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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/12/2024, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2810/2022 R.G., promossa da:
(P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Parte_1 P.IVA_1
Giordano e Fabrizio Giordano;
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti Alessandro Scifo e Marco Di Giugno;
- PARTE OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.8.2022, l'Azienda ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di n. 772/22, notificata in data 21.7.2022, CP_1 nonché il presupposto verbale di accertamento e contestazione n. 53/2022, notificato dalla Polizia di
Frontiera presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino in data 7.3.2022.
In forza del predetto verbale, si era contestata ad l'inosservanza dell'art. 5 Parte_1 del d. lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24 c.1 del medesimo decreto, in quanto il vettore avrebbe posto in essere la seguente condotta: “in data 03/03/2022 la compagnia aerea Parte_1 nel fornire i dati PNR/API per il volo ET 712 proveniente da Addis Abeba inviava
[...] erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di Parte_2 nazionalità Italiana comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ Numero_1 con scadenza 29/11/2023. Al suo arrivo il passeggero mostrava ai Parte_2 controlli documentali il documento (passaporto ordinario) n. “ con scadenza Numero_2
02/03/2026, documento chiaramente differente da quello comunicato dalla compagnia Parte_1
Pagina 1 . L' ritenendo fondato l'accertamento, ha ingiunto al vettore – a mezzo Pt_1 CP_1 dell'ordinanza opposta – il pagamento della somma di € 5.000,00.
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente ha lamentato:
1) la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e dell'art. 11 del d. lgs. 53/2018, tenuto conto che la contestazione era stata comunicata alla ricorrente non contestualmente al volo cui essa si riferiva, talché sarebbe stato vulnerato l'obbligo della contestazione immediata o comunque dell'indicazione delle ragioni che non l'avrebbero resa possibile;
2) l'insussistenza e la non imputabilità al vettore del fatto contestato, in quanto per un verso la polizia di frontiera avrebbe dovuto verificare se il passeggero non disponesse di un altro documento corrispondente a quello indicato in lista, per altro verso, in difetto di tale controllo, avrebbe dovuto presumersi l'esistenza di due documenti del passeggero, l'uno indicato dal vettore nella lista e l'altro esibito alla frontiera in Italia;
3) la violazione dell'art. 7 del d.lgs. 53/2018, poiché il passeggero da cui è originata la sanzione era di nazionalità italiana, sicché “nessun controllo andava effettuato dalla Polizia di frontiera per contrastare l'immigrazione clandestina” e, conseguentemente, il fatto contestato difetterebbe di offensività;
4) la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018 e dell'art. 1, comma 2, della legge 689/1981, per un verso poiché l'asserito errore commesso dal vettore si era rivelato privo di offensività in concreto, non constando la sottoposizione del passeggero a ulteriori accertamenti o il suo fermo in sede di controlli ad opera della polizia di frontiera;
per altro verso risultando la fattispecie sanzionatoria lesiva del principio di proporzionalità e ragionevolezza, con conseguente richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 per violazione dell'art 49 della Carta di
Nizza e degli artt. 3 e 27 Cost.
5) la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018, perché la norma sanziona la trasmissione di dati incompleti o errati, laddove “nel caso di specie mancherebbe un solo dato esatto, quello del numero del documento”.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e del verbale di contestazione;
in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
In data 6.10.2023 l' si è costituita in giudizio, assumendo che le domande avversarie CP_1 dovessero essere respinte, in quanto infondate in fatto in in diritto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
Pagina 2 Per quanto attiene al primo motivo di opposizione, è sufficiente richiamare il costante orientamento della S.C. alla stregua del quale, in materia di sanzioni amministrative, “la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della medesima e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto – cioè i novanta giorni indicati dal comma 2 dell'art. 14 L. 689/1981 – alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (Cass. Civ., sez. II, 29.12.2009, n. 27508, concernente una sanzione amministrativa non attinente alla materia della circolazione stradale).
Posto che la notifica della contestazione della violazione – perfezionatasi il 3.3.2022 – è avvenuta in data 7.3.2022, è stato rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art 14 comma 2 della legge 689/1981, discendendo da ciò l'infondatezza della doglianza al riguardo sollevata dall'opponente.
Sul preteso pregiudizio subito dal vettore, in assenza della contestazione immediata, a causa della perdita dei dati trasmessi a fronte dell'obbligo di provvedere alla loro cancellazione entro 24 ore dall'arrivo del volo, si richiama e condivide quanto argomentato dalla Corte d'Appello di
Milano in una controversia analoga a quella in oggetto: “la cancellazione dei dati personali dei passeggeri, in adempimento dell'obbligo risultante dalle norme sopra richiamate, non può aver compromesso il diritto di difesa, poiché la verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema informatico non è impedita dopo la cancellazione dei dati trasmessi”, peraltro non essendo stata fornita la prova che la suddetta verifica sia stata vanamente tentata dalla compagnia (cfr. Corte
d'Appello di Milano, 16.06.2021, n. 1898, doc. 3 . CP_1
È invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di opposizione.
In base all'art. 24 del d. lgs. 53/2018, salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati.
A sua volta, l'art. 5 comma 1 del d. lgs. 53/2018 prescrive che i vettori aerei trasferiscano al
Sistema Informativo, attraverso il «metodo push», i dati PNR relativi ai voli extra-UE e intra-UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attività.
È utile ricordare che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d. lgs. 53/2018, sono «dati
PNR» “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione. Nel caso in cui con
Pagina 3 una singola prenotazione vengano acquistati più biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalità”.
Tra i dati menzionati nell'allegato I della direttiva UE 2016/681 figurano, qualora raccolti dal vettore aereo, il tipo, il numero, il paese di rilascio e la data di scadenza del documento del passeggero.
La norma, dunque, stabilisce che la sanzione prevista per la mancata trasmissione dei dati
PNR debba essere applicata anche in caso di erroneità o incompletezza dei dati trasmessi dal vettore aereo.
Nel caso di specie, l' comminava la sanzione contemplata dall'art. 5 comma 1 del d. CP_1 lgs. 53/2018 ritenendo che il vettore aereo con riferimento al volo ET712 in Parte_1 partenza il 3.3.2022 da Addis Abeba e diretto a Roma – Fiumicino, avesse trasmesso dei dati errati concernenti il numero e la data di scadenza del documento di un passeggero, avendo quest'ultimo esibito alla polizia di frontiera – in sede di controlli documentali allo sbarco – un passaporto recante un numero e una data di scadenza diversi da quelli previamente comunicati dalla compagnia.
È però condivisibile il ragionamento della compagnia aerea laddove sostiene che, in assenza di una verifica a cura della polizia di frontiera dell'effettiva indisponibilità in capo al passeggero del diverso documento comunicato dal vettore, non è possibile automaticamente e necessariamente inferire una responsabilità del vettore stesso per la trasmissione di dati PNR erronei, essendo viceversa possibile che il passeggero, legittimamente nel possesso di due documenti ugualmente in corso di validità, al momento dello sbarco abbia esibito agli agenti di polizia un documento diverso rispetto a quello anticipatamente comunicato alla compagnia – e a sua volta trasmesso dal vettore – prima dell'imbarco.
Come argomentato dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito di plurimi giudizi di opposizione incardinati sulla scorta di motivi del tutto analoghi a quelli in esame, la diversità del passaporto indicato alla compagnia dal passeggero prima dell'imbarco rispetto a quello esibito alla polizia di frontiera al momento dello sbarco costituisce solamente un indizio dell'ipotetica erroneità dei dati del documento di identità, come poi trasmessi dal vettore aereo.
Difatti, “la possibile disponibilità di due distinti passaporti italiani validi per l'espatrio ad opera del passeggero (così come previsto dal DM n. 303-33 del 2010) rende anche possibile che lo stesso abbia utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di Frontiera” (Tribunale Civitavecchia, 29/09/2023)
D'altra parte, l'art. 9 comma 1 del d. lgs. 53/2018 stabilisce che “i dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle
Pagina 4 finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all'articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”, da ciò discendendo che il vettore debba tempestivamente inviare i dati anche e soprattutto al fine di porre gli uffici di frontiera in condizione di svolgere i necessari controlli.
Come osservato dal Tribunale in analoghe controversie, anche nel caso di specie tali controlli non risultano pienamente svolti, “contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore” (Tribunale Civitavecchia, 29/09/2023).
In tale prospettiva, non è dirimente la circostanza, peraltro non esplicitamente risultante dal verbale di contestazione, costituita dal possesso da parte del passeggero, oltre al passaporto indicato nel verbale, di un diverso passaporto rilasciato da altro Stato (Argentina), non risultando tale condizione idonea ad escludere con certezza che il documento comunicato dal vettore non fosse comunque effettivamente riferibile al passeggero (il quale potrebbe aver avuto un secondo passaporto rilasciato dallo Stato italiano).
In conclusione, non è possibile affermare che i dati trasmessi dal vettore fossero oltre ogni dubbio errati, in assenza di una non compiuta verifica circa l'effettiva indisponibilità in capo al passeggero del diverso documento previamente comunicato dalla compagnia.
In applicazione del criterio di giudizio previsto dall'art. 6 comma 11 del d. lgs. 150/2011, a mente del quale il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione qualora non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, reputa l'intestato Tribunale che nella fattispecie gli elementi per affermare la responsabilità del vettore non siano sufficienti e che, pertanto, il provvedimento impugnato debba essere annullato.
L'esame degli ulteriori motivi di opposizione può ritenersi assorbito secondo il principio della ragione più liquida e del connesso criterio di economia processuale.
Le spese possono essere integralmente compensate alla luce della particolarità e della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 5 • accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 772/22, emessa da e CP_1 notificata in data 21.07.2022;
• compensa le spese di lite;
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 16/05/2024.
Depositato in Cancelleria il 20/12/2024.
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
Pagina 6
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2810/2022 R.G., promossa da:
(P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Parte_1 P.IVA_1
Giordano e Fabrizio Giordano;
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti Alessandro Scifo e Marco Di Giugno;
- PARTE OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.8.2022, l'Azienda ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di n. 772/22, notificata in data 21.7.2022, CP_1 nonché il presupposto verbale di accertamento e contestazione n. 53/2022, notificato dalla Polizia di
Frontiera presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino in data 7.3.2022.
In forza del predetto verbale, si era contestata ad l'inosservanza dell'art. 5 Parte_1 del d. lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24 c.1 del medesimo decreto, in quanto il vettore avrebbe posto in essere la seguente condotta: “in data 03/03/2022 la compagnia aerea Parte_1 nel fornire i dati PNR/API per il volo ET 712 proveniente da Addis Abeba inviava
[...] erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di Parte_2 nazionalità Italiana comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ Numero_1 con scadenza 29/11/2023. Al suo arrivo il passeggero mostrava ai Parte_2 controlli documentali il documento (passaporto ordinario) n. “ con scadenza Numero_2
02/03/2026, documento chiaramente differente da quello comunicato dalla compagnia Parte_1
Pagina 1 . L' ritenendo fondato l'accertamento, ha ingiunto al vettore – a mezzo Pt_1 CP_1 dell'ordinanza opposta – il pagamento della somma di € 5.000,00.
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente ha lamentato:
1) la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e dell'art. 11 del d. lgs. 53/2018, tenuto conto che la contestazione era stata comunicata alla ricorrente non contestualmente al volo cui essa si riferiva, talché sarebbe stato vulnerato l'obbligo della contestazione immediata o comunque dell'indicazione delle ragioni che non l'avrebbero resa possibile;
2) l'insussistenza e la non imputabilità al vettore del fatto contestato, in quanto per un verso la polizia di frontiera avrebbe dovuto verificare se il passeggero non disponesse di un altro documento corrispondente a quello indicato in lista, per altro verso, in difetto di tale controllo, avrebbe dovuto presumersi l'esistenza di due documenti del passeggero, l'uno indicato dal vettore nella lista e l'altro esibito alla frontiera in Italia;
3) la violazione dell'art. 7 del d.lgs. 53/2018, poiché il passeggero da cui è originata la sanzione era di nazionalità italiana, sicché “nessun controllo andava effettuato dalla Polizia di frontiera per contrastare l'immigrazione clandestina” e, conseguentemente, il fatto contestato difetterebbe di offensività;
4) la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018 e dell'art. 1, comma 2, della legge 689/1981, per un verso poiché l'asserito errore commesso dal vettore si era rivelato privo di offensività in concreto, non constando la sottoposizione del passeggero a ulteriori accertamenti o il suo fermo in sede di controlli ad opera della polizia di frontiera;
per altro verso risultando la fattispecie sanzionatoria lesiva del principio di proporzionalità e ragionevolezza, con conseguente richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 per violazione dell'art 49 della Carta di
Nizza e degli artt. 3 e 27 Cost.
5) la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018, perché la norma sanziona la trasmissione di dati incompleti o errati, laddove “nel caso di specie mancherebbe un solo dato esatto, quello del numero del documento”.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e del verbale di contestazione;
in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
In data 6.10.2023 l' si è costituita in giudizio, assumendo che le domande avversarie CP_1 dovessero essere respinte, in quanto infondate in fatto in in diritto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
Pagina 2 Per quanto attiene al primo motivo di opposizione, è sufficiente richiamare il costante orientamento della S.C. alla stregua del quale, in materia di sanzioni amministrative, “la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della medesima e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto – cioè i novanta giorni indicati dal comma 2 dell'art. 14 L. 689/1981 – alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (Cass. Civ., sez. II, 29.12.2009, n. 27508, concernente una sanzione amministrativa non attinente alla materia della circolazione stradale).
Posto che la notifica della contestazione della violazione – perfezionatasi il 3.3.2022 – è avvenuta in data 7.3.2022, è stato rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art 14 comma 2 della legge 689/1981, discendendo da ciò l'infondatezza della doglianza al riguardo sollevata dall'opponente.
Sul preteso pregiudizio subito dal vettore, in assenza della contestazione immediata, a causa della perdita dei dati trasmessi a fronte dell'obbligo di provvedere alla loro cancellazione entro 24 ore dall'arrivo del volo, si richiama e condivide quanto argomentato dalla Corte d'Appello di
Milano in una controversia analoga a quella in oggetto: “la cancellazione dei dati personali dei passeggeri, in adempimento dell'obbligo risultante dalle norme sopra richiamate, non può aver compromesso il diritto di difesa, poiché la verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema informatico non è impedita dopo la cancellazione dei dati trasmessi”, peraltro non essendo stata fornita la prova che la suddetta verifica sia stata vanamente tentata dalla compagnia (cfr. Corte
d'Appello di Milano, 16.06.2021, n. 1898, doc. 3 . CP_1
È invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di opposizione.
In base all'art. 24 del d. lgs. 53/2018, salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati.
A sua volta, l'art. 5 comma 1 del d. lgs. 53/2018 prescrive che i vettori aerei trasferiscano al
Sistema Informativo, attraverso il «metodo push», i dati PNR relativi ai voli extra-UE e intra-UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attività.
È utile ricordare che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d. lgs. 53/2018, sono «dati
PNR» “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione. Nel caso in cui con
Pagina 3 una singola prenotazione vengano acquistati più biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalità”.
Tra i dati menzionati nell'allegato I della direttiva UE 2016/681 figurano, qualora raccolti dal vettore aereo, il tipo, il numero, il paese di rilascio e la data di scadenza del documento del passeggero.
La norma, dunque, stabilisce che la sanzione prevista per la mancata trasmissione dei dati
PNR debba essere applicata anche in caso di erroneità o incompletezza dei dati trasmessi dal vettore aereo.
Nel caso di specie, l' comminava la sanzione contemplata dall'art. 5 comma 1 del d. CP_1 lgs. 53/2018 ritenendo che il vettore aereo con riferimento al volo ET712 in Parte_1 partenza il 3.3.2022 da Addis Abeba e diretto a Roma – Fiumicino, avesse trasmesso dei dati errati concernenti il numero e la data di scadenza del documento di un passeggero, avendo quest'ultimo esibito alla polizia di frontiera – in sede di controlli documentali allo sbarco – un passaporto recante un numero e una data di scadenza diversi da quelli previamente comunicati dalla compagnia.
È però condivisibile il ragionamento della compagnia aerea laddove sostiene che, in assenza di una verifica a cura della polizia di frontiera dell'effettiva indisponibilità in capo al passeggero del diverso documento comunicato dal vettore, non è possibile automaticamente e necessariamente inferire una responsabilità del vettore stesso per la trasmissione di dati PNR erronei, essendo viceversa possibile che il passeggero, legittimamente nel possesso di due documenti ugualmente in corso di validità, al momento dello sbarco abbia esibito agli agenti di polizia un documento diverso rispetto a quello anticipatamente comunicato alla compagnia – e a sua volta trasmesso dal vettore – prima dell'imbarco.
Come argomentato dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito di plurimi giudizi di opposizione incardinati sulla scorta di motivi del tutto analoghi a quelli in esame, la diversità del passaporto indicato alla compagnia dal passeggero prima dell'imbarco rispetto a quello esibito alla polizia di frontiera al momento dello sbarco costituisce solamente un indizio dell'ipotetica erroneità dei dati del documento di identità, come poi trasmessi dal vettore aereo.
Difatti, “la possibile disponibilità di due distinti passaporti italiani validi per l'espatrio ad opera del passeggero (così come previsto dal DM n. 303-33 del 2010) rende anche possibile che lo stesso abbia utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di Frontiera” (Tribunale Civitavecchia, 29/09/2023)
D'altra parte, l'art. 9 comma 1 del d. lgs. 53/2018 stabilisce che “i dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle
Pagina 4 finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all'articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”, da ciò discendendo che il vettore debba tempestivamente inviare i dati anche e soprattutto al fine di porre gli uffici di frontiera in condizione di svolgere i necessari controlli.
Come osservato dal Tribunale in analoghe controversie, anche nel caso di specie tali controlli non risultano pienamente svolti, “contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore” (Tribunale Civitavecchia, 29/09/2023).
In tale prospettiva, non è dirimente la circostanza, peraltro non esplicitamente risultante dal verbale di contestazione, costituita dal possesso da parte del passeggero, oltre al passaporto indicato nel verbale, di un diverso passaporto rilasciato da altro Stato (Argentina), non risultando tale condizione idonea ad escludere con certezza che il documento comunicato dal vettore non fosse comunque effettivamente riferibile al passeggero (il quale potrebbe aver avuto un secondo passaporto rilasciato dallo Stato italiano).
In conclusione, non è possibile affermare che i dati trasmessi dal vettore fossero oltre ogni dubbio errati, in assenza di una non compiuta verifica circa l'effettiva indisponibilità in capo al passeggero del diverso documento previamente comunicato dalla compagnia.
In applicazione del criterio di giudizio previsto dall'art. 6 comma 11 del d. lgs. 150/2011, a mente del quale il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione qualora non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, reputa l'intestato Tribunale che nella fattispecie gli elementi per affermare la responsabilità del vettore non siano sufficienti e che, pertanto, il provvedimento impugnato debba essere annullato.
L'esame degli ulteriori motivi di opposizione può ritenersi assorbito secondo il principio della ragione più liquida e del connesso criterio di economia processuale.
Le spese possono essere integralmente compensate alla luce della particolarità e della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 5 • accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 772/22, emessa da e CP_1 notificata in data 21.07.2022;
• compensa le spese di lite;
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 16/05/2024.
Depositato in Cancelleria il 20/12/2024.
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
Pagina 6