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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2333 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Napoli e Parte_1
Gianfranco Nunziata presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno
alla via De Martino n. 10;
- RICORRENTE -
E
, in persona del p.t.; Controparte_1 CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'anno
2013 per il personale scolastico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24.4.2024 esponeva di essere Parte_1
dipendente del già nell'anno 2013. Controparte_1
Lamentava il mancato riconoscimento da parte del dell'anzianità di CP_1
servizio per l'attività svolta relativamente all'anno 2013.
Eccepiva la violazione del decreto-legge n. 78/10 convertito con l. 122/2010 il quale avrebbe ritenuto conformi ai precetti costituzionali il blocco, tra l'altro, del
2013.
Chiedeva, pertanto, di condannare il a collocare la al livello CP_1 Pt_2
stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata in seguito al riconoscimento giuridico e/o economico dell'anno 2013.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Parte_1
che si vengono qui a indicare.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa. L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, "Contenimento delle spese in
materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011,
2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto
dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti
derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le
variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e
quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate,
maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8,
comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorché' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi
recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di
stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le
progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto, la Suprema Corte con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che: “la
relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo"
dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni
2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010",
che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da
corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le
componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella
norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle
derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi,
che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo
oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura
della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve
avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che
prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli
effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque
denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione
degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così
come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità
della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Ne consegue che il servizio prestato dalla nell'anno 2013 andrà Parte_1
considerato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per la comparazione della ricostruzione della carriera e per l'accertamento della denunciata discriminazione. La questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata affrontata dalla
Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 66/2024, cui questo Giudice
aderisce e, anzi, ne condivide le motivazioni ai sensi di quanto previsto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la Corte di Appello di Firenze, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14,
219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina,
limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010,
precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è
quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Inoltre, di recente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 16133 del 11/06/2024ha
ribadito che: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali
collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del
d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli
anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito
in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con
lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). (Cfr. Cassazione
civile sez. lav., 11/06/2024, (ud. 20/03/2024, dep. 11/06/2024), n.16133).
Alla luce di tale impostazione, la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò
funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dalla Parte_1
sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
A tale soccombenza non segue, però, alcuna condanna alle spese di lite. E
infatti, l'assoluta novità della questione trattata induce alla sua compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13
comma 1 d.l. del 12/09/14 n. 132 conv. in legge del 10/11/14 n. 162.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2333 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...] 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della Parte_1
alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013;
2) condanna il a collocare la al Controparte_1 Parte_1
livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondergli le eventuali differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 3.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2333 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Napoli e Parte_1
Gianfranco Nunziata presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno
alla via De Martino n. 10;
- RICORRENTE -
E
, in persona del p.t.; Controparte_1 CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'anno
2013 per il personale scolastico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24.4.2024 esponeva di essere Parte_1
dipendente del già nell'anno 2013. Controparte_1
Lamentava il mancato riconoscimento da parte del dell'anzianità di CP_1
servizio per l'attività svolta relativamente all'anno 2013.
Eccepiva la violazione del decreto-legge n. 78/10 convertito con l. 122/2010 il quale avrebbe ritenuto conformi ai precetti costituzionali il blocco, tra l'altro, del
2013.
Chiedeva, pertanto, di condannare il a collocare la al livello CP_1 Pt_2
stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata in seguito al riconoscimento giuridico e/o economico dell'anno 2013.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Parte_1
che si vengono qui a indicare.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa. L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, "Contenimento delle spese in
materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011,
2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto
dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti
derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le
variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e
quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate,
maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8,
comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorché' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi
recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di
stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le
progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto, la Suprema Corte con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che: “la
relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo"
dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni
2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010",
che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da
corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le
componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella
norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle
derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi,
che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo
oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura
della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve
avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che
prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli
effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque
denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione
degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così
come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità
della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Ne consegue che il servizio prestato dalla nell'anno 2013 andrà Parte_1
considerato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per la comparazione della ricostruzione della carriera e per l'accertamento della denunciata discriminazione. La questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata affrontata dalla
Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 66/2024, cui questo Giudice
aderisce e, anzi, ne condivide le motivazioni ai sensi di quanto previsto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la Corte di Appello di Firenze, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14,
219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina,
limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010,
precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è
quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Inoltre, di recente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 16133 del 11/06/2024ha
ribadito che: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali
collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del
d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli
anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito
in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con
lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). (Cfr. Cassazione
civile sez. lav., 11/06/2024, (ud. 20/03/2024, dep. 11/06/2024), n.16133).
Alla luce di tale impostazione, la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò
funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dalla Parte_1
sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
A tale soccombenza non segue, però, alcuna condanna alle spese di lite. E
infatti, l'assoluta novità della questione trattata induce alla sua compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13
comma 1 d.l. del 12/09/14 n. 132 conv. in legge del 10/11/14 n. 162.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2333 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...] 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della Parte_1
alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013;
2) condanna il a collocare la al Controparte_1 Parte_1
livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondergli le eventuali differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 3.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro