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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/09/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1909/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Perrone Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE –
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Rocco
-RESISTENTE- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.10.2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo CP_1 Controparte_2 opposizione all'intimazione di pagamento n. 034202290011771121000, notificatale in data 03.10.2022, per il mancato pagamento, per quello che qui interessa, di contributi previdenziali IVS recati dalle cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
- n. 03420090007905526000, notificata in data 09.04.2009;
- n. 03420090025028442000, notificata in data 03.11.2009;
- n. 33420120002702314000, notificato in data 10.10.2012;
1 - n. 33420120004336278000, notificato in data 17.01.2013;
- n. 33420160001850981000, notificato in data 11.06.2016;
- n. 33420160004717106000, notificato in data 28.11.2016;
- n. 33420170003107171000, notificato in data 11.11.2017;
- n. 33420180002317159000, notificato in data 24.09.2018;
- n. 33420180006706153000, notificato in data 28.02.2019;
- n. 33420190003231572000, notificato in data 05.09.2019;
- n. 33420190006160264000, notificato in data 05.02.2020.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta e comunque la prescrizione quinquennale del credito previdenziale maturata in epoca successiva alle date di notifica dei titoli indicate dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, concludendo, pertanto per l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle cartelle e degli avvisi nn.
034200090007905526000, 03420090025028442000, 33420120002702314000,
33420120004336278000, 33420160001850981000, 3342016000471706000, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi 2 strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
2.2. Orbene, volgendo lo sguardo al merito della pretesa, preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto all'avviso di addebito n.
33420120004336278000, in conseguenza dell'avvenuto sgravio documentato con estratto di ruolo dall'Agente della Riscossione (cfr. all. 2 memoria pag. 8). CP_2
2.3. È fondata l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale - successiva alla data di notifica dei titoli indicata dall'esattore nell'intimazione di pagamento opposta
(quest'ultima questione, pertanto, rispetto ai titoli appresso indicati, è assorbita dalla ragione più liquida) - recato dalle cartelle di pagamento n. 034200090007905526000, notificata in data 09.04.2009, n. 03420090025028442000, notificata in data 03.11.2009,
e dagli avvisi di addebito n. 33420120002702314000, notificato in data 10.10.2012 e n.
33420160001850981000, notificato in data 11.06.2016 (il cui calcolo per la prescrizione deve tenere conto delle due sospensioni disposte a causa del covid-19 e che, come si dirà meglio infra, aggiungendo altri 311 giorni al maturato quinquennio non esclude che il credito previdenziale si sia comunque prescritto in data 19.04.2022, prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 03.10.2022).
In particolare, dalla documentazione depositata in atti dall' risulta che tali cartelle CP_2 ed avvisi di addebito furono notificati a parte ricorrente nelle date sopra indicate, e che il primo atto interruttivo della prescrizione rispetto ai titoli nn. 034200090007905526000,
33420120002702314000 e 33420160001850981000 è rappresentato proprio dall'intimazione di pagamento oggi opposta n. 034202290011771121000, notificata soltanto in data 03.10.2022, ossia oltre il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, Legge n. 335/1995.
Irrilevante, poi, che l rispetto alla cartella di pagamento n. CP_2
03420090025028442000, abbia prodotto prova della notifica di un ulteriore atto interruttivo intermedio: intimazione di pagamento n. 03420199001023738000, notificata al ricorrente il 21.12.2019 (cfr. all. 4 memoria di costituzione . Evidentemente, CP_2 alla data di notifica della citata intimazione di pagamento, il credito previdenziale recato dalla cartella di pagamento n. 03420090025028442000, notificata in data 03.11.2009, era già abbondantemente prescritto.
3 L'applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
2.4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata rispetto agli avvisi di addebito n.
3342016000471706000, n. 33420170003107171000, n. 33420180002317159000, n.
33420180006706153000, n. 33420190003231572000 e n. 33420190006160264000.
Rispetto agli stessi: a) l' ha prodotto prova della regolare notifica dei citati avvisi CP_1 di addebito al ricorrente, né vi sono specifiche contestazioni sul punto (cfr. all.ti non numerati depositati dall'Istituto con la propria memoria di costituzione); b) nessuna prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei titoli può dirsi maturata, considerato che alla data di naturale prescrizione quinquennale del credito previdenziale occorre aggiungere ulteriori 311 giorni dovuti alle due sospensioni da covid 19.
Invero, nel caso de quo, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l.
n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma
2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
4 È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In definitiva, il 03.10.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, alcuna prescrizione quinquennale poteva dirsi maturata neppure con riferimento all'avviso di addebito più vetusto, n. 3342016000471706000, notificato il 28.11.2016
(termine naturale di prescrizione 28.11.2021 – termine di prescrizione per effetto della sospensione covid-19 07.11.2022).
2.5. L'opposizione, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
3. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere rispetto all' avviso di addebito n.
33420120004336278000;
2) dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito n. 034200090007905526000, n. 03420090025028442000, n.
33420120002702314000, n. 33420160001850981000 e per l'effetto annulla tali titoli e l'intimazione di pagamento n. 034202290011771121000 nella parte in cui ad essi si riferisce;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite.
Si comunichi. Paola, 23.09.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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