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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1656/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1656/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. , Parte_9 C.F._9 tutti con il patrocinio dell'avv. DONATELLA M. ZAMPESE, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. DONATELLA M. ZAMPESE
ATTORI contro
(P.VA ), con il patrocinio dell'avv. ANGELANTONIO TESTA, NTroparte_1 P.VA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e contro
(P.VA , con il patrocinio NTroparte_2 P.VA_2 dell'avv. PIERLUIGI MICUCCI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PIERLUIGI
MICUCCI
P.VA SI NTroparte_3 P.VA_3
TERZE CHIAMATE
pagina 1 di 12 Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 13 settembre 2024, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice dopo l'avvicendamento del giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12.11.2021, prot. n. 8478/2021.
Va così precisato quanto in appresso in punto di mero fatto, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.3.2021, , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e convenivano in giudizio il (d'ora innanzi, per Parte_8 Parte_9 NTroparte_1 brevità, anche solo “ ), al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno, che veniva CP_1 quantificato in complessivi euro 16.090,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Spese e compensi, anche della fase di mediazione interamente rifusi.
In fatto ed in diritto, gli attori esponevano: (i) di essere ciascuno proprietario o comproprietario di un appartamento facente parte di un immobile con terreno pertinenziale sito in Comune di Gallio (VI); (ii) che a seguito della tempesta "Vaia", verificatasi nell'autunno 2018, numerosi alberi ad alto fusto presenti sul terreno comunale confinante erano caduti all'interno del terreno di proprietà degli attori;
(iii) che il , nonostante i numerosi solleciti, soltanto a fine giugno 2019 aveva NTroparte_1 provveduto a far sfrondare gli alberi caduti sul terreno degli attori, accatastando i relativi tronchi all'interno dei medesimi e danneggiando, durante lo svolgimento dei lavori, parte della pavimentazione esterna delle abitazioni;
(iv) che, a fine luglio 2019, ai tronchi già accatastati sul terreno di proprietà attorea se n'erano aggiunti altri, provenienti da altre zone. Tale situazione aveva arrecato agli attori non soltanto un grave disagio, ma anche un danno emergente, attesa l'impossibilità di affittare l'appartamento; (v) di aver chiesto al - con pec del 29.7.2019, reiterata il giorno 29.8.2019 - il CP_1 ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni subiti;
(vi) che nell'agosto 2019 il Comune aveva infine incaricato un'impresa di asportare i tronchi: i due interventi disposti dal CP_1 nel giugno e nell'agosto 2019, tuttavia, avevano cagionato danni alla recinzione, solchi sul terreno dovuti al passaggio di mezzi pesanti, danni su tutta la superficie del giardino, la rottura di diverse mattonelle dei passaggi pedonali;
(vii) che la somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi, con sistemazione del giardino e della recinzione, era stata quantificata del costo pari ad euro 15.590,00, cui andava aggiunto l'importo di euro 500,00 necessario per la sostituzione delle mattonelle danneggiate;
(viii) che con comunicazione del giorno 11.3.2020 IT UA Ass.ni, compagnia assicurativa del nell'affermare che “dagli accertamenti svolti è emerso che i danni sono stati provocati CP_1
pagina 2 di 12 direttamente dall'attività dell'appaltatore e non sono derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto”, aveva di fatto riconosciuto l'esistenza dei danni lamentati e l'imputabilità degli stessi agli interventi effettuati su incarico del (ix) che il invitato alla stipula di una convenzione di negoziazione CP_1 CP_1 assistita, aveva dichiarato, a mezzo della propria compagnia assicurativa, di non aderirvi.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.1.2021 si costituiva in giudizio il NTroparte_1 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...] NT (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”), richiesta che veniva accolta;
NTroparte_2 nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande da chiunque proposte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata chiedeva che, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del venisse accertato il grado di responsabilità medesimo, CP_1 tenuto conto anche del concorso di colpa degli attori nella causazione del sinistro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., limitandosi la condanna al risarcimento dei soli danni rigorosamente accertati giudizialmente, in misura proporzionale al grado di colpa del con detrazione di quanto CP_1 eventualmente erogato agli attori da parte dello Stato, di enti pubblici e compagnie assicurative private.
Spese e compensi di lite rifusi.
In fatto ed in diritto, il esponeva: (i) che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta per i CP_1 danni cagionati dagli eventi atmosferici del 2018, trattandosi di eventi eccezionali e comunque idonei a integrare il caso fortuito esimente;
(ii) di essersi comunque prontamente attivato - compatibilmente con Pt_1 la grave situazione determinatasi a seguito della tempesta - sottoscrivendo in data 13.6.2019 un contratto di compravendita avente ad oggetto “Lotti di legname provenienti dal demanio civico comunale lotto n. 7/B denominato “Schianti 2018 Longara - Tanzer” con la NTroparte_2
e affidando, con determinazione del 20.6.2019, le operazioni tecniche forestali al dott.
[...] forestale , competente anche per il controllo delle operazioni di consegna e taglio per il Persona_1 recupero degli schianti;
(iii) di non aver mai riconosciuto l'esistenza, la natura o l'origine dei danni lamentati dagli attori: la stessa compagnia assicurativa IT UA, nella propria comunicazione datata
11.3.2020, si era limitata ad evidenziare come nessuna responsabilità fosse ascrivibile al (iv) CP_1 che i danni lamentati dagli attori erano comunque rimasti indimostrati sia nell'an che nel quantum, non assumendo alcuna valenza probatoria la documentazione, le fotografie e i preventivi di spesa prodotti dagli attori. Del pari, risultava indimostrato anche il danno derivato dall'impossibilità per gli attori di affittare e/o godere del proprio appartamento;
(v) che il perito incaricato da IT UA aveva stimato in euro 7.298,00 il danno subito dal giardino, oltre ad euro 990,00 per la recinzione lato nord ed euro
1.642,50 per la recinzione lato est;
(vi) che la domanda di rifusione delle spese inerenti alla fase di mediazione appariva ingiustificata, posto che gli attori si erano limitati a inviare a mezzo pec un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, cui il non aveva aderito;
(vii) che la CP_1 NT chiamata in causa di si rendeva opportuna al fine di accertarne la responsabilità, quale ditta aggiudicataria, nella causazione del danno lamentato dagli attori, con conseguente condanna della stessa alla corresponsione ovvero al rimborso a favore del delle somme dovute agli attori, oltre CP_1
a interessi e rivalutazione monetaria dall'esborso fino al saldo;
(viii) che, in virtù del principio indennitario, qualora fosse stata accertata la responsabilità del dal risarcimento dovuto CP_1 andavano comunque detratti gli importi eventualmente percepiti dagli attori a titolo di indennizzo dalle pagina 3 di 12 compagnie assicurative, nonché i contributi regionali eventualmente erogati in loro favore a seguito della . Parte_11
Con comparsa di risposta depositata in data 17.5.2022 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di NTroparte_2 società (d'ora innanzi per brevità, anche solo “ ”), richiesta che veniva accolta. Nel CP_3 CP_3 merito la terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, il rigetto della domanda di garanzia spiegata dal nei CP_1 suoi confronti. In via subordinata la terza chiamata chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva proposta dal la società venisse CP_1 CP_3 condannata a corrispondere tutti gli importi dovuti agli attori o, comunque, a garantire e tenere indenne NT di quanto quest'ultima fosse tenuta a versare a parte attrice. Spese di causa rifuse o quantomeno compensate.
In fatto e in diritto, la terza chiamata esponeva: (i) che la chiamata in causa di derivava dal fatto CP_3 NT che a quest'ultima era stata subappaltata da aggiudicataria nell'asta pubblica indetta dal CP_1 per lo svolgimento delle opere di pulizia delle aree boschive colpite dalla , l'esecuzione Parte_11 dei lavori che, nella ricostruzione attorea, avevano determinato parte dei danni lamentati dagli attori;
NT (ii) che il risarcimento dei danni provocati dalla non poteva essere posto a carico di Parte_11 essendo la società intervenuta soltanto in epoca successiva proprio per porre rimedio ai danni lamentati dagli attori;
(iii) che gli esiti degli accertamenti svolti da IT UA, compagnia assicurativa del non le erano opponibili in quanto non effettuati in contraddittorio delle parti e comunque CP_1 infondati: infatti, sebbene gli attori avessero attribuito l'abbattimento della recinzione alla caduta degli alberi posti nel vicino bosco comunale, la compagnia assicurativa aveva inteso imputare tale evento alla terza chiamata. NT La inoltre, aderiva alle contestazioni sollevate dal in merito all'esistenza e alla NTroparte_1 quantificazione dei danni lamentati dagli attori, contestando altresì che gli attori avessero fornito adeguata prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento occorso e i danni lamentati. Chiedeva infine che, in caso di accoglimento delle domande attoree, si tenesse conto nella liquidazione del danno di eventuali indennità e contributi già percepiti dagli attori ad altro titolo, al fine di evitare indebite duplicazioni delle poste risarcitorie.
* * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è fondata in parte ed in tali limiti va accolta.
Di seguito le ragioni.
1. Sull'an debeatur.
La domanda risarcitoria va correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero trattasi da responsabilità da fatto illecito attribuita dagli attori, comproprietari dell'immobile sito alla via Fontana
n. 10-12 in (cfr. doc. 1 attori), vuoi al convenuto per culpa in vigilando vuoi CP_1 CP_1
pagina 4 di 12 NT direttamente alle ditte terze chiamate e per aver ricevuto l'incarico come aggiudicataria CP_3 ovvero per aver materialmente eseguito le opere di ripristino del territorio a seguito dello schianto Pt_1 boschivo cagionato dalla tempesta nell'ottobre del 2018.
In effetti, gli attori lamentano di aver subito un nocumento patrimoniale alla proprietà a causa dell'esecuzione dei predetti lavori oggetto di aggiudicazione pubblica, consistito nel danneggiamento della propria recinzione del giardino, nella creazione di avvallamenti sul medesimo e di una zona di stoccaggio per tronchi di alberi non autorizzata, nonché nel danneggiamento di alcune mattonelle della pavimentazione appartenente al camminamento esterno. Oltre ad un danno derivante dal fatto di non aver potuto locare l'immobile a terzi come casa vacanza.
Sicché, come detto, in primis, la responsabilità da fatto illecito viene attribuita dagli attori al CP_1 convenuto, per non aver adeguatamente sorvegliato l'esecuzione dei lavori di ripristino del territorio demaniale comunale affidati, per il tramite regolare procedura di aggiudicazione, alla ditta appaltatrice NT
terza chiamata, che avrebbe così cagionato indebitamente il danno (cfr. docc. 1, 2 e 3 convenuto).
In secundis, a fronte delle difese svolte dal convenuto, in prima memoria istruttoria la pretesa CP_1 risarcitoria è stata altresì indirizzata a quest'ultima, sempre per omessa vigilanza sui lavori, alla stregua di soggetto terzo responsabile.
A tal riguardo, va sin d'ora evidenziato che la estensione della domanda operata dagli attori in prima memoria istruttoria è del tutto ammissibile, posto che, come chiarisce la stessa difesa attorea, la NT chiamata in causa di è stata effettuata non in virtù di un rapporto di garanzia eccepito dalla parte chiamante, bensì è stata effettuata perché ritenuta il vero e solo soggetto responsabile dell'illecito civile. E' corretta dunque l'invocazione del principio di automatica estensione della domanda attorea nei confronti della terza chiamata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/11/2023, n. 31136).
Ma vi è di più.
NT Tenuto conto delle difese svolte da che a sua volta chiama in causa in qualità di ditta CP_3 IC dei lavori, il principio di automatica estensione della domanda va applicato anche con NT riferimento a quest'ultima parte processuale, posto che la terza chiamata le attribuisce interamente la responsabilità del fatto illecito contestato per avervi materialmente dato causa.
NT Nessuna intempestività, infine, della richiesta di rigetto formulata da rispetto alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal espressamente riportata in prima memoria istruttoria, CP_1 per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché la richiesta di rigetto va comunque desunta dal NT contenuto dell'atto di costituzione in cui si oppone all'addebito di responsabilità e, in secondo luogo, perché la precisazione delle domande è proprio prevista quale adempimento in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. (ante riforma Cartabia).
Ciò posto, va allora osservato quanto segue in relazione al caso di specie.
La responsabilità da fatto illecito del convenuto non sussiste. CP_1
pagina 5 di 12 Va in effetti precisato che gli attori non hanno adeguatamente né allegato né tantomeno provato l'esatta consistenza del comportamento colposo omissivo contestato (culpa in vigilando). Si intende dire, che il viene individuato come soggetto responsabile a cui è imputabile la mala esecuzione dei lavori CP_1 appaltati (e poi subappaltati) ad altri, per il solo fatto che il danno alla proprietà attorea si è verificato.
Non viene evidenziata quale la fonte giuridica della responsabilità da posizione che sostanzialmente gli attori gli attribuiscono, né quali le regole di condotta di diligenza, prudenza o perizia in concreto violate al fine di ritenere sussistente e giustificabile un rimprovero per colpa in capo al per non aver CP_1 adeguatamente vigilato. La correttezza della procedura di aggiudicazione svolta, peraltro, non è oggetto di contestazione, né vengono allegate ragioni per le quali debba ritenersi che, pur reputandolo sussistente, l'obbligo di vigilanza in capo al sia stato inosservato nel caso di specie;
nemmeno CP_1 vengono allegate ragioni per le quali – tra l'altro - il avrebbe dovuto scegliere un appaltatore CP_1 NT differente da né tantomeno impedire che quest'ultimo subappaltasse ad un soggetto ancora diverso quale (cfr. Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 24/02/2005: “Il potere di vigilanza e CP_3 controllo che, nel contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dalla esecuzione delle opere commissionate
e, inoltre, non è ipotizzabile un dovere del committente di cooperare materialemente all'esecuzione dell'opera data in appalto, con la conseguenza che l'appaltatore deve, di regola, ritenersi l'unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione del lavoro, salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di cautele nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di una riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, ovvero ancora quando il committente si sia fattualmente ingerito nell'esecuzione dell'opera, cooperando materialmente con l'impresa appaltatrice”).
Ma vi è di più.
Deve poi rilevarsi che il lamentato danno alla proprietà attorea si è verificato su area privata e non demaniale, tuttavia, anche rispetto a tale pacifica circostanza gli attori non chiariscono perché il dovrebbe rispondere dell'attività eseguita da terzi soggetti, pur risultanti appaltatori o CP_1 subappaltatori dei lavori da eseguirsi su suolo pubblico, su aree non di sua proprietà e rispetto alle quali, dunque, certamente non poteva svolgere alcun tipo di controllo o sorveglianza, non essendone né formalmente titolare né custode in via di mero fatto.
Invece, in senso diametralmente opposto alla tesi prospettata dagli attori, rilevano le dichiarazioni del testimone , dottore forestale incaricato dal con determina n. 220 del 2019 di Persona_1 CP_1 recuperare il materiale boschivo sul territorio demaniale dopo lo schianto (cfr. doc. 2 convenuto), il quale ha dichiarato che appena avvistati i mezzi pesanti nella proprietà privata degli attori ha riferito la circostanza in ed alla ditta appaltatrice affinché venissero attivati i dovuti controlli (cfr. CP_1 verbale d'udienza del 6.6.2024). Anche la testimone ha confermato che subito dopo il Testimone_1 sopralluogo effettuato dal vicesindaco è iniziato lo sgombero dell'area privata dai mezzi pesanti che la occupavano (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). Da ciò ne discende allora che, a tutto voler concedere, il ovvero i suoi rappresentanti non sono rimasti affatto inerti come gli attori CP_1
pagina 6 di 12 deducono, al contrario si sono attivati e si sono interfacciati con le ditte terze chiamate affinché la situazione anomala osservata venisse correttamente attenzionata e condotta a risoluzione.
Irrilevante invece che il non abbia mai, secondo la ricostruzione attorea, invitato a rivolgere le CP_1 proprie lamentele ad altri, dovendosi escludere la prova di qualsivoglia inadempimento a vigilare per il sol fatto di non aver indicato la responsabilità di altri soggetti, tesi comunque sconfessata ampiamente dalle difese approntate dal convenuto in questo giudizio.
Da ultimo, a sostegno dell'assenza di qualsivoglia responsabilità del in qualità di stazione CP_1 appaltante dei lavori, va messo in luce che proprio nel verbale di consegna delle aree demaniali oggetto NT di ripristino datato 24.9.2019, firmato sia dall'appaltatrice sia dalla IC , era CP_3 stato espressamente previsto che “nelle situazioni nelle quali si sono interessate proprietà private boschive e pascolive, la necessità di prestare la massima attenzione per l'eventuale occupazione di aree per stoccaggio provvisorio di legname e passaggio con mezzi operativi mediante accordi diretti e concordati fra le parti che comprendano anche la rimessa in pristino dei luoghi” (cfr. doc. 3 convenuto).
Di talché, a maggior ragione, nessuna responsabilità colposa è addossabile al il quale aveva CP_1 espressamente indicato alle terze chiamate, qualora si fossero trovate ad accedere ad aree di proprietà privata e non demaniali, di concludere separati e diretti accordi con i singoli titolari dei diritti dominicali proprio al fine di poter eventualmente accedere alle relative proprietà. Detta precisazione chiarisce allora che nessuna autorizzazione a creare zone di stoccaggio legname sulla proprietà degli attori poteva pervenire dal ad ogni modo, la circostanza pur allegata dagli attori danneggiati CP_1 non è stata provata in giudizio.
Per tutte queste ragioni, la domanda avanzata nei confronti del convenuto va respinta. CP_1
NT Parimenti, va esclusa la responsabilità da fatto illecito della terza chiamata , alla luce delle seguenti considerazioni.
Va precisato, in effetti, che la responsabilità della terza chiamata viene invocata perché trattasi della ditta che ha ricevuto in appalto, a seguito di regolare procedura di aggiudicazione, l'incarico di ripristinare il territorio dallo schianto boschivo. Ciononostante, gli viene parimenti addebitata una responsabilità per omessa vigilanza rispetto all'attività in concreto svolta (pacificamente) dalla NT IC . Tuttavia, a ben vedere, anche avuto riguardo alla posizione della ditta gli CP_3 attori né allegano né provano quale la ragione della imputazione per colpa della responsabilità da fatto illecito, ovvero perché l'obbligo di vigilanza non sarebbe stato correttamente adempiuto ed alla luce di quali circostanze. Non hanno né allegato né provato quale la fonte giuridica dell'obbligo di vigilanza che gli rimproverano, posto che con il contratto di subappalto l'incarico si era trasferito in capo a e posto che il medesimo, va evidenziato ancora una volta, aveva ad oggetto opere da eseguirsi CP_3 sul suolo demaniale, mentre il danno lamentato è stato recato su suolo privato. In buona sostanza, anche in questo caso la domanda di risarcimento del danno parrebbe sorretta dal sol fatto che il danneggiamento si sarebbe creato comunque a fronte di opere oggetto di apposita procedura di NT pubblica aggiudicazione, vinta da (cfr. Tribunale Milano, Sez. X, 09/10/2013, n. 12494: “In casi pagina 7 di 12 di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi, durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto;
in tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete, o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi;
tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi, abbia esercitato una ingerenza sull'attività di quest'ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore”).
NT Oltre alla mancata prova di un fatto illecito colposo rimproverabile al e a difetta poi CP_1 anche la prova, che come correttamente deduce il convenuto deve essere rigorosa, del nesso eziologico tra detto fatto storico materiale ed il danno alla proprietà privata per cui è chiesto ristoro. Nessuna prova è stata offerta della causalità materiale, ovverossia di come l'asserito inadempimento all'obbligo di vigilanza abbia effettivamente cagionato o contribuito a cagionare il deturpamento del giardino da parte di terzi.
Al contrario, l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha consentito di accertare che il danneggiamento lamentato dagli attori è unicamente ricollegabile alla ditta che ha materialmente eseguito i lavori di ripristino sul territorio demaniale, previo accesso - post apposito accordo - alla proprietà privata, ovverossia è unicamente ricollegabile alla terza chiamata , che tuttavia pur CP_3 ritualmente convenuta in giudizio ha scelto di restare contumace (cfr. verbale d'udienza del 7.11.2023).
Sul punto, giovano le dichiarazioni testimoniali di e di , attendibili e Testimone_1 Persona_1 credibili perché coerenti le une con le altre e con le circostanze documentali emerse in corso di causa: la prima testimone ha così ricordato di aver appreso direttamente dai lavoratori che avevano fatto accesso all'area privata con i mezzi pesanti che la ditta esecutrice stessa era di nazionalità slovena
(quale è ) mentre il secondo testimone ha confermato di aver avvistato nel giardino degli attori i CP_3 lavoratori della terza chiamata (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). CP_3
Non solo.
Va evidenziato che nonostante i privati attori avessero, quantomeno in parte, autorizzato l'accesso alla propria area privata (cfr. doc. 9 convenuti), deve escludersi che da tale comunicazione scritta, da un pagina 8 di 12 lato, possa evincersi il nulla osta alla creazione di una zona di stoccaggio legname nel giardino privato, poiché non espressamente ivi menzionata, e, dall'altro lato, che possa giustificare e rendere legittimo il danneggiamento della proprietà privata. Il tenore della comunicazione peraltro è chiaro ed univoco nel senso di autorizzare i mezzi a transitare sul suolo privato al solo fine di recuperare gli alberi schiantati ed effettuare pulizia in giardino. Inoltre, giova osservare che nessuna prova del fatto che detta interlocuzione sia intercorsa con il convenuto o la terza chiamata costituita è stata offerta.
Quanto invece alla prova dei lamentati danni e del nesso di causa che lega i medesimi al transito operato dai mezzi pesanti della ditta , va precisato quanto segue. CP_3
Risultano provati i danni materiali allegati nei limiti seguenti: la rottura delle mattonelle (o plotte) del camminamento esterno all'abitazione, la creazione di buche e deturpamento del giardino di pertinenza,
l'illegittima creazione di una zona stoccaggio di legna recuperata dal suolo demaniale. Tutto ciò è stato confermato sia per testimoni sia documentalmente.
I testimoni escussi , e hanno nell'insieme Testimone_1 Testimone_2 Persona_1 confermato, da un lato, il passaggio di mezzi pesanti di nel giardino degli attori (come detto) e, CP_3 dall'altro lato, la formazione di solchi ed avvallamenti sul terreno, sia per il tramite del deposito ed accatastamento di legna, ed il danneggiamento delle mattonelle del camminamento esterno (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). La sussistenza dei danni come precedono è risultata confermata anche dalla documentazione fotografica offerta in comunicazione degli attori;
in particolare, il deturpamento del giardino a causa degli avvallamenti del terreno risulta di tutta evidenza se confrontata l'area con le aree limitrofe alla proprietà attorea in parte altresì raffigurate (cfr. doc. 4 foto E, F, G, I, L, M e N attori).
In punto di nesso causale tra il passaggio dei mezzi pesanti su area privata ed i danni citati, basti osservare che il collegamento è da reputarsi provato non solo perché la tipologia di danno è ben compatibile con il transito di mezzi di lavoro, pesanti al punto tale da riuscire a creare una zona di stoccaggio di legname sul suolo privato, ma altresì in virtù della massima prossimità temporale tra il momento in cui i testimoni hanno dichiarato di aver riscontrato il danno e quello in cui è stato osservato il passaggio dei mezzi in questione.
NT Il convenuto e contestano altresì che prima dell'inizio dei lavori il giardino fosse in CP_1 condizioni differenti da quelle da ultimo rappresentate;
deducono la tardività della documentazione attorea prodotta in terza memoria istruttoria (cfr. verbale d'udienza del 9.4.2024). La contestazione coglie nel segno posto che i documenti nn. 10, 11 e 12 attorei non valgono quale produzione a prova contraria, avendo il sin dalla sua costituzione in giudizio contestato lo stato dei luoghi prima CP_1 dei lavori (cfr. comparsa di costituzione del convento, p. 5).
La produzione documentale in questione va dichiarata inammissibile.
Vanno tuttavia considerate le ulteriori evidenze probatorie raccolte. La testimone ha Testimone_1 confermato che il giardino degli attori a contorno dell'immobile è sempre stato a prato e all'inglese prima dell'avvento dei lavori, al punto che veniva utilizzato anche per allestire tavoli per pranzi all'aperto (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). Infine, a corroborare la tesi attorea, va anche la missiva pagina 9 di 12 inviata da IT UA agli attori, che dà conto dell'esistenza dei danni lamentati, pur attribuendoli a soggetti differenti (cfr. doc. 7 attori).
Non sussistono invece i danni lamentati avuto riguardo all'abbattimento della recinzione del giardino e per mancata possibilità di locare l'immobile a terzi.
Nel primo caso, va evidenziato che la testimone ha dichiarato che la recinzione Testimone_2 Pt_1 era stata danneggiata già prima dei mezzi pesanti e dalla tempesta (evidentemente dagli alberi dei terreni limitrofi caduti nella proprietà attorea) (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). Anche a voler accettare ed ammettere che in parte il danno sia stato recato da quando ha effettuato l'accesso CP_3 all'area privata, deve rilevarsi che manca comunque la prova della circostanza. La pretesa risarcitoria va per ciò solo sul punto respinta.
Anche nel secondo caso, va evidenziato il difetto di prova della circostanza.
In conclusione, va affermata la responsabilità della terza chiamata ai sensi dell'art. 2043 c.c. per CP_3
i danni materiali cagionati agli attori nei limiti più su precisati.
2. Sul quantum debeatur.
Il danno conseguenza di tipo patrimoniale del quale è chiesto ristoro è oggetto di contestazione da parte del convenuto, siccome le somme pretese dagli attori riguardano preventivi di spesa non CP_1 formatisi in giudizio nel contraddittorio delle parti (cfr. docc. 5 e 6 attori).
L'argomento va tuttavia disatteso.
In effetti, pur essendo nota a questo Tribunale la giurisprudenza di legittimità e merito che statuisce in ordine alla generale inidoneità del preventivo di spesa non confermato in corso di causa a costituire prova scritta del quantum risarcitorio, va altresì precisato, avuto riguardo al caso di specie, che si tratta di produzione documentale (e stima del danno patrimoniale) comunque confortata e coerente con le dichiarazioni dei tre testimoni escussi e la documentazione fotografica dei luoghi di causa offerta in comunicazione (cfr. doc. 4 attori).
Si intende dire, che il costo di euro 2.340,00 per la fresatura con trattore di un terreno di 2.600 metri quadri, il costo di euro 3.000,00 per la fornitura di 150 metri cubi di terra, il costo di euro 4.940,00 per la relativa spianatura con mezzi meccanici, il costo di euro 600,00 per la semina di varie sementi ed il costo di euro 500,00 per la fornitura e sostituzione di nuove mattonelle del pavimento (previo smaltimento di quelle vecchie), è certamente coerente e congruo rispetto alla comprovata gravità del deturpamento del giardino su cui sono transitati i mezzi di , nonché rispetto alla notevole CP_3 ampiezza del giardino stesso, circostanza questa evincibile dalle fotografie prodotte (cfr. doc. 4 attori), CP_ ma anche in via presuntiva dal fatto che la aveva deciso di ivi collocarvi una zona di stoccaggio legna, proprio perché evidentemente vi era spazio a sufficienza per poterlo fare.
In aggiunta, va messo in luce che detti preventivi di spesa sono specifici e ben giustificati in relazione al materiale da recuperare per ripristinare il terreno, la tipologia di attività da eseguire e la sua pagina 10 di 12 estensione, con precisa indicazione anche del prezzo della manodopera o materiale per singola unità di misura.
Per tutte queste ragioni, va reputata congrua, quantomeno in applicazione di un principio di valutazione e stima del danno in via equitativa, alla luce di tutte le comprovate circostanze del caso concreto, anche in via presuntiva, la quantificazione del nocumento patrimoniale patito nella misura complessivamente pari ad euro 11.380,00, da considerarsi già all'attualità, tenuto conto delle sole voci nn. 3, 5, 6 e 7 del preventivo di impresa edile (cfr. doc. 5 attori) e del costo stimato per il ripristino delle CP_5 mattonelle dalla ditta IA AU (di euro 500,00, cfr. doc. 6 attori).
In conclusione, la terza chiamata va condannata al risarcimento del danno in favore degli attori CP_3 della somma complessivamente pari ad euro 11.380,00.
In considerazione dell'esito del giudizio, la questione relativa alla efficacia ed estensione della transazione stragiudiziale risalente al 2.8.2022 ed intervenuta tra il convenuto e la terza CP_1 NT chiamata costituita dedotta quale fatto estintivo da quest'ultima rispetto alla domanda di manleva proposta dal primo nei confronti della seconda, resta assorbita.
3. Le spese processuali.
Da ultimo, la decisione sulle spese di lite.
La terza chiamata va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, per il CP_3 principio della soccombenza, con quantificazione rimessa al dispositivo, parametri di cui al DM
55/2014 e s.m.i., valore delle cause pari al quantum oggetto di condanna risarcitoria, importi medi per ogni fase. Altresì va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamante CP_3 NT
sulla scorta dello stesso principio. Invece, atteso l'esito della decisione, le spese di lite relative al NT rapporto processuale tra la terza chiamata ed il convenuto vanno compensate. Infine, CP_1 sempre tenuto conto dell'esito della decisione e del fatto che la domanda di risarcimento del danno è NT stata respinta nei confronti del convenuto e della terza chiamata gli attori vanno CP_1 condannati alla rifusione delle relative spese. Deve in effetti darsi atto che gli attori hanno pur sempre coltivato sino alla fine del giudizio la domanda espressamente proposta nei confronti di entrambi, risultando così rispetto ad essi soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 1656/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno proposta da , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 [...]
, e nei confronti del e nei confronti di Parte_7 Parte_8 Parte_9 NTroparte_1
NTroparte_2
pagina 11 di 12 2. NA al pagamento in favore di , , CP_3 Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 Parte_7
e di euro 11.380,00 a titolo di risarcimento del danno. Parte_8 Parte_9
3. NA alla rifusione delle spese di lite in favore di , CP_3 Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_5 Pt_4 Parte_4 Parte_6 [...]
, e quantificate pari ad euro 5.077,00 per compensi, Parte_7 Parte_8 Parte_9 oltre al 15% per spese generali ed euro 264,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. NA alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_3 NTroparte_2
quantificate pari ad euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed
[...] euro 283,18 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
5. NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
, , e alla Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 rifusione delle spese di lite in favore di , quantificate pari ad euro 5.077,00 per NTroparte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
6. NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
, , e alla Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 rifusione delle spese di lite in favore di quantificate pari ad euro NTroparte_2
5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
7. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra il e NTroparte_1 [...]
NTroparte_2
8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1656/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. , Parte_9 C.F._9 tutti con il patrocinio dell'avv. DONATELLA M. ZAMPESE, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. DONATELLA M. ZAMPESE
ATTORI contro
(P.VA ), con il patrocinio dell'avv. ANGELANTONIO TESTA, NTroparte_1 P.VA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e contro
(P.VA , con il patrocinio NTroparte_2 P.VA_2 dell'avv. PIERLUIGI MICUCCI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PIERLUIGI
MICUCCI
P.VA SI NTroparte_3 P.VA_3
TERZE CHIAMATE
pagina 1 di 12 Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 13 settembre 2024, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice dopo l'avvicendamento del giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12.11.2021, prot. n. 8478/2021.
Va così precisato quanto in appresso in punto di mero fatto, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.3.2021, , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e convenivano in giudizio il (d'ora innanzi, per Parte_8 Parte_9 NTroparte_1 brevità, anche solo “ ), al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno, che veniva CP_1 quantificato in complessivi euro 16.090,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Spese e compensi, anche della fase di mediazione interamente rifusi.
In fatto ed in diritto, gli attori esponevano: (i) di essere ciascuno proprietario o comproprietario di un appartamento facente parte di un immobile con terreno pertinenziale sito in Comune di Gallio (VI); (ii) che a seguito della tempesta "Vaia", verificatasi nell'autunno 2018, numerosi alberi ad alto fusto presenti sul terreno comunale confinante erano caduti all'interno del terreno di proprietà degli attori;
(iii) che il , nonostante i numerosi solleciti, soltanto a fine giugno 2019 aveva NTroparte_1 provveduto a far sfrondare gli alberi caduti sul terreno degli attori, accatastando i relativi tronchi all'interno dei medesimi e danneggiando, durante lo svolgimento dei lavori, parte della pavimentazione esterna delle abitazioni;
(iv) che, a fine luglio 2019, ai tronchi già accatastati sul terreno di proprietà attorea se n'erano aggiunti altri, provenienti da altre zone. Tale situazione aveva arrecato agli attori non soltanto un grave disagio, ma anche un danno emergente, attesa l'impossibilità di affittare l'appartamento; (v) di aver chiesto al - con pec del 29.7.2019, reiterata il giorno 29.8.2019 - il CP_1 ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni subiti;
(vi) che nell'agosto 2019 il Comune aveva infine incaricato un'impresa di asportare i tronchi: i due interventi disposti dal CP_1 nel giugno e nell'agosto 2019, tuttavia, avevano cagionato danni alla recinzione, solchi sul terreno dovuti al passaggio di mezzi pesanti, danni su tutta la superficie del giardino, la rottura di diverse mattonelle dei passaggi pedonali;
(vii) che la somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi, con sistemazione del giardino e della recinzione, era stata quantificata del costo pari ad euro 15.590,00, cui andava aggiunto l'importo di euro 500,00 necessario per la sostituzione delle mattonelle danneggiate;
(viii) che con comunicazione del giorno 11.3.2020 IT UA Ass.ni, compagnia assicurativa del nell'affermare che “dagli accertamenti svolti è emerso che i danni sono stati provocati CP_1
pagina 2 di 12 direttamente dall'attività dell'appaltatore e non sono derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto”, aveva di fatto riconosciuto l'esistenza dei danni lamentati e l'imputabilità degli stessi agli interventi effettuati su incarico del (ix) che il invitato alla stipula di una convenzione di negoziazione CP_1 CP_1 assistita, aveva dichiarato, a mezzo della propria compagnia assicurativa, di non aderirvi.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.1.2021 si costituiva in giudizio il NTroparte_1 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...] NT (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”), richiesta che veniva accolta;
NTroparte_2 nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande da chiunque proposte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata chiedeva che, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del venisse accertato il grado di responsabilità medesimo, CP_1 tenuto conto anche del concorso di colpa degli attori nella causazione del sinistro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., limitandosi la condanna al risarcimento dei soli danni rigorosamente accertati giudizialmente, in misura proporzionale al grado di colpa del con detrazione di quanto CP_1 eventualmente erogato agli attori da parte dello Stato, di enti pubblici e compagnie assicurative private.
Spese e compensi di lite rifusi.
In fatto ed in diritto, il esponeva: (i) che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta per i CP_1 danni cagionati dagli eventi atmosferici del 2018, trattandosi di eventi eccezionali e comunque idonei a integrare il caso fortuito esimente;
(ii) di essersi comunque prontamente attivato - compatibilmente con Pt_1 la grave situazione determinatasi a seguito della tempesta - sottoscrivendo in data 13.6.2019 un contratto di compravendita avente ad oggetto “Lotti di legname provenienti dal demanio civico comunale lotto n. 7/B denominato “Schianti 2018 Longara - Tanzer” con la NTroparte_2
e affidando, con determinazione del 20.6.2019, le operazioni tecniche forestali al dott.
[...] forestale , competente anche per il controllo delle operazioni di consegna e taglio per il Persona_1 recupero degli schianti;
(iii) di non aver mai riconosciuto l'esistenza, la natura o l'origine dei danni lamentati dagli attori: la stessa compagnia assicurativa IT UA, nella propria comunicazione datata
11.3.2020, si era limitata ad evidenziare come nessuna responsabilità fosse ascrivibile al (iv) CP_1 che i danni lamentati dagli attori erano comunque rimasti indimostrati sia nell'an che nel quantum, non assumendo alcuna valenza probatoria la documentazione, le fotografie e i preventivi di spesa prodotti dagli attori. Del pari, risultava indimostrato anche il danno derivato dall'impossibilità per gli attori di affittare e/o godere del proprio appartamento;
(v) che il perito incaricato da IT UA aveva stimato in euro 7.298,00 il danno subito dal giardino, oltre ad euro 990,00 per la recinzione lato nord ed euro
1.642,50 per la recinzione lato est;
(vi) che la domanda di rifusione delle spese inerenti alla fase di mediazione appariva ingiustificata, posto che gli attori si erano limitati a inviare a mezzo pec un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, cui il non aveva aderito;
(vii) che la CP_1 NT chiamata in causa di si rendeva opportuna al fine di accertarne la responsabilità, quale ditta aggiudicataria, nella causazione del danno lamentato dagli attori, con conseguente condanna della stessa alla corresponsione ovvero al rimborso a favore del delle somme dovute agli attori, oltre CP_1
a interessi e rivalutazione monetaria dall'esborso fino al saldo;
(viii) che, in virtù del principio indennitario, qualora fosse stata accertata la responsabilità del dal risarcimento dovuto CP_1 andavano comunque detratti gli importi eventualmente percepiti dagli attori a titolo di indennizzo dalle pagina 3 di 12 compagnie assicurative, nonché i contributi regionali eventualmente erogati in loro favore a seguito della . Parte_11
Con comparsa di risposta depositata in data 17.5.2022 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di NTroparte_2 società (d'ora innanzi per brevità, anche solo “ ”), richiesta che veniva accolta. Nel CP_3 CP_3 merito la terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, il rigetto della domanda di garanzia spiegata dal nei CP_1 suoi confronti. In via subordinata la terza chiamata chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva proposta dal la società venisse CP_1 CP_3 condannata a corrispondere tutti gli importi dovuti agli attori o, comunque, a garantire e tenere indenne NT di quanto quest'ultima fosse tenuta a versare a parte attrice. Spese di causa rifuse o quantomeno compensate.
In fatto e in diritto, la terza chiamata esponeva: (i) che la chiamata in causa di derivava dal fatto CP_3 NT che a quest'ultima era stata subappaltata da aggiudicataria nell'asta pubblica indetta dal CP_1 per lo svolgimento delle opere di pulizia delle aree boschive colpite dalla , l'esecuzione Parte_11 dei lavori che, nella ricostruzione attorea, avevano determinato parte dei danni lamentati dagli attori;
NT (ii) che il risarcimento dei danni provocati dalla non poteva essere posto a carico di Parte_11 essendo la società intervenuta soltanto in epoca successiva proprio per porre rimedio ai danni lamentati dagli attori;
(iii) che gli esiti degli accertamenti svolti da IT UA, compagnia assicurativa del non le erano opponibili in quanto non effettuati in contraddittorio delle parti e comunque CP_1 infondati: infatti, sebbene gli attori avessero attribuito l'abbattimento della recinzione alla caduta degli alberi posti nel vicino bosco comunale, la compagnia assicurativa aveva inteso imputare tale evento alla terza chiamata. NT La inoltre, aderiva alle contestazioni sollevate dal in merito all'esistenza e alla NTroparte_1 quantificazione dei danni lamentati dagli attori, contestando altresì che gli attori avessero fornito adeguata prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento occorso e i danni lamentati. Chiedeva infine che, in caso di accoglimento delle domande attoree, si tenesse conto nella liquidazione del danno di eventuali indennità e contributi già percepiti dagli attori ad altro titolo, al fine di evitare indebite duplicazioni delle poste risarcitorie.
* * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è fondata in parte ed in tali limiti va accolta.
Di seguito le ragioni.
1. Sull'an debeatur.
La domanda risarcitoria va correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero trattasi da responsabilità da fatto illecito attribuita dagli attori, comproprietari dell'immobile sito alla via Fontana
n. 10-12 in (cfr. doc. 1 attori), vuoi al convenuto per culpa in vigilando vuoi CP_1 CP_1
pagina 4 di 12 NT direttamente alle ditte terze chiamate e per aver ricevuto l'incarico come aggiudicataria CP_3 ovvero per aver materialmente eseguito le opere di ripristino del territorio a seguito dello schianto Pt_1 boschivo cagionato dalla tempesta nell'ottobre del 2018.
In effetti, gli attori lamentano di aver subito un nocumento patrimoniale alla proprietà a causa dell'esecuzione dei predetti lavori oggetto di aggiudicazione pubblica, consistito nel danneggiamento della propria recinzione del giardino, nella creazione di avvallamenti sul medesimo e di una zona di stoccaggio per tronchi di alberi non autorizzata, nonché nel danneggiamento di alcune mattonelle della pavimentazione appartenente al camminamento esterno. Oltre ad un danno derivante dal fatto di non aver potuto locare l'immobile a terzi come casa vacanza.
Sicché, come detto, in primis, la responsabilità da fatto illecito viene attribuita dagli attori al CP_1 convenuto, per non aver adeguatamente sorvegliato l'esecuzione dei lavori di ripristino del territorio demaniale comunale affidati, per il tramite regolare procedura di aggiudicazione, alla ditta appaltatrice NT
terza chiamata, che avrebbe così cagionato indebitamente il danno (cfr. docc. 1, 2 e 3 convenuto).
In secundis, a fronte delle difese svolte dal convenuto, in prima memoria istruttoria la pretesa CP_1 risarcitoria è stata altresì indirizzata a quest'ultima, sempre per omessa vigilanza sui lavori, alla stregua di soggetto terzo responsabile.
A tal riguardo, va sin d'ora evidenziato che la estensione della domanda operata dagli attori in prima memoria istruttoria è del tutto ammissibile, posto che, come chiarisce la stessa difesa attorea, la NT chiamata in causa di è stata effettuata non in virtù di un rapporto di garanzia eccepito dalla parte chiamante, bensì è stata effettuata perché ritenuta il vero e solo soggetto responsabile dell'illecito civile. E' corretta dunque l'invocazione del principio di automatica estensione della domanda attorea nei confronti della terza chiamata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/11/2023, n. 31136).
Ma vi è di più.
NT Tenuto conto delle difese svolte da che a sua volta chiama in causa in qualità di ditta CP_3 IC dei lavori, il principio di automatica estensione della domanda va applicato anche con NT riferimento a quest'ultima parte processuale, posto che la terza chiamata le attribuisce interamente la responsabilità del fatto illecito contestato per avervi materialmente dato causa.
NT Nessuna intempestività, infine, della richiesta di rigetto formulata da rispetto alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal espressamente riportata in prima memoria istruttoria, CP_1 per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché la richiesta di rigetto va comunque desunta dal NT contenuto dell'atto di costituzione in cui si oppone all'addebito di responsabilità e, in secondo luogo, perché la precisazione delle domande è proprio prevista quale adempimento in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. (ante riforma Cartabia).
Ciò posto, va allora osservato quanto segue in relazione al caso di specie.
La responsabilità da fatto illecito del convenuto non sussiste. CP_1
pagina 5 di 12 Va in effetti precisato che gli attori non hanno adeguatamente né allegato né tantomeno provato l'esatta consistenza del comportamento colposo omissivo contestato (culpa in vigilando). Si intende dire, che il viene individuato come soggetto responsabile a cui è imputabile la mala esecuzione dei lavori CP_1 appaltati (e poi subappaltati) ad altri, per il solo fatto che il danno alla proprietà attorea si è verificato.
Non viene evidenziata quale la fonte giuridica della responsabilità da posizione che sostanzialmente gli attori gli attribuiscono, né quali le regole di condotta di diligenza, prudenza o perizia in concreto violate al fine di ritenere sussistente e giustificabile un rimprovero per colpa in capo al per non aver CP_1 adeguatamente vigilato. La correttezza della procedura di aggiudicazione svolta, peraltro, non è oggetto di contestazione, né vengono allegate ragioni per le quali debba ritenersi che, pur reputandolo sussistente, l'obbligo di vigilanza in capo al sia stato inosservato nel caso di specie;
nemmeno CP_1 vengono allegate ragioni per le quali – tra l'altro - il avrebbe dovuto scegliere un appaltatore CP_1 NT differente da né tantomeno impedire che quest'ultimo subappaltasse ad un soggetto ancora diverso quale (cfr. Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 24/02/2005: “Il potere di vigilanza e CP_3 controllo che, nel contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dalla esecuzione delle opere commissionate
e, inoltre, non è ipotizzabile un dovere del committente di cooperare materialemente all'esecuzione dell'opera data in appalto, con la conseguenza che l'appaltatore deve, di regola, ritenersi l'unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione del lavoro, salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di cautele nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di una riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, ovvero ancora quando il committente si sia fattualmente ingerito nell'esecuzione dell'opera, cooperando materialmente con l'impresa appaltatrice”).
Ma vi è di più.
Deve poi rilevarsi che il lamentato danno alla proprietà attorea si è verificato su area privata e non demaniale, tuttavia, anche rispetto a tale pacifica circostanza gli attori non chiariscono perché il dovrebbe rispondere dell'attività eseguita da terzi soggetti, pur risultanti appaltatori o CP_1 subappaltatori dei lavori da eseguirsi su suolo pubblico, su aree non di sua proprietà e rispetto alle quali, dunque, certamente non poteva svolgere alcun tipo di controllo o sorveglianza, non essendone né formalmente titolare né custode in via di mero fatto.
Invece, in senso diametralmente opposto alla tesi prospettata dagli attori, rilevano le dichiarazioni del testimone , dottore forestale incaricato dal con determina n. 220 del 2019 di Persona_1 CP_1 recuperare il materiale boschivo sul territorio demaniale dopo lo schianto (cfr. doc. 2 convenuto), il quale ha dichiarato che appena avvistati i mezzi pesanti nella proprietà privata degli attori ha riferito la circostanza in ed alla ditta appaltatrice affinché venissero attivati i dovuti controlli (cfr. CP_1 verbale d'udienza del 6.6.2024). Anche la testimone ha confermato che subito dopo il Testimone_1 sopralluogo effettuato dal vicesindaco è iniziato lo sgombero dell'area privata dai mezzi pesanti che la occupavano (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). Da ciò ne discende allora che, a tutto voler concedere, il ovvero i suoi rappresentanti non sono rimasti affatto inerti come gli attori CP_1
pagina 6 di 12 deducono, al contrario si sono attivati e si sono interfacciati con le ditte terze chiamate affinché la situazione anomala osservata venisse correttamente attenzionata e condotta a risoluzione.
Irrilevante invece che il non abbia mai, secondo la ricostruzione attorea, invitato a rivolgere le CP_1 proprie lamentele ad altri, dovendosi escludere la prova di qualsivoglia inadempimento a vigilare per il sol fatto di non aver indicato la responsabilità di altri soggetti, tesi comunque sconfessata ampiamente dalle difese approntate dal convenuto in questo giudizio.
Da ultimo, a sostegno dell'assenza di qualsivoglia responsabilità del in qualità di stazione CP_1 appaltante dei lavori, va messo in luce che proprio nel verbale di consegna delle aree demaniali oggetto NT di ripristino datato 24.9.2019, firmato sia dall'appaltatrice sia dalla IC , era CP_3 stato espressamente previsto che “nelle situazioni nelle quali si sono interessate proprietà private boschive e pascolive, la necessità di prestare la massima attenzione per l'eventuale occupazione di aree per stoccaggio provvisorio di legname e passaggio con mezzi operativi mediante accordi diretti e concordati fra le parti che comprendano anche la rimessa in pristino dei luoghi” (cfr. doc. 3 convenuto).
Di talché, a maggior ragione, nessuna responsabilità colposa è addossabile al il quale aveva CP_1 espressamente indicato alle terze chiamate, qualora si fossero trovate ad accedere ad aree di proprietà privata e non demaniali, di concludere separati e diretti accordi con i singoli titolari dei diritti dominicali proprio al fine di poter eventualmente accedere alle relative proprietà. Detta precisazione chiarisce allora che nessuna autorizzazione a creare zone di stoccaggio legname sulla proprietà degli attori poteva pervenire dal ad ogni modo, la circostanza pur allegata dagli attori danneggiati CP_1 non è stata provata in giudizio.
Per tutte queste ragioni, la domanda avanzata nei confronti del convenuto va respinta. CP_1
NT Parimenti, va esclusa la responsabilità da fatto illecito della terza chiamata , alla luce delle seguenti considerazioni.
Va precisato, in effetti, che la responsabilità della terza chiamata viene invocata perché trattasi della ditta che ha ricevuto in appalto, a seguito di regolare procedura di aggiudicazione, l'incarico di ripristinare il territorio dallo schianto boschivo. Ciononostante, gli viene parimenti addebitata una responsabilità per omessa vigilanza rispetto all'attività in concreto svolta (pacificamente) dalla NT IC . Tuttavia, a ben vedere, anche avuto riguardo alla posizione della ditta gli CP_3 attori né allegano né provano quale la ragione della imputazione per colpa della responsabilità da fatto illecito, ovvero perché l'obbligo di vigilanza non sarebbe stato correttamente adempiuto ed alla luce di quali circostanze. Non hanno né allegato né provato quale la fonte giuridica dell'obbligo di vigilanza che gli rimproverano, posto che con il contratto di subappalto l'incarico si era trasferito in capo a e posto che il medesimo, va evidenziato ancora una volta, aveva ad oggetto opere da eseguirsi CP_3 sul suolo demaniale, mentre il danno lamentato è stato recato su suolo privato. In buona sostanza, anche in questo caso la domanda di risarcimento del danno parrebbe sorretta dal sol fatto che il danneggiamento si sarebbe creato comunque a fronte di opere oggetto di apposita procedura di NT pubblica aggiudicazione, vinta da (cfr. Tribunale Milano, Sez. X, 09/10/2013, n. 12494: “In casi pagina 7 di 12 di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi, durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto;
in tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete, o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi;
tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi, abbia esercitato una ingerenza sull'attività di quest'ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore”).
NT Oltre alla mancata prova di un fatto illecito colposo rimproverabile al e a difetta poi CP_1 anche la prova, che come correttamente deduce il convenuto deve essere rigorosa, del nesso eziologico tra detto fatto storico materiale ed il danno alla proprietà privata per cui è chiesto ristoro. Nessuna prova è stata offerta della causalità materiale, ovverossia di come l'asserito inadempimento all'obbligo di vigilanza abbia effettivamente cagionato o contribuito a cagionare il deturpamento del giardino da parte di terzi.
Al contrario, l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha consentito di accertare che il danneggiamento lamentato dagli attori è unicamente ricollegabile alla ditta che ha materialmente eseguito i lavori di ripristino sul territorio demaniale, previo accesso - post apposito accordo - alla proprietà privata, ovverossia è unicamente ricollegabile alla terza chiamata , che tuttavia pur CP_3 ritualmente convenuta in giudizio ha scelto di restare contumace (cfr. verbale d'udienza del 7.11.2023).
Sul punto, giovano le dichiarazioni testimoniali di e di , attendibili e Testimone_1 Persona_1 credibili perché coerenti le une con le altre e con le circostanze documentali emerse in corso di causa: la prima testimone ha così ricordato di aver appreso direttamente dai lavoratori che avevano fatto accesso all'area privata con i mezzi pesanti che la ditta esecutrice stessa era di nazionalità slovena
(quale è ) mentre il secondo testimone ha confermato di aver avvistato nel giardino degli attori i CP_3 lavoratori della terza chiamata (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). CP_3
Non solo.
Va evidenziato che nonostante i privati attori avessero, quantomeno in parte, autorizzato l'accesso alla propria area privata (cfr. doc. 9 convenuti), deve escludersi che da tale comunicazione scritta, da un pagina 8 di 12 lato, possa evincersi il nulla osta alla creazione di una zona di stoccaggio legname nel giardino privato, poiché non espressamente ivi menzionata, e, dall'altro lato, che possa giustificare e rendere legittimo il danneggiamento della proprietà privata. Il tenore della comunicazione peraltro è chiaro ed univoco nel senso di autorizzare i mezzi a transitare sul suolo privato al solo fine di recuperare gli alberi schiantati ed effettuare pulizia in giardino. Inoltre, giova osservare che nessuna prova del fatto che detta interlocuzione sia intercorsa con il convenuto o la terza chiamata costituita è stata offerta.
Quanto invece alla prova dei lamentati danni e del nesso di causa che lega i medesimi al transito operato dai mezzi pesanti della ditta , va precisato quanto segue. CP_3
Risultano provati i danni materiali allegati nei limiti seguenti: la rottura delle mattonelle (o plotte) del camminamento esterno all'abitazione, la creazione di buche e deturpamento del giardino di pertinenza,
l'illegittima creazione di una zona stoccaggio di legna recuperata dal suolo demaniale. Tutto ciò è stato confermato sia per testimoni sia documentalmente.
I testimoni escussi , e hanno nell'insieme Testimone_1 Testimone_2 Persona_1 confermato, da un lato, il passaggio di mezzi pesanti di nel giardino degli attori (come detto) e, CP_3 dall'altro lato, la formazione di solchi ed avvallamenti sul terreno, sia per il tramite del deposito ed accatastamento di legna, ed il danneggiamento delle mattonelle del camminamento esterno (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). La sussistenza dei danni come precedono è risultata confermata anche dalla documentazione fotografica offerta in comunicazione degli attori;
in particolare, il deturpamento del giardino a causa degli avvallamenti del terreno risulta di tutta evidenza se confrontata l'area con le aree limitrofe alla proprietà attorea in parte altresì raffigurate (cfr. doc. 4 foto E, F, G, I, L, M e N attori).
In punto di nesso causale tra il passaggio dei mezzi pesanti su area privata ed i danni citati, basti osservare che il collegamento è da reputarsi provato non solo perché la tipologia di danno è ben compatibile con il transito di mezzi di lavoro, pesanti al punto tale da riuscire a creare una zona di stoccaggio di legname sul suolo privato, ma altresì in virtù della massima prossimità temporale tra il momento in cui i testimoni hanno dichiarato di aver riscontrato il danno e quello in cui è stato osservato il passaggio dei mezzi in questione.
NT Il convenuto e contestano altresì che prima dell'inizio dei lavori il giardino fosse in CP_1 condizioni differenti da quelle da ultimo rappresentate;
deducono la tardività della documentazione attorea prodotta in terza memoria istruttoria (cfr. verbale d'udienza del 9.4.2024). La contestazione coglie nel segno posto che i documenti nn. 10, 11 e 12 attorei non valgono quale produzione a prova contraria, avendo il sin dalla sua costituzione in giudizio contestato lo stato dei luoghi prima CP_1 dei lavori (cfr. comparsa di costituzione del convento, p. 5).
La produzione documentale in questione va dichiarata inammissibile.
Vanno tuttavia considerate le ulteriori evidenze probatorie raccolte. La testimone ha Testimone_1 confermato che il giardino degli attori a contorno dell'immobile è sempre stato a prato e all'inglese prima dell'avvento dei lavori, al punto che veniva utilizzato anche per allestire tavoli per pranzi all'aperto (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). Infine, a corroborare la tesi attorea, va anche la missiva pagina 9 di 12 inviata da IT UA agli attori, che dà conto dell'esistenza dei danni lamentati, pur attribuendoli a soggetti differenti (cfr. doc. 7 attori).
Non sussistono invece i danni lamentati avuto riguardo all'abbattimento della recinzione del giardino e per mancata possibilità di locare l'immobile a terzi.
Nel primo caso, va evidenziato che la testimone ha dichiarato che la recinzione Testimone_2 Pt_1 era stata danneggiata già prima dei mezzi pesanti e dalla tempesta (evidentemente dagli alberi dei terreni limitrofi caduti nella proprietà attorea) (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2024). Anche a voler accettare ed ammettere che in parte il danno sia stato recato da quando ha effettuato l'accesso CP_3 all'area privata, deve rilevarsi che manca comunque la prova della circostanza. La pretesa risarcitoria va per ciò solo sul punto respinta.
Anche nel secondo caso, va evidenziato il difetto di prova della circostanza.
In conclusione, va affermata la responsabilità della terza chiamata ai sensi dell'art. 2043 c.c. per CP_3
i danni materiali cagionati agli attori nei limiti più su precisati.
2. Sul quantum debeatur.
Il danno conseguenza di tipo patrimoniale del quale è chiesto ristoro è oggetto di contestazione da parte del convenuto, siccome le somme pretese dagli attori riguardano preventivi di spesa non CP_1 formatisi in giudizio nel contraddittorio delle parti (cfr. docc. 5 e 6 attori).
L'argomento va tuttavia disatteso.
In effetti, pur essendo nota a questo Tribunale la giurisprudenza di legittimità e merito che statuisce in ordine alla generale inidoneità del preventivo di spesa non confermato in corso di causa a costituire prova scritta del quantum risarcitorio, va altresì precisato, avuto riguardo al caso di specie, che si tratta di produzione documentale (e stima del danno patrimoniale) comunque confortata e coerente con le dichiarazioni dei tre testimoni escussi e la documentazione fotografica dei luoghi di causa offerta in comunicazione (cfr. doc. 4 attori).
Si intende dire, che il costo di euro 2.340,00 per la fresatura con trattore di un terreno di 2.600 metri quadri, il costo di euro 3.000,00 per la fornitura di 150 metri cubi di terra, il costo di euro 4.940,00 per la relativa spianatura con mezzi meccanici, il costo di euro 600,00 per la semina di varie sementi ed il costo di euro 500,00 per la fornitura e sostituzione di nuove mattonelle del pavimento (previo smaltimento di quelle vecchie), è certamente coerente e congruo rispetto alla comprovata gravità del deturpamento del giardino su cui sono transitati i mezzi di , nonché rispetto alla notevole CP_3 ampiezza del giardino stesso, circostanza questa evincibile dalle fotografie prodotte (cfr. doc. 4 attori), CP_ ma anche in via presuntiva dal fatto che la aveva deciso di ivi collocarvi una zona di stoccaggio legna, proprio perché evidentemente vi era spazio a sufficienza per poterlo fare.
In aggiunta, va messo in luce che detti preventivi di spesa sono specifici e ben giustificati in relazione al materiale da recuperare per ripristinare il terreno, la tipologia di attività da eseguire e la sua pagina 10 di 12 estensione, con precisa indicazione anche del prezzo della manodopera o materiale per singola unità di misura.
Per tutte queste ragioni, va reputata congrua, quantomeno in applicazione di un principio di valutazione e stima del danno in via equitativa, alla luce di tutte le comprovate circostanze del caso concreto, anche in via presuntiva, la quantificazione del nocumento patrimoniale patito nella misura complessivamente pari ad euro 11.380,00, da considerarsi già all'attualità, tenuto conto delle sole voci nn. 3, 5, 6 e 7 del preventivo di impresa edile (cfr. doc. 5 attori) e del costo stimato per il ripristino delle CP_5 mattonelle dalla ditta IA AU (di euro 500,00, cfr. doc. 6 attori).
In conclusione, la terza chiamata va condannata al risarcimento del danno in favore degli attori CP_3 della somma complessivamente pari ad euro 11.380,00.
In considerazione dell'esito del giudizio, la questione relativa alla efficacia ed estensione della transazione stragiudiziale risalente al 2.8.2022 ed intervenuta tra il convenuto e la terza CP_1 NT chiamata costituita dedotta quale fatto estintivo da quest'ultima rispetto alla domanda di manleva proposta dal primo nei confronti della seconda, resta assorbita.
3. Le spese processuali.
Da ultimo, la decisione sulle spese di lite.
La terza chiamata va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, per il CP_3 principio della soccombenza, con quantificazione rimessa al dispositivo, parametri di cui al DM
55/2014 e s.m.i., valore delle cause pari al quantum oggetto di condanna risarcitoria, importi medi per ogni fase. Altresì va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamante CP_3 NT
sulla scorta dello stesso principio. Invece, atteso l'esito della decisione, le spese di lite relative al NT rapporto processuale tra la terza chiamata ed il convenuto vanno compensate. Infine, CP_1 sempre tenuto conto dell'esito della decisione e del fatto che la domanda di risarcimento del danno è NT stata respinta nei confronti del convenuto e della terza chiamata gli attori vanno CP_1 condannati alla rifusione delle relative spese. Deve in effetti darsi atto che gli attori hanno pur sempre coltivato sino alla fine del giudizio la domanda espressamente proposta nei confronti di entrambi, risultando così rispetto ad essi soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 1656/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno proposta da , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 [...]
, e nei confronti del e nei confronti di Parte_7 Parte_8 Parte_9 NTroparte_1
NTroparte_2
pagina 11 di 12 2. NA al pagamento in favore di , , CP_3 Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 Parte_7
e di euro 11.380,00 a titolo di risarcimento del danno. Parte_8 Parte_9
3. NA alla rifusione delle spese di lite in favore di , CP_3 Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_5 Pt_4 Parte_4 Parte_6 [...]
, e quantificate pari ad euro 5.077,00 per compensi, Parte_7 Parte_8 Parte_9 oltre al 15% per spese generali ed euro 264,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. NA alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_3 NTroparte_2
quantificate pari ad euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed
[...] euro 283,18 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
5. NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
, , e alla Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 rifusione delle spese di lite in favore di , quantificate pari ad euro 5.077,00 per NTroparte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
6. NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
, , e alla Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 rifusione delle spese di lite in favore di quantificate pari ad euro NTroparte_2
5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
7. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra il e NTroparte_1 [...]
NTroparte_2
8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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