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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/09/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2518 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della Cia Ragusa
Servizi srl in liquidazione per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'avvenuta decadenza;
nel merito contestava la insussistenza della continuità del rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente con la CIA prima e successivamente e con la Cia Ragusa Servizi srl,
eccependo la diversità dei due rapporti di lavoro e dei due datori di lavoro.
Sulla eccezione di decadenza
Il ricorso è stato depositato entro un anno dal provvedimento di rigetto del comitato provinciale: esso pertanto è tempestivo
Nel merito
Il fatto che il CUD prodotto da parte ricorrente riporta il totale credito vantato dalla medesima, inglobando il TFR dovuto da CIA ed il TFR dovuto da CIA Ragusa Servizi
srl, e poi confermato dal Giudice delegato (pari ad euro 23.271,83), è già di per sé
prova che conferma la circostanza che il rapporto di lavoro espletato dalla ricorrente presso CIA prima e presso CIA Ragusa Servizi srl dopo, è stato continuativo.
Ed invero la Corte di Cassazione sul punto ha statuito: “ L'esecutività dello stato
passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito
per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi
dell'art. 2 l. n. 297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro CP_1
insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne
l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale
resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n.
2423/14).
Pagina 2 Ulteriore prova a conferma della tesi di parte ricorrente è fornita dalla prima pagina dell'atto costitutivo (allegato nel fascicolo di parte n.133063 del Repertorio), laddove si legge testualmente che: “….interviene dinanzi al Controparte_2
Notaio Dott. , come Presidente pro tempore di CIA, per costituire Cia Persona_1
Ragusa Servizi srl.”, nonchè all'art. 1 (denominazione) dell'atto costitutivo n.133063
del Repertorio e n.18551 del fascicolo, datato 27.06.2005, a rogito del notaio Dott.
, laddove al punto 1.1, si legge chiaramente che “…E' costituita tra le Persona_1
Associazioni “ Controparte_3 Controparte_4
e “ ” con sede in Palermo, come
[...] Controparte_5
sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata con la denominazione di “CIA
RAGUSA SERVIZI SRL”.
Nel caso di specie CIA Ragusa Servizi srl, ha conservato la propria identità come centro autonomo di profitto, costituendo una articolazione funzionalmente autonoma di una attività organizzata e preesistente, in quanto diramazione di CIA, ed operanti entrambi nel settore agricolo.
Pertanto tra le due si è mantenuto un nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà.
A ciò si aggiunga l'ammissione dell'intero credito vantato dalla ricorrente allo stato passivo della procedura concorsuale, che consolida in capo alla ricorrente il diritto a percepire la somma richiesta.
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
Pagina 3 1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di Parte_1
CP_ di accedere al Fondo di Garanzia per l'intero pagamento delle somme dovute a titolo di TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
13.352,28 a titolo di TFR residuo, oltre accessori di legge;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 26.9.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2518 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della Cia Ragusa
Servizi srl in liquidazione per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'avvenuta decadenza;
nel merito contestava la insussistenza della continuità del rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente con la CIA prima e successivamente e con la Cia Ragusa Servizi srl,
eccependo la diversità dei due rapporti di lavoro e dei due datori di lavoro.
Sulla eccezione di decadenza
Il ricorso è stato depositato entro un anno dal provvedimento di rigetto del comitato provinciale: esso pertanto è tempestivo
Nel merito
Il fatto che il CUD prodotto da parte ricorrente riporta il totale credito vantato dalla medesima, inglobando il TFR dovuto da CIA ed il TFR dovuto da CIA Ragusa Servizi
srl, e poi confermato dal Giudice delegato (pari ad euro 23.271,83), è già di per sé
prova che conferma la circostanza che il rapporto di lavoro espletato dalla ricorrente presso CIA prima e presso CIA Ragusa Servizi srl dopo, è stato continuativo.
Ed invero la Corte di Cassazione sul punto ha statuito: “ L'esecutività dello stato
passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito
per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi
dell'art. 2 l. n. 297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro CP_1
insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne
l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale
resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n.
2423/14).
Pagina 2 Ulteriore prova a conferma della tesi di parte ricorrente è fornita dalla prima pagina dell'atto costitutivo (allegato nel fascicolo di parte n.133063 del Repertorio), laddove si legge testualmente che: “….interviene dinanzi al Controparte_2
Notaio Dott. , come Presidente pro tempore di CIA, per costituire Cia Persona_1
Ragusa Servizi srl.”, nonchè all'art. 1 (denominazione) dell'atto costitutivo n.133063
del Repertorio e n.18551 del fascicolo, datato 27.06.2005, a rogito del notaio Dott.
, laddove al punto 1.1, si legge chiaramente che “…E' costituita tra le Persona_1
Associazioni “ Controparte_3 Controparte_4
e “ ” con sede in Palermo, come
[...] Controparte_5
sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata con la denominazione di “CIA
RAGUSA SERVIZI SRL”.
Nel caso di specie CIA Ragusa Servizi srl, ha conservato la propria identità come centro autonomo di profitto, costituendo una articolazione funzionalmente autonoma di una attività organizzata e preesistente, in quanto diramazione di CIA, ed operanti entrambi nel settore agricolo.
Pertanto tra le due si è mantenuto un nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà.
A ciò si aggiunga l'ammissione dell'intero credito vantato dalla ricorrente allo stato passivo della procedura concorsuale, che consolida in capo alla ricorrente il diritto a percepire la somma richiesta.
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
Pagina 3 1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di Parte_1
CP_ di accedere al Fondo di Garanzia per l'intero pagamento delle somme dovute a titolo di TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
13.352,28 a titolo di TFR residuo, oltre accessori di legge;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 26.9.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4