Art. 7. Cittadinanza italiana 1. Allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all' articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , nonche' ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, puo' essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell' articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.
Note all'art. 7:
Per i riferimenti al comma 36, dell'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta l' articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante: «Nuove norme sulla cittadinanza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992:
«Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.»
Note all'art. 7:
Per i riferimenti al comma 36, dell'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta l' articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante: «Nuove norme sulla cittadinanza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992:
«Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.»