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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 8753/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n. 8753/2024, promossa da
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti Paolo Grassi del foro di Roma e l'avv. Michele Guidugli del foro di Parte_2
Carrara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Filippo Rondani del foro di Brescia,
alla via Carlo Cattaneo 25 (BS),
RICORRENTE contro
ià P.IVA ), NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brescia, con l'avv. Gerardo
Villanacci del foro di Ancona, domiciliata in Brescia presso l'avv. Paolo Torresani,
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società gestore dell'impianto di distribuzione di Parte_3
carburante sito in Follonica (GR), Via Allende 7, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 15 luglio 2024 presso il Tribunale di Brescia, chiedeva, nei confronti di NTroparte_1
(già ), l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare che NTroparte_2
era obbligata ad applicare nelle somministrazioni di carburante ESSO NTroparte_1 intercorse con la le condizioni economiche previste dall'Accordo Parte_1
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della Esso IA S.r.l. del 16 luglio 2014, ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre
Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate, nonché è obbligata ad applicare le condizioni economiche citate a tutte le forniture di carburante effettuate in favore della ridetta anche successivamente al 31/12/2023 sino all'eventuale Parte_1
sottoscrizione da parte di di un proprio accordo aziendale con le associazioni NTroparte_1
di categoria rappresentative dei gestori sostitutivo di quello Esso;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione, è debitrice, nei NTroparte_1
confronti della ricorrente del pagamento: - delle quote relative alla voce “ulteriore sconto variabile” previste dall'accordo e non corrisposte e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da NTroparte_1
alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017, 20 febbraio 2018, 20 giugno 2018, 20 ottobre 2018, 20 febbraio 2019, 20 giugno 2019, 20 ottobre 2019, 20 febbraio 2020, 20 giugno
2020, 20 ottobre 2020, 20 febbraio 2021, 20 giugno 2021, 20 ottobre 2021, 20 febbraio 2022,
20 giugno 2022, 20 ottobre 2022, 20 febbraio 2023, 20 giugno 2023 e 20 ottobre 2023, per
Euro 3.700,00 cadauna, ammontante a complessivi Euro 74.000,00; - del pagamento dei differenziali, per il periodo 1/05/2017 – 31/12/2023, ammontante a complessivi € 134.056,50 oltre IVA 3. condannare la a pagare alla ricorrente i predetti importi di Euro NTroparte_1
74.000,00 ed € 134.056,50 oltre IVA, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
In particolare, deduceva che: essa gestiva l'impianto di distribuzione di carburante già di proprietà Esso, ceduto da quest'ultima a (già ) in data NTroparte_1 NTroparte_2
27 aprile 2017 in forza di cessione di ramo d'azienda, sito in Follonica (GR), Via Allende 7, in virtù di contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi e di contratto di fornitura di carburante sottoscritti con la Esso in data 23.6.2014 (docc. 1 e 2); il contratto di comodato iniziava il 01/07/2014; la fornitura di carburante e la gestione dell'impianto erano regolati dal sesto comma dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n.
27/2012 prevedeva che, tra i gestori degli impianti di distribuzione di carburante per la viabilità ordinaria e i proprietari di detti impianti, i rapporti economici siano disciplinati “dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione” e i proprietari degli impianti di distribuzione di carburanti;
che sulla base di tale normativa, in data 16 luglio 2014 la Esso stipulava con le tre Associazioni di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative a livello Nazionale (AI, CA e SC), l'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della Esso IA S.r.l. (doc. 3); tale accordo confermava il precedente Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione Carburanti della Esso IA S.r.l., sottoscritto in data 19 dicembre 2011 (doc. 04) dalla Esso e le 3
Associazioni di categoria dei gestori (AI, CA e SC); il predetto accordo aveva rilevanza specifica in merito al cosiddetto “sconto variabile”; al punto 4 dell'accordo era stabilito che “A tutti i gestori continuerà ad applicarsi l'ULTERIORE SCONTO VARIABILE, così come disciplinato e determinato nell'accordo del 19/12/2011”; che l'Accordo del 2011, a pagina 3, determinava tale sconto variabile con liquidazione effettuata in 3 tranches da Euro
3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro il 20 febbraio di ogni anno, entro il 20 giugno di ogni anno e entro il 20 ottobre di ogni anno;
l'accordo del 16 luglio 2014 era da applicarsi a tutti i Gestori degli impianti di rifornimento carburanti acquisiti da a seguito NTroparte_1 di contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con Esso IA proprio, per effetto del comma 6 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 fino all'intervento di nuovo
Accordo tra proprietari degli impianti e le predette Associazioni di categoria;
a conferma di tale vigenza, pur avendo formalmente l'Accordo del 16 luglio 2014 una scadenza fissata al 31 dicembre 2015, il medesimo, prevedeva espressamente, all'articolo 1, che “alla scadenza manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”, essendo irrilevanti ai fini della vigenza del medesimo, sia la scadenza del termine, sia le disdette unilaterali effettuate da una delle parti;
l'accordo del 16 luglio 2014, non essendo intervenuto nuovo Accordo, disciplinava ancora le condizioni economiche di fornitura di carburante ESSO da parte dei proprietari degli impianti nei confronti dei gestori degli impianti medesimi, sulla base di contratti di comodato degli impianti e di somministrazione e vendita al dettaglio di carburante Esso, che continuano ad essere vincolanti nei confronti dei gestori;
in data 27 aprile
2017, per atto a rogito Notaio Dott. di Roma, la Esso cedeva a Persona_1 CP_2
oggi il ramo d'azienda comprendente la proprietà di 140 punti
[...] NTroparte_1
vendita di carburante al dettaglio, tra cui quello gestito dal ricorrente (doc. 5); con tale contratto, la Esso trasferiva all'acquirente oggi , la proprietà degli NTroparte_2 NTroparte_1
impianti di distribuzione di carburante e di tutti i contratti relativi ai punti vendita in questione, tra cui il contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, e ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato, con applicazione, in ordine alle condizioni economiche della fornitura di carburante dell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della
Rete di Distribuzioni della Esso IA S.r.l. del 16 luglio 2014, in vigore tra la ESSO e i propri gestori, antecedentemente alla cessione alla della proprietà degli impianti;
NTroparte_2
che nella precitata comunicazione, infatti, Esso IA e la stessa NTroparte_1 specificavano che la seconda si assumeva l'obbligo di adempiere ai contratti ai medesimi termini e condizioni in essere alla data di cessione (vedi doc.5); con tale comunicazione proveniente da , quest'ultima affermava espressamente di subentrare a ESSO NTroparte_1
anche nel contratto di fornitura di carburante “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2558 codice civile”; il contratto di fornitura prevedeva, espressamente, all'art. 5 che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo Aziendale concluso tra la ESSO e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentativi a livello nazionale, valido al momento del rifornimento” (vedi doc. 2); che , per sua NTroparte_1 stessa ammissione, subentrava a ESSO, ai sensi dell'art. 2558 c.c. nel contratto di fornitura che, con clausola assolutamente vincolante per la subentrante, rinviava, per le condizioni economiche di fornitura, all'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014; per effetto della cessione di ramo d'azienda e dei contratti di comodato gratuito e di somministrazione di carburante, regolato dalle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della Esso IA S.r.l. del 16 luglio 2014, il ricorrente iniziava, quindi, ad approvvigionarsi di carburante Esso acquistandolo tramite la cessionaria di ramo d'azienda rifiutava l'applicazione delle condizioni NTroparte_1 NTroparte_1
economiche che già regolavano il rapporto contrattuale, come previste dall'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e applicava, con decisioni unilaterali, condizioni dissimili e peggiorative rispetto all'Accordo e, in particolare, si rifiutava di corrispondere le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del
2014 vigente;
contro tale rifiuto, le tre associazioni AI, CA e SC promuovevano dapprima un ricorso al Giudice del Lavoro di Roma nei confronti di NTroparte_1
richiedendo un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordinasse, in via d'urgenza, a
[...]
di rispettare, nell'approvvigionamento dei gestori dei propri impianti, il predetto CP_1
Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della Esso IA srl del 16 luglio 2014; successivamente, il ricorso veniva trasmesso, per ragioni di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, al Tribunale Ordinario di Roma, il quale con ordinanza del
29.10.2017 (doc. 6) rigettava il ricorso, in particolare per carenza di legittimazione delle ricorrenti Associazioni di categoria, affermando, in particolare che “sarebbe stata ammissibile
(a differenza di quanto occorso) la partecipazione ad adiuvandum delle associazioni di riferimento in relazione a richieste attivate dai singoli gestori di servizi di idrocuarburi”; nel reclamo avverso detta ordinanza, il Collegio adito, nel confermare la carenza di legittimazione delle Associazioni ricorrenti, affermava che “E' vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L. n. 57/2001; 1, comma 6,
D.Lgs. n. 32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n.
57/2001 e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte. [….]Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l'efficacia dell'accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell'accordo individuale che dalle prime siano difformi”(doc. 7); che in conseguenza delle condizioni arbitrariamente ed illegittimamente applicate da
[...]
, la ricorrente inviava formale lettera di contestazione e diffida ad adempiere (doc. CP_1
8), con cui contestava la mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014 nell'ambito del contratto di somministrazione di carburanti intercorso e chiedeva il pagamento delle somme spettanti a titolo di “ulteriore sconto variabile”, per il periodo maggio 2017-dicembre 2023, per complessivi € 74,000,00, nonché chiedeva il pagamento delle somme spettanti a titolo di
“differenziale”, per il medesimo periodo, per complessivi € 134.056,50 oltre IVA, il tutto oltre NT interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02; nessuna risposta positiva perveniva da nel termine accordato;
la ricorrente incaricava il dott. di asseverare il credito maturato nei confronti Per_2
in conseguenza della mancata applicazione alle forniture di carburante NTroparte_1
eseguite delle condizioni economiche precedentemente applicate da Esso IA e previste nell'accordo di colore siglato dalla stessa Esso;
il dott. provvedeva a tale incarico Per_2 utilizzando, ai fini della determinazione dell'importo, la documentazione contabile di supporto prodotta unitamente alla relazione (docc.9 e 9 bis); dalla relazione risultava un credito vantato dalla di € 74.000,00 a titolo di ulteriore sconto variabile non corrisposto, Parte_1
calcolato nel periodo da maggio 2017, data di subentro di ad Esso IA, NTroparte_1
al 31/12/2023, nonché di € 134.056,50 oltre IVA a titolo di ulteriore margine differenziale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le sopra trascritte conclusioni. (già , già costituitasi nel giudizio promosso NTroparte_1 NTroparte_2
avanti il Tribunale di Roma, si costituiva in questa sede con comparsa depositata il 17 gennaio
2025, con la quale chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate.
Eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito esercitato dalla soc. sia con riferimento all'ulteriore sconto variale che ai differenziali Parte_1
(ulteriore margine differenziale) per gli anni 2017, 2018 e 2019 ex art. 2948 n. 4) cc..
Nel merito, deduceva: che l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione all'Accordo
Aziendale del 16 luglio 2014 intercorso tra Esso e le associazioni AI, CA e SC stante l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente per gli originali sottoscrittori;
con la dismissione della “rete Esso” veniva meno la finalità e la logica sottesa all'Accordo Aziendale del 16.07.2014 e, in ogni caso, mutando le parti contrattuali (nel caso di specie la Esso s.r.l.) veniva altresì meno l'equilibrio negoziale ed economico che lo caratterizzava posto che la era innegabilmente un NTroparte_1 soggetto diverso dalla Esso s.r.l; che l'operazione commerciale attraverso la quale la Esso s.r.l. cedeva alla alcuni degli impianti di cui era proprietaria si perfezionava NTroparte_1
con atto notarile del 12.01.2017 e riguardava 128 distributori (all. 4); la Esso e la
[...]
erano società completamente diverse tra loro e, di conseguenza CP_1 NTroparte_1
non poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la Esso s.r.l.) dalla quale era ontologicamente e ineludibilmente diversa;
[...]
non era ancora riuscita a concludere un nuovo accordo aziendale con le NTroparte_1
associazioni dei gestori a causa delle ingiustificate e palesemente strumentali resistenze di quest'ultime; che la clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era illegittima e inefficace in quanto contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni.
Tutto ciò premesso, la società resistente rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare
e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, in accoglimento di tutte le motivazioni esposte in fatto ed in diritto nella narrativa del presente atto, l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito esercitato dalla soc. in persona del legale Parte_1 rappresentante sig. sia con riferimento all'ulteriore sconto variale che ai Parte_2
differenziali (ulteriore margine differenziale) per gli anni 2017, 2018 e 2019; - nel merito, in via principale: rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le tutte motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui s'intendono richiamate, le domande formulate dalla soc. in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 Pt_2 nei confronti della soc. già in
[...] NTroparte_1 NTroparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore sig. con ricorso ex art. 281 NTroparte_3 decies c.p.c. notificato a quest'ultima in data 22.07.2024. Con condanna di controparte al pagamento dei compensi e spese di lite, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alla prima udienza, parte resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e il Giudice fissava nuova udienza di discussione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 281 duodecies IV comma c.p.c. per il deposito di memorie integrative.
A tale udienza, tenuta in modalità cartolare, il Giudice si riservava la decisione.
MOTIVI
Eccezioni preliminari
Parte resistente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In particolare, parte resistente sostiene che il contratto azionato sarebbe da qualificare come contratto di somministrazione e, pertanto, sottoposto alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, il rapporto in essere tra e deve essere qualificato NTroparte_1 Parte_1
quale rapporto complesso, avente ad oggetto il contratto di comodato gratuito dell'immobile
(in cui è sito l'impianto) e delle attrezzature esistenti nell'impianto di distribuzione carburanti e il contratto di fornitura di carburante in esclusiva di carburanti e lubrificanti;
contratto in cui
NT
, a seguito dell'acquisto dell'impianto, è subentrata espressamente (doc. 1 e 2).
Il contratto di fornitura oggetto di causa non può essere ricondotto nell'alveo del contratto di somministrazione stante la natura e l'oggetto del contratto.
Invero, con il contratto in esame il fornitore non si obbliga ad eseguire in favore del gestore prestazioni continuative e periodiche, bensì unicamente a fornire il carburante al gestore a seguito richiesta dello stesso.
Trattasi di fornitura che avviene in tempi irregolari e in modo non strettamente e quantitativamente periodico, ma sulla base di specifici ordinativi, e in ogni caso in misura che non può essere ritenuta “corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto”, così come stabilito dall'art. 1559 c.c.
Piuttosto, la fornitura di cui si discute avviene sulla base delle necessità di approvvigionamento che il gestore ha tempo per tempo e in relazione all'entità delle vendite al dettaglio del gestore stesso. Stante la predetta natura delle prestazioni, si ritiene che il rapporto in esame, non potendo essere qualificato come “somministrazione in senso tipico” e dovendosi attribuire interpretazione restrittiva alle norme che regolano gli strumenti stragiudiziali di definizione delle controversie
(quale è il procedimento di mediazione obbligatoria) non sia sottoposto alla condizione di procedibilità dell'esperimento della mediazione obbligatoria, previsto per i contratti di somministrazione tipici.
L'eccezione di improcedibilità della domanda va pertanto rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione ex art. 2498 n. 4) cc del diritto di credito esercitato dalla soc. sia con riferimento all'ulteriore sconto variabile, Parte_1
sia con riferimento ai differenziali (ulteriore margine differenziale) per gli anni 2017, 2018 e
2019, formulata dalla resistente.
La norma azionata prevede in particolare che: “Si prescrivono in cinque anni: […] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Già solo il dato letterale del contratto consente di ritenere che al rapporto di credito dedotto in giudizio non possa essere applicata la disciplina azionata dalla resistente in materia di prescrizione quinquennale.
Invero, all'art.
7.1 del contratto di fornitura si legge che: “Il pagamento dei carburanti sarà effettuato dal Gestore con valuta dal giorno di consegna del prodotto”; all'art. 7.2 è previsto che: i termini di pagamento per le forniture dei prodotti lubrificanti saranno quelli che il
Gestore concorderà con il terzo fornitore […]”.
Dall'interpretazione di tali previsioni, può agevolmente ritenersi che il pagamento dei carburanti sia vincolato al momento della consegna dello stesso e agli accordi tra le parti e non, per contro, alla periodicità annuale o a termini più brevi per l'adempimento.
Peraltro, per la sua natura di contratto complesso, disposta dal Legislatore per i contratti di gestione di impianti petroliferi, come disciplinato dalla normativa speciale in deroga alle norme civilistiche sui singoli contratti (cfr. articolo 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012), il credito derivante dalle obbligazioni dedotte non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 2948 n.
4) c.c.
Per quanto attiene la prescrizione dei crediti afferenti “l'ulteriore sconto variabile”, si osserva quanto segue. Anzitutto, si osserva che la previsione dell'ulteriore sconto variabile discende dall'Accordo
Aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distribuzione carburanti della Esso IA srl del 19.12.2011.
Invero, all'art. 2 di detto accordo si legge che: “ULTERIORE SCONTO VARIABILE, Ai gestori dei punti vendita della viabilità ordinaria, con decorrenza 01/01/2012, sarà riconosciuto, oltre allo SG, un Ulteriore Sconto Variabile, che è elemento integrante degli aspetti economici relativi al rapporto di gestione e che si applicherà sulla base dell'erogato di ciascun Punto di
Vendita, distinto per tipologia di impianto […] IMPIANTI POST-PAY a) “a tutti i gestori della viabilità Ordinaria che vendono carburante in modalità Post-Pay, verrà riconosciuto uno sconto pari ad €7mc 111,04 sui primi 100 Metricubi ritirati nel corso dell'anno solare a partire dal 1/1/2012”.
Sulla scorta di quanto previsto da detto Accordo, può agevolmente dedursi che tale “ulteriore sconto variabile” costituisca uno sconto sul prezzo del carburante, sui primi 100 metri cubi di carburante acquistato, previsto in favore dei gestori;
peraltro, deve ritenersi che la previsione di tale sconto costituisca un vero e proprio incentivo nei confronti del gestore al fine di conseguire almeno il risultato dell'acquisto dei 100 mc di carburante, che comunque rientra a tutti gli effetti nei criteri di determinazione del prezzo di vendita del carburante.
In ogni caso, deve osservarsi che tale sconto, per la sua natura incerta sul risultato, non può considerarsi una clausola avente ad oggetto prestazione periodica.
Ne consegue, pertanto, che l'importo richiesto dal gestore costituisce uno sconto sul prezzo del carburante da applicarsi sui primi 100 metricubi di carburante acquistati in ciascun anno solare, ovvero un criterio economico di determinazione del prezzo della fornitura contrattualmente previsto e agganciato ad un risultato da conseguire, con il maggior impegno lavorativo del gestore ma per il cui conseguimento integrale quest'ultimo non ha alcuna certezza.
Conseguentemente, la natura incerta ed eventuale del pagamento di tale sconto variabile consente di ritenere tali somme svincolate dai termini prescrizionali ex art. 2498 n. 4) c.c.
Deve pertanto ritenersi che le somme richieste a titolo di sconto variabile afferenti agli anni
2017, 2018 e 2019 soggiacciano alla disciplina della prescrizione ordinaria decennale;
di conseguenza nessuna prescrizione del relativo diritto può essere pronunciata.
Non vale a smentire le suesposte considerazioni la circostanza secondo cui il pagamento di tale sconto variabile sarebbe (come da accordo) da effettuarsi in numero tre tranches.
Tale modalità di pagamento non può dirsi finalizzata alla creazione di una periodicità, posto che il pagamento è vincolato a risultati variabili e che potrebbero non verificarsi. La previsione del pagamento in tre tranches deve essere al più ricondotta alla volontà di semplificare e di agevolare il fornitore nel processo amministrativo e di controllo.
L'eccezione sul punto deve essere pertanto rigettata.
Quanto all'eccezione di prescrizione in merito alle somme richieste a titolo di differenziale si osserva quanto segue.
Come detto, il rapporto di fornitura intercorso, non rientra nel rapporto di somministrazione, come disciplinato dall'art. 1559 cc, non trattandosi di obbligazioni periodiche, e va ricondotto alla disciplina della compravendita.
Invero, il gestore con l'ordine di fornitura e il relativo pagamento, diventa proprietario del carburante, che rivende nell'impianto ai propri clienti al dettaglio, lucrando della differenza tempo per tempo tra il prezzo di acquisto e quello di vendita al dettaglio di ciascuna fornitura.
Così qualificato il rapporto, si osserva che le somme delle quali richiedono Parte_1
il pagamento afferiscono ad importi che ha illegittimamente addebitato al NTroparte_1 gestore, non applicando gli sconti sulle forniture di carburante previsti nell'accordo di colore
Esso.
Trattasi di somme indebitamente trattenute dalla resistente e rientranti nella fattispecie della ripetizione dell'indebito, con conseguente prescrizione decennale del relativo diritto.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione formulata dalla resistente deve essere in toto rigettata.
Venendo al merito si osserva quanto segue.
La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per delle NTroparte_1 condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è fondata e, pertanto, va accolta.
È incontroverso che (già è subentrata, per NTroparte_1 NTroparte_2 acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente Esso IA ha stipulato il 23 giugno 2014 con il gestore società (docc.1 e 2 fasc. ricorrente). Parte_3
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra Esso IA e la in ottemperanza a quanto prescritto Parte_3 dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la Esso e le
Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra Esso IA e le associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che ha inviato al gestore il 13 gennaio 2017 (doc. 5 NTroparte_1
fasc. ricorrente), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra Esso IA e e comprendente 140 punti vendita al dettaglio, NTroparte_2
fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del
2014.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante NTroparte_1
al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da
Esso IA S.r.l. con le associazioni di categoria e valido al momento del rifornimento.
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio
1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge 57/2001 e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda del ricorrente di accertamento e dichiarazione della validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, NTroparte_1
e dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile”, parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in NTroparte_1 applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi
(con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso
(3.700,00 x 3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la ricorrente chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed efficacia nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo NTroparte_2 accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per di osservarne le NTroparte_2
condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, la resistente – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante Esso alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato. Quanto invece alla domanda di pagamento di importo pari al margine differenziale spettante al gestore per il periodo 1/05/2017 – 31/12/2023 va pure pronunciato l'accoglimento, richiamandosi le considerazioni e conclusioni della perizia asseverata dal Dott. Per_2
incaricato dalla ricorrente (docc.9 e 9 bis).
Il medesimo perito, sulla base della documentazione contabile (doc.9 e 9 bis) ha formalmente asseverato che “che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante sempre dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014 e del successivo rinnovo del 17 luglio 2018, determina una differenza complessiva di margine mensile del Gestore, deriveante dalla mancata applicazione dello stesso accordo del luglio 2014, determina una differenza complessiva di margine spettante al Gestore da aprile 2017 a dicembre 2017 per Euro
19.003,86, da gennaio 2018 a dicembre 2018 per euro 26.430,36 e da gennaio 2019 a novembre
2019 per euro 17.965,00, da gennaio 2020 a dicembre 2020 per euro 14.288,21, da gennaio
2021 a dicembre 2021 per euro 23.872,89, da gennaio 2022 a dicembre 2022 per euro
18.485,99, da gennaio 2023 a dicembre 2023 per euro 14.037,23 per un totale di euro
134.056,50 oltre IVA come da prospetto di “riepilogo differenziale margine” dovuto al gestore
[…]”.”.
Parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 per totale importo di € 74.000,00, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
Parte resistente va altresì condannata al pagamento dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di carburante CP_2
Esso effettuate per una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro
134.056,50 oltre IVA da aggiungere, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi successivi, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della NTroparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in €
6.307,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimo per fase decisoria in ragione del rito, omessa la fase istruttoria non tenuta), oltre a spese generali, accessori e €
759,00 per anticipazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande attoree: rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata dalla resistente;
rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla resistente;
accerta e dichiara la validità ed efficacia, nei confronti della cessionaria di ramo d'azienda
[...]
e nel rapporto con il gestore ceduto delle NTroparte_1 Parte_1 condizioni economiche previste dall'Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distruzione Esso IA S.r.l. concluso il 16 luglio 2014, sino a conclusione di nuovo accordo collettivo;
condanna per l'effetto al pagamento in favore di NTroparte_1 Parte_1
della somma di euro 74.000,00, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole
[...]
scadenze al saldo, a titolo di sconto ulteriore variabile non corrisposto per le scadenze quadrimestrali dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 maturate alla data della domanda;
condanna pagamento in favore di della NTroparte_4 Parte_1
somma di euro 134.056,50 oltre IVA, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da
[...]
NTroparte_1
condanna al pagamento di favore di delle spese NTroparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 6.307,00 per compenso e € 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario di spese generali, CPA e IVA come per legge.
Brescia, il giorno 20 giugno 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n. 8753/2024, promossa da
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti Paolo Grassi del foro di Roma e l'avv. Michele Guidugli del foro di Parte_2
Carrara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Filippo Rondani del foro di Brescia,
alla via Carlo Cattaneo 25 (BS),
RICORRENTE contro
ià P.IVA ), NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brescia, con l'avv. Gerardo
Villanacci del foro di Ancona, domiciliata in Brescia presso l'avv. Paolo Torresani,
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società gestore dell'impianto di distribuzione di Parte_3
carburante sito in Follonica (GR), Via Allende 7, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 15 luglio 2024 presso il Tribunale di Brescia, chiedeva, nei confronti di NTroparte_1
(già ), l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare che NTroparte_2
era obbligata ad applicare nelle somministrazioni di carburante ESSO NTroparte_1 intercorse con la le condizioni economiche previste dall'Accordo Parte_1
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della Esso IA S.r.l. del 16 luglio 2014, ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre
Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate, nonché è obbligata ad applicare le condizioni economiche citate a tutte le forniture di carburante effettuate in favore della ridetta anche successivamente al 31/12/2023 sino all'eventuale Parte_1
sottoscrizione da parte di di un proprio accordo aziendale con le associazioni NTroparte_1
di categoria rappresentative dei gestori sostitutivo di quello Esso;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione, è debitrice, nei NTroparte_1
confronti della ricorrente del pagamento: - delle quote relative alla voce “ulteriore sconto variabile” previste dall'accordo e non corrisposte e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da NTroparte_1
alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017, 20 febbraio 2018, 20 giugno 2018, 20 ottobre 2018, 20 febbraio 2019, 20 giugno 2019, 20 ottobre 2019, 20 febbraio 2020, 20 giugno
2020, 20 ottobre 2020, 20 febbraio 2021, 20 giugno 2021, 20 ottobre 2021, 20 febbraio 2022,
20 giugno 2022, 20 ottobre 2022, 20 febbraio 2023, 20 giugno 2023 e 20 ottobre 2023, per
Euro 3.700,00 cadauna, ammontante a complessivi Euro 74.000,00; - del pagamento dei differenziali, per il periodo 1/05/2017 – 31/12/2023, ammontante a complessivi € 134.056,50 oltre IVA 3. condannare la a pagare alla ricorrente i predetti importi di Euro NTroparte_1
74.000,00 ed € 134.056,50 oltre IVA, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
In particolare, deduceva che: essa gestiva l'impianto di distribuzione di carburante già di proprietà Esso, ceduto da quest'ultima a (già ) in data NTroparte_1 NTroparte_2
27 aprile 2017 in forza di cessione di ramo d'azienda, sito in Follonica (GR), Via Allende 7, in virtù di contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi e di contratto di fornitura di carburante sottoscritti con la Esso in data 23.6.2014 (docc. 1 e 2); il contratto di comodato iniziava il 01/07/2014; la fornitura di carburante e la gestione dell'impianto erano regolati dal sesto comma dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n.
27/2012 prevedeva che, tra i gestori degli impianti di distribuzione di carburante per la viabilità ordinaria e i proprietari di detti impianti, i rapporti economici siano disciplinati “dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione” e i proprietari degli impianti di distribuzione di carburanti;
che sulla base di tale normativa, in data 16 luglio 2014 la Esso stipulava con le tre Associazioni di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative a livello Nazionale (AI, CA e SC), l'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della Esso IA S.r.l. (doc. 3); tale accordo confermava il precedente Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione Carburanti della Esso IA S.r.l., sottoscritto in data 19 dicembre 2011 (doc. 04) dalla Esso e le 3
Associazioni di categoria dei gestori (AI, CA e SC); il predetto accordo aveva rilevanza specifica in merito al cosiddetto “sconto variabile”; al punto 4 dell'accordo era stabilito che “A tutti i gestori continuerà ad applicarsi l'ULTERIORE SCONTO VARIABILE, così come disciplinato e determinato nell'accordo del 19/12/2011”; che l'Accordo del 2011, a pagina 3, determinava tale sconto variabile con liquidazione effettuata in 3 tranches da Euro
3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro il 20 febbraio di ogni anno, entro il 20 giugno di ogni anno e entro il 20 ottobre di ogni anno;
l'accordo del 16 luglio 2014 era da applicarsi a tutti i Gestori degli impianti di rifornimento carburanti acquisiti da a seguito NTroparte_1 di contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con Esso IA proprio, per effetto del comma 6 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 fino all'intervento di nuovo
Accordo tra proprietari degli impianti e le predette Associazioni di categoria;
a conferma di tale vigenza, pur avendo formalmente l'Accordo del 16 luglio 2014 una scadenza fissata al 31 dicembre 2015, il medesimo, prevedeva espressamente, all'articolo 1, che “alla scadenza manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”, essendo irrilevanti ai fini della vigenza del medesimo, sia la scadenza del termine, sia le disdette unilaterali effettuate da una delle parti;
l'accordo del 16 luglio 2014, non essendo intervenuto nuovo Accordo, disciplinava ancora le condizioni economiche di fornitura di carburante ESSO da parte dei proprietari degli impianti nei confronti dei gestori degli impianti medesimi, sulla base di contratti di comodato degli impianti e di somministrazione e vendita al dettaglio di carburante Esso, che continuano ad essere vincolanti nei confronti dei gestori;
in data 27 aprile
2017, per atto a rogito Notaio Dott. di Roma, la Esso cedeva a Persona_1 CP_2
oggi il ramo d'azienda comprendente la proprietà di 140 punti
[...] NTroparte_1
vendita di carburante al dettaglio, tra cui quello gestito dal ricorrente (doc. 5); con tale contratto, la Esso trasferiva all'acquirente oggi , la proprietà degli NTroparte_2 NTroparte_1
impianti di distribuzione di carburante e di tutti i contratti relativi ai punti vendita in questione, tra cui il contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, e ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato, con applicazione, in ordine alle condizioni economiche della fornitura di carburante dell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della
Rete di Distribuzioni della Esso IA S.r.l. del 16 luglio 2014, in vigore tra la ESSO e i propri gestori, antecedentemente alla cessione alla della proprietà degli impianti;
NTroparte_2
che nella precitata comunicazione, infatti, Esso IA e la stessa NTroparte_1 specificavano che la seconda si assumeva l'obbligo di adempiere ai contratti ai medesimi termini e condizioni in essere alla data di cessione (vedi doc.5); con tale comunicazione proveniente da , quest'ultima affermava espressamente di subentrare a ESSO NTroparte_1
anche nel contratto di fornitura di carburante “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2558 codice civile”; il contratto di fornitura prevedeva, espressamente, all'art. 5 che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo Aziendale concluso tra la ESSO e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentativi a livello nazionale, valido al momento del rifornimento” (vedi doc. 2); che , per sua NTroparte_1 stessa ammissione, subentrava a ESSO, ai sensi dell'art. 2558 c.c. nel contratto di fornitura che, con clausola assolutamente vincolante per la subentrante, rinviava, per le condizioni economiche di fornitura, all'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014; per effetto della cessione di ramo d'azienda e dei contratti di comodato gratuito e di somministrazione di carburante, regolato dalle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della Esso IA S.r.l. del 16 luglio 2014, il ricorrente iniziava, quindi, ad approvvigionarsi di carburante Esso acquistandolo tramite la cessionaria di ramo d'azienda rifiutava l'applicazione delle condizioni NTroparte_1 NTroparte_1
economiche che già regolavano il rapporto contrattuale, come previste dall'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e applicava, con decisioni unilaterali, condizioni dissimili e peggiorative rispetto all'Accordo e, in particolare, si rifiutava di corrispondere le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del
2014 vigente;
contro tale rifiuto, le tre associazioni AI, CA e SC promuovevano dapprima un ricorso al Giudice del Lavoro di Roma nei confronti di NTroparte_1
richiedendo un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordinasse, in via d'urgenza, a
[...]
di rispettare, nell'approvvigionamento dei gestori dei propri impianti, il predetto CP_1
Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della Esso IA srl del 16 luglio 2014; successivamente, il ricorso veniva trasmesso, per ragioni di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, al Tribunale Ordinario di Roma, il quale con ordinanza del
29.10.2017 (doc. 6) rigettava il ricorso, in particolare per carenza di legittimazione delle ricorrenti Associazioni di categoria, affermando, in particolare che “sarebbe stata ammissibile
(a differenza di quanto occorso) la partecipazione ad adiuvandum delle associazioni di riferimento in relazione a richieste attivate dai singoli gestori di servizi di idrocuarburi”; nel reclamo avverso detta ordinanza, il Collegio adito, nel confermare la carenza di legittimazione delle Associazioni ricorrenti, affermava che “E' vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L. n. 57/2001; 1, comma 6,
D.Lgs. n. 32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n.
57/2001 e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte. [….]Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l'efficacia dell'accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell'accordo individuale che dalle prime siano difformi”(doc. 7); che in conseguenza delle condizioni arbitrariamente ed illegittimamente applicate da
[...]
, la ricorrente inviava formale lettera di contestazione e diffida ad adempiere (doc. CP_1
8), con cui contestava la mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014 nell'ambito del contratto di somministrazione di carburanti intercorso e chiedeva il pagamento delle somme spettanti a titolo di “ulteriore sconto variabile”, per il periodo maggio 2017-dicembre 2023, per complessivi € 74,000,00, nonché chiedeva il pagamento delle somme spettanti a titolo di
“differenziale”, per il medesimo periodo, per complessivi € 134.056,50 oltre IVA, il tutto oltre NT interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02; nessuna risposta positiva perveniva da nel termine accordato;
la ricorrente incaricava il dott. di asseverare il credito maturato nei confronti Per_2
in conseguenza della mancata applicazione alle forniture di carburante NTroparte_1
eseguite delle condizioni economiche precedentemente applicate da Esso IA e previste nell'accordo di colore siglato dalla stessa Esso;
il dott. provvedeva a tale incarico Per_2 utilizzando, ai fini della determinazione dell'importo, la documentazione contabile di supporto prodotta unitamente alla relazione (docc.9 e 9 bis); dalla relazione risultava un credito vantato dalla di € 74.000,00 a titolo di ulteriore sconto variabile non corrisposto, Parte_1
calcolato nel periodo da maggio 2017, data di subentro di ad Esso IA, NTroparte_1
al 31/12/2023, nonché di € 134.056,50 oltre IVA a titolo di ulteriore margine differenziale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le sopra trascritte conclusioni. (già , già costituitasi nel giudizio promosso NTroparte_1 NTroparte_2
avanti il Tribunale di Roma, si costituiva in questa sede con comparsa depositata il 17 gennaio
2025, con la quale chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate.
Eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito esercitato dalla soc. sia con riferimento all'ulteriore sconto variale che ai differenziali Parte_1
(ulteriore margine differenziale) per gli anni 2017, 2018 e 2019 ex art. 2948 n. 4) cc..
Nel merito, deduceva: che l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione all'Accordo
Aziendale del 16 luglio 2014 intercorso tra Esso e le associazioni AI, CA e SC stante l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente per gli originali sottoscrittori;
con la dismissione della “rete Esso” veniva meno la finalità e la logica sottesa all'Accordo Aziendale del 16.07.2014 e, in ogni caso, mutando le parti contrattuali (nel caso di specie la Esso s.r.l.) veniva altresì meno l'equilibrio negoziale ed economico che lo caratterizzava posto che la era innegabilmente un NTroparte_1 soggetto diverso dalla Esso s.r.l; che l'operazione commerciale attraverso la quale la Esso s.r.l. cedeva alla alcuni degli impianti di cui era proprietaria si perfezionava NTroparte_1
con atto notarile del 12.01.2017 e riguardava 128 distributori (all. 4); la Esso e la
[...]
erano società completamente diverse tra loro e, di conseguenza CP_1 NTroparte_1
non poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la Esso s.r.l.) dalla quale era ontologicamente e ineludibilmente diversa;
[...]
non era ancora riuscita a concludere un nuovo accordo aziendale con le NTroparte_1
associazioni dei gestori a causa delle ingiustificate e palesemente strumentali resistenze di quest'ultime; che la clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era illegittima e inefficace in quanto contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni.
Tutto ciò premesso, la società resistente rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare
e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, in accoglimento di tutte le motivazioni esposte in fatto ed in diritto nella narrativa del presente atto, l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito esercitato dalla soc. in persona del legale Parte_1 rappresentante sig. sia con riferimento all'ulteriore sconto variale che ai Parte_2
differenziali (ulteriore margine differenziale) per gli anni 2017, 2018 e 2019; - nel merito, in via principale: rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le tutte motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui s'intendono richiamate, le domande formulate dalla soc. in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 Pt_2 nei confronti della soc. già in
[...] NTroparte_1 NTroparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore sig. con ricorso ex art. 281 NTroparte_3 decies c.p.c. notificato a quest'ultima in data 22.07.2024. Con condanna di controparte al pagamento dei compensi e spese di lite, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alla prima udienza, parte resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e il Giudice fissava nuova udienza di discussione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 281 duodecies IV comma c.p.c. per il deposito di memorie integrative.
A tale udienza, tenuta in modalità cartolare, il Giudice si riservava la decisione.
MOTIVI
Eccezioni preliminari
Parte resistente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In particolare, parte resistente sostiene che il contratto azionato sarebbe da qualificare come contratto di somministrazione e, pertanto, sottoposto alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, il rapporto in essere tra e deve essere qualificato NTroparte_1 Parte_1
quale rapporto complesso, avente ad oggetto il contratto di comodato gratuito dell'immobile
(in cui è sito l'impianto) e delle attrezzature esistenti nell'impianto di distribuzione carburanti e il contratto di fornitura di carburante in esclusiva di carburanti e lubrificanti;
contratto in cui
NT
, a seguito dell'acquisto dell'impianto, è subentrata espressamente (doc. 1 e 2).
Il contratto di fornitura oggetto di causa non può essere ricondotto nell'alveo del contratto di somministrazione stante la natura e l'oggetto del contratto.
Invero, con il contratto in esame il fornitore non si obbliga ad eseguire in favore del gestore prestazioni continuative e periodiche, bensì unicamente a fornire il carburante al gestore a seguito richiesta dello stesso.
Trattasi di fornitura che avviene in tempi irregolari e in modo non strettamente e quantitativamente periodico, ma sulla base di specifici ordinativi, e in ogni caso in misura che non può essere ritenuta “corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto”, così come stabilito dall'art. 1559 c.c.
Piuttosto, la fornitura di cui si discute avviene sulla base delle necessità di approvvigionamento che il gestore ha tempo per tempo e in relazione all'entità delle vendite al dettaglio del gestore stesso. Stante la predetta natura delle prestazioni, si ritiene che il rapporto in esame, non potendo essere qualificato come “somministrazione in senso tipico” e dovendosi attribuire interpretazione restrittiva alle norme che regolano gli strumenti stragiudiziali di definizione delle controversie
(quale è il procedimento di mediazione obbligatoria) non sia sottoposto alla condizione di procedibilità dell'esperimento della mediazione obbligatoria, previsto per i contratti di somministrazione tipici.
L'eccezione di improcedibilità della domanda va pertanto rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione ex art. 2498 n. 4) cc del diritto di credito esercitato dalla soc. sia con riferimento all'ulteriore sconto variabile, Parte_1
sia con riferimento ai differenziali (ulteriore margine differenziale) per gli anni 2017, 2018 e
2019, formulata dalla resistente.
La norma azionata prevede in particolare che: “Si prescrivono in cinque anni: […] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Già solo il dato letterale del contratto consente di ritenere che al rapporto di credito dedotto in giudizio non possa essere applicata la disciplina azionata dalla resistente in materia di prescrizione quinquennale.
Invero, all'art.
7.1 del contratto di fornitura si legge che: “Il pagamento dei carburanti sarà effettuato dal Gestore con valuta dal giorno di consegna del prodotto”; all'art. 7.2 è previsto che: i termini di pagamento per le forniture dei prodotti lubrificanti saranno quelli che il
Gestore concorderà con il terzo fornitore […]”.
Dall'interpretazione di tali previsioni, può agevolmente ritenersi che il pagamento dei carburanti sia vincolato al momento della consegna dello stesso e agli accordi tra le parti e non, per contro, alla periodicità annuale o a termini più brevi per l'adempimento.
Peraltro, per la sua natura di contratto complesso, disposta dal Legislatore per i contratti di gestione di impianti petroliferi, come disciplinato dalla normativa speciale in deroga alle norme civilistiche sui singoli contratti (cfr. articolo 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012), il credito derivante dalle obbligazioni dedotte non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 2948 n.
4) c.c.
Per quanto attiene la prescrizione dei crediti afferenti “l'ulteriore sconto variabile”, si osserva quanto segue. Anzitutto, si osserva che la previsione dell'ulteriore sconto variabile discende dall'Accordo
Aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distribuzione carburanti della Esso IA srl del 19.12.2011.
Invero, all'art. 2 di detto accordo si legge che: “ULTERIORE SCONTO VARIABILE, Ai gestori dei punti vendita della viabilità ordinaria, con decorrenza 01/01/2012, sarà riconosciuto, oltre allo SG, un Ulteriore Sconto Variabile, che è elemento integrante degli aspetti economici relativi al rapporto di gestione e che si applicherà sulla base dell'erogato di ciascun Punto di
Vendita, distinto per tipologia di impianto […] IMPIANTI POST-PAY a) “a tutti i gestori della viabilità Ordinaria che vendono carburante in modalità Post-Pay, verrà riconosciuto uno sconto pari ad €7mc 111,04 sui primi 100 Metricubi ritirati nel corso dell'anno solare a partire dal 1/1/2012”.
Sulla scorta di quanto previsto da detto Accordo, può agevolmente dedursi che tale “ulteriore sconto variabile” costituisca uno sconto sul prezzo del carburante, sui primi 100 metri cubi di carburante acquistato, previsto in favore dei gestori;
peraltro, deve ritenersi che la previsione di tale sconto costituisca un vero e proprio incentivo nei confronti del gestore al fine di conseguire almeno il risultato dell'acquisto dei 100 mc di carburante, che comunque rientra a tutti gli effetti nei criteri di determinazione del prezzo di vendita del carburante.
In ogni caso, deve osservarsi che tale sconto, per la sua natura incerta sul risultato, non può considerarsi una clausola avente ad oggetto prestazione periodica.
Ne consegue, pertanto, che l'importo richiesto dal gestore costituisce uno sconto sul prezzo del carburante da applicarsi sui primi 100 metricubi di carburante acquistati in ciascun anno solare, ovvero un criterio economico di determinazione del prezzo della fornitura contrattualmente previsto e agganciato ad un risultato da conseguire, con il maggior impegno lavorativo del gestore ma per il cui conseguimento integrale quest'ultimo non ha alcuna certezza.
Conseguentemente, la natura incerta ed eventuale del pagamento di tale sconto variabile consente di ritenere tali somme svincolate dai termini prescrizionali ex art. 2498 n. 4) c.c.
Deve pertanto ritenersi che le somme richieste a titolo di sconto variabile afferenti agli anni
2017, 2018 e 2019 soggiacciano alla disciplina della prescrizione ordinaria decennale;
di conseguenza nessuna prescrizione del relativo diritto può essere pronunciata.
Non vale a smentire le suesposte considerazioni la circostanza secondo cui il pagamento di tale sconto variabile sarebbe (come da accordo) da effettuarsi in numero tre tranches.
Tale modalità di pagamento non può dirsi finalizzata alla creazione di una periodicità, posto che il pagamento è vincolato a risultati variabili e che potrebbero non verificarsi. La previsione del pagamento in tre tranches deve essere al più ricondotta alla volontà di semplificare e di agevolare il fornitore nel processo amministrativo e di controllo.
L'eccezione sul punto deve essere pertanto rigettata.
Quanto all'eccezione di prescrizione in merito alle somme richieste a titolo di differenziale si osserva quanto segue.
Come detto, il rapporto di fornitura intercorso, non rientra nel rapporto di somministrazione, come disciplinato dall'art. 1559 cc, non trattandosi di obbligazioni periodiche, e va ricondotto alla disciplina della compravendita.
Invero, il gestore con l'ordine di fornitura e il relativo pagamento, diventa proprietario del carburante, che rivende nell'impianto ai propri clienti al dettaglio, lucrando della differenza tempo per tempo tra il prezzo di acquisto e quello di vendita al dettaglio di ciascuna fornitura.
Così qualificato il rapporto, si osserva che le somme delle quali richiedono Parte_1
il pagamento afferiscono ad importi che ha illegittimamente addebitato al NTroparte_1 gestore, non applicando gli sconti sulle forniture di carburante previsti nell'accordo di colore
Esso.
Trattasi di somme indebitamente trattenute dalla resistente e rientranti nella fattispecie della ripetizione dell'indebito, con conseguente prescrizione decennale del relativo diritto.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione formulata dalla resistente deve essere in toto rigettata.
Venendo al merito si osserva quanto segue.
La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per delle NTroparte_1 condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è fondata e, pertanto, va accolta.
È incontroverso che (già è subentrata, per NTroparte_1 NTroparte_2 acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente Esso IA ha stipulato il 23 giugno 2014 con il gestore società (docc.1 e 2 fasc. ricorrente). Parte_3
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra Esso IA e la in ottemperanza a quanto prescritto Parte_3 dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la Esso e le
Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra Esso IA e le associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che ha inviato al gestore il 13 gennaio 2017 (doc. 5 NTroparte_1
fasc. ricorrente), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra Esso IA e e comprendente 140 punti vendita al dettaglio, NTroparte_2
fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del
2014.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante NTroparte_1
al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da
Esso IA S.r.l. con le associazioni di categoria e valido al momento del rifornimento.
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio
1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge 57/2001 e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda del ricorrente di accertamento e dichiarazione della validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, NTroparte_1
e dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile”, parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in NTroparte_1 applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi
(con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso
(3.700,00 x 3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la ricorrente chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed efficacia nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo NTroparte_2 accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per di osservarne le NTroparte_2
condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, la resistente – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante Esso alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato. Quanto invece alla domanda di pagamento di importo pari al margine differenziale spettante al gestore per il periodo 1/05/2017 – 31/12/2023 va pure pronunciato l'accoglimento, richiamandosi le considerazioni e conclusioni della perizia asseverata dal Dott. Per_2
incaricato dalla ricorrente (docc.9 e 9 bis).
Il medesimo perito, sulla base della documentazione contabile (doc.9 e 9 bis) ha formalmente asseverato che “che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante sempre dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014 e del successivo rinnovo del 17 luglio 2018, determina una differenza complessiva di margine mensile del Gestore, deriveante dalla mancata applicazione dello stesso accordo del luglio 2014, determina una differenza complessiva di margine spettante al Gestore da aprile 2017 a dicembre 2017 per Euro
19.003,86, da gennaio 2018 a dicembre 2018 per euro 26.430,36 e da gennaio 2019 a novembre
2019 per euro 17.965,00, da gennaio 2020 a dicembre 2020 per euro 14.288,21, da gennaio
2021 a dicembre 2021 per euro 23.872,89, da gennaio 2022 a dicembre 2022 per euro
18.485,99, da gennaio 2023 a dicembre 2023 per euro 14.037,23 per un totale di euro
134.056,50 oltre IVA come da prospetto di “riepilogo differenziale margine” dovuto al gestore
[…]”.”.
Parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 per totale importo di € 74.000,00, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
Parte resistente va altresì condannata al pagamento dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di carburante CP_2
Esso effettuate per una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro
134.056,50 oltre IVA da aggiungere, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi successivi, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della NTroparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in €
6.307,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimo per fase decisoria in ragione del rito, omessa la fase istruttoria non tenuta), oltre a spese generali, accessori e €
759,00 per anticipazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande attoree: rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata dalla resistente;
rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla resistente;
accerta e dichiara la validità ed efficacia, nei confronti della cessionaria di ramo d'azienda
[...]
e nel rapporto con il gestore ceduto delle NTroparte_1 Parte_1 condizioni economiche previste dall'Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distruzione Esso IA S.r.l. concluso il 16 luglio 2014, sino a conclusione di nuovo accordo collettivo;
condanna per l'effetto al pagamento in favore di NTroparte_1 Parte_1
della somma di euro 74.000,00, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole
[...]
scadenze al saldo, a titolo di sconto ulteriore variabile non corrisposto per le scadenze quadrimestrali dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 maturate alla data della domanda;
condanna pagamento in favore di della NTroparte_4 Parte_1
somma di euro 134.056,50 oltre IVA, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da
[...]
NTroparte_1
condanna al pagamento di favore di delle spese NTroparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 6.307,00 per compenso e € 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario di spese generali, CPA e IVA come per legge.
Brescia, il giorno 20 giugno 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”