Art. 6.
I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1895, n. 3200 , sono elevati, rispettivamente, a lire 100 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali e a lire 200 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.
I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1895, n. 3200 , sono elevati, rispettivamente, a lire 100 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali e a lire 200 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.