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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.4822/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante-, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 24 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4822 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 835/2022”, vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Parte_1
Iannella e dall'avv. Roberto Pulcino, giusta procure in atti;
-appellante-
E
(P. IV , in persona dell'amministratore p.t. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mara Errico, come da procura in atti
-appellato-
Conclusioni: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , con ricorso depositato in data 29.12.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 835/2022 la quale accolse l'opposizione proposta dalla società avverso il verbale di contestazione n. 5122/2021 del Comando di Polizia Controparte_1
Municipale del per violazione dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada, Parte_1 per superamento del limite di velocità di 80Km/h consentita nel tratto della S.S. 372 Telesina al Km
54+200 direzione Caianello, ove in data 7.11.2021 era stata rilevata l'infrazione mediante apparecchiatura modello EnVES EVO MVD 1605
1 L'appellante ha censurato la sentenza impugnata che accolse l'opposizione ritenendo fondato il motivo di opposizione di cui al punto n. 7 del ricorso proposto dalla con il quale era Controparte_1 stato eccepito che la velocità era stata rilevata tramite apparecchiatura EnVES EVO MVD priva di omologazione e che non vi fosse la prova della taratura e della verifica della funzionalità dell'apparecchio e che a tal fine non potesse ritenersi sufficiente il certificato di taratura indicato in atti.
Ed invero la sentenza impugnata affermava: "In assenza di idonea procedura di verifica del funzionamento qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo. Il controllo, che deve essere periodico e preventivo, non deve essere confuso con la taratura e l'omologazione nè queste possono essere sostitutive o comprensive della prima. Sul punto fondamentale importanza assume la recente pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione - sezione seconda civile - che con sentenza n.9645 dell'11 maggio
2016, facendo proprio quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 18 giugno
2015, ha affermato che "per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità [...]. A tal fine non può, quindi, ritenersi sufficiente il certificato di taratura indicato in atti".
Si è costituita la società appellata la quale ha contestato nel merito l'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata decisa.
L'appello non è meritevole di accoglimento
Si osserva che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità del Dlgs 285/1992 art 45 comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cassazione civile n. 533 del 2018 e Cassazione civile n. 1661/2019).
Premesso che, come detto, la taratura dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità deve essere sottoposta a taratura periodica, deve rilevarsi che, nella specie, il verbale di accertamento impugnato
2 attestava che l'apparecchio utilizzato era corredato da certificato di taratura 249-20210921 -10 del
27.9.2021.
Va però evidenziato che il nel giudizio di I grado, al fine di provare la Parte_1 corretta funzionalità della suddetta apparecchiatura, ha depositato un certificato di taratura di un'apparecchiatura diversa da quella utilizzata nel caso di specie.
Ed invero il verbale di accertamento e di contestazione dell'infrazione al codice della strada impugnato fa riferimento all'apparecchiatura EnVES EVO MVD 1605 –Matr. sensore radar
0x000032B08.
Diversamente, l'Ente ha prodotto un certificato di taratura che si riferisce apparecchiatura diversa rispetto a quella di cui al verbale e nello specifico all'apparecchiatura dello stesso modello (EnVES
EVO MVD 1605) ma con un numero di matricola sensore radar differente ovvero la matricola
0x00032BE0.
Inoltre nel verbale impugnato, come eccepito dalla società opponente in primo grado, manca il riferimento all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata.
In merito si osserva che come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione civile -sezioni unite- sentenza n. 10505/2024) l'art. 45 comma 6 del C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto dell'art.142, comma
6, c.d.s. laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
Ne consegue che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità,
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 comma 6 dlgs n. 285/1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
3 Nel caso di specie il verbale non menziona l'avvenuta omologazione dell'apparecchio EnVES EVO
MVD 1605, bensì solo gli estremi del decreto di approvazione.
Né l'Ente ha depositato in giudizio il decreto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie.
Ne consegue la nullità della sanzione inflitta per illegittimità dell'accertamento del superamento del limite di velocità.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
Dà atto che la parte appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento -I sezione civile-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 835/2022 del Giudice di Pace di Benevento, ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in €.
462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa e iva come per legge.
Dà atto che la parte appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento 24/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante-, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 24 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4822 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 835/2022”, vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Parte_1
Iannella e dall'avv. Roberto Pulcino, giusta procure in atti;
-appellante-
E
(P. IV , in persona dell'amministratore p.t. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mara Errico, come da procura in atti
-appellato-
Conclusioni: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , con ricorso depositato in data 29.12.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 835/2022 la quale accolse l'opposizione proposta dalla società avverso il verbale di contestazione n. 5122/2021 del Comando di Polizia Controparte_1
Municipale del per violazione dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada, Parte_1 per superamento del limite di velocità di 80Km/h consentita nel tratto della S.S. 372 Telesina al Km
54+200 direzione Caianello, ove in data 7.11.2021 era stata rilevata l'infrazione mediante apparecchiatura modello EnVES EVO MVD 1605
1 L'appellante ha censurato la sentenza impugnata che accolse l'opposizione ritenendo fondato il motivo di opposizione di cui al punto n. 7 del ricorso proposto dalla con il quale era Controparte_1 stato eccepito che la velocità era stata rilevata tramite apparecchiatura EnVES EVO MVD priva di omologazione e che non vi fosse la prova della taratura e della verifica della funzionalità dell'apparecchio e che a tal fine non potesse ritenersi sufficiente il certificato di taratura indicato in atti.
Ed invero la sentenza impugnata affermava: "In assenza di idonea procedura di verifica del funzionamento qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo. Il controllo, che deve essere periodico e preventivo, non deve essere confuso con la taratura e l'omologazione nè queste possono essere sostitutive o comprensive della prima. Sul punto fondamentale importanza assume la recente pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione - sezione seconda civile - che con sentenza n.9645 dell'11 maggio
2016, facendo proprio quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 18 giugno
2015, ha affermato che "per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità [...]. A tal fine non può, quindi, ritenersi sufficiente il certificato di taratura indicato in atti".
Si è costituita la società appellata la quale ha contestato nel merito l'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata decisa.
L'appello non è meritevole di accoglimento
Si osserva che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità del Dlgs 285/1992 art 45 comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cassazione civile n. 533 del 2018 e Cassazione civile n. 1661/2019).
Premesso che, come detto, la taratura dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità deve essere sottoposta a taratura periodica, deve rilevarsi che, nella specie, il verbale di accertamento impugnato
2 attestava che l'apparecchio utilizzato era corredato da certificato di taratura 249-20210921 -10 del
27.9.2021.
Va però evidenziato che il nel giudizio di I grado, al fine di provare la Parte_1 corretta funzionalità della suddetta apparecchiatura, ha depositato un certificato di taratura di un'apparecchiatura diversa da quella utilizzata nel caso di specie.
Ed invero il verbale di accertamento e di contestazione dell'infrazione al codice della strada impugnato fa riferimento all'apparecchiatura EnVES EVO MVD 1605 –Matr. sensore radar
0x000032B08.
Diversamente, l'Ente ha prodotto un certificato di taratura che si riferisce apparecchiatura diversa rispetto a quella di cui al verbale e nello specifico all'apparecchiatura dello stesso modello (EnVES
EVO MVD 1605) ma con un numero di matricola sensore radar differente ovvero la matricola
0x00032BE0.
Inoltre nel verbale impugnato, come eccepito dalla società opponente in primo grado, manca il riferimento all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata.
In merito si osserva che come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione civile -sezioni unite- sentenza n. 10505/2024) l'art. 45 comma 6 del C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto dell'art.142, comma
6, c.d.s. laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
Ne consegue che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità,
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 comma 6 dlgs n. 285/1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
3 Nel caso di specie il verbale non menziona l'avvenuta omologazione dell'apparecchio EnVES EVO
MVD 1605, bensì solo gli estremi del decreto di approvazione.
Né l'Ente ha depositato in giudizio il decreto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie.
Ne consegue la nullità della sanzione inflitta per illegittimità dell'accertamento del superamento del limite di velocità.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
Dà atto che la parte appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento -I sezione civile-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 835/2022 del Giudice di Pace di Benevento, ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in €.
462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa e iva come per legge.
Dà atto che la parte appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento 24/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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