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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 11/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
MARSELLA GIOVANNI , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento
1
Con ricorso depositato il 11/12/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, revocato in sede amministrativa e negato in sede di giudizio di atp. Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' CP_1 chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu.
Ritenuto non necessario il rinnovo delle operazioni peritali, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente al 01.04.2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di CP_1 invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”. Non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3, d.l.269\2003, convertito in legge n.326\2003, poiché la proposizione del ricorso è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica. Tuttavia, alla luce delle emergenze processuali, la domanda risulta infondata. Nel merito, ai sensi dell' art. 2 della l. n° 224/84 ed ai fini del diritto alla pensione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è considerato inabile l'assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Secondo l'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Nella fattispecie in esame parte ricorrente, non condividendo le conclusioni diagnostiche ha contestato le conclusioni valutative alle quali è pervenuto il ctu nella fase di atp, non riconoscendo i benefici richiesti. Sostanzialmente l'odierna parte istante in questa sede non ha proposto alcuna doglianza specifica alla consulenza, limitandosi semplicemente a
2 dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del giudice, proponendo le medesime argomentazioni già sottoposte al consulente in sede di osservazioni ed alle quali lo stesso aveva già dato ampia ed esaustiva risposta, esaminando compiutamente tutta la documentazione depositata. Le osservazioni presentate dall'istante riassumono il quadro patologico già ampiamente valutato dal consulente, né è stato dedotto e comprovato dalla parte alcun aggravamento con ulteriore produzione documentale.
Ne consegue che il giudizio di opposizione non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento del deposito della relazione peritale. Quest'ultima, effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico- da intendersi qui integralmente trascritta -, ha accertato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultano tali da comportare il diritto alla pensione di invalidità. Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Ed invero ogni doglianza esposta dal ricorrente nel ricorso introduttivo è stata analiticamente esaminata dal consulente.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge
3 ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L' elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011). Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Spese processuali irripetibili.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 11.12.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- spese legali irripetibili ax art. 152 c.p.c. Brindisi, 11/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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