Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/07/2025, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03290/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3290 del 2022, proposto da
AL GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Autonomo Volturno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Ferroviario Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Cicala, Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del Decreto prot. n.876 assunto in data 10/02/2022 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Volturno s.r.l. (di seguito anche EAV), con cui si dispone “a favore del Concessionario Consorzio Ferroviario Vesuviano” (di seguito anche Consorzio) l'occupazione d'urgenza, ex art.22 bis D.P.R. 327/2001, degli immobili siti nel Comune di Pompei, ed identificati nell'elenco proprietari e planimetria catastale allegati allo stesso decreto, occorrenti per i “Lavori di completamento raddoppio della tratta Torre Annunziata – Pompei – Scafati. Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei. Lavori di prima fase”;
- della nota prot. CFV prot. 625/22 del 26/04/2022 a firma del coordinatore OO.CC. del Consorzio Ferroviario Vesuviano, allegata al decreto anzidetto, con cui si comunica l'avvio delle operazioni di consistenza ed immissione in possesso ex art.22 bis D.P.R. 327/2001, per la data del 09/05/2022, e si offrono le indennità di espropriazione determinate in via provvisoria;
- dell'elenco particellare grafico e descrittivo parimenti allegato in stralcio ai predetti atti;
- di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti, mai comunicati alla ricorrente, e tra questi, in quanto menzionati negli atti notificati:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pompei n. 56 del 27/09/2019 con la quale è stata adottata la variante urbanistica, apposto il vincolo sulle aree, ed approvato il progetto definitivo, con dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- gli atti della/e Conferenza/e di Servizi di cui ai Verbali conclusivi del 31/10/2018 e del 12/07/2019, richiamati nella Delibera del C.C. di Pompei n.56 del 27/09/2019;
- la determina dirigenziale n.2147 del 25/03/2021, del Coordinatore Area Pianificazione Territoriale Urbanistica – Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art.3, comma 4, Regolamento Regionale per il Governo del Territorio n.5/2011;
– l'Accordo Transattivo del 21/12/2017 tra EAV S.r.l. e il Concessionario Consorzio Ferroviario Vesuviano;
- Gli Atti concessorii del 23/12/2003 e del 23/10/2017 tra Regione Campania ed EAV S.r.l.;
- la Delibera Giunta Regionale della Campania n.180/2016, avente ad oggetto la “rimodulazione” degli interventi a realizzarsi;
- la nota prot. 06603 del 29/04/2016 con cui EAV S.r.l. ha disposto la “rimodulazione in riduzione” dell'intervento di “Interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompei”;
- l'Atto “Aggiuntivo” di Convenzione del 25/10/2006 intervenuto tra EAV S.r.l. e Consorzio Ferroviario Vesuviano;
- i provvedimenti prot. 527 del 26/05/2020 e prot. 810 del 07/09/2021 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione EAV S.r.l. recanti ulteriori approvazioni del progetto, e dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera e dei lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l., del Consorzio Ferroviario Vesuviano, del Comune di Pompei e della Città Metropolitana di Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, instando per il loro annullamento alla stregua di plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Si sono costituite per resistere al ricorso l’Ente Autonomo Volturno S.r.l., il Consorzio Ferroviario Vesuviano, il Comune di Pompei e la Città Metropolitana di Napoli, instando per il rigetto dell’impugnativa.
3. Nel corso della discussione di merito, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo stato raggiunto l’accordo di cessione volontaria dell’immobile di proprietà del ricorrente oggetto dell’odierna controversia in data 17 luglio 2025, come in atti depositato.
4. Dunque, non sussistendo motivi ostativi alla definizione in rito della controversia, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. In considerazione del complessivo andamento processuale del giudizio nonché dell’accordo raggiunto dalle parti, anche sul punto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Caprini, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Gabriella Caprini |
IL SEGRETARIO