Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 3834/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 22.01.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3834/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( ) - avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO GIANPAOLO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, accertare il diritto al ricevimento della connessa prestazione assistenziale.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03.12.2024, concludendo come in atti.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto
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ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle risultanze della nuova documentazione sanitaria depositata in atti, che, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha sicuramente accertato un aggravamento delle patologie di cui la parte è affetta rispetto a quanto pur condivisibilmente acclarato dal perito.
In particolare, l'integrazione del requisito sanitario invocato si presenta definitivamente evidente dal contenuto del certificato geriatrico redatto sai sanitari dell'Asl Salerno in data 16.07.2024, ove, a seguito di un grave quadro sia psichico che osteo-articolare, si conclude per la assoluta non autonomia nelle attività di vita quotidiana;
nello stesso senso è il certificato fisiatrico dell'Asl Salerno del 09.08.2024, che, a seguito di diagnosi di vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo, ha accertato un disorientamento temporo-spaziale, passaggi posturali possibili con aiuti e necessità di aiuto continuo nello svolgere le normali attività di vita quotidiana (cfr. certificati in atti).
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L'indubbia attendibilità della nuova certificazione specialistica, in quanto proveniente da struttura pubblica, rende superfluo il richiamo del ctu, apparendo chiaro che, nel caso che qui occupa, si siano integrati i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione invocata. Si impone, quindi, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente del diritto all'accompagnamento dalla data di certificazione del 16.07.2024, successiva di oltre sei mesi rispetto alla visita peritale.
Spese compensate attesa la decorrenza della prestazione sanitaria riconosciuta solo nel corso del giudizio. Sono poste a definitivo carico CP_ dell' le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari propri dell'handicap grave e dell'indennità di accompagnamento dal 16.07.2024;
2) compensa le spese legali;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del ctu dott.ssa Persona_1
Nocera Inferiore, 22.01.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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