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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 7692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7692 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In persona del giudice designato, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, alla udienza cartolare del 23.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale lavoro al n. 18561/24
TRA
in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 (REP. 37875/7313), Persona_1 opponente E
, rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso introduttivo Controparte_2 dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola e con essi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Piedigrotta n. 30; Opposto
Nonche' Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini”, in forma abbreviata
“COMETA”, iscritta all'Albo con il n. 61, con sede legale in Controparte_3
Via Giovanni Battista Sammartini n. 5 20125 Milano, in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in atti dall'Avv. Flavio De Benedictis del Foro di Bari, elettivamente domiciliata a Molfetta (BA) in Via Federico Campanella 12 Intervenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio, premetteva di essere stato lavoratore Controparte_2 dipendente della S.p.a. Cantieri Mericraft, dichiarata fallita, con sentenza n. 320/15 del 23/12/2015, dal Tribunale Civile di Napoli Sezione Fallimentare;
di essere stato ammesso al passivo del fallimento della suddetta società per l'importo di euro € 12.695,25 a titolo di quote di TFR;
di aver presentato il 27.02.2020 domanda telematica al Fondo di Garanzia dell per il pagamento del TFR ammesso al passivo;
che CP_4
l' , il quale pur aveva il 28.05.2020 accolto la domanda amministrativa, relativa alla
CP_4 tutela della Previdenza Complementare ex art 5 comma 2 del d.lgs. 80/92, prevedendo il pagamento della somma lorda di euro 13.900,82, tuttavia successivamente, con provvedimento del 12/09/2023, aveva comunicato di non poter liquidare la prestazione previdenziale, adducendo la seguente motivazione: “Quietanze non pervenute”, che egli, a mezzo pec del 2.12.2021, aveva invece già restituito all' , sottoscritto, il modello
CP_4 di quietanza che gli era stato inviato dall' medesimo al fine della liquidazione della
CP_4 prestazione previdenziale;
concludeva chiedendo di voler ingiungere l' di pagare
CP_4 immediatamente in suo favore la somma di € 12.695,25 oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, oltre spese di lite.
Con decreto ingiuntivo n. 426/24 emesso da questo Giudice, veniva ordinato all' il CP_4
“pagamento della somma di euro 12695,25, somma su cui corrispondere la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali, sull'importo via via rivalutato, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo”, oltre spese di lite per la fase monitoria.
Con ricorso depositato il 23.8.24 l' proponeva opposizione sostenendo CP_4
l'infondatezza del ricorso monitorio alla base dell'opposto DI 1091/24. Rilevava che dalla relazione amministrativa in atti, corroborata da tutti i documenti della fase amministrativa, emergeva che l'importo di euro 12.695,25 ammesso al passivo fallimentare della società datrice di lavoro, riguardava le quote di TFR che il ricorrente, con opzione esercitata ex art. 1 comma 755 della L. 296/2006, aveva destinato al Fondo di Previdenza Complementare “COMETA”, il quale ultimo, in relazione a tali quote, era stato ammesso al passivo del fallimento con provvedimento del 29.11.2018; che lo stesso ricorrente aveva dichiarato, nell'apposito modello SR 96 a corredo della domanda amministrativa del 27.02.2020, come l'intero importo ammesso al passivo fallimentare per TFR avesse riguardato le quote che non erano state versate al fondo di previdenza complementare COMETA;
che la domanda amministrativa, presentata dal ricorrente in modalità telematica, era diretta a far valere la garanzia della posizione previdenziale complementare, disciplinata dall'art. 5 del d.lgs. 80/92, a fronte dell'omesso versamento delle quote di TFR al Fondo d'iscrizione; che il legislatore aveva stabilito che in caso di adesione alla previdenza complementare il Fondo di Garanzia non possa erogare il TFR al lavoratore, dovendo “integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”; che pertanto il pagamento doveva essere effettuato direttamente al Fondo di Previdenza Complementare, su Iban acquisito direttamente dalla Direzione Generale dell' , a cui venivano inoltrati i codici da CP_4 parte dei vari Fondi;
che l'adesione alla previdenza complementare era irrevocabile e
2 comportava una trasformazione del regime giuridico concernente il TFR;
che la domanda nei confronti di esso era pertanto inammissibile; che tuttavia era Pt_1 evidente la necessità della restituzione del predisposto modello di quietanza, con sottoscrizione anche del legale rappresentante del Fondo Cometa, sull'Iban dal quale doveva essere eseguito il pagamento delle quote di TFR omesse dal datore di lavoro, in quanto documento indispensabile per l'esercizio della surroga di esso Istituto nella sede fallimentare.
Concludeva chiedendo che venisse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché venisse dichiarata inammissibile ovvero rigettata la domanda svolta dal ricorrente.
L'opposto, alla quale era ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio, rilevando di essersi insinuato tempestivamente al passivo del fallimento della S.p.a Cantieri Mericraft per l'importo di € 12.695,25 a titolo di TFR, venendo ammesso con provvedimento del 29.11.2018 dal Tribunale di Napoli, non opposto;
che nel dicembre 2019 aveva presentato presso la Sede competente la domanda per ottenere il CP_4 pagamento del TFR, allegando tutta la documentazione richiesta;
che in data 27/02/2020 aveva presentato all anche domanda in via telematica;
che, nonostante numerosi CP_4 solleciti, l' non aveva dato seguito, giungendo poi a respingere la domanda;
che CP_4 esso opposto aveva inoltrato in data 25.09.2023 ricorso al di Controparte_5
Napoli contestando la in veritiera motivazione alla base del rigetto;
che la quota di TFR dovutagli manteneva la sua natura retributiva proprio in quanto il datore di lavoro ne aveva omesso il versamento al Fondo di previdenza (Fondo Cometa) e proprio per via di tale omissione aveva perso la propria natura contributiva, con la conseguenza che era in sua facoltà agire nei confronti dell' e del Fondo di Garanzia per ottenere il CP_4 pagamento del TFR ex art. 2 della L. n. 297 del 29 maggio 1982.
Rimarcava che quanto affermato dall' in relazione alla motivazione del rigetto era CP_4 sconfessato dalla pec inviata dal Fondo Cometa e all' , con cui lo stesso Fondo di CP_4 previdenza complementare aveva ribadito di avere rilasciato in data 11.10.2019 il modello PPC/FOND SR98 ma di non avere ricevuto alla data del 23.03.2023 dall' CP_4 la quietanza di pagamento.
Concludeva pertanto chiedendo che “ (…) Il Tribunale voglia rigettare l'avversa opposizione perché manifestamente infondata e temeraria, confermando il decreto ingiuntivo già emesso con emissione della clausola di provvisoria esecuzione, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola, che a tal fine si dichiarano anticipatari.
3 In esito a pregressa udienza, questo Giudice disponeva che il Fondo Cometa fornisse risposta alla richiesta inviata dallo via mail in data 9.5.2025 avente a Controparte_6 oggetto la destinazione dell'importo di euro 13.900, 82 accreditato in data 6.5.2025.
In data 20.10.25 si costituiva volontariamente in giudizio l'associazione riconosciuta
“Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini”, in forma abbreviata
“COMETA”, il quale precisava che il finanziamento realizzato per il tramite dell'adesione allo stesso può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore ovvero del datore di lavoro, e attraverso il conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando (cfr. art. 8 d.lgs. 252/2005); che esso Fondo, al pari di qualunque altro fondo pensione disciplinato dal d.lgs. 252/2005, non eroga retribuzioni e neanche trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. ma solo prestazioni di previdenza complementare disciplinate dagli articoli 11 (prestazioni pensionistiche e anticipazioni) e 14 (riscatti o trasferimento) del d.lgs. 252/2005; che il comma 8 dell'art. 14 del d.lgs. 252/2005 prevede un termine massimo di sei mesi per liquidare un riscatto di una posizione individuale;
che nella specie in data 09.04.2025 esso Fondo aveva inviato un messaggio pec all' con il quale era stata CP_4 trasmessa la quietanza sottoscritta dal legale rappresentante del Fondo stesso per l'accesso al Fondo di garanzia per la previdenza complementare;
che, quanto alla CP_4 destinazione dell'importo di euro 13.900,82 accreditato sulla posizione dell'opposto, nei primi giorni del mese di settembre 2025 era stata perfezionata la richiesta di riscatto della posizione individuale dell'aderente in questione (cfr. doc. all. 5 scambio mail settembre 2025), posizione individuale che era stata disinvestita in base al valore di quota del 30 settembre 2025 (prima data disponibile di valorizzazione mensile della quota del patrimonio del Fondo Pensione) e che sarebbe stata materialmente liquidata entro e non oltre la fine del mese di novembre 2025, in ragione degli adempimenti amministrativi e tributari gravanti su esso Fondo e comunque nel rispetto dei termini legislativi e regolamentari previsti per la liquidazione delle prestazioni di previdenza complementare.
In esito alla udienza cartolare sopra indicata, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza di cui è stata disposta comunicazione a cura della cancelleria.
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, nelle more del giudizio l' , con le note di trattazione scritta redatte in CP_4 occasione dell' udienza indicata in epigrafe, dichiarava di avere acquisito dal Fondo Cometa la quietanza necessaria per procedere al pagamento in favore del Fondo Cometa medesimo della prestazione per cui è causa;
rimarcava pertanto di avere disposto, in data 6/05/2025, in favore del Fondo in questione, il pagamento di euro 13900,83, come da comunicazione inviata agli interessati e chiedeva venisse disposta la revoca del
4 decreto ingiuntivo opposto, anche considerato come il pagamento in favore del Fondo Cometa abbia sostanzialmente determinato la cessazione della materia del contendere.
A sua volta, il Fondo Cometa, come da memoria di costituzione volontaria nel presente procedimento di cui si è dato conto nella parte in fatto, dichiarava di avere disposto il pagamento dell'importo di euro 13.900,82 in favore dell'opposto, avendo provveduto a disinvestire l'importo in questione, in base al valore di quota del 30 settembre 2025 (prima data disponibile di valorizzazione mensile della quota del patrimonio del Fondo Pensione), con prossimo pagamento entro il prossimo mese di novembre.
I procuratori dell'opposto non contestavano il documentato contenuto delle ultime note di t.s. rese dall' tanto che nelle proprie note di trattazione scritta depositate il CP_4
17.10.25 concludevano chiedendo “in forza dell'orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di soccombenza virtuale, che l'Ill.mo Giudicante voglia provvedere in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori, atteso che solo a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione l' ha collaborato per una definizione della vicenda che ci occupa”, mostrando in CP_4 tal modo di intendere aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Ne consegue, per quanto interessa nell'attuale sede, la cessazione della materia del contendere;
invero, l'intervenuto documentato componimento in sede stragiudiziale della lite tra il e l' determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di CP_2 CP_4 contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti, nel corso del giudizio la prestazione in questione veniva erogata dall' , CP_4 mediante accreditamento dell'importo di 13900,83 in favore del Fondo Cometa, per come emerge dalle stesse allegazioni di entrambe le parti e dalla documentazione esibita dall'opponente e non contestata, per quanto sopra visto, dall'opposto, oltre che corroborata dal contenuto della memoria dell'intervenuto Fondo Cometa. Non vi è ragione di dubitare della realtà dell'assetto dei rapporti così definito tra le parti. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
5 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice . La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723).
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda di corresponsione del t.f.r nella misura indicata in favore dell'opposto sarebbe stata accolta nel merito;
va però considerata la circostanza relativa al fatto che nel ricorso per d.i. non era stata fatta menzione dall'opposto dell' opzione esercitata ex art. 1 comma 755 della L. 296/2006, con conseguente destinazione delle quote accantonate al Fondo di Previdenza Complementare “COMETA”, né dell'avvenuta ammissione del Fondo stesso al passivo del fallimento, in data 29.11.2018; va inoltre considerato che l' ha dovuto CP_4 rappresentare che nella specie non avrebbe potuto procedere alla liquidazione, in assenza della sottoscrizione, da parte non solo dell'assicurato ( in tal caso pervenuta) ma anche del rappresentate del Fondo di previdenza della quietanza da inviare all'Ufficio del Fondo di garanzia competente, donde la motivazione del rigetto dell'istanza in sede amministrativa;
e ancora, non può non tenersi conto del fatto che il Fondo Cometa aveva a sua volta chiesto all' in data 23.03.2023 di inviargli la quietanza da restituire CP_4 firmare e che la vicenda è anche frutto di disguidi nelle comunicazioni tra e Fondo. CP_4
6 Tanto rende configurabili i motivi richiesti dal codice di rito per la compensazione delle spese relative al presente procedimento in misura pari a un terzo, mentre per il resto le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate a carico dell'opponente, come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione. Nulla quanto alle spese del Fondo, costituitosi spontaneamente. Alla pronuncia di cui sopra consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l' al pagamento dei restanti due terzi in favore dell'opposto, quantificando detti due CP_4 terzi in euro 2.960,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola. Si comunichi. Napoli, udienza cartolare del 23.10.25 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
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