Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza breve 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 06/10/2025, n. 17092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17092 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11620/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex gli artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11620 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (istanza n.-OMISSIS-),
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso;
nonché per la nomina
di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. la parte ricorrente agisce in giudizio avvero l’inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, presentata in data 16 Febbraio 2023.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere.
Con ordinanza n. 11454/2025 sono stati prospettati dubbi relativi alla ricevibilità ed ammissibilità del ricorso.
Con memoria del 23/09/25 la parte ricorrente ha richiesto al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo comunque rinunciato alla domanda di riconoscimento (istanza n.-OMISSIS-), per aderire al percorso Indire bandito dal MIM, con compensazione delle spese.
Alla camera di consiglio odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto della perdita dell’interesse della ricorrente e dichiarare il ricorso improcedibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione delle particolarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.