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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 1° luglio 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 344/2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Olbia, via IV novembre n. 10/A presso e nello studio dell'avv. Marco Tramoni, c. f.
[...]
, che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
E
p. iva ) elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Controparte_1 P.IVA_1
Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
, PEC: telefax C.F._3 Email_1
070658036), che la rappresenta e difende,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento svolgimento mansioni superiori e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che le
[...]
1 mansioni svolte dal sig. alle dipendenze di durante il Parte_1 CP_1 periodo 2010-2016, sono correttamente inquadrabili nel livello I del C.C.N.L.
Terziario/Commercio; B) Condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda pari ad € 44.009,99, di cui € 1.538,94 per T.F.R., a titolo di differenze retributive, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, dal dovuto sino al saldo;
C)
Condannare la società in persona del legale rappresentante, alla rifusione Controparte_1 delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di aver sottoscritto in data 17 novembre 2008 con la un contratto di Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato full time, con la qualifica di commesso specializzato provetto ed inquadramento al III° livello del C.C.N.L. settore Terziario Distribuzione e
Servizi (doc.1);
- Che far data dal 1° maggio 2010 il lavoratore è stato inquadrato al II° livello del medesimo C.C.N.L. con la qualifica di responsabile di settore (doc. 2);
- Che a differenza di quanto previsto dall'inquadramento indicato, il lavoratore, per il periodo di occupazione intercorso tra il 01.05.2010 e il 22.04.2016, è stato impiegato come direttore, o gerente, del punto vendita.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha Controparte_1 così concluso: “in via preliminare, - dichiarare la prescrizione dei crediti vantati dal lavoratore odierno ricorrente per il periodo anteriore al 12 ottobre 2012; in via principale, - rigettare in toto l'avversario ricorso mandando assolta l'odierna convenuta da ogni Controparte_1 avversa pretesa;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Essa è infondata. La giurisprudenza, infatti, è consolidata nell'affermare che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D. Lgs.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di
2 prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 26246/2022).
Pertanto, considerato che il rapporto di lavoro è cessato nell'aprile del 2016 e che il presente giudizio è stato introdotto nel luglio del 2018, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Passando al merito, il dato normativo dal quale è opportuno prendere le mosse è rappresentato dall'art. 2103 c.c., in base al quale è previsto che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione…” (1 comma, primo inciso)
e che “…nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta…”. Premesso che il concetto di “mansione” individua il complesso dei compiti e delle attività che il lavoratore deve in concreto svolgere, per giurisprudenza consolidata, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere dal preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr., ex multis, Cass. sez. lav. n. 18214 del 2006 e
n. 4791 del 2004). Ovviamente, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'adibizione di fatto allo svolgimento di mansioni superiori in modo prevalente e continuativo.
Nel caso in esame, il lavoratore è stato inquadrato nel livello II del CCNL al quale appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse…6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita” e ha sostenuto di aver svolto mansioni appartenenti al I livello, a cui invece appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”.
Innanzitutto, preme evidenziare la genericità dei capitoli di prova n. 2 e 3 articolati da parte ricorrente. Infatti, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, il lavoratore deve
3 provare le modalità con cui ha svolto le mansioni superiori. La formulazione di un capitolo di prova in cui venga chiesto se il ricorrente ha svolto le mansioni di direttore, o gerente del supermercato, non è sufficiente a provare in concreto le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. In assenza di tale prova (delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa), il giudice non può valutare se le mansioni concretamente (e praticamente) svolte sono riconducibili all'inquadramento professionale di cui si chiede il riconoscimento.
Medesimo discorso per il capitolo n.
3. Affermare che il ricorrente gestiva il supermercato in assoluta autonomia, in assenza di specificazione circa le modalità con cui si concretizzava tale gestione autonoma, è una dichiarazione generica e che non assume alcun valore a fini probatori. Pertanto, la mera conferma dei suddetti due capitoli di prova da parte delle due testimoni di parte ricorrente, in assenza di ulteriori specificazioni sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, è irrilevante ai fini della decisione. Inoltre, va evidenziato che la teste impiegata presso il punto vendita _1 in cui lavorava il rispondendo al capitolo n. 3 ha riferito: “le direttive le dà l'azienda Pt_1 per tutto, ad esempio su come bisogna allestire una promozione”.
Rispondendo ai capitoli n. 4 e 5, entrambe le testimoni del ricorrente, e _1
, hanno dichiarato che il si occupava di organizzare e stabilire gli orari Testimone_2 Pt_1 di tutti i dipendenti del punto vendita, di effettuare il controllo dei reparti vendita, di provvedere ad inoltrare richieste di intervento per guasti o malfunzionamenti degli impianti e dei macchinari utilizzati presso il supermercato e che era di esclusiva competenza del ricorrente l'incombenza di curare i rapporti con gli organi di controllo (ASL, NAS, Carabinieri e Guardia di Finanza). Inoltre, la teste sentita a prova contraria sul capitolo n. 8 della resistente Tes_1 ha confermato che la predisposizione della programmazione delle attività degli addetti alla vendita non risultava compito appartenente al essendo di competenza dell'Ufficio Pt_1
Organizzazione del Lavoro, il quale, una volta individuate le necessità del punto vendita e conseguentemente determinate le varie attività da svolgere, programmava le stesse secondo fasce orarie di svolgimento attraverso apposito programma informatico in grado di calcolare il fabbisogno giornaliero aziendale in termini di ore di lavoro e di numeri di addetti da coinvolgere;
ha po precisato che “il predisponeva a chi assegnare i turni. Pt_1 Pt_1 utilizzava un programma standard aziendale per inserire i nomi”,
Tali dichiarazioni si ritiene non siano sufficienti a provare lo svolgimento in concreto da parte del di mansioni riconducibili al livello I, anche in considerazione delle Pt_1 univoche dichiarazioni rese dai testi di controparte, impiegato di in Tes_3 CP_1 qualità di Coordinatore Vendite e impiegato di in qualità di capo Testimone_4 CP_1
4 area, i quali possono ritenersi credibili in quanto le dichiarazioni da loro rese sono perfettamente convergenti e non sono smentite dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente.
e rispondendo al capitolo 2 della comparsa della società resistente, hanno Tes_3 Tes_4 dichiarato che nell'ambito della le attività lavorative all'interno dei punti Controparte_1 di vendita si sviluppano secondo definite disposizioni, modalità e procedure aziendali standardizzate su cui non si possono autonomamente apportare variazioni.
Rispondendo ai capitoli 3 e 5, entrambi hanno riferito che il ricorrente, nel periodo intercorrente tra il maggio 2010 e l'aprile 2016, aveva il compito di verificare, secondo le indicazioni fornite dalla società, che gli addetti alla vendita applicassero le disposizioni aziendali e provvedessero all'effettuazione di tutte le attività loro richieste, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alla precisa preparazione e al corretto caricamento della merce negli appositi spazi espositivi, al controllo dai banchi delle scadenze dei prodotti, all'eliminazione dei prodotti non più idonei alla vendita, all'apposizione ad ogni prodotto esposto alla vendita dell'apposito cartellino recante il prezzo e, infine, al servizio al cliente, e che nello svolgimento delle suddette attività il lavoratore era sottoposto alle direttive impartite dal Coordinatore Vendite e dal Capo Area Tes_3 Tes_4 Tes_4
Rispondendo al capitolo n. 8, entrambi hanno riferito che al lavoratore ricorrente veniva richiesto unicamente di provvedere, sulla scorta delle indicazioni fornitegli dall'Ufficio
Organizzazione del Lavoro attraverso un programma informatico, all'inserimento del nominativo dei lavoratori addetti ai vari reparti nell'apposita “fascia oraria” preimpostata all'interno del programma stesso, collegata ad un predeterminato orario di lavoro e ad una predeterminata attività da svolgere;
il teste ha aggiunto che il aveva autonomia Tes_3 Pt_1 decisionale su chi impiegare nel turno a parità di mansioni e di contratto.
Rispondendo al capitolo n. 9, entrambi hanno dichiarato che mai al ricorrente è stato richiesto di curare i rapporti con Enti vari come NAS, ASL, Carabinieri o Guardia di Finanza e che in azienda è l'ufficio degli affari generali preposto a occuparsi dei rapporti con gli enti ispettivi. Il punto vendita si limita a raccogliere le richieste degli enti ispettivi per trasmetterle via mail agli Uffici Affari Generali.
Entrambi i testi hanno poi confermato che il si recava presso il punto vendita una Tes_3
o due volte al mese, mentre una o più volte a settimana, a seconda delle criticità Tes_4 riscontrate.
In virtù di tutte le dichiarazioni sopra riportate, si ritiene che non sia stata provata in capo al lcuna “responsabilità di direzione esecutiva”. È la stessa teste del ricorrente ad Pt_1 affermare che le direttive le dava l'azienda per tutto. Così come non è emersa alcuna “funzione
5 organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa”. L'organizzazione dei turni
- di cui certamente si occupava il ricorrente così come confermato anche dai testi della resistente
- veniva effettuata all'interno di schemi orari prestabiliti dall'azienda e il ricorrente aveva autonomia per ciò che concerne l'individuazione del dipendente da assegnare a un determinato turno. Tale facoltà rientra tra quelle funzioni di coordinamento e controllo riconducibili al II livello già riconosciuto al La differenza sostanziale tra I e II livello, infatti, risiede non Pt_1 nello svolgimento di compiti operativamente autonomi, bensì nell'attribuzione di un potere di direzione esecutiva. Dall'istruttoria espletata si ritiene che il non fosse titolare di tale Pt_1 potere, avendo invece poteri di controllo e coordinamento del personale dipendente in esecuzione delle direttive impartite dal personale gerarchicamente sovraordinato.
Quanto ai documenti prodotti da parte ricorrente, va osservato che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che ai fini del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, non possono assumere rilevanza decisiva semplici ordini di servizio, ovvero mere lettere di assegnazione, dovendo a tali documenti esser accordata rilevanza meramente presuntiva e dovendo, quindi, l'allegazione degli stessi, essere accompagnata dalla prova che l'incarico assegnato sia stato effettivamente disimpegnato, in modo continuativo e prevalente
(cfr. Cass. Sez. lav. 149/2020).
Nel caso di specie, come detto, non vi è prova dell'adibizione a mansioni riconducibili nel I livello. Inoltre, va evidenziato che le contestazioni disciplinari prodotte dal lavoratore hanno ad oggetto inadempimenti del di precise disposizioni e procedure aziendali Pt_1 afferenti ai suoi compiti di controllo sull'operato degli altri addetti al punto vendita, compiti di controllo che, a norma del tenore letterale della normativa contrattuale collettiva di riferimento, aderiscono perfettamente alle mansioni attribuite ai lavoratori inquadrati nel II livello retributivo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 4.500,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
6 Tempio Pausania, 04/07/2025
Il giudice
Ugo Iannini
7
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 1° luglio 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 344/2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Olbia, via IV novembre n. 10/A presso e nello studio dell'avv. Marco Tramoni, c. f.
[...]
, che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
E
p. iva ) elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Controparte_1 P.IVA_1
Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
, PEC: telefax C.F._3 Email_1
070658036), che la rappresenta e difende,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento svolgimento mansioni superiori e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che le
[...]
1 mansioni svolte dal sig. alle dipendenze di durante il Parte_1 CP_1 periodo 2010-2016, sono correttamente inquadrabili nel livello I del C.C.N.L.
Terziario/Commercio; B) Condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda pari ad € 44.009,99, di cui € 1.538,94 per T.F.R., a titolo di differenze retributive, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, dal dovuto sino al saldo;
C)
Condannare la società in persona del legale rappresentante, alla rifusione Controparte_1 delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di aver sottoscritto in data 17 novembre 2008 con la un contratto di Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato full time, con la qualifica di commesso specializzato provetto ed inquadramento al III° livello del C.C.N.L. settore Terziario Distribuzione e
Servizi (doc.1);
- Che far data dal 1° maggio 2010 il lavoratore è stato inquadrato al II° livello del medesimo C.C.N.L. con la qualifica di responsabile di settore (doc. 2);
- Che a differenza di quanto previsto dall'inquadramento indicato, il lavoratore, per il periodo di occupazione intercorso tra il 01.05.2010 e il 22.04.2016, è stato impiegato come direttore, o gerente, del punto vendita.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha Controparte_1 così concluso: “in via preliminare, - dichiarare la prescrizione dei crediti vantati dal lavoratore odierno ricorrente per il periodo anteriore al 12 ottobre 2012; in via principale, - rigettare in toto l'avversario ricorso mandando assolta l'odierna convenuta da ogni Controparte_1 avversa pretesa;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Essa è infondata. La giurisprudenza, infatti, è consolidata nell'affermare che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D. Lgs.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di
2 prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 26246/2022).
Pertanto, considerato che il rapporto di lavoro è cessato nell'aprile del 2016 e che il presente giudizio è stato introdotto nel luglio del 2018, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Passando al merito, il dato normativo dal quale è opportuno prendere le mosse è rappresentato dall'art. 2103 c.c., in base al quale è previsto che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione…” (1 comma, primo inciso)
e che “…nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta…”. Premesso che il concetto di “mansione” individua il complesso dei compiti e delle attività che il lavoratore deve in concreto svolgere, per giurisprudenza consolidata, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere dal preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr., ex multis, Cass. sez. lav. n. 18214 del 2006 e
n. 4791 del 2004). Ovviamente, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'adibizione di fatto allo svolgimento di mansioni superiori in modo prevalente e continuativo.
Nel caso in esame, il lavoratore è stato inquadrato nel livello II del CCNL al quale appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse…6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita” e ha sostenuto di aver svolto mansioni appartenenti al I livello, a cui invece appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”.
Innanzitutto, preme evidenziare la genericità dei capitoli di prova n. 2 e 3 articolati da parte ricorrente. Infatti, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, il lavoratore deve
3 provare le modalità con cui ha svolto le mansioni superiori. La formulazione di un capitolo di prova in cui venga chiesto se il ricorrente ha svolto le mansioni di direttore, o gerente del supermercato, non è sufficiente a provare in concreto le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. In assenza di tale prova (delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa), il giudice non può valutare se le mansioni concretamente (e praticamente) svolte sono riconducibili all'inquadramento professionale di cui si chiede il riconoscimento.
Medesimo discorso per il capitolo n.
3. Affermare che il ricorrente gestiva il supermercato in assoluta autonomia, in assenza di specificazione circa le modalità con cui si concretizzava tale gestione autonoma, è una dichiarazione generica e che non assume alcun valore a fini probatori. Pertanto, la mera conferma dei suddetti due capitoli di prova da parte delle due testimoni di parte ricorrente, in assenza di ulteriori specificazioni sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, è irrilevante ai fini della decisione. Inoltre, va evidenziato che la teste impiegata presso il punto vendita _1 in cui lavorava il rispondendo al capitolo n. 3 ha riferito: “le direttive le dà l'azienda Pt_1 per tutto, ad esempio su come bisogna allestire una promozione”.
Rispondendo ai capitoli n. 4 e 5, entrambe le testimoni del ricorrente, e _1
, hanno dichiarato che il si occupava di organizzare e stabilire gli orari Testimone_2 Pt_1 di tutti i dipendenti del punto vendita, di effettuare il controllo dei reparti vendita, di provvedere ad inoltrare richieste di intervento per guasti o malfunzionamenti degli impianti e dei macchinari utilizzati presso il supermercato e che era di esclusiva competenza del ricorrente l'incombenza di curare i rapporti con gli organi di controllo (ASL, NAS, Carabinieri e Guardia di Finanza). Inoltre, la teste sentita a prova contraria sul capitolo n. 8 della resistente Tes_1 ha confermato che la predisposizione della programmazione delle attività degli addetti alla vendita non risultava compito appartenente al essendo di competenza dell'Ufficio Pt_1
Organizzazione del Lavoro, il quale, una volta individuate le necessità del punto vendita e conseguentemente determinate le varie attività da svolgere, programmava le stesse secondo fasce orarie di svolgimento attraverso apposito programma informatico in grado di calcolare il fabbisogno giornaliero aziendale in termini di ore di lavoro e di numeri di addetti da coinvolgere;
ha po precisato che “il predisponeva a chi assegnare i turni. Pt_1 Pt_1 utilizzava un programma standard aziendale per inserire i nomi”,
Tali dichiarazioni si ritiene non siano sufficienti a provare lo svolgimento in concreto da parte del di mansioni riconducibili al livello I, anche in considerazione delle Pt_1 univoche dichiarazioni rese dai testi di controparte, impiegato di in Tes_3 CP_1 qualità di Coordinatore Vendite e impiegato di in qualità di capo Testimone_4 CP_1
4 area, i quali possono ritenersi credibili in quanto le dichiarazioni da loro rese sono perfettamente convergenti e non sono smentite dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente.
e rispondendo al capitolo 2 della comparsa della società resistente, hanno Tes_3 Tes_4 dichiarato che nell'ambito della le attività lavorative all'interno dei punti Controparte_1 di vendita si sviluppano secondo definite disposizioni, modalità e procedure aziendali standardizzate su cui non si possono autonomamente apportare variazioni.
Rispondendo ai capitoli 3 e 5, entrambi hanno riferito che il ricorrente, nel periodo intercorrente tra il maggio 2010 e l'aprile 2016, aveva il compito di verificare, secondo le indicazioni fornite dalla società, che gli addetti alla vendita applicassero le disposizioni aziendali e provvedessero all'effettuazione di tutte le attività loro richieste, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alla precisa preparazione e al corretto caricamento della merce negli appositi spazi espositivi, al controllo dai banchi delle scadenze dei prodotti, all'eliminazione dei prodotti non più idonei alla vendita, all'apposizione ad ogni prodotto esposto alla vendita dell'apposito cartellino recante il prezzo e, infine, al servizio al cliente, e che nello svolgimento delle suddette attività il lavoratore era sottoposto alle direttive impartite dal Coordinatore Vendite e dal Capo Area Tes_3 Tes_4 Tes_4
Rispondendo al capitolo n. 8, entrambi hanno riferito che al lavoratore ricorrente veniva richiesto unicamente di provvedere, sulla scorta delle indicazioni fornitegli dall'Ufficio
Organizzazione del Lavoro attraverso un programma informatico, all'inserimento del nominativo dei lavoratori addetti ai vari reparti nell'apposita “fascia oraria” preimpostata all'interno del programma stesso, collegata ad un predeterminato orario di lavoro e ad una predeterminata attività da svolgere;
il teste ha aggiunto che il aveva autonomia Tes_3 Pt_1 decisionale su chi impiegare nel turno a parità di mansioni e di contratto.
Rispondendo al capitolo n. 9, entrambi hanno dichiarato che mai al ricorrente è stato richiesto di curare i rapporti con Enti vari come NAS, ASL, Carabinieri o Guardia di Finanza e che in azienda è l'ufficio degli affari generali preposto a occuparsi dei rapporti con gli enti ispettivi. Il punto vendita si limita a raccogliere le richieste degli enti ispettivi per trasmetterle via mail agli Uffici Affari Generali.
Entrambi i testi hanno poi confermato che il si recava presso il punto vendita una Tes_3
o due volte al mese, mentre una o più volte a settimana, a seconda delle criticità Tes_4 riscontrate.
In virtù di tutte le dichiarazioni sopra riportate, si ritiene che non sia stata provata in capo al lcuna “responsabilità di direzione esecutiva”. È la stessa teste del ricorrente ad Pt_1 affermare che le direttive le dava l'azienda per tutto. Così come non è emersa alcuna “funzione
5 organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa”. L'organizzazione dei turni
- di cui certamente si occupava il ricorrente così come confermato anche dai testi della resistente
- veniva effettuata all'interno di schemi orari prestabiliti dall'azienda e il ricorrente aveva autonomia per ciò che concerne l'individuazione del dipendente da assegnare a un determinato turno. Tale facoltà rientra tra quelle funzioni di coordinamento e controllo riconducibili al II livello già riconosciuto al La differenza sostanziale tra I e II livello, infatti, risiede non Pt_1 nello svolgimento di compiti operativamente autonomi, bensì nell'attribuzione di un potere di direzione esecutiva. Dall'istruttoria espletata si ritiene che il non fosse titolare di tale Pt_1 potere, avendo invece poteri di controllo e coordinamento del personale dipendente in esecuzione delle direttive impartite dal personale gerarchicamente sovraordinato.
Quanto ai documenti prodotti da parte ricorrente, va osservato che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che ai fini del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, non possono assumere rilevanza decisiva semplici ordini di servizio, ovvero mere lettere di assegnazione, dovendo a tali documenti esser accordata rilevanza meramente presuntiva e dovendo, quindi, l'allegazione degli stessi, essere accompagnata dalla prova che l'incarico assegnato sia stato effettivamente disimpegnato, in modo continuativo e prevalente
(cfr. Cass. Sez. lav. 149/2020).
Nel caso di specie, come detto, non vi è prova dell'adibizione a mansioni riconducibili nel I livello. Inoltre, va evidenziato che le contestazioni disciplinari prodotte dal lavoratore hanno ad oggetto inadempimenti del di precise disposizioni e procedure aziendali Pt_1 afferenti ai suoi compiti di controllo sull'operato degli altri addetti al punto vendita, compiti di controllo che, a norma del tenore letterale della normativa contrattuale collettiva di riferimento, aderiscono perfettamente alle mansioni attribuite ai lavoratori inquadrati nel II livello retributivo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 4.500,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
6 Tempio Pausania, 04/07/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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