali delle malattie professionali che risponde prevalentemente ad esigenze solidaristiche e previdenziali (nella infortunistica del lavoro è prevista espressamente la possibilità, in caso di aggravamento, di una revisione della indennità erogabile in rendita, che può anche essere soppressa nel caso di recupero della integrità psicofisica), alla progressiva ingravescenza della menomazione della salute non corrisponde analogo modo di essere e di modificazione incrementativa del danno biologico risarcibile (Cass., Sez. 3, n.
29492 del 14 novembre 2019). Da ciò deriva che nella determinazione del danno operata avvalendosi delle tabelle ed alla luce delle concrete condizioni
7 di salute del singolo è già contenuta, per le stesse modalità di formazione di dette tabelle, la valutazione del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata».
9. Sicché ha statuito il S.C. con la sentenza sopra citata «In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, l'incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare o con la guarigione (con pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo) o con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute o, ancora, con la morte. In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (c.d. stabilizzazione), spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle. In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, dovendosi tenere conto, però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai barèmes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, tali barèmes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso. Nell'eventualità, pertanto, che la liquidazione di siffatto danno avvenga tramite tabelle che non valutano la concreta minore speranza di vita del soggetto leso ovvero sulla base di una consulenza tecnica che da tale minore speranza prescinda, il giudice deve maggiorare detta liquidazione in via equitativa».
8 10. Con la conseguenza dunque che nel caso in esame, di malattia polmonare (asbestosi) causata da inalazione di amianto e, in generale, di malattia ingravescente con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole una volta risarcito il danno biologico permanente non è risarcibile una ulteriore voce di danno a titolo di danno catastrofale.
11. Vertendosi inoltre nel caso in esame nell'ambito del risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni, deve ribadirsi come «non c'è alcun contrasto nella giurisprudenza
[della] Corte (che prende le mosse dalla sentenza delle sezioni unite del 22 dicembre 1925,[…]) sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi.
L'unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con "mera sintesi descrittiva" (cass. n. 26972 del 2008), è indicato come "danno biologico terminale"(cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del
2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del
2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del
2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011) -liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n.
12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno -e, da altro orientamento, è classificato come danno "catastrofale"(con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Il danno "catastrofale", inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo(cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psichico(cass. n.
4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011). Ma
9 da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perché, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l'utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale» (vd. Cass. SSUU 15350/2015).
12. E quanto richiesto dai ricorrenti si riferisce a fattispecie totalmente diverse: l'errore medico può comportare un danno inteso come invalidità psicofisica oppure può anticipare la morte ed in questo caso è stato elaborato il danno da premorienza, che non attiene al diverso caso della malattia professionale che determina una malattia che porta alla morte.
13. Deve pertanto rigettarsi il ricorso.
14. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, in considerazione della complessità della questione oggetto di causa e della evoluzione della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte
Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, all'udienza del 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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