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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3645/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO MORANDI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
STEFANO MORANDI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 05/09/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 3 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 08/05/2019, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nata la GL n data 09/09/1996; Persona_1
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ e la Sig.ra si impegnano a contribuire alle necessità Parte_1 Controparte_1
economiche della GL non ancora completamente indipendente dal punto di vista economico, quanto alla madre con la quale vive direttamente, ed il padre corrisponderà direttamente alla GL , a titolo di contributo ordinario al mantenimento della Per_1 stessa e fino a quando risulterà autosufficiente, la somma mensile di € 800,00, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese;
entrambi i genitori si faranno inoltre carico sino alla indipendenza economica della GL, per pari quote fra di loro, delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PAVULLO
N/F (MO) il 21/04/1991 fra nato a [...] il Parte_1
11/08/1962 e nata a [...] il Controparte_1
13/03/1965 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO N/F (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 2 di 3 Anno 1991 - Atto n.
8 - Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3645/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO MORANDI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
STEFANO MORANDI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 05/09/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 3 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 08/05/2019, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nata la GL n data 09/09/1996; Persona_1
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ e la Sig.ra si impegnano a contribuire alle necessità Parte_1 Controparte_1
economiche della GL non ancora completamente indipendente dal punto di vista economico, quanto alla madre con la quale vive direttamente, ed il padre corrisponderà direttamente alla GL , a titolo di contributo ordinario al mantenimento della Per_1 stessa e fino a quando risulterà autosufficiente, la somma mensile di € 800,00, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese;
entrambi i genitori si faranno inoltre carico sino alla indipendenza economica della GL, per pari quote fra di loro, delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PAVULLO
N/F (MO) il 21/04/1991 fra nato a [...] il Parte_1
11/08/1962 e nata a [...] il Controparte_1
13/03/1965 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO N/F (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 2 di 3 Anno 1991 - Atto n.
8 - Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3