Articolo 2 della Legge 10 gennaio 1935, n. 53
Articolo 1
Versione
5 marzo 1935
Art. 2.

Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in esecuzione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Potenza e di Pignola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.


Entrata in vigore il 5 marzo 1935