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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3075/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
DO. Carlo Maddaloni Presidente
DO.ssa Silvia Brat Consigliere
DO.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3075/2023, promossa in grado d'appello,
da
, cod. fisc. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.04.1950, anche quale successore universale della madre nata a [...] Persona_1
(RO) il 11 novembre 1925, c.f. , deceduta il 20.2.2019, e CodiceFiscale_2
-cod. fisc. , nata a [...] il Persona_2 C.F._3
03.01.1955 e deceduta il 18.3.2024, rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Fortunati del Foro di
Como (cod. fisc. ) e dall'Avv. Alberto Minasi della Rocca, unitamente C.F._4
e disgiuntamente tra loro, con studio in Via Varesina 199a, ed ivi elettivamente domiciliati, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Gorla Maggiore, Via Baragiola 4 C.F. – P.IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Como, via Parini 1, presso lo studio dell'avv Morena Lironi, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA pagina 1 di 19 , nato a [...] il [...], residente a [...]
Firenze 2, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori C.F._5 avvocati Morena Lironi (C.F. PEC ) C.F._6 Email_1 ed Angelo Garlati, in Como, via Leoni 20, giusta procura agli atti
APPELLATO
, residente in [...], C.F. , Controparte_3 C.F._7 socio e liquidatore di RO srl, società cancellata dal registro delle imprese, contumace;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2624/2023, emessa il 23.3.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, nel procedimento RG 9419/2015, pubblicata il 30.03.2023.
OGGETTO: patto fiduciario, simulazione.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 16.9.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
In atto di citazione di appello:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa il 15 aprile 2022 nella causa innanzi al Tribunale di Milano Sezione IV Civile, RG 9419/2015 sentenza n. 2624/2023 e pubblicata il 30.03.2023 Rep 2747/23, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: accertata la sussistenza di un negozio fiduciario dinamico attributivo tra gli attori e la
[...]
l'inadempimento dello stesso da parte di quest'ultima e la mala Controparte_4 fede della Gestione Immobiliare s.r.l. nell'atto di trasferimento dei beni immobili di cui ai documenti 19, dichiarare la nullità dei contratti di compravendita immobiliare di cui ai docc. 14,17,18,19 perché in frode alla legge;
condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, come meglio designata in frontespizio, a trasferire la proprietà di tutti i beni immobili costituenti l'oggetto dei rogiti di cui al docc. 14,17,18, ai rispettivi attori, proprietari originari, quali risultano, in veste di alienanti, negli stessi rogiti di cui al pagina 2 di 19 docc.14,17,18; dichiarata — per quanto occorrer possa — l'illiceità e/o nullità delle compravendite immobiliari di cui al docc.14,17,18,19 accertare/dichiarare la simulazione assoluta delle medesime, e per l'effetto condannare i convenuti quale socio unico Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e sig. Controparte_5 [...]
, e in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 Controparte_1 tutti come meglio designati in frontespizio, a trasferire la proprietà di tutti i beni immobili costituenti l'oggetto dei rogiti di cui al doc.14,17,18, ciascuno di detti convenuti in relazione al bene o quota di esso acquisito per effetto della rispettiva compravendita tra quelle dei rogiti medesimi;
In subordine: Condannare il IG. quale Socio Unico della Controparte_3
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, a pagare : Controparte_7
- euro 70.000,00= a e a quale prezzo non pagato di Persona_2 Parte_1 compravendita immobiliare Rep. 46035 n. 1647 Notaio (doc.14) Persona_3 nonché a pagare euro 6.500,00= ad LB CO;
- euro 270.000,00= a quale prezzo non pagato della compravendita Parte_1 immobiliare rep.46036 n. 1648 racc. (doc. 17);
- nonché a pagare euro 202.500,00 a LB CO quale prezzo non pagato della compravendita immobiliare rep. 474921 n. 2121 Notaio DO.ssa (doc.18). Persona_3
- somme, queste, tutte da maggiorare degli interessi, legali e moratori, ex lege;
accertata la sussistenza di un contratto di mandato tra il IG. e il IG. , Pt_1 CP_2 accertato l'inadempimento dello stesso, condannare il IG. , al pagamento in CP_2 favore del IG. della somma di € 180.000. Parte_1 In ogni caso con maggiorazione degli interessi, legali e moratori, ex lege vittoria di spese di entrambi i gradi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per il grado di appello. In via istruttoria si chiede la riapertura dell'istruttoria e l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nello specifico:
1. Vero che nell'anno 2005 l'attore signor (d'ora innanzi anche Parte_1
”) venne a trovarsi – nella sua qualità di socio amministratore di Parte_1 [...]
(d'ora innanzi anche ”), avente Controparte_8 CP_8 sede in Saronno (VA), via Francesco Sforza n. 15 – in seria difficoltà nei rapporti della società stessa con l' (teste il IG. ). CP_9 Testimone_1 2. Vero che l'ente previdenziale aveva maturato verso un credito, di euro CP_8 167.658,49, in ragione del quale la stessa tramite l' in data 18 febbraio 2005, CP_9 CP_10 procedeva a pignoramento dell'azienda societaria (Teste: IG. ). Testimone_1
3. Vero che nel maggio 2005 la RO s.r.l. si è aggiudicata la vendita dei beni venduti all'incanto verso il pagamento di euro 20.000 (ventimila) (Teste IG. . Paolo Presso CP_11 Esatri Busto Arsizio).
4. Vero che in occasione di tale incanto ( maggio 2005) e aggiudicazione, il convenuto
[...]
proponeva all'attrice di (ri-vendere, a una società facente capo ancora CP_2 Persona_2 ai coniugi il complesso aziendale da quello Controparte_12 Pt_1 CP_8 aggiudicatosi (pel tramite di PROGECO), verso il corrispettivo di 84.000 (ottantaquattromila) euro;
di cui 6.ooo al 26.5.2005 e 14.000,00 al 16.6.2005, la restante somma a rate mensili di euro 4.000 (quattromila) cadauna ( Teste IG. , IG. ra ). Testimone_2 Testimone_3
5. Vero che in quell'occasione il IG. ha dichiarato ai IGnori CP_2 Parte_2 che si sarebbe occupato lui stesso di sistemare la situazione debitoria dell' al fine di CP_9 evitare il pignoramento degli immobili e a tal fine gli ha chiesto di fargli avere tutti i documenti pagina 3 di 19 dell' (Teste: IG. ra ). CP_9 Testimone_3 6. Vero che nel dicembre del 2006 il IG. ha proposto ai IGnori CP_2 Parte_2 di rivolgersi al notaio dott.ssa , avente studio in Milano, via Vespri Persona_3 Siciliani 18 per la redazione dell'atto di cessione dell'azienda. (Testi IG. , IG. Tes_4
). Testimone_5 7. Vero che in data 19.12.2006, la MITI in occasione dell'acquisto dell'azienda ha consegnato al IG. taluni assegni bancari intestati a , di cui al doc. 20 che Parte_1 Parte_1 si rammostra al teste, quale prezzo della cessione. (Teste Notaio;
Persona_3 Tes_4 ; ).
[...] Testimone_5 8. Vero che in data 19.12.2006 gli assegni della MITI intestati al IG. , di cui al Pt_1 documento 20 fascicolo attoreo, che si rammostra al teste, sono stati consegnati al IG. CP_2
con l'impegno di quest'ultimo di sistemare i debiti degli attori (Testi: IG.
[...] CP_9 Tes_2
).
[...] 9. Vero che nel dicembre 2006 il IG. , dopo che l'Esatri aveva notificato le CP_2 cartelle esattoriali e costituito ipoteca su beni immobili del socio illimitatamente responsabile (di ) , di cui al doc.7 fascicolo attoreo che si rammostra al CP_8 Parte_1 teste, si è recato presso l'Agenzia Traum Viaggi s.r.l. sita in Novate Milanese Via Repubblica, 114 e ha proposto ai coniugi di occultare la proprietà dei beni immobili a Controparte_12 loro intestati, immobili siti in Novate Milanese (MI), l'uno in via della Repubblica 114/116 foglio 6 mappale 368 e l'altro — particolarmente per la quota di 250 millesimi — sito in via Carso, foglio 5 mappale 246, sub 1 e 2 per sottrarli all'esecuzione dell'ente previdenziale. (Teste: IG. , IG.ra ). Testimone_2 Testimone_3 10. Vero che nel dicembre 2006 il IG. si è incontrato con gli attori presso CP_2 l'Agenzia Traum Viaggi s.r.l. sita in Novate Milanese Via Repubblica, 114 e ha proposto agli attori di alienare fittiziamente i beni immobili alla con impegno Controparte_4
a restituirli agli attori dopo avere pagato l'INPS / (Teste: IG. , IG.ra CP_10 Testimone_2
). Testimone_3
11. Vero che il IG. nel gennaio 2007 ha proposto agli attori di far redigere gli CP_2 atti di compravendita al Notaio dott.ssa con studio in Milano Persona_3 (Teste: IG. , IG.ra Silvania Dealbuquerque). Testimone_2
12. Vero che le firme del IG. apposte sul contratto di conto corrente Parte_1
Banca Popolare di Novara stipulato in data 1.3.2007 di cui al documento 10 fascicolo attoreo che si rammostra al teste sono false (teste: IG.ra ). Testimone_6
13. Vero che le firme apposte in girata sugli assegni emessi da MITI e versati sul conto corrente n. 0049/020480 falsamente intestato a nome di cui al documento 6 che si rammostra al Pt_1 teste erano false come pure l'aggiunta del nome (teste: IG.ra ). Pt_1 Testimone_7
14. Vero che la firma apposta in calce alla procura asseritamente conferita da Parte_1 a beneficio di tale sig.ra di cui al documento 12 fascicolo attoreo che si Testimone_6 rammostra al teste, era falsa (teste: IG.ra ). Testimone_6
15. Vero che la signora negli anni 2006- 2007 era la collaboratrice del IG. Testimone_6
(Teste: IG.ra ). CP_2 Testimone_6 16. Vero che in data 25.11.2010 i IGnori si sono recati presso la Banca Parte_2 Popolare di Novara in Milano (piazza Napoli) ed ivi sono stati informati dall'allora Direttore, IG.ra , che esisteva un conto corrente n. 0049/020480 a nome Parte_3 Parte_1 (Teste: IG. , IG.ra presso Banca Popolare di Novara) Testimone_2 Parte_3
17. Vero che in data 15.02.2007 la IGnora era in Brasile (Testi: IG. , Per_2 Testimone_8 IG. IG.ra , IG. , IG. Testimone_9 Parte_4 Testimone_2 [...]
e IG. . Per_4 Tes_10
pagina 4 di 19 18. Vero che il IG. è figlio del IG. (Testi: IG.ra Testimone_11 CP_2 Tes_12
).
[...]
19. Vero che nel febbraio 2009 gli attori, come proprietari dei loro beni immobili, hanno condotto la trattativa con gli acquirenti del box sito in Novate Milanese, Via Repubblica, 114 (testi : IG. ; IG.ra ). Testimone_13 Testimone_14
20. Vero che la IGnora nel febbraio 2009, impossibilitata a contattare Per_2 telefonicamente il IG. , si era rivolta al IG. incaricato dalla stessa CP_2 CP_13 della vendita dell'immobile di Via Repubblica, 114 Novate Milanese, per chiedere notizie del IG. . (teste: IG. . CP_2 CP_13
21. Vero che in quell'occasione il IG. ha riferito alla IGnora la CP_13 Per_2 conversazione con il IG. il quale avrebbe detto che avrebbe dovuto cercarlo in CP_2 tutta Italia (Teste: IG. ). CP_13
22. vero che nel febbraio/marzo 2010 la IG.ra ha restituito con assegni circolari il Per_2 prestito effettuato con bonifico dal IG. per la vendita dell'Agenzia Traum Viaggi s.r.l. CP_2 (teste: ). Testimone_2
23. Vero che dal 1997 al 2010 il IG. è stato il commercialista dei signori e CP_3 Pt_1
(teste: e DO. ). Per_2 Testimone_15 Testimone_16 24. vero che il IG. era a conoscenza della situazione debitoria dei signori e CP_3 Pt_1 nei confronti dell'INPS/Esatri dell'anno 2005. (teste: e Per_2 Testimone_2 [...]
. Testimone_3
25. Vero che nel maggio 2005 il IG. ha conosciuto il IG. in occasione CP_3 CP_2 dell'asta per l'acquisto del negozio . (teste: ) CP_8 CP_11
26. Vero che il IG. ha fatto un prestito alla IG.ra che quest'ultima ha CP_3 Per_2 interamente restituito. (teste: ). Testimone_2
27. Vero che nell'aprile/maggio 2007 il IG. ha consigliato alla IG.ra di CP_3 Per_2 effettuare una scrittura privata che confermasse l'assenza della vendita dell'immobile di Via Carso 2 Novate Milanese e del negozio Traum viaggi essendo a conoscenza che fossero entrambe simulate. (teste: ). Testimone_2 Tes_1 Si indicano a testimoni : DO , residente a Desio Corso Italia,51 ; IG. Testimone_1 Presso Busto Arsizio Via G.B. Bossi, 5; IG. Via Carso, 2; IG.ra CP_10 Testimone_2 [...]
residente a [...]; IG. residente in [...] Tes_4
SE , 7; IG. ; IG. residente a Milano;
IG.ra ; Testimone_5 Testimone_18 Testimone_6 IG.ra presso Banca Popolare di Novara;
IG.ra , residente in Parte_3 Testimone_12 Novate Milanese, Via Bruno Buozzi;
IG. , residente in Novate Milanese Via Testimone_13 1° Maggio n. 15; IG.ra , residente in [...]; IG. Testimone_14
, residente a [...] Testimone_8 Tes_9 IG. e IG. residenti a [...]; i IGnori
[...] Persona_4 Tes_10 e DO. residenti NZ (Lomazzo). Testimone_15 Testimone_16 Si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinarsi alla Banca Passadore, Agenzia Genova Sanpierdarena la produzione in giudizio della copia dell'assegno n. 5000217377-12 di € 2.400,00 e della reversale di incasso;
a Ag. 466 in Milano copia assegno n. Parte_5 0718945907 di € 2.250 e della Reversale di incasso. Si chiede altresì CTU calligrafica volta ad accertare l'autografia delle firme a nome
[...]
presenti sul contratto di conto corrente bancario presso Banca Popolare di Parte_1 Novara di cui al documento 10 fascicolo attoreo, sulla procura alla IG.ra di cui Testimone_6 al documento 12 fascicolo attoreo e sulla girata degli assegni di cui al documento 6 fascicolo attoreo;
CTU calligrafica volta ad accertare l'autografia delle firme di girata Persona_2 apposta sugli assegni e sulle reversali di incasso di cui al documento 25.
pagina 5 di 19 PARTE APPELLATA CP_2
Voglia l'ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
Nel merito: respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto
Con vittoria delle spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi oltre spese generali 15%, CPA ed IVA di legge
Como – Milano 14 Luglio 2025
PARTE APPELLATA Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
Nel merito: respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto
Con vittoria delle spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi oltre spese generali 15%, CPA ed IVA di legge
Como – Milano 14 Luglio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“Con atto di citazione notificato in data 6.2 - 6.8.2015 , e LB Parte_1 Persona_2
CO convenivano in giudizio , RO s.r.l., e il Fallimento CP_2 Controparte_1
Miti s.r.l. ed esponevano quanto segue.
e erano i soci illimitatamente responsabili della (di Pt_1 Per_2 Controparte_8 CP_ seguito che aveva maturato un debito di circa 168.000 Euro nei confronti dell' L'Ente CP_8 previdenziale aveva proceduto al recupero forzoso della somma dovuta, con il pignoramento dell'azienda.
All'esito della vendita all'incanto, RO si era aggiudicata il complesso aziendale con il pagamento di 20.000 Euro.
pagina 6 di 19 - legale rappresentante di RO - aveva proposto a e di ricomprare CP_2 Pt_1 Per_2
l'azienda per il corrispettivo di 80.000 Euro. In data 26.5.2005 RO e la stipulavano CP_8 un contratto di locazione avente ad oggetto il predetto complesso aziendale, pattuendo un canone complessivo di 84.000 Euro, da pagare in rate mensili, con facoltà di riscatto al pagamento di tutte le rate, l'ultima delle quali con scadenza al 31.10.2006.
In data 19.12.2006 aveva stipulato con la Miti s.r.l. un contratto di cessione dello stesso CP_8 ramo d'azienda per il corrispettivo di 170.000 Euro, da pagare in 22 rate. Gli assegni per il pagamento del prezzo erano stati emessi in favore di personalmente e non della .. aveva Pt_1 CP_8 CP_2 quindi convinto a consegnargli gli assegni ricevuti da Miti a titolo di saldo prezzo della cessione Pt_1
d'azienda, con l'intesa di destinare tale importo all'estinzione del debito previdenziale posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria di CP_10
Nel novembre 2010 aveva scoperto che in data 1.3.2007 era stato aperto un c/c a suo nome Pt_1 presso la Banca Popolare di Novara - agenzia di Milano 9 a sua totale insaputa, con la falsificazione della sua firma. Su questo conto corrente erano stati versati gli assegni consegnati a , con false CP_2 firme di girata per l'incasso. Risultava inoltre conferita a tale - complice di - una Testimone_6 CP_2 procura a operare su questo conto. La firma apposta in calce alla procura era anch'essa del tutto falsa.
L'intera vicenda era stata denunciata all'autorità requirente.
Nel frattempo, in data 15.10.2004, 17.11.2004 e 31.7.2006, aveva iscritto ipoteche su alcuni CP_10 immobili di proprietà di ubicati a Novate Milanese. Parte_2
aveva quindi convinto e a trasferire in via fiduciaria a RO le loro CP_2 Pt_1 Per_2 proprietà immobiliari, in modo da sottrarre questi beni a ulteriori iniziative esecutive di CP_10
In particolare, con una prima compravendita del 11.1.2007 e avevano ceduto a Pt_1 Per_2
RO la proprietà di un negozio e la proprietà superficiaria di un box, entrambi ubicati in Novate Milanese, per il prezzo totale 70.000 Euro, di cui 63.000 imputati al negozio e 7.000 al box. Il corrispettivo era stato in apparenza versato con tre assegni, in realtà mai incassati. In pari data 11.1.2007 vi era stata anche una seconda compravendita con cui aveva ceduto a RO la Pt_1 quota di 1/4 della proprietà di due appartamenti, anch'essi ubicati in Novate Milanese, con l'impegno a procurare l'acquisto della quota residua di 3/4 di proprietà della madre LB CO, per il corrispettivo totale di 270.000 Euro. Anche in questo caso il prezzo - pagato con assegni - non era mai stato incassato. Con successivo atto del 27.7.2007 CO aveva ceduto a RO la sua quota di 3/4. Da ultimo, sempre in data 27.7.2007, CO aveva venduto a RO la quota di proprietà di 1/6 di un appartamento sito in Papozze per il prezzo di 6.500 Euro.
In seguito, con rogito del 30.4.2009 RO aveva rivenduto a gli immobili Controparte_1 in precedenza trasferiti in suo favore da , e CO, in evidente violazione del pactum Pt_1 Per_2 fiduciae.
Concludeva chiedendo la condanna del al pagamento in favore di di Parte_6 Parte_7 Pt_1
170.000 Euro a titolo di saldo prezzo della cessione di ramo d'azienda dell'1.12.2006 nonché l'accertamento dell'inadempimento di RO e della mala fede di Immobiliare, con la CP_1 dichiarazione di nullità degli atti di disposizione immobiliare dell'11.1.2007, del 27.7.2007 e del pagina 7 di 19 30.4.2009. In via subordinata e gradata chiedeva: (i) l'accertamento della simulazione assoluta dei medesimi atti;
(ii) la condanna di RO al pagamento del saldo prezzo delle vendite;
(iii) l'accertamento dell'esistenza di un contratto di mandato tra e e dell'inadempimento dello Pt_1 CP_2 stesso, con la condanna di al pagamento in favore di di 180.000 Euro, oltre interessi. CP_2 Pt_1
Gestione Immobiliare e LE si costituivano con comparse depositate, rispettivamente, il 23.4.2015
e 7.5.2015.
chiariva di avere regolarmente acquistato da RO le unità immobiliari Controparte_1 indicate nel rogito del 30.4.2009, con l'effettivo pagamento del prezzo pattuito. In data 4.11.2010 uno degli immobili in origine provenienti da e era stato ulteriormente ceduto a Pt_1 Per_2 CP_14
L'unità sita in Novate Milanese - via Carso n. 1/4 era invece occupata abusivamente dagli attori.
[...]
contestava integralmente la ricostruzione in fatto contenuta nell'atto di citazione. CP_2
Evidenziava che le vendite immobiliari erano state effettuate dopo che aveva già iscritto le CP_10 ipoteche giudiziali, tanto è vero che i gravami erano stati richiamati negli atti di compravendita. L'intestazione fiduciaria non avrebbe avuto quindi alcuna utilità. In ogni caso, RO aveva rivenduto sia l'immobile di Papozze - in data 29.6.2009 al prezzo di 7.500 Euro - sia l'immobile (box) di Novate
Milanese - in data 21.4.2019, al prezzo di 18.500 Euro.
Il Fallimento Miti s.r.l. rimaneva contumace.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 30.5.2019.
Con ordinanza del 15.1.2020 la causa veniva rimessa dal ruolo. Il Tribunale rilevava che RO era stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009. Il socio unico era quindi Controparte_3 subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società, con conseguente necessità della sua chiamata in causa.
si costituiva con comparsa depositata il 24.11.2020. CP_3
Precisava di essere completamente estraneo ai fatti di causa, poiché era diventato socio unico e liquidatore di RO a far data dal 23.7 - 28.9.2009, ovvero in epoca successiva alle compravendite impugnate dagli attori.
In data 20.2.2019 decedeva LB CO, con successiva dichiarazione di interruzione del processo del 15.1.2021.
, in qualità di unico erede di CO, depositava ricorso per riassunzione il 9.4.2021. Pt_1
Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del
9.11.2022”
Il Tribunale di Milano, con sentenza n 2624/2023 pubblicata il 27.1.2023, così statuiva: “-dichiara improcedibili le domande proposte da e nei confronti del Parte_1 Persona_2
Fallimento Miti s.r.l.; - accerta e dichiara che RO s.r.l è rimasta parzialmente inadempiente dell'obbligo di pagamento del prezzo della compravendita immobiliare stipulata in data 11.1.2007 con
pagina 8 di 19 e e del prezzo della compravendita immobiliare stipulata in data Persona_2 Parte_1
11.1.2007 con , come meglio specificato in motivazione, e, per l'effetto, - dato Parte_1 atto che RO s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009 e visto l'art. 2495
c.c., condanna al pagamento in favore di e Controparte_3 Persona_2 Parte_1 della somma di 1.400,00 Euro, nonché al pagamento in favore di della somma Parte_1 di 265.250,00 Euro, oltre interessi in misura legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dall'11.1.2007 sino al saldo effettivo;
- respinge tutte le altre domande svolte da Parte_1
e nei confronti di , e - Persona_2 Controparte_3 CP_2 Controparte_1 condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Persona_2 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.450,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti;
CP_2
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Persona_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.600,00 Euro, oltre Iva e Cp se Controparte_1
e per quanto dovuti;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
e delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.440,00 Euro, oltre Iva e Cp se per quanto Persona_2 dovuti”.
In sostanza, il Tribunale riteneva le domande improcedibili nei confronti del Fallimento Miti, dal momento che, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f., qualsiasi ragione di credito verso il soggetto fallito poteva essere accertata soltanto in sede fallimentare.
Inoltre, dichiarava infondata la domanda attorea volta ad accertare l'esistenza di un negozio fiduciario tra gli attori e RO, essendo detto pactum fiduciae rimasto indimostrato ed essendo, invece, emersa una definitiva volontà degli attori di alienazione dei cespiti di loro proprietà. Peraltro - rilevava il primo giudice- i coniugi avevano sostenuto in causa che scopo dell'intera operazione Pt_1 era quella di sottrarre i beni alle iniziative esecutive dei loro creditori, ma tale tesi collideva col fatto che, al momento della stipulazione delle compravendite in discussione, i beni erano già gravati dalle ipoteche di CP_10
Parimenti infondata, a giudizio del Tribunale, era la domanda di accertamento della simulazione assoluta delle vendite immobiliari;
infatti, pur non potendosi applicare i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c. -stante la complessiva illiceità dell'operazione, volta al depauperamento della garanzia patrimoniale degli attori, in danno dei creditori- il primo giudice osservava che la documentazione in atti contrastava l'ipotesi della simulazione assoluta, posto che vi era dimostrazione di plurimi pagamenti effettuati dal compratore come saldo prezzo.
Infine, il Tribunale evidenziava che non era stata fornita prova della mala fede del terzo acquirente, pagina 9 di 19 avente causa dal preteso simulato acquirente. Controparte_1
Il giudice di prime cure riteneva, invece, parzialmente fondata la domanda di condanna di RO al pagamento del saldo prezzo dovuto per le compravendite dell'11.1.2007 e del 27.7.2007. In particolare, affermava che e risultavano essere creditori di RO della residua Pt_1 Per_2 somma di 1.400,00 Euro, a titolo di saldo prezzo per la prima vendita dell'11.1.2007, mentre Pt_1 risultava essere creditore di RO della residua somma di 265.250,00 Euro, a titolo di saldo prezzo della seconda vendita di pari data. Dal momento che RO risultava cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009, il Tribunale condannava ex art. 2495 c.c. Daniele -socio unico di CP_3 detta società dal 23.7.2009 sino alla cancellazione- al versamento dei predetti saldi.
Da ultimo, il giudice di prime cure riteneva che non vi era chiara evidenza degli atti giuridici che
, a norma dell'art. 1703 c.c., sarebbe stato incaricato di compiere dal e, dunque, rigettava CP_2 Pt_1 pure la domanda volta all'accertamento di un rapporto di mandato tra i due.
Gli attori, in quanto soccombenti totalmente nei confronti di e , CP_2 Controparte_1 venivano condannati a rifondere a questi ultimi le spese di lite, mentre veniva condannato a CP_3 rimborsare le spese attoree, con compensazione per un terzo.
Avverso tale sentenza proponevano appello e per i motivi Parte_1 Persona_2 ivi formulati.
Si costituivano e contestando l'appello e chiedendo la CP_2 Controparte_1 conferma integrale della sentenza impugnata. Rimaneva contumace , mentre parte appellante CP_3 dava atto di aver scelto di non notificare l'atto di appello al Fallimento MITI, non intendendo coltivare le domande originariamente proposte contro lo stesso.
All'udienza dell'11.6.2024 parte appellante dava atto dell'intervenuto decesso, in data 18.3.2024, di per cui il giudizio veniva dichiarato interrotto. Persona_2
Il giudizio veniva quindi riassunto e all'udienza dell'11.2.2025 veniva dichiarata la contumacia di
. Il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava quindi, davanti a sé, Controparte_3
l'udienza del 16.9.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il pagina 10 di 19 deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.9.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante sostiene che, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto, preliminarmente, verificare se sussisteva o meno un accordo simulatorio, ossia se le parti avevano stipulato un negozio giuridico, ma, in realtà, ne intendevano un altro o nessun altro.
Quindi occorreva valutare la sussistenza di un negozio fiduciario. Gli elementi a favore di quest'ultimo erano plurimi, a giudizio degli appellanti: le parti avevano dichiarato un pagamento del prezzo che, invece, non era avvenuto, come accertato con statuizione ormai passata in giudicato dal primo giudice;
sempre in punto prezzo, vi era stata l'immediata rinuncia all'ipoteca legale;
c'era poi certamente la volontà di impedire o rendere incerto o più difficile l'esercizio del diritto da parte dei creditori.
Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del principio ormai acquisito dalla giurisprudenza secondo cui, nell'azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo non vincola il creditore, tanto che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.
Dagli elementi evidenziati conseguiva logicamente -a detta dell'appellante- che c'era una vera e propria volontà di non alienare ufficialmente gli immobili oggetto di causa.
Ulteriori elementi significativi, non presi in considerazione dal giudice di prime cure, erano stati il prezzo vile pattuito, rispetto all'effettivo valore degli immobili, e la circostanza che i coniugi e Pt_1 ne avevano mantenuto il possesso. Per_2
Secondo gli appellanti, l'immobile di Novate Milanese, avente una superficie di oltre 200 mq, seppure gravato da ipoteca, vale a tutt'oggi 600.000,00 euro, mentre era stato pattuito il prezzo di 200.000,00 euro -neppure incassato- da ritenersi sicuramente vile anche rispetto alla presenza delle ipoteche di CP_10
Tutti gli elementi fattuali in esame, secondo i , fornivano la prova dell'accordo fiduciario. Pt_1
A detta dell'appellante, gli “elementi del contratto che ci sono, si sono verificati solo ed unicamente in maniera fittizia e/o fraudolenta, com'è la frode descritta in narrativa rispetto al versamento degli assegni effettuato con firme false e sul conto fittizio” […] “Ma se, dunque, si volesse sostenere la nullità di un siffatto accordo fiduciario, e indubbio che nulli sarebbero a cascata – per legge – tutti gli accordi fatti che abbiano una causa collegata o comunque connessa al pactum fiduciae nullo”.
pagina 11 di 19 Col secondo motivo di gravame parte appellante, ritenuta evidente la sussistenza del pactum fiduciae tra gli alienanti e RO, afferma che sono ravvisabili plurimi indizi comprovanti la mala fede della terza acquirente , che, erroneamente, il Tribunale non avrebbe considerato, Controparte_1 fermandosi unicamente sul presunto pagamento del prezzo da parte di quest'ultima a RO. Inoltre, la prova per testi, per la quale insiste, secondo la difesa avrebbe ulteriormente confermato il pactum Pt_1 sceleris tra contraenti. Il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto che è sempre Controparte_1 di , sebbene intestata al figlio dello stesso. CP_2
Secondo parte appellante “le medesime considerazioni svolte in punto simulazione debbono essere evidenti anche laddove si parli di azione revocatoria. Si giunge, così, al punto cruciale delle deduzioni attoree: scientia damni, consilium fraudis e partecipatio fraudis, da provare attraverso degli indizi che superino il dato obbiettivo del presunto pagamento del prezzo da parte di Gestione Immobiliare a
RO”.
A detta dei , RO era consapevole di vendere gli immobili illecitamente, perché in Pt_1 violazione del patto fiduciario. Inoltre, ricorrevano, nel caso di specie, una vendita per un prezzo di nuovo vile, in quanto effettuata per il medesimo importo della prima vendita;
il mancato pagamento del prezzo da parte di Barion ovvero il mancato pagamento dei presunti oneri, compresa l'ipoteca, atta a CP_15 liberare l'immobile, nonostante la piena disponibilità del denaro, ove fossero vere le dazione di denaro;
le tempistiche sospette di chiusura di RO;
il mancato sfratto degli attori, che hanno continuato ad occupare gli immobili, e la cointeressenza tra padre e figlio. CP_2 Testimone_11
L'appellante sottolinea, con riferimento all'ulteriore cessione intervenuta tra e Controparte_1
nel 2010, che il firmatario dell'atto per Gestione Immobiliare era stato proprio Controparte_16 [...]
e non il di lui figlio. CP_2
, pertanto, con la complicità del figlio, aveva venduto alla società di quest'ultimo un CP_2 immobile dei Barion, che non aveva pagato e aveva ricevuto in forma fiduciaria.
La frode, prosegue l'appellante, era stata perpetrata anche ai danni di , Controparte_3 commercialista, che, divenendo liquidatore della RO, nulla sapeva in ordine al fatto che quest'ultima non aveva pagato gli immobili ai . Pt_1
I motivi di gravame -che, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati- sono privi di fondamento.
L'intera operazione descritta dai appare indimostrata e connotata da profili di illogicità. Pt_1
Di seguito si ripercorreranno i fatti dedotti dagli stessi.
pagina 12 di 19 Avendo maturato un credito di euro 167.658,49 nei confronti di CP_9 Controparte_8
società riconducibile ai coniugi in data 18.2.2005, procedeva al
[...] Controparte_12 CP_10 pignoramento dell'azienda, che veniva venduta all'asta in data 23.5.2005 e aggiudicata a RO srl per la somma di euro 20.000,00.
RO stipulava, quindi, in data 26.5.2005, un contratto di locazione mobiliare, con patto di riscatto, della medesima azienda, per la somma complessiva di 84.000,00 euro, da pagarsi ratealmente, a favore della società , altro ente riconducibile ai . Controparte_8 Pt_1
In tal modo i coniugi riacquistavano la propria azienda col pagamento in data Pt_1 CP_8
30.10.2006 dell'ultima rata pattuita a favore di RO.
A questo punto gli appellanti stipulavano con MITI srl una scrittura privata in data 19.12.2006, con cui si impegnavano a vendere a quest'ultima il ramo d'azienda al prezzo di euro 170.000,00 CP_8
(doc. 5 attori primo grado). La cessione d'azienda a MITI srl si perfezionava quindi con atto notarile, non prodotto in causa.
Sulla scorta degli eventi sopra descritti, emerge, pertanto, che i coniugi , persa nel 2005 la Pt_1 propria azienda per il debito verso e conseguente vendita all'asta, erano comunque riusciti a CP_9 riacquistarla per euro 84.000,00 e a rivenderla a fine 2006 per euro 170.000,00, con una significativa plusvalenza.
Da qui in avanti la narrazione attorea perde coerenza e logicità.
I hanno, infatti, dedotto che, presi in consegna gli assegni di MITI srl relativi al pagamento del Pt_1 prezzo di 170.000,00 euro, assegni che erano stati intestati a persona fisica, quest'ultimo Parte_1 li avrebbe consegnati materialmente a , affinché lo stesso saldasse i debiti degli attori verso CP_2
ed CP_9 CP_10
Tale allegazione appare incongrua sotto più profili.
In primo luogo dalle stesse produzioni attoree emerge che gli assegni consegnati al erano Pt_1 intestati allo stesso e non trasferibili, per cui non si vede in quale modo il avrebbe potuto utilizzare CP_2 questi assegni per sistemare il debito degli appellanti verso ed CP_9 CP_10
In secondo luogo non si comprende perché i , ottenuti 170.000,00 euro da MITI, non abbiano Pt_1 provveduto loro stessi a sistemare i debiti verso e abbiano invece ritenuto di incaricare il a CP_9 CP_2 tal fine.
In terzo luogo, per come descritta la vicenda, non è dato capire quale sarebbe stato il tornaconto del a prestarsi a tale operazione a favore dei coniugi , dal momento che , in quanto CP_2 Pt_1 CP_2 socio e amministratore di RO, era chiaramente un imprenditore che si muoveva per scopo di lucro.
La ricostruzione attorea appare irragionevole ed incoerente. pagina 13 di 19 Lascia, inoltre, perplessi la successiva descrizione della sorte di questi assegni di MITI, che sarebbero stati incassati da ignoti falsificando la firma del sia per la girata all'incasso, sia per la stessa Pt_1 apertura di un conto corrente presso la Banca Popolare di Novara, all'insaputa del medesimo. Nel 2009-
2010 era stata presentata denuncia contro ignoti per i reati ravvisabili nella vicenda in esame, ma nulla viene riferito circa gli sviluppi del relativo procedimento penale, nonostante siano passati oltre dieci anni.
Neppure è stata versata in atti una perizia di parte attestante la presunta falsità delle sottoscrizioni in discussioni, per cui la ctu chiesta sul punto in primo grado risultava, senza dubbio, esplorativa. Parimenti irrazionale, rispetto alla ricostruzione attorea, era poi la domanda di condanna di MITI -nel frattempo fallita- al pagamento della somma di euro 170.000,00, portata dagli assegni incassati da ignoti;
benché detta domanda non sia stata riproposta in appello, la si menziona in questa sede a dimostrazione della non coerenza dell'impianto attoreo, non comprendendosi la conseguenzialità di tale richiesta rispetto ai fatti dedotti, posto che è pacifico che gli assegni consegnati in pagamento da MITI erano stati incassati, sia pure da sconosciuti secondo i , per cui non appare congrua la richiesta di un secondo pagamento Pt_1 da parte di MITI.
Parte appellante prosegue la propria narrazione riferendo che nel dicembre 2006 -lo stesso mese in cui veniva sottoscritto l'accordo per la vendita di al prezzo di 170.000,00 CP_17 CP_8 euro- avrebbe proposto ai coniugi di alienare a RO, fiduciariamente, i loro CP_2 Pt_1 immobili per sottrarli ad ulteriori azioni esecutive dei creditori, con l'impegno del al CP_2 ritrasferimento agli stessi, una volta sistemate le loro pendenze con , in forza degli assegni CP_9 consegnati da MITI per 170.000,00 e di altri assegni per euro 10.000,00, per un totale di 180.000,00, messi da a disposizione di al fine di risolvere la situazione debitoria con l'Ente Pt_1 CP_2 previdenziale.
Le intestazioni fiduciarie dedotte dai sono le seguenti: Pt_1
a) vendita in data 11.1.2007 di un negozio e di un box siti in Novate Milanese, via Repubblica, per euro 70.000 (doc. 14 attori primo grado);
b) vendita in data 11.1.2007 di un villino in Novate Milanese, via Carso, per euro 270.000, immobile per la quota di un quarto di proprietà di , il quale si impegnava a procurare a RO Parte_1
l'acquisto dei residui tre quarti di proprietà di sua madre CO LB (doc. 17 attori primo grado);
c) vendita in data 27.7.2007 da CO LB a RO, avente ad oggetto la quota di tre quarti dell'immobile di via Carso, in adempimento della vendita di cosa altrui effettuata dal figlio in data
11.1.2007, di cui alla precedente lettera b) (doc. 18 attori primo grado).
Tale patto fiduciario invocato dagli appellanti è rimasto indimostrato.
pagina 14 di 19 Pur non essendo necessaria per la relativa prova la forma scritta ad substantiam, secondo l'insegnamento della Suprema Corte che ha ricondotto il patto fiduciario al mandato senza rappresentanza (Cass. SU 6459/2020), deve rilevarsi che, nel caso di specie, non solo non vi è un documento che consacri detto patto, ma neppure vi è uno scritto, di qualsiasi genere, che vi faccia un qualche riferimento, anche solo indiretto. Nessuna comunicazione tra le parti, né precedente né successiva, accenna a tale presunta intestazione fiduciaria, né vi sono dichiarazioni scritte che in qualche modo possano essere interpretate come riferimenti alla stessa.
Neppure la prova testimoniale offerta da parte appellante appare utile allo scopo, dal momento che nei capitoli di prova formulati si fa riferimento unicamente a una proposta formulata da nel CP_2 dicembre 2006 ai coniugi (capp. 9-10), mentre non è stato dedotto come e quando questi ultimi Pt_1 avrebbero accettato di stipulare l'accordo fiduciario, né il contenuto ed i termini dello stesso e le circostanze di tempo e luogo di conclusione di detto patto.
Parimenti non può dirsi raggiunta una prova presuntiva in ordine alla sussistenza di un patto fiduciario per il ritrasferimento degli immobili agli alienanti, una volta sistemati i debiti degli stessi CP_9 ad opera del . La prova presuntiva, infatti, detta anche prova logica, presuppone una pluralità di CP_2 indizi gravi, precisi e concordanti, che nel caso di specie non sono ravvisabili. Al contrario, gli elementi dedotti presentano dei profili evidenti di illogicità.
Secondo le allegazioni attoree il ritrasferimento avrebbe dovuto aver luogo dopo che il avesse CP_2 sistemato i debiti verso l'INPS-Esatri dei coniugi grazie agli assegni emessi da MITI srl, di cui si Pt_1
è detto sopra. Come già evidenziato, risulta documentalmente dalle stesse produzioni attoree che tali assegni erano intestati a con clausola di intrasferibilità, per cui non aveva alcuna Parte_1 CP_2 possibilità di incassarli o negoziarli e l'incarico al medesimo di usarli per sistemare l'esposizione debitoria dei è privo di senso e non concretamente attuabile. Pt_1
Inoltre, le ipoteche INPS-Esatri erano già state iscritte nel 2004 e nel luglio 2006 sugli immobili attorei, tanto che risultavano dagli atti di compravendita a RO, per cui anche lo scopo dell'operazione -che era dichiaratamente quello di frodare i creditori dei coniugi non appare Pt_1 coerente con la situazione di fatto.
Ulteriore elemento invocato dagli appellanti è il mancato pagamento del prezzo delle compravendite in esame, che sarebbe utile a dimostrare sia il patto fiduciario, sia, in subordine, la simulazione assoluta di dette cessioni.
In realtà, come accertato dal Tribunale, con statuizione sul punto non impugnata, il prezzo risulta quasi interamente versato per la vendita dell'immobile di Novate Milanese via Repubblica, mentre per quello di via Carso risulta pagato solo in minima parte, posto che i cospicui pagamenti a favore di terzi - pagina 15 di 19 Equitalia e effettuati da RO anche per l'agenzia viaggi della (Traum Parte_5 Per_2
Viaggi srl) non è dimostrato che debbano essere imputati a detto rogito.
In ogni caso, il primo giudice ha evidenziato che risultano pagamenti per complessivi euro 73.150,00, imputabili alle compravendite dell'1.1.2007, che sono stati elencati nella sentenza di primo grado;
qui solo si precisa che il secondo bonifico del 30.6.2007 risulta di euro 7.000,00 e non di euro 3.000,00, come conteggiato dal Tribunale, per cui i pagamenti complessivi andrebbero aumentati di 4.000,00 euro e ammontano a 77.150,00 euro (doc. 2G ). CP_2
In particolare, dai documenti 2G e 3G di e seguendone l'ordine di produzione, risultano CP_2
i seguenti pagamenti -mediante bonifico- recanti la causale “rogito notarile dell' 11.1.2007”:
- 9.8.2007 euro 15.000 (doc. 2G);
- 6.8.2007 euro 35.000 (doc. 2G);
- 30.6.2007 euro 3.000 (doc. 2G);
- 30.6.2007 euro 7.000 (doc. 2G);
- 8.7.2007 euro 5.000 (doc. 3G).
Come rilevato dal Tribunale, con statuizione non impugnata, risultano, inoltre, incassati l'assegno di euro 7.400,00, menzionato nel primo rogito dell'11.1.2007, e quello di 4.750,00, citato nella seconda compravendita di pari data.
Tali dati documentali contraddicono l'allegazione attorea secondo cui nessun prezzo era stato versato in quanto gli assegni citati nei rogiti non erano stati incassati e getta un'ombra importante sulla veridicità della ricostruzione degli attori, che hanno infondatamente sostenuto di non aver incassato alcunché per le compravendite in discussione, senza dar conto dei bonifici ricevuti in luogo degli assegni inseriti nel rogito. Il ha documento ulteriori pagamenti a terzi per complessivi euro 114.108,05, che assume CP_2 aver eseguito nell'interesse dei (doc. 3G ), ma gli appellanti hanno contestato detto Pt_1 CP_2 assunto. Tale aspetto è rimasto non chiarito, come molti altri della vicenda in esame.
L'avvenuto pagamento del prezzo, sia pure parziale, collide con la tesi degli appellanti sia con riferimento all'invocato patto fiduciario, sia sotto il profilo della domanda subordinata di simulazione assoluta, che presuppone che la compravendita sia stata solo apparente e che le parti non ne abbiano voluto in toto gli effetti.
Per quanto concerne, poi, la permanenza degli appellanti nel possesso degli immobili, deve rilevarsi che tale situazione si è verificata solo per l'abitazione di via Carso e che, a livello documentale, risultano sia un tentativo di mediazione di nel 2012 per il rilascio dell'immobile, sia una Controparte_1 fattura di pagamento da parte di quest'ultima di 16.000 euro con timbro siglato di Traum Viaggi Novate srl -l'agenzia di viaggi della che appare attestare un indennizzo per sfratto dall'immobile in Per_2
pagina 16 di 19 via Repubblica 114, documento che le appellate hanno prodotto per dimostrare di essere rientrate nel possesso del bene a fronte del pagamento di una sorta di buonauscita pretesa dalla Per_2 ricostruzione che è stata integralmente contestata dagli appellanti.
La ragione per cui, almeno sino al 2012, sembra sia stata tollerato che i continuassero ad abitare Pt_1
l'immobile di via Carso è dubbia, ma tale elemento, nel contesto dei rapporti poco chiari intercorsi tra le parti, potrebbe trovare diverse spiegazioni e non costituisce un elemento che possa adeguatamente supportare la tesi del patto fiduciario. Ben poteva essere che il rilascio dell'immobile era ritardato perché il pagamento del relativo prezzo non era stato integrale ed immediato, senza che da ciò si possa inferire la prova di un patto di ritrasferimento degli immobili agli appellanti.
Per quanto concerne poi il prezzo vile pattuito per le vendite fiduciarie deve rilevarsi che, da un lato, tale elemento non era stato tempestivamente provato in primo grado, e, dall'altro, tale aspetto non assume significativo valore probatorio rispetto all'eventuale patto fiduciario, posto che, se l'ipotesi è quella della cessione temporanea, ai fini di un successivo ritrasferimento ai cedenti, che il prezzo pattuito sia elevato, congruo o modesto appare irrilevante. Piuttosto, a ben vedere, un prezzo vile depone per una vendita reale ed effettiva effettuata da chi, disperato, perché pressato dai creditori, cerca di liquidare rapidamente i propri beni;
ma non è questa la tesi sostenuta dagli attori e altri sarebbero eventualmente i rimedi.
La rinuncia all'ipoteca legale da parte degli alienanti, elemento non dedotto in primo grado, parimenti non appare indizio decisivo nel senso della natura fiduciaria delle cessioni, essendo elemento sovente frequente nelle compravendite, pur in assenza dell'immediato pagamento integrale del prezzo, e che può dipendere da diverse ragioni, in particolare dalla volontà di evitare i costi connessi all'iscrizione ipotecaria.
Le considerazioni che precedono circa la mancata prova dell'intestazione fiduciaria degli immobili in capo a RO rende superflua ogni valutazione circa la buona o mala fede di , Controparte_18 ossia del soggetto a cui la prima ha ritrasferito gli immobili in data 30.4.2009. In ogni caso può osservarsi che l'unico elemento significativo fornito dagli appellanti è, in sostanza, il fatto che i legali rappresentanti delle due società erano all'epoca padre e figlio;
si tratta di un elemento suggestivo, ma che non pare sufficiente allo scopo, tanto più che ha documentato l'avvenuto pagamento degli Controparte_18 immobili a RO.
Circa la domanda subordinata di simulazione svolta dagli appellanti, si è già detto che l'avvenuto parziale pagamento del prezzo, che risulta documentato in atti, esclude la simulazione assoluta invocata dalla difesa . Pt_1
pagina 17 di 19 Conclusivamente, deve osservarsi che la vicenda per cui è causa appare, sotto vari profili, piuttosto opaca;
tuttavia, parte appellante non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante rispetto alle domande non accolte dal Tribunale.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite delle controparti costituite in giudizio, ossia e CP_2 Controparte_1
Le spese di lite sopportate da ciascuna parte appellata per il grado di appello, tenuto conto tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2624/2023, emessa il 23.3.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, pubblicata il 30.03.2023 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite Parte_1 CP_2 del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore pagina 18 di 19 Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
DO. Carlo Maddaloni
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
DO. Carlo Maddaloni Presidente
DO.ssa Silvia Brat Consigliere
DO.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3075/2023, promossa in grado d'appello,
da
, cod. fisc. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.04.1950, anche quale successore universale della madre nata a [...] Persona_1
(RO) il 11 novembre 1925, c.f. , deceduta il 20.2.2019, e CodiceFiscale_2
-cod. fisc. , nata a [...] il Persona_2 C.F._3
03.01.1955 e deceduta il 18.3.2024, rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Fortunati del Foro di
Como (cod. fisc. ) e dall'Avv. Alberto Minasi della Rocca, unitamente C.F._4
e disgiuntamente tra loro, con studio in Via Varesina 199a, ed ivi elettivamente domiciliati, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Gorla Maggiore, Via Baragiola 4 C.F. – P.IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Como, via Parini 1, presso lo studio dell'avv Morena Lironi, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA pagina 1 di 19 , nato a [...] il [...], residente a [...]
Firenze 2, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori C.F._5 avvocati Morena Lironi (C.F. PEC ) C.F._6 Email_1 ed Angelo Garlati, in Como, via Leoni 20, giusta procura agli atti
APPELLATO
, residente in [...], C.F. , Controparte_3 C.F._7 socio e liquidatore di RO srl, società cancellata dal registro delle imprese, contumace;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2624/2023, emessa il 23.3.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, nel procedimento RG 9419/2015, pubblicata il 30.03.2023.
OGGETTO: patto fiduciario, simulazione.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 16.9.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
In atto di citazione di appello:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa il 15 aprile 2022 nella causa innanzi al Tribunale di Milano Sezione IV Civile, RG 9419/2015 sentenza n. 2624/2023 e pubblicata il 30.03.2023 Rep 2747/23, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: accertata la sussistenza di un negozio fiduciario dinamico attributivo tra gli attori e la
[...]
l'inadempimento dello stesso da parte di quest'ultima e la mala Controparte_4 fede della Gestione Immobiliare s.r.l. nell'atto di trasferimento dei beni immobili di cui ai documenti 19, dichiarare la nullità dei contratti di compravendita immobiliare di cui ai docc. 14,17,18,19 perché in frode alla legge;
condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, come meglio designata in frontespizio, a trasferire la proprietà di tutti i beni immobili costituenti l'oggetto dei rogiti di cui al docc. 14,17,18, ai rispettivi attori, proprietari originari, quali risultano, in veste di alienanti, negli stessi rogiti di cui al pagina 2 di 19 docc.14,17,18; dichiarata — per quanto occorrer possa — l'illiceità e/o nullità delle compravendite immobiliari di cui al docc.14,17,18,19 accertare/dichiarare la simulazione assoluta delle medesime, e per l'effetto condannare i convenuti quale socio unico Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e sig. Controparte_5 [...]
, e in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 Controparte_1 tutti come meglio designati in frontespizio, a trasferire la proprietà di tutti i beni immobili costituenti l'oggetto dei rogiti di cui al doc.14,17,18, ciascuno di detti convenuti in relazione al bene o quota di esso acquisito per effetto della rispettiva compravendita tra quelle dei rogiti medesimi;
In subordine: Condannare il IG. quale Socio Unico della Controparte_3
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, a pagare : Controparte_7
- euro 70.000,00= a e a quale prezzo non pagato di Persona_2 Parte_1 compravendita immobiliare Rep. 46035 n. 1647 Notaio (doc.14) Persona_3 nonché a pagare euro 6.500,00= ad LB CO;
- euro 270.000,00= a quale prezzo non pagato della compravendita Parte_1 immobiliare rep.46036 n. 1648 racc. (doc. 17);
- nonché a pagare euro 202.500,00 a LB CO quale prezzo non pagato della compravendita immobiliare rep. 474921 n. 2121 Notaio DO.ssa (doc.18). Persona_3
- somme, queste, tutte da maggiorare degli interessi, legali e moratori, ex lege;
accertata la sussistenza di un contratto di mandato tra il IG. e il IG. , Pt_1 CP_2 accertato l'inadempimento dello stesso, condannare il IG. , al pagamento in CP_2 favore del IG. della somma di € 180.000. Parte_1 In ogni caso con maggiorazione degli interessi, legali e moratori, ex lege vittoria di spese di entrambi i gradi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per il grado di appello. In via istruttoria si chiede la riapertura dell'istruttoria e l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nello specifico:
1. Vero che nell'anno 2005 l'attore signor (d'ora innanzi anche Parte_1
”) venne a trovarsi – nella sua qualità di socio amministratore di Parte_1 [...]
(d'ora innanzi anche ”), avente Controparte_8 CP_8 sede in Saronno (VA), via Francesco Sforza n. 15 – in seria difficoltà nei rapporti della società stessa con l' (teste il IG. ). CP_9 Testimone_1 2. Vero che l'ente previdenziale aveva maturato verso un credito, di euro CP_8 167.658,49, in ragione del quale la stessa tramite l' in data 18 febbraio 2005, CP_9 CP_10 procedeva a pignoramento dell'azienda societaria (Teste: IG. ). Testimone_1
3. Vero che nel maggio 2005 la RO s.r.l. si è aggiudicata la vendita dei beni venduti all'incanto verso il pagamento di euro 20.000 (ventimila) (Teste IG. . Paolo Presso CP_11 Esatri Busto Arsizio).
4. Vero che in occasione di tale incanto ( maggio 2005) e aggiudicazione, il convenuto
[...]
proponeva all'attrice di (ri-vendere, a una società facente capo ancora CP_2 Persona_2 ai coniugi il complesso aziendale da quello Controparte_12 Pt_1 CP_8 aggiudicatosi (pel tramite di PROGECO), verso il corrispettivo di 84.000 (ottantaquattromila) euro;
di cui 6.ooo al 26.5.2005 e 14.000,00 al 16.6.2005, la restante somma a rate mensili di euro 4.000 (quattromila) cadauna ( Teste IG. , IG. ra ). Testimone_2 Testimone_3
5. Vero che in quell'occasione il IG. ha dichiarato ai IGnori CP_2 Parte_2 che si sarebbe occupato lui stesso di sistemare la situazione debitoria dell' al fine di CP_9 evitare il pignoramento degli immobili e a tal fine gli ha chiesto di fargli avere tutti i documenti pagina 3 di 19 dell' (Teste: IG. ra ). CP_9 Testimone_3 6. Vero che nel dicembre del 2006 il IG. ha proposto ai IGnori CP_2 Parte_2 di rivolgersi al notaio dott.ssa , avente studio in Milano, via Vespri Persona_3 Siciliani 18 per la redazione dell'atto di cessione dell'azienda. (Testi IG. , IG. Tes_4
). Testimone_5 7. Vero che in data 19.12.2006, la MITI in occasione dell'acquisto dell'azienda ha consegnato al IG. taluni assegni bancari intestati a , di cui al doc. 20 che Parte_1 Parte_1 si rammostra al teste, quale prezzo della cessione. (Teste Notaio;
Persona_3 Tes_4 ; ).
[...] Testimone_5 8. Vero che in data 19.12.2006 gli assegni della MITI intestati al IG. , di cui al Pt_1 documento 20 fascicolo attoreo, che si rammostra al teste, sono stati consegnati al IG. CP_2
con l'impegno di quest'ultimo di sistemare i debiti degli attori (Testi: IG.
[...] CP_9 Tes_2
).
[...] 9. Vero che nel dicembre 2006 il IG. , dopo che l'Esatri aveva notificato le CP_2 cartelle esattoriali e costituito ipoteca su beni immobili del socio illimitatamente responsabile (di ) , di cui al doc.7 fascicolo attoreo che si rammostra al CP_8 Parte_1 teste, si è recato presso l'Agenzia Traum Viaggi s.r.l. sita in Novate Milanese Via Repubblica, 114 e ha proposto ai coniugi di occultare la proprietà dei beni immobili a Controparte_12 loro intestati, immobili siti in Novate Milanese (MI), l'uno in via della Repubblica 114/116 foglio 6 mappale 368 e l'altro — particolarmente per la quota di 250 millesimi — sito in via Carso, foglio 5 mappale 246, sub 1 e 2 per sottrarli all'esecuzione dell'ente previdenziale. (Teste: IG. , IG.ra ). Testimone_2 Testimone_3 10. Vero che nel dicembre 2006 il IG. si è incontrato con gli attori presso CP_2 l'Agenzia Traum Viaggi s.r.l. sita in Novate Milanese Via Repubblica, 114 e ha proposto agli attori di alienare fittiziamente i beni immobili alla con impegno Controparte_4
a restituirli agli attori dopo avere pagato l'INPS / (Teste: IG. , IG.ra CP_10 Testimone_2
). Testimone_3
11. Vero che il IG. nel gennaio 2007 ha proposto agli attori di far redigere gli CP_2 atti di compravendita al Notaio dott.ssa con studio in Milano Persona_3 (Teste: IG. , IG.ra Silvania Dealbuquerque). Testimone_2
12. Vero che le firme del IG. apposte sul contratto di conto corrente Parte_1
Banca Popolare di Novara stipulato in data 1.3.2007 di cui al documento 10 fascicolo attoreo che si rammostra al teste sono false (teste: IG.ra ). Testimone_6
13. Vero che le firme apposte in girata sugli assegni emessi da MITI e versati sul conto corrente n. 0049/020480 falsamente intestato a nome di cui al documento 6 che si rammostra al Pt_1 teste erano false come pure l'aggiunta del nome (teste: IG.ra ). Pt_1 Testimone_7
14. Vero che la firma apposta in calce alla procura asseritamente conferita da Parte_1 a beneficio di tale sig.ra di cui al documento 12 fascicolo attoreo che si Testimone_6 rammostra al teste, era falsa (teste: IG.ra ). Testimone_6
15. Vero che la signora negli anni 2006- 2007 era la collaboratrice del IG. Testimone_6
(Teste: IG.ra ). CP_2 Testimone_6 16. Vero che in data 25.11.2010 i IGnori si sono recati presso la Banca Parte_2 Popolare di Novara in Milano (piazza Napoli) ed ivi sono stati informati dall'allora Direttore, IG.ra , che esisteva un conto corrente n. 0049/020480 a nome Parte_3 Parte_1 (Teste: IG. , IG.ra presso Banca Popolare di Novara) Testimone_2 Parte_3
17. Vero che in data 15.02.2007 la IGnora era in Brasile (Testi: IG. , Per_2 Testimone_8 IG. IG.ra , IG. , IG. Testimone_9 Parte_4 Testimone_2 [...]
e IG. . Per_4 Tes_10
pagina 4 di 19 18. Vero che il IG. è figlio del IG. (Testi: IG.ra Testimone_11 CP_2 Tes_12
).
[...]
19. Vero che nel febbraio 2009 gli attori, come proprietari dei loro beni immobili, hanno condotto la trattativa con gli acquirenti del box sito in Novate Milanese, Via Repubblica, 114 (testi : IG. ; IG.ra ). Testimone_13 Testimone_14
20. Vero che la IGnora nel febbraio 2009, impossibilitata a contattare Per_2 telefonicamente il IG. , si era rivolta al IG. incaricato dalla stessa CP_2 CP_13 della vendita dell'immobile di Via Repubblica, 114 Novate Milanese, per chiedere notizie del IG. . (teste: IG. . CP_2 CP_13
21. Vero che in quell'occasione il IG. ha riferito alla IGnora la CP_13 Per_2 conversazione con il IG. il quale avrebbe detto che avrebbe dovuto cercarlo in CP_2 tutta Italia (Teste: IG. ). CP_13
22. vero che nel febbraio/marzo 2010 la IG.ra ha restituito con assegni circolari il Per_2 prestito effettuato con bonifico dal IG. per la vendita dell'Agenzia Traum Viaggi s.r.l. CP_2 (teste: ). Testimone_2
23. Vero che dal 1997 al 2010 il IG. è stato il commercialista dei signori e CP_3 Pt_1
(teste: e DO. ). Per_2 Testimone_15 Testimone_16 24. vero che il IG. era a conoscenza della situazione debitoria dei signori e CP_3 Pt_1 nei confronti dell'INPS/Esatri dell'anno 2005. (teste: e Per_2 Testimone_2 [...]
. Testimone_3
25. Vero che nel maggio 2005 il IG. ha conosciuto il IG. in occasione CP_3 CP_2 dell'asta per l'acquisto del negozio . (teste: ) CP_8 CP_11
26. Vero che il IG. ha fatto un prestito alla IG.ra che quest'ultima ha CP_3 Per_2 interamente restituito. (teste: ). Testimone_2
27. Vero che nell'aprile/maggio 2007 il IG. ha consigliato alla IG.ra di CP_3 Per_2 effettuare una scrittura privata che confermasse l'assenza della vendita dell'immobile di Via Carso 2 Novate Milanese e del negozio Traum viaggi essendo a conoscenza che fossero entrambe simulate. (teste: ). Testimone_2 Tes_1 Si indicano a testimoni : DO , residente a Desio Corso Italia,51 ; IG. Testimone_1 Presso Busto Arsizio Via G.B. Bossi, 5; IG. Via Carso, 2; IG.ra CP_10 Testimone_2 [...]
residente a [...]; IG. residente in [...] Tes_4
SE , 7; IG. ; IG. residente a Milano;
IG.ra ; Testimone_5 Testimone_18 Testimone_6 IG.ra presso Banca Popolare di Novara;
IG.ra , residente in Parte_3 Testimone_12 Novate Milanese, Via Bruno Buozzi;
IG. , residente in Novate Milanese Via Testimone_13 1° Maggio n. 15; IG.ra , residente in [...]; IG. Testimone_14
, residente a [...] Testimone_8 Tes_9 IG. e IG. residenti a [...]; i IGnori
[...] Persona_4 Tes_10 e DO. residenti NZ (Lomazzo). Testimone_15 Testimone_16 Si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinarsi alla Banca Passadore, Agenzia Genova Sanpierdarena la produzione in giudizio della copia dell'assegno n. 5000217377-12 di € 2.400,00 e della reversale di incasso;
a Ag. 466 in Milano copia assegno n. Parte_5 0718945907 di € 2.250 e della Reversale di incasso. Si chiede altresì CTU calligrafica volta ad accertare l'autografia delle firme a nome
[...]
presenti sul contratto di conto corrente bancario presso Banca Popolare di Parte_1 Novara di cui al documento 10 fascicolo attoreo, sulla procura alla IG.ra di cui Testimone_6 al documento 12 fascicolo attoreo e sulla girata degli assegni di cui al documento 6 fascicolo attoreo;
CTU calligrafica volta ad accertare l'autografia delle firme di girata Persona_2 apposta sugli assegni e sulle reversali di incasso di cui al documento 25.
pagina 5 di 19 PARTE APPELLATA CP_2
Voglia l'ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
Nel merito: respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto
Con vittoria delle spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi oltre spese generali 15%, CPA ed IVA di legge
Como – Milano 14 Luglio 2025
PARTE APPELLATA Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
Nel merito: respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto
Con vittoria delle spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi oltre spese generali 15%, CPA ed IVA di legge
Como – Milano 14 Luglio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“Con atto di citazione notificato in data 6.2 - 6.8.2015 , e LB Parte_1 Persona_2
CO convenivano in giudizio , RO s.r.l., e il Fallimento CP_2 Controparte_1
Miti s.r.l. ed esponevano quanto segue.
e erano i soci illimitatamente responsabili della (di Pt_1 Per_2 Controparte_8 CP_ seguito che aveva maturato un debito di circa 168.000 Euro nei confronti dell' L'Ente CP_8 previdenziale aveva proceduto al recupero forzoso della somma dovuta, con il pignoramento dell'azienda.
All'esito della vendita all'incanto, RO si era aggiudicata il complesso aziendale con il pagamento di 20.000 Euro.
pagina 6 di 19 - legale rappresentante di RO - aveva proposto a e di ricomprare CP_2 Pt_1 Per_2
l'azienda per il corrispettivo di 80.000 Euro. In data 26.5.2005 RO e la stipulavano CP_8 un contratto di locazione avente ad oggetto il predetto complesso aziendale, pattuendo un canone complessivo di 84.000 Euro, da pagare in rate mensili, con facoltà di riscatto al pagamento di tutte le rate, l'ultima delle quali con scadenza al 31.10.2006.
In data 19.12.2006 aveva stipulato con la Miti s.r.l. un contratto di cessione dello stesso CP_8 ramo d'azienda per il corrispettivo di 170.000 Euro, da pagare in 22 rate. Gli assegni per il pagamento del prezzo erano stati emessi in favore di personalmente e non della .. aveva Pt_1 CP_8 CP_2 quindi convinto a consegnargli gli assegni ricevuti da Miti a titolo di saldo prezzo della cessione Pt_1
d'azienda, con l'intesa di destinare tale importo all'estinzione del debito previdenziale posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria di CP_10
Nel novembre 2010 aveva scoperto che in data 1.3.2007 era stato aperto un c/c a suo nome Pt_1 presso la Banca Popolare di Novara - agenzia di Milano 9 a sua totale insaputa, con la falsificazione della sua firma. Su questo conto corrente erano stati versati gli assegni consegnati a , con false CP_2 firme di girata per l'incasso. Risultava inoltre conferita a tale - complice di - una Testimone_6 CP_2 procura a operare su questo conto. La firma apposta in calce alla procura era anch'essa del tutto falsa.
L'intera vicenda era stata denunciata all'autorità requirente.
Nel frattempo, in data 15.10.2004, 17.11.2004 e 31.7.2006, aveva iscritto ipoteche su alcuni CP_10 immobili di proprietà di ubicati a Novate Milanese. Parte_2
aveva quindi convinto e a trasferire in via fiduciaria a RO le loro CP_2 Pt_1 Per_2 proprietà immobiliari, in modo da sottrarre questi beni a ulteriori iniziative esecutive di CP_10
In particolare, con una prima compravendita del 11.1.2007 e avevano ceduto a Pt_1 Per_2
RO la proprietà di un negozio e la proprietà superficiaria di un box, entrambi ubicati in Novate Milanese, per il prezzo totale 70.000 Euro, di cui 63.000 imputati al negozio e 7.000 al box. Il corrispettivo era stato in apparenza versato con tre assegni, in realtà mai incassati. In pari data 11.1.2007 vi era stata anche una seconda compravendita con cui aveva ceduto a RO la Pt_1 quota di 1/4 della proprietà di due appartamenti, anch'essi ubicati in Novate Milanese, con l'impegno a procurare l'acquisto della quota residua di 3/4 di proprietà della madre LB CO, per il corrispettivo totale di 270.000 Euro. Anche in questo caso il prezzo - pagato con assegni - non era mai stato incassato. Con successivo atto del 27.7.2007 CO aveva ceduto a RO la sua quota di 3/4. Da ultimo, sempre in data 27.7.2007, CO aveva venduto a RO la quota di proprietà di 1/6 di un appartamento sito in Papozze per il prezzo di 6.500 Euro.
In seguito, con rogito del 30.4.2009 RO aveva rivenduto a gli immobili Controparte_1 in precedenza trasferiti in suo favore da , e CO, in evidente violazione del pactum Pt_1 Per_2 fiduciae.
Concludeva chiedendo la condanna del al pagamento in favore di di Parte_6 Parte_7 Pt_1
170.000 Euro a titolo di saldo prezzo della cessione di ramo d'azienda dell'1.12.2006 nonché l'accertamento dell'inadempimento di RO e della mala fede di Immobiliare, con la CP_1 dichiarazione di nullità degli atti di disposizione immobiliare dell'11.1.2007, del 27.7.2007 e del pagina 7 di 19 30.4.2009. In via subordinata e gradata chiedeva: (i) l'accertamento della simulazione assoluta dei medesimi atti;
(ii) la condanna di RO al pagamento del saldo prezzo delle vendite;
(iii) l'accertamento dell'esistenza di un contratto di mandato tra e e dell'inadempimento dello Pt_1 CP_2 stesso, con la condanna di al pagamento in favore di di 180.000 Euro, oltre interessi. CP_2 Pt_1
Gestione Immobiliare e LE si costituivano con comparse depositate, rispettivamente, il 23.4.2015
e 7.5.2015.
chiariva di avere regolarmente acquistato da RO le unità immobiliari Controparte_1 indicate nel rogito del 30.4.2009, con l'effettivo pagamento del prezzo pattuito. In data 4.11.2010 uno degli immobili in origine provenienti da e era stato ulteriormente ceduto a Pt_1 Per_2 CP_14
L'unità sita in Novate Milanese - via Carso n. 1/4 era invece occupata abusivamente dagli attori.
[...]
contestava integralmente la ricostruzione in fatto contenuta nell'atto di citazione. CP_2
Evidenziava che le vendite immobiliari erano state effettuate dopo che aveva già iscritto le CP_10 ipoteche giudiziali, tanto è vero che i gravami erano stati richiamati negli atti di compravendita. L'intestazione fiduciaria non avrebbe avuto quindi alcuna utilità. In ogni caso, RO aveva rivenduto sia l'immobile di Papozze - in data 29.6.2009 al prezzo di 7.500 Euro - sia l'immobile (box) di Novate
Milanese - in data 21.4.2019, al prezzo di 18.500 Euro.
Il Fallimento Miti s.r.l. rimaneva contumace.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 30.5.2019.
Con ordinanza del 15.1.2020 la causa veniva rimessa dal ruolo. Il Tribunale rilevava che RO era stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009. Il socio unico era quindi Controparte_3 subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società, con conseguente necessità della sua chiamata in causa.
si costituiva con comparsa depositata il 24.11.2020. CP_3
Precisava di essere completamente estraneo ai fatti di causa, poiché era diventato socio unico e liquidatore di RO a far data dal 23.7 - 28.9.2009, ovvero in epoca successiva alle compravendite impugnate dagli attori.
In data 20.2.2019 decedeva LB CO, con successiva dichiarazione di interruzione del processo del 15.1.2021.
, in qualità di unico erede di CO, depositava ricorso per riassunzione il 9.4.2021. Pt_1
Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del
9.11.2022”
Il Tribunale di Milano, con sentenza n 2624/2023 pubblicata il 27.1.2023, così statuiva: “-dichiara improcedibili le domande proposte da e nei confronti del Parte_1 Persona_2
Fallimento Miti s.r.l.; - accerta e dichiara che RO s.r.l è rimasta parzialmente inadempiente dell'obbligo di pagamento del prezzo della compravendita immobiliare stipulata in data 11.1.2007 con
pagina 8 di 19 e e del prezzo della compravendita immobiliare stipulata in data Persona_2 Parte_1
11.1.2007 con , come meglio specificato in motivazione, e, per l'effetto, - dato Parte_1 atto che RO s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009 e visto l'art. 2495
c.c., condanna al pagamento in favore di e Controparte_3 Persona_2 Parte_1 della somma di 1.400,00 Euro, nonché al pagamento in favore di della somma Parte_1 di 265.250,00 Euro, oltre interessi in misura legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dall'11.1.2007 sino al saldo effettivo;
- respinge tutte le altre domande svolte da Parte_1
e nei confronti di , e - Persona_2 Controparte_3 CP_2 Controparte_1 condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Persona_2 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.450,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti;
CP_2
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Persona_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.600,00 Euro, oltre Iva e Cp se Controparte_1
e per quanto dovuti;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
e delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.440,00 Euro, oltre Iva e Cp se per quanto Persona_2 dovuti”.
In sostanza, il Tribunale riteneva le domande improcedibili nei confronti del Fallimento Miti, dal momento che, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f., qualsiasi ragione di credito verso il soggetto fallito poteva essere accertata soltanto in sede fallimentare.
Inoltre, dichiarava infondata la domanda attorea volta ad accertare l'esistenza di un negozio fiduciario tra gli attori e RO, essendo detto pactum fiduciae rimasto indimostrato ed essendo, invece, emersa una definitiva volontà degli attori di alienazione dei cespiti di loro proprietà. Peraltro - rilevava il primo giudice- i coniugi avevano sostenuto in causa che scopo dell'intera operazione Pt_1 era quella di sottrarre i beni alle iniziative esecutive dei loro creditori, ma tale tesi collideva col fatto che, al momento della stipulazione delle compravendite in discussione, i beni erano già gravati dalle ipoteche di CP_10
Parimenti infondata, a giudizio del Tribunale, era la domanda di accertamento della simulazione assoluta delle vendite immobiliari;
infatti, pur non potendosi applicare i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c. -stante la complessiva illiceità dell'operazione, volta al depauperamento della garanzia patrimoniale degli attori, in danno dei creditori- il primo giudice osservava che la documentazione in atti contrastava l'ipotesi della simulazione assoluta, posto che vi era dimostrazione di plurimi pagamenti effettuati dal compratore come saldo prezzo.
Infine, il Tribunale evidenziava che non era stata fornita prova della mala fede del terzo acquirente, pagina 9 di 19 avente causa dal preteso simulato acquirente. Controparte_1
Il giudice di prime cure riteneva, invece, parzialmente fondata la domanda di condanna di RO al pagamento del saldo prezzo dovuto per le compravendite dell'11.1.2007 e del 27.7.2007. In particolare, affermava che e risultavano essere creditori di RO della residua Pt_1 Per_2 somma di 1.400,00 Euro, a titolo di saldo prezzo per la prima vendita dell'11.1.2007, mentre Pt_1 risultava essere creditore di RO della residua somma di 265.250,00 Euro, a titolo di saldo prezzo della seconda vendita di pari data. Dal momento che RO risultava cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009, il Tribunale condannava ex art. 2495 c.c. Daniele -socio unico di CP_3 detta società dal 23.7.2009 sino alla cancellazione- al versamento dei predetti saldi.
Da ultimo, il giudice di prime cure riteneva che non vi era chiara evidenza degli atti giuridici che
, a norma dell'art. 1703 c.c., sarebbe stato incaricato di compiere dal e, dunque, rigettava CP_2 Pt_1 pure la domanda volta all'accertamento di un rapporto di mandato tra i due.
Gli attori, in quanto soccombenti totalmente nei confronti di e , CP_2 Controparte_1 venivano condannati a rifondere a questi ultimi le spese di lite, mentre veniva condannato a CP_3 rimborsare le spese attoree, con compensazione per un terzo.
Avverso tale sentenza proponevano appello e per i motivi Parte_1 Persona_2 ivi formulati.
Si costituivano e contestando l'appello e chiedendo la CP_2 Controparte_1 conferma integrale della sentenza impugnata. Rimaneva contumace , mentre parte appellante CP_3 dava atto di aver scelto di non notificare l'atto di appello al Fallimento MITI, non intendendo coltivare le domande originariamente proposte contro lo stesso.
All'udienza dell'11.6.2024 parte appellante dava atto dell'intervenuto decesso, in data 18.3.2024, di per cui il giudizio veniva dichiarato interrotto. Persona_2
Il giudizio veniva quindi riassunto e all'udienza dell'11.2.2025 veniva dichiarata la contumacia di
. Il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava quindi, davanti a sé, Controparte_3
l'udienza del 16.9.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il pagina 10 di 19 deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.9.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante sostiene che, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto, preliminarmente, verificare se sussisteva o meno un accordo simulatorio, ossia se le parti avevano stipulato un negozio giuridico, ma, in realtà, ne intendevano un altro o nessun altro.
Quindi occorreva valutare la sussistenza di un negozio fiduciario. Gli elementi a favore di quest'ultimo erano plurimi, a giudizio degli appellanti: le parti avevano dichiarato un pagamento del prezzo che, invece, non era avvenuto, come accertato con statuizione ormai passata in giudicato dal primo giudice;
sempre in punto prezzo, vi era stata l'immediata rinuncia all'ipoteca legale;
c'era poi certamente la volontà di impedire o rendere incerto o più difficile l'esercizio del diritto da parte dei creditori.
Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del principio ormai acquisito dalla giurisprudenza secondo cui, nell'azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo non vincola il creditore, tanto che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.
Dagli elementi evidenziati conseguiva logicamente -a detta dell'appellante- che c'era una vera e propria volontà di non alienare ufficialmente gli immobili oggetto di causa.
Ulteriori elementi significativi, non presi in considerazione dal giudice di prime cure, erano stati il prezzo vile pattuito, rispetto all'effettivo valore degli immobili, e la circostanza che i coniugi e Pt_1 ne avevano mantenuto il possesso. Per_2
Secondo gli appellanti, l'immobile di Novate Milanese, avente una superficie di oltre 200 mq, seppure gravato da ipoteca, vale a tutt'oggi 600.000,00 euro, mentre era stato pattuito il prezzo di 200.000,00 euro -neppure incassato- da ritenersi sicuramente vile anche rispetto alla presenza delle ipoteche di CP_10
Tutti gli elementi fattuali in esame, secondo i , fornivano la prova dell'accordo fiduciario. Pt_1
A detta dell'appellante, gli “elementi del contratto che ci sono, si sono verificati solo ed unicamente in maniera fittizia e/o fraudolenta, com'è la frode descritta in narrativa rispetto al versamento degli assegni effettuato con firme false e sul conto fittizio” […] “Ma se, dunque, si volesse sostenere la nullità di un siffatto accordo fiduciario, e indubbio che nulli sarebbero a cascata – per legge – tutti gli accordi fatti che abbiano una causa collegata o comunque connessa al pactum fiduciae nullo”.
pagina 11 di 19 Col secondo motivo di gravame parte appellante, ritenuta evidente la sussistenza del pactum fiduciae tra gli alienanti e RO, afferma che sono ravvisabili plurimi indizi comprovanti la mala fede della terza acquirente , che, erroneamente, il Tribunale non avrebbe considerato, Controparte_1 fermandosi unicamente sul presunto pagamento del prezzo da parte di quest'ultima a RO. Inoltre, la prova per testi, per la quale insiste, secondo la difesa avrebbe ulteriormente confermato il pactum Pt_1 sceleris tra contraenti. Il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto che è sempre Controparte_1 di , sebbene intestata al figlio dello stesso. CP_2
Secondo parte appellante “le medesime considerazioni svolte in punto simulazione debbono essere evidenti anche laddove si parli di azione revocatoria. Si giunge, così, al punto cruciale delle deduzioni attoree: scientia damni, consilium fraudis e partecipatio fraudis, da provare attraverso degli indizi che superino il dato obbiettivo del presunto pagamento del prezzo da parte di Gestione Immobiliare a
RO”.
A detta dei , RO era consapevole di vendere gli immobili illecitamente, perché in Pt_1 violazione del patto fiduciario. Inoltre, ricorrevano, nel caso di specie, una vendita per un prezzo di nuovo vile, in quanto effettuata per il medesimo importo della prima vendita;
il mancato pagamento del prezzo da parte di Barion ovvero il mancato pagamento dei presunti oneri, compresa l'ipoteca, atta a CP_15 liberare l'immobile, nonostante la piena disponibilità del denaro, ove fossero vere le dazione di denaro;
le tempistiche sospette di chiusura di RO;
il mancato sfratto degli attori, che hanno continuato ad occupare gli immobili, e la cointeressenza tra padre e figlio. CP_2 Testimone_11
L'appellante sottolinea, con riferimento all'ulteriore cessione intervenuta tra e Controparte_1
nel 2010, che il firmatario dell'atto per Gestione Immobiliare era stato proprio Controparte_16 [...]
e non il di lui figlio. CP_2
, pertanto, con la complicità del figlio, aveva venduto alla società di quest'ultimo un CP_2 immobile dei Barion, che non aveva pagato e aveva ricevuto in forma fiduciaria.
La frode, prosegue l'appellante, era stata perpetrata anche ai danni di , Controparte_3 commercialista, che, divenendo liquidatore della RO, nulla sapeva in ordine al fatto che quest'ultima non aveva pagato gli immobili ai . Pt_1
I motivi di gravame -che, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati- sono privi di fondamento.
L'intera operazione descritta dai appare indimostrata e connotata da profili di illogicità. Pt_1
Di seguito si ripercorreranno i fatti dedotti dagli stessi.
pagina 12 di 19 Avendo maturato un credito di euro 167.658,49 nei confronti di CP_9 Controparte_8
società riconducibile ai coniugi in data 18.2.2005, procedeva al
[...] Controparte_12 CP_10 pignoramento dell'azienda, che veniva venduta all'asta in data 23.5.2005 e aggiudicata a RO srl per la somma di euro 20.000,00.
RO stipulava, quindi, in data 26.5.2005, un contratto di locazione mobiliare, con patto di riscatto, della medesima azienda, per la somma complessiva di 84.000,00 euro, da pagarsi ratealmente, a favore della società , altro ente riconducibile ai . Controparte_8 Pt_1
In tal modo i coniugi riacquistavano la propria azienda col pagamento in data Pt_1 CP_8
30.10.2006 dell'ultima rata pattuita a favore di RO.
A questo punto gli appellanti stipulavano con MITI srl una scrittura privata in data 19.12.2006, con cui si impegnavano a vendere a quest'ultima il ramo d'azienda al prezzo di euro 170.000,00 CP_8
(doc. 5 attori primo grado). La cessione d'azienda a MITI srl si perfezionava quindi con atto notarile, non prodotto in causa.
Sulla scorta degli eventi sopra descritti, emerge, pertanto, che i coniugi , persa nel 2005 la Pt_1 propria azienda per il debito verso e conseguente vendita all'asta, erano comunque riusciti a CP_9 riacquistarla per euro 84.000,00 e a rivenderla a fine 2006 per euro 170.000,00, con una significativa plusvalenza.
Da qui in avanti la narrazione attorea perde coerenza e logicità.
I hanno, infatti, dedotto che, presi in consegna gli assegni di MITI srl relativi al pagamento del Pt_1 prezzo di 170.000,00 euro, assegni che erano stati intestati a persona fisica, quest'ultimo Parte_1 li avrebbe consegnati materialmente a , affinché lo stesso saldasse i debiti degli attori verso CP_2
ed CP_9 CP_10
Tale allegazione appare incongrua sotto più profili.
In primo luogo dalle stesse produzioni attoree emerge che gli assegni consegnati al erano Pt_1 intestati allo stesso e non trasferibili, per cui non si vede in quale modo il avrebbe potuto utilizzare CP_2 questi assegni per sistemare il debito degli appellanti verso ed CP_9 CP_10
In secondo luogo non si comprende perché i , ottenuti 170.000,00 euro da MITI, non abbiano Pt_1 provveduto loro stessi a sistemare i debiti verso e abbiano invece ritenuto di incaricare il a CP_9 CP_2 tal fine.
In terzo luogo, per come descritta la vicenda, non è dato capire quale sarebbe stato il tornaconto del a prestarsi a tale operazione a favore dei coniugi , dal momento che , in quanto CP_2 Pt_1 CP_2 socio e amministratore di RO, era chiaramente un imprenditore che si muoveva per scopo di lucro.
La ricostruzione attorea appare irragionevole ed incoerente. pagina 13 di 19 Lascia, inoltre, perplessi la successiva descrizione della sorte di questi assegni di MITI, che sarebbero stati incassati da ignoti falsificando la firma del sia per la girata all'incasso, sia per la stessa Pt_1 apertura di un conto corrente presso la Banca Popolare di Novara, all'insaputa del medesimo. Nel 2009-
2010 era stata presentata denuncia contro ignoti per i reati ravvisabili nella vicenda in esame, ma nulla viene riferito circa gli sviluppi del relativo procedimento penale, nonostante siano passati oltre dieci anni.
Neppure è stata versata in atti una perizia di parte attestante la presunta falsità delle sottoscrizioni in discussioni, per cui la ctu chiesta sul punto in primo grado risultava, senza dubbio, esplorativa. Parimenti irrazionale, rispetto alla ricostruzione attorea, era poi la domanda di condanna di MITI -nel frattempo fallita- al pagamento della somma di euro 170.000,00, portata dagli assegni incassati da ignoti;
benché detta domanda non sia stata riproposta in appello, la si menziona in questa sede a dimostrazione della non coerenza dell'impianto attoreo, non comprendendosi la conseguenzialità di tale richiesta rispetto ai fatti dedotti, posto che è pacifico che gli assegni consegnati in pagamento da MITI erano stati incassati, sia pure da sconosciuti secondo i , per cui non appare congrua la richiesta di un secondo pagamento Pt_1 da parte di MITI.
Parte appellante prosegue la propria narrazione riferendo che nel dicembre 2006 -lo stesso mese in cui veniva sottoscritto l'accordo per la vendita di al prezzo di 170.000,00 CP_17 CP_8 euro- avrebbe proposto ai coniugi di alienare a RO, fiduciariamente, i loro CP_2 Pt_1 immobili per sottrarli ad ulteriori azioni esecutive dei creditori, con l'impegno del al CP_2 ritrasferimento agli stessi, una volta sistemate le loro pendenze con , in forza degli assegni CP_9 consegnati da MITI per 170.000,00 e di altri assegni per euro 10.000,00, per un totale di 180.000,00, messi da a disposizione di al fine di risolvere la situazione debitoria con l'Ente Pt_1 CP_2 previdenziale.
Le intestazioni fiduciarie dedotte dai sono le seguenti: Pt_1
a) vendita in data 11.1.2007 di un negozio e di un box siti in Novate Milanese, via Repubblica, per euro 70.000 (doc. 14 attori primo grado);
b) vendita in data 11.1.2007 di un villino in Novate Milanese, via Carso, per euro 270.000, immobile per la quota di un quarto di proprietà di , il quale si impegnava a procurare a RO Parte_1
l'acquisto dei residui tre quarti di proprietà di sua madre CO LB (doc. 17 attori primo grado);
c) vendita in data 27.7.2007 da CO LB a RO, avente ad oggetto la quota di tre quarti dell'immobile di via Carso, in adempimento della vendita di cosa altrui effettuata dal figlio in data
11.1.2007, di cui alla precedente lettera b) (doc. 18 attori primo grado).
Tale patto fiduciario invocato dagli appellanti è rimasto indimostrato.
pagina 14 di 19 Pur non essendo necessaria per la relativa prova la forma scritta ad substantiam, secondo l'insegnamento della Suprema Corte che ha ricondotto il patto fiduciario al mandato senza rappresentanza (Cass. SU 6459/2020), deve rilevarsi che, nel caso di specie, non solo non vi è un documento che consacri detto patto, ma neppure vi è uno scritto, di qualsiasi genere, che vi faccia un qualche riferimento, anche solo indiretto. Nessuna comunicazione tra le parti, né precedente né successiva, accenna a tale presunta intestazione fiduciaria, né vi sono dichiarazioni scritte che in qualche modo possano essere interpretate come riferimenti alla stessa.
Neppure la prova testimoniale offerta da parte appellante appare utile allo scopo, dal momento che nei capitoli di prova formulati si fa riferimento unicamente a una proposta formulata da nel CP_2 dicembre 2006 ai coniugi (capp. 9-10), mentre non è stato dedotto come e quando questi ultimi Pt_1 avrebbero accettato di stipulare l'accordo fiduciario, né il contenuto ed i termini dello stesso e le circostanze di tempo e luogo di conclusione di detto patto.
Parimenti non può dirsi raggiunta una prova presuntiva in ordine alla sussistenza di un patto fiduciario per il ritrasferimento degli immobili agli alienanti, una volta sistemati i debiti degli stessi CP_9 ad opera del . La prova presuntiva, infatti, detta anche prova logica, presuppone una pluralità di CP_2 indizi gravi, precisi e concordanti, che nel caso di specie non sono ravvisabili. Al contrario, gli elementi dedotti presentano dei profili evidenti di illogicità.
Secondo le allegazioni attoree il ritrasferimento avrebbe dovuto aver luogo dopo che il avesse CP_2 sistemato i debiti verso l'INPS-Esatri dei coniugi grazie agli assegni emessi da MITI srl, di cui si Pt_1
è detto sopra. Come già evidenziato, risulta documentalmente dalle stesse produzioni attoree che tali assegni erano intestati a con clausola di intrasferibilità, per cui non aveva alcuna Parte_1 CP_2 possibilità di incassarli o negoziarli e l'incarico al medesimo di usarli per sistemare l'esposizione debitoria dei è privo di senso e non concretamente attuabile. Pt_1
Inoltre, le ipoteche INPS-Esatri erano già state iscritte nel 2004 e nel luglio 2006 sugli immobili attorei, tanto che risultavano dagli atti di compravendita a RO, per cui anche lo scopo dell'operazione -che era dichiaratamente quello di frodare i creditori dei coniugi non appare Pt_1 coerente con la situazione di fatto.
Ulteriore elemento invocato dagli appellanti è il mancato pagamento del prezzo delle compravendite in esame, che sarebbe utile a dimostrare sia il patto fiduciario, sia, in subordine, la simulazione assoluta di dette cessioni.
In realtà, come accertato dal Tribunale, con statuizione sul punto non impugnata, il prezzo risulta quasi interamente versato per la vendita dell'immobile di Novate Milanese via Repubblica, mentre per quello di via Carso risulta pagato solo in minima parte, posto che i cospicui pagamenti a favore di terzi - pagina 15 di 19 Equitalia e effettuati da RO anche per l'agenzia viaggi della (Traum Parte_5 Per_2
Viaggi srl) non è dimostrato che debbano essere imputati a detto rogito.
In ogni caso, il primo giudice ha evidenziato che risultano pagamenti per complessivi euro 73.150,00, imputabili alle compravendite dell'1.1.2007, che sono stati elencati nella sentenza di primo grado;
qui solo si precisa che il secondo bonifico del 30.6.2007 risulta di euro 7.000,00 e non di euro 3.000,00, come conteggiato dal Tribunale, per cui i pagamenti complessivi andrebbero aumentati di 4.000,00 euro e ammontano a 77.150,00 euro (doc. 2G ). CP_2
In particolare, dai documenti 2G e 3G di e seguendone l'ordine di produzione, risultano CP_2
i seguenti pagamenti -mediante bonifico- recanti la causale “rogito notarile dell' 11.1.2007”:
- 9.8.2007 euro 15.000 (doc. 2G);
- 6.8.2007 euro 35.000 (doc. 2G);
- 30.6.2007 euro 3.000 (doc. 2G);
- 30.6.2007 euro 7.000 (doc. 2G);
- 8.7.2007 euro 5.000 (doc. 3G).
Come rilevato dal Tribunale, con statuizione non impugnata, risultano, inoltre, incassati l'assegno di euro 7.400,00, menzionato nel primo rogito dell'11.1.2007, e quello di 4.750,00, citato nella seconda compravendita di pari data.
Tali dati documentali contraddicono l'allegazione attorea secondo cui nessun prezzo era stato versato in quanto gli assegni citati nei rogiti non erano stati incassati e getta un'ombra importante sulla veridicità della ricostruzione degli attori, che hanno infondatamente sostenuto di non aver incassato alcunché per le compravendite in discussione, senza dar conto dei bonifici ricevuti in luogo degli assegni inseriti nel rogito. Il ha documento ulteriori pagamenti a terzi per complessivi euro 114.108,05, che assume CP_2 aver eseguito nell'interesse dei (doc. 3G ), ma gli appellanti hanno contestato detto Pt_1 CP_2 assunto. Tale aspetto è rimasto non chiarito, come molti altri della vicenda in esame.
L'avvenuto pagamento del prezzo, sia pure parziale, collide con la tesi degli appellanti sia con riferimento all'invocato patto fiduciario, sia sotto il profilo della domanda subordinata di simulazione assoluta, che presuppone che la compravendita sia stata solo apparente e che le parti non ne abbiano voluto in toto gli effetti.
Per quanto concerne, poi, la permanenza degli appellanti nel possesso degli immobili, deve rilevarsi che tale situazione si è verificata solo per l'abitazione di via Carso e che, a livello documentale, risultano sia un tentativo di mediazione di nel 2012 per il rilascio dell'immobile, sia una Controparte_1 fattura di pagamento da parte di quest'ultima di 16.000 euro con timbro siglato di Traum Viaggi Novate srl -l'agenzia di viaggi della che appare attestare un indennizzo per sfratto dall'immobile in Per_2
pagina 16 di 19 via Repubblica 114, documento che le appellate hanno prodotto per dimostrare di essere rientrate nel possesso del bene a fronte del pagamento di una sorta di buonauscita pretesa dalla Per_2 ricostruzione che è stata integralmente contestata dagli appellanti.
La ragione per cui, almeno sino al 2012, sembra sia stata tollerato che i continuassero ad abitare Pt_1
l'immobile di via Carso è dubbia, ma tale elemento, nel contesto dei rapporti poco chiari intercorsi tra le parti, potrebbe trovare diverse spiegazioni e non costituisce un elemento che possa adeguatamente supportare la tesi del patto fiduciario. Ben poteva essere che il rilascio dell'immobile era ritardato perché il pagamento del relativo prezzo non era stato integrale ed immediato, senza che da ciò si possa inferire la prova di un patto di ritrasferimento degli immobili agli appellanti.
Per quanto concerne poi il prezzo vile pattuito per le vendite fiduciarie deve rilevarsi che, da un lato, tale elemento non era stato tempestivamente provato in primo grado, e, dall'altro, tale aspetto non assume significativo valore probatorio rispetto all'eventuale patto fiduciario, posto che, se l'ipotesi è quella della cessione temporanea, ai fini di un successivo ritrasferimento ai cedenti, che il prezzo pattuito sia elevato, congruo o modesto appare irrilevante. Piuttosto, a ben vedere, un prezzo vile depone per una vendita reale ed effettiva effettuata da chi, disperato, perché pressato dai creditori, cerca di liquidare rapidamente i propri beni;
ma non è questa la tesi sostenuta dagli attori e altri sarebbero eventualmente i rimedi.
La rinuncia all'ipoteca legale da parte degli alienanti, elemento non dedotto in primo grado, parimenti non appare indizio decisivo nel senso della natura fiduciaria delle cessioni, essendo elemento sovente frequente nelle compravendite, pur in assenza dell'immediato pagamento integrale del prezzo, e che può dipendere da diverse ragioni, in particolare dalla volontà di evitare i costi connessi all'iscrizione ipotecaria.
Le considerazioni che precedono circa la mancata prova dell'intestazione fiduciaria degli immobili in capo a RO rende superflua ogni valutazione circa la buona o mala fede di , Controparte_18 ossia del soggetto a cui la prima ha ritrasferito gli immobili in data 30.4.2009. In ogni caso può osservarsi che l'unico elemento significativo fornito dagli appellanti è, in sostanza, il fatto che i legali rappresentanti delle due società erano all'epoca padre e figlio;
si tratta di un elemento suggestivo, ma che non pare sufficiente allo scopo, tanto più che ha documentato l'avvenuto pagamento degli Controparte_18 immobili a RO.
Circa la domanda subordinata di simulazione svolta dagli appellanti, si è già detto che l'avvenuto parziale pagamento del prezzo, che risulta documentato in atti, esclude la simulazione assoluta invocata dalla difesa . Pt_1
pagina 17 di 19 Conclusivamente, deve osservarsi che la vicenda per cui è causa appare, sotto vari profili, piuttosto opaca;
tuttavia, parte appellante non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante rispetto alle domande non accolte dal Tribunale.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite delle controparti costituite in giudizio, ossia e CP_2 Controparte_1
Le spese di lite sopportate da ciascuna parte appellata per il grado di appello, tenuto conto tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2624/2023, emessa il 23.3.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, pubblicata il 30.03.2023 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite Parte_1 CP_2 del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore pagina 18 di 19 Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
DO. Carlo Maddaloni
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