Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4944/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LARA Parte_1 C.F._1
LUCARELLI
TE ZZ (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
VANIA FONTANA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 29/11/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
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- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 17/10/2002 e Per_1
in data 07/06/2005; Per_2
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa familiare, sita in Nonantola (MO), Via Eliseo Zoboli n. 3 piano primo, rimane definitivamente assegnata alla Sig.ra ZI, completa di arredi, elettrodomestici e suppellettili, rinunciando il alla proprietà di tali Pt_1
arredi, mobili ed elettrodomestici. Le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale saranno sostenute in via esclusiva dalla moglie, beneficiaria del diritto di assegnazione. Le spese straordinarie resteranno a carico del/i soggetto/i tenuto/i ex lege a sostenerne l'esborso.
La sig.ra ZI prende atto che allo stato il sig. non è nelle Pt_1
condizioni di addivenire alla effettiva e completa divisione dei due appartamenti dell'intero fabbricato, ove al piano primo insiste la casa coniugale e al piano terra dimora la madre dello stesso. Il sig. si impegna, per quanto Pt_1
occorrer possa, a fare tutto ciò che sarà in suo diritto, nel preminente interesse delle figlie, tenuto conto di eventuali co-titolarità con soggetti terzi del bene casa familiare, per dividere gli immobili posti al piano terra e piano prima, allorquando la madre dello stesso avrà trasferito altrove la propria dimora, essendo intenzione del padre destinare il godimento della casa familiare a beneficio delle figlie.
pagina 2 di 5 3) Le figlie e , studentesse, maggiorenni ma economicamente non Per_1 Per_2
autosufficienti, continueranno a convivere ed abitare con la madre nella casa familiare sita in Nonantola (MO), via Eliseo Zoboli n. 3 int., piano primo.
4) I coniugi si danno atto di avere concordato il mantenimento delle figlie Per_1
e , in considerazione delle rispettive capacità economiche e nel rispetto Per_2
delle necessità e dell'interesse delle stesse figlie, come segue:
4.a) il sig. , che quale contributo al mantenimento delle figlie, a Parte_1 decorrere dal maggio 2023 ha versato la somma di € 700,00 entro il giorno 1
(uno) di ogni mese mediante accredito sul c/c bancario acceso presso Banca
Fineco, intestato alla sig.ra ZI, IBAN [...], verserà la somma di € 705,60 (settecentocinque/60), pari ad € 352,80
(trecentocinquanta/00 trecentocinquantadue/80) per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e . Per_1 Per_2
4.b) il sig. sosterrà inoltre nella misura del 50% il pagamento Parte_1
di tutte le spese di carattere straordinario come segue:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) farmaci tradizionali;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 5 -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, formative, culturali, ricreative e ludiche nonché pertinenti attrezzature ed iscrizioni;
d) spese relative alle feste di compleanno delle figlie;
e) attrezzature elettroniche, cellulare, contratto telefonico, pc, tablet, ecc;
f) mezzi di locomozione, bicicletta, patente, moto, automobile, bollo, assicurazione;
g) viaggi e vacanze in autonomia o comunque senza i genitori.
I coniugi convengono altresì che le spese relative ai capi spalla, calzature, vengano sostenute dagli stessi nella misura del 50% ciascuno.
Il genitore che avrà anticipato per intero spese tra quelle sopra indicate avrà titolo per ripeterle pro quota dall'altro esibendone idonea documentazione fiscale o comunque atta a comprovarne l'esborso e il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla presentazione di detta documentazione.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore, a fronte della richiesta proveniente dall'altro genitore (a mezzo mail e/o dello strumento di whatsapp o anche sms (short message service), ossia altri canali di messaggi trasmessi con lo smartphone), dovrà manifestare e motivare il proprio dissenso entro 20 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà pertanto essere rimborsata per la quota di spettanza secondo le modalità suindicate.
5) I coniugi concordano altresì che la sig.ra ZI TE abbia il diritto (ex art. 211 Legge n. 151 del 19/05/1975) di percepire, direttamente, per intero,
l'importo dell'assegno unico. Quanto alle detrazioni delle spese i genitori si accordano affinché questi possano usufruirne nella misura del 50% ciascuno.
6) I coniugi dichiarano di aver provveduto in sede di separazione consensuale alla divisione di ogni bene mobile comune.
pagina 4 di 5 7) I ricorrenti riconoscono di essere attualmente economicamente autonomi ed indipendenti e, pertanto, di nulla poter pretendere l'uno verso l'altro per mantenimento e/o qualsivoglia titolo e ragione in dipendenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8) Le spese inerenti la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti ed i coniugi provvederanno al pagamento delle spese e dei compensi reclamati dai rispettivi legali.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BOLOGNA il 04/09/1999 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
ZZ TE nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1999 - Atto n. 510 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti dott. Riccardo Di Pasquale
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