Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 19 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 12320/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Alessio Migliardi, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Antonia Controparte_1
Sallusto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
NONCHÉ
in persona del Sindaco l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Carlo Rosella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
NONCHE'
contumace Controparte_3
appellata
NONCHE'
, contumace Controparte_4
appellato
***
Pagina 1 di 8
***
Sono comparsi:
per parte appellata, l'avv. Antonia Sallusto,
la quale precisa le conclusioni, riportandosi al proprio atto costitutivo,
e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, c. I, c.p.c., ritualmente notificato il
Con 27.7.19, citava in giudizio, dinnanzi l'Ufficio Giudice Controparte_1
di Pace di l' ed il CP_2 Controparte_6 CP_2
[...]
A fondamento della domanda, l'attore esponeva di essere venuto a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120160053578663, della somma di euro 346,27, relativa a contravvenzioni del Codice della Strada, elevate dal nel Controparte_2
2011, atteso che né della cartella, né dei verbali di accertamento, vi fosse stata rituale notifica. Eccependo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, domandava l'accertamento e la dichiarazione di nullità
Pagina 2 di 8 dell'opposta cartella e della pretesa impositiva ivi riportata, con vittoria di spese.
Nella contumacia del si costituiva l' Controparte_2 [...]
, la quale, lamentando preliminarmente l'inammissibilità Controparte_6
dell'opposizione ad estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c, e la carenza della propria legittimazione passiva, nonché, nel merito, il mancato decorso del termine di prescrizione, stante la regolarità
della notifica della cartella, domandava il rigetto della spiegata opposizione.
Alla prima udienza di comparizione, la parte convenuta chiedeva la riunione del suindicato procedimento, con quelli recanti R.G. nn. 56869/19 e
56883/19, pendenti dinnanzi il medesimo Ufficio Giudiziario, stante la loro parziale connessione soggettiva e oggettiva. Invero, tali ultimi procedimenti,
venivano instaurati dal nei confronti della Controparte_1 CP_3
e dell' (R.G. 56869/19), nonché
[...] Parte_1
del e dell' (R.G. Controparte_4 Controparte_6
56883/19). Avevano ad oggetto, rispettivamente, le cartelle nn.
07120190002449030 e 07120160090112030, entrambe relative ad infrazioni del Codice della Strada elevate agli anni 2014 e 2011, delle quali l'opponente eccepiva la mancata notifica ed il decorso del termine di prescrizione. Il Giudice di primo grado disponeva, pertanto, la riunione di tali procedimenti.
La e il rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_4
Con sentenza n. 40631/22, depositata in data 28.11.22, il Giudice di
Pace, in accoglimento della domanda, dichiarava illegittime e annullava tutte le cartelle impugnate, in considerazione del decorso del termine
Pagina 3 di 8 quinquennale di prescrizione, ex art. 28 della L.689/81, con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, con atto notificato il 19.5.23, ha spiegato appello l' la quale, a seguito di Controparte_6
provvedimento emanato all'udienza del 14.12.23 che ordinava la rinnovazione della notifica nei confronti dell'appellata Controparte_3
ha provveduto in tal senso mediante atto di citazione in rinnovazione,
ritualmente notificato in data 8.3.24.
Parte appellante, riformulando le medesime doglianze già proposte in primo grado, ha domandato, in riforma della sentenza, la dichiarazione di inammissibilità della domanda, attesa la sua infondatezza in fatto e in diritto,
con condanna del contribuente al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Il aderendo alle censure sollevate nell'atto di Controparte_2
impugnazione, ha domandato la riforma del provvedimento e il rigetto dell'opposizione.
, sostenendo l'ammissibilità dell'opposizione e la Controparte_1
correttezza della sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma, con vittoria di spese.
La ed il benché ritualmente Controparte_3 Controparte_4
citati, sono rimaste contumaci.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
Pagina 4 di 8 rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che
Pagina 5 di 8 le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti
Pagina 6 di 8 impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento e dei verbali ad esse sottesi, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c.
IV-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, la domanda si palesa inammissibile.
3. In definitiva, dunque, l'appello va accolto.
4. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., del del e della Controparte_2 Controparte_4 CP_3
avverso la sentenza n. 40631/22, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile le domande proposte da
; Controparte_1
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 8 di 8