Articolo 6 della Legge 1 dicembre 1949, n. 961
Articolo 5Articolo 7
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17 gennaio 1950
Art. 6.
I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1895, n. 3200 , sono elevati, rispettivamente, a lire 100 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali e a lire 200 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1950