Articolo 13 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 gennaio 1991
Art. 13. (Normativa di raccordo
e disciplinari-tipo). 1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuita' operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1991
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