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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2817/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
già dichiarata la contumacia dell in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3742 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (6.4.1956 – c.f.: - domicilata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall' avv. Maria Emanuela
De Vito del Foro di ) e l' Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (contumace).
[...]
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“condannare l' in persona del rappresentante legale pro tempore a Controparte_1
corrispondere per le causali di cui sopra (art. 31 CCNL 16-18, art. 43 CCNL 19-21, art. 36
Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al 30 aprile 2019,
1 la somma di € 2.590,64 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs.
231/02) sulla somma di € 2.590,64 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo. Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo:
- che è stata dipendente dell' svolgendo continuativamente l'attività Controparte_1
di infermiere professionale, con inquadramento come Collaboratore professionale sanitario categoria D4, da ottobre 2016 ad aprile 2019 resso il reparto di Chirurgia dell'Ospedale di
Melito Porto Salvo;
- che, come tutti gli infermieri dell' doveva obbligatoriamente indossare durante l'orario CP_1
di lavoro la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che veniva fornita, lavata e stirata dall'azienda stessa;
- che prima di iniziare il turno di lavoro, si recava presso l'apposito locale aziendale per indossare la divisa custodita nell'armadietto personale per poi recarsi al reparto dove avveniva lo scambio di consegne con il collega smontante turno e, allo stesso modo, alla fine del turno compiva l' operazione inversa riponendo la divisa nell'armadietto fino al turno successivo o consegnandola per il lavaggio in caso di necessità;
- che l'orario di lavoro era organizzato su 3 turni (mattino 7,00/14,00, pomeriggio 14,00/21,00, sera 21,00/7,00);
- che doveva presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la sua vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno;
- che, allo stesso modo, non poteva abbandonare il reparto prima del termine del turno, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati possono avvenire solo dopo il termine del turno;
- che l'azienda sanitaria resistente, nel proprio regolamento delle presenze del 6.9.16 al punto
1.7 (all.to 2) aveva previsto per il personale che doveva indossare una divisa il diritto a godere di un eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione;
- che dall'1.10.2016 l ha introdotto, giusta nota prot. 45536/CS del 20.9.16 (all.to 4), il CP_1
sistema di rilevazione automatica delle presenze pur continuando a mantenere in vita per un
2 certo periodo - talvolta unitamente a questo, talvolta in via esclusiva - il vecchio sistema di rilevazione attraverso la sottoscrizione del foglio firma;
- che l'apparecchiatura elettronica in cui vidimare il badge magnetico era situata all'ingresso della struttura sanitaria: nel caso di suo utilizzo si doveva quindi vidimare il badge magnetico appena giunti presso la struttura, per poi recarsi nello spogliatoio del reparto dove provvedeva ad indossare la divisa e successivamente si recava in reparto dove apponeva la firma (anche, od esclusivamente nel caso di mancata effettiva introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze) sul foglio firma con la divisa già indosso;
- che allo stesso modo, in uscita apponeva la firma sul foglio firma e successivamente si recava nello spogliatoio a dismettere la divisa ed infine al momento di uscire dalla struttura vidimava il badge magnetico;
- che nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, e l'introduzione della disciplina pattizia ed aziendale sopra indicata sub nn° 6) e 7), l' non CP_1
ha mai retribuito il periodo extra turno di servizio vero e proprio utilizzato per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne, ed ha continuato a programmare i turni secondo la scansione mattino 7,00/14,00, pomeriggio 14,00/21,00; sera 21,00/7,00, sì da far rientrare solo tali ore nel debito orario settimanale delle 36 ore e quindi retribuirle;
- che calcolando 30 minuti a turno impiegati per le operazioni di vestizione, svestizione, e passaggi di consegne, quindi, spetta il diritto al pagamento di ulteriori 9 ore di lavoro ogni mese
(30 minuti x 18 turni = 540 minuti = 9 ore), e quindi 99 ore di lavoro ogni anno (considerati 11 mesi lavorativi) a partire dal mese di ottobre 2016, stante sia la circostanza che per il periodo Cont sino al settembre 2016 aveva già ottenuto la sentenza di condanna dell (allegata sub 5), sia l'interruzione del decorso prescrizionale avvenuta con il ricevimento della lettera di messa in mora del 29.12.20;
- che con lettera di messa in mora ha richiesto copia dei fogli mensili riepilogativi delle presenze in servizio, indicanti per ciascun turno di servizio l'orario di entrata e di uscita, e/o il rilascio di attestazione e/o certificazione attestante il numero di ore mensilmente lavorate per come risultanti dalle timbrature risultanti dal sistema automatico di rilevazione delle presenze,
a far data dal mese di ottobre 2016, ma che tale richiesta è rimasta inevasa.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' , ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_2
costituita.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
3 2. Tanto premesso, deve preliminarmente evidenziarsi come possa considerarsi jus receptum il principio di diritto, più volte espresso dalla Corte di Cassazione, in virtù del quale “in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art.
3 - secondo cui "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa" - il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (…)” (Cass. 2837/2014; nello stesso senso, più recentemente, Cass., 11755/2016;
Cass., 12935/2018; Cass., 16180/2019).
E' stato altresì precisato dalla Suprema Corte (Cass.,14919/2009) che i principi così enunciati non possono ritenersi superati dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 66/2003 (come noto, normativa di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce come "orario di lavoro" qualsiasi periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione, infatti, tale ultima disciplina normativa “lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere generico della definizione testè riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust., 9 settembre
2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.)” (Cass., 2837/2014, cit.).
La Suprema Corte ha quindi al riguardo espressamente affermato che "se tale operazione è diretta dal datore di lavoro (che ne disciplina, ad esempio, il luogo di esecuzione) rientra nelconcetto di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito"
(Cass., 15734/2003).
Con riferimento a tale tematica, la Corte di Cassazione ha così nel tempo individuato quali siano gli indici sintomatici che devono sussistere ai fini della configurazione della eterodirezione datoriale necessaria per il riconoscimento della natura lavorativa – e quindi della retribuibilità – di tali operazioni.
4 2.1. Detti potenziali indici sintomatici vanno individuati: a) nell'obbligo in capo al lavoratore subordinato di indossare la divisa all'interno del luogo di lavoro;
b) nella predisposizione da parte del datore di lavoro di appositi spogliatoi ove indossare (e togliere) la divisa obbligatoria;
c) nell'espressa previsione di una fascia oraria per lo svolgimento di tali attività, prima e dopo l'inizio del turno lavorativo;
d) nella fornitura degli indumenti da parte del datore di lavoro stesso.
In presenza di uno o più di tali indici sintomatici (come osserva la citata Cass., 19358/2010) è quindi possibile distinguere all'interno del medesimo rapporto di lavoro la compresenza di una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e di una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art.2104 co.2 c.c.).
Con riferimento a quest'ultima, quindi, ricorrendone i già evidenziati presupposti deve concludersi che al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.
Le enunciazioni di principio sin qui delineate sono state espressamente confermate dalla più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., 7738/2018: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati
o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”; nello stesso senso,
Cass., 12935/2018) e dalla stessa giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Reggio
Calabria, sent.383/2018 del 26.6.18; Tribunale di Reggio Calabria, sent.897/2019 del 18.6.19).
E' appena il caso di osservare che la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione consideri addirittura come implicita l'eterodirezione in ipotesi come quella in esame, trattandosi di “obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti siala gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, con regola che, evidentemente, sul presupposto che quella da fornire è comunque una prestazione in favore del datore di lavoro, assorbe in sé e rende superfluo ogni accertamento sui concreti profili di eterodeterminazione che si manifestino meno di caso in caso” (Cass., 16180/2019, cit.).
5 3. Va pertanto pronunciata condanna nei confronti dell' al pagamento Controparte_1
in favore della ricorrente della somma di € 2.590,64 oltre rivalutazione ed interessi Pt_1
legali dalla singola maturazione al soddisfo.
3.1. Al riguardo, corretta appare l'individuazione dello straordinario orario e delle ore lavorate dal ricorrente sulla base della contrattazione collettiva e della turnistica dell' per come CP_1
ricostruita a mezzo della documentazione ritualmente allegata al ricorso.
Con riferimento al periodo per cui v'è domanda, l'applicazione di tali criteri porta ad un ammontare di € 2.590,64: nei cui termini v'è, per l'appunto, pronuncia di condanna al pagamento nei confronti dell' . CP_3
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte resistente, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (scaglione valore della causa: fino ad € 5.200,00; attività: studio;
introduzione; trattazione (Cass., 8561/2023); decisione;
decurtazione ex art.4 co.1 stante la non eccessiva difficoltà in diritto della questione oggetto di causa).
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Maria Emanuela De Vito, quale procuratrice distrattaria di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
in persona del l.r.p.t. (contumace) Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del ricorrente la
[...]
complessiva somma di € 2.590,64 per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
- pone a carico dell' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.314,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Maria Emanuela De Vito, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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