Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1977, i commissari straordinari di cui all' articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386 , assumono la funzione di commissari liquidatori.
I commissari straordinari dell'ENPAS, dell'INADEL e dell'ENPALS, nominati a norma dell' articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386 , restano in carica, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria.
I presidenti in carica degli organi di amministrazione degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente assumono, a far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni di commissari straordinari per la temporanea gestione delle attivita' sanitarie. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione di tali enti e per la nomina dei commissari liquidatori seguendo il criterio dell'attribuzione ad un unico commissario dei compiti relativi alla liquidazione di gruppi omogenei di enti.
Nei casi di mancanza dei presidenti indicati nel comma precedente, alla nomina dei commissari straordinari si provvede con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro. Con lo stesso procedimento si provvede alle sostituzioni di commissari che si rendessero eventualmente necessarie.
A decorrere dal 1 luglio 1977, i commissari straordinari di cui all' articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386 , assumono la funzione di commissari liquidatori.
I commissari straordinari dell'ENPAS, dell'INADEL e dell'ENPALS, nominati a norma dell' articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386 , restano in carica, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria.
I presidenti in carica degli organi di amministrazione degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente assumono, a far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni di commissari straordinari per la temporanea gestione delle attivita' sanitarie. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione di tali enti e per la nomina dei commissari liquidatori seguendo il criterio dell'attribuzione ad un unico commissario dei compiti relativi alla liquidazione di gruppi omogenei di enti.
Nei casi di mancanza dei presidenti indicati nel comma precedente, alla nomina dei commissari straordinari si provvede con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro. Con lo stesso procedimento si provvede alle sostituzioni di commissari che si rendessero eventualmente necessarie.