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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG nr. 945/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott.ssa Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 28/11/2021 Da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, del Foro di Verona, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 Venezia, Parte appellante Contro (CF/PI ), CP_2 P.IVA_2 con l'Avv. MICHELE ROSA, e domicilio eletto presso il difensore con studio in Verona, Lung'Adige Catena 13, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 342/2021 pronunciata e pubblicata in data 27.5.2021 dal Tribunale di Verona in qualità di Giudice del Lavoro e non notificata.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In riforma della sentenza impugnata: a) rigettarsi le domande di cui Con all'opposizione proposta da rubricata al n. 1156/2018, nei confronti dell e CP_2 Pt_1 confermarsi il decreto ingiunti dannandosi parte opponente, odierna appellata, al p to in favore dell' della somma complessiva di euro 257.430,87 a titolo di contributi previdenziali, oltre Pt_1 sanzioni civil eressi legali dalla maturazione del credito al saldo;
b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: 1) Rigettarsi l'atto di appello proposto dall perché infondato in fatto ed in Pt_1 diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado. 2) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al 15% rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa, per il presente grado del giudizio.
1 *
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28/11/2021, Pt_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 342/2021con la quale il Tribunale di Verona, in funzione di giudice unico del lavoro, revocava il decreto ingiuntivo n. 249/2018 portante la somma di € 257.430,87 emesso a carico della società
. sulla base del verbale ispettivo con il quale veniva contestato, CP_2 ai sensi dell'art. art. 29, co. 2, D.lgs. 276/2003, la responsabilità solidale nell'omissione contributiva, quale società committente, accertata in capo all'impresa 4 Works Scarl.
In particolare, il giudice di primo grado rigettava le pretese dell'Ente previdenziale non essendo dimostrato il presupposto della responsabilità solidale, ossia che i dipendenti della 4 Works Scarl Scarl, per i quali l' ha Pt_1 contestato le omissioni contributive [<l'omessa corresponsione della retribuzione, con omesso versamento contribuzione, nei periodi di assenza dal lavoro, l'omesso contribuzione sugli importi erogati ai lavoratori a titolo “trasferta italia” in busta paga, da considerarsi imponibile per le motivazioni indicate verbale, e assoggettamento dei nero>>], fossero stati applicati nell'ambito delle lavorazioni affidate dall'opponente.
Il Tribunale di Verona ha infatti ritenuto non adeguato il metodo percentuale e presuntivo utilizzato da per la determinazione della quantità, in Pt_1 proporzione alle altre committenti di 4 Works Scarl Scarl, di responsabilità dell'odierna appellata.
1.1. Nel dettaglio, ad avviso del giudice di prime cure,[…] formulando alcune condivisibili osservazioni critiche sul metodo utilizzato dall' per Pt_1 determinare l'onere contributivo a carico del committente. […] In secondo luogo, […] rileva che nel verbale notificato alla Lo.chi srl i contributi addebitati all'obbligato solidale sono stati determinati sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato emesso nei confronti della hi per gli anni 2013, 2014 e 2015. Tuttavia l' (doc. 6) ha prodotto il prospetto Pt_1 del fatturato totale della solo per i primi due anni. Inoltre si rileva che le somme Pt_2 richieste non corrispondono alle percentuali indicate. In terzo luogo l'opponente reitera la contestazione sulla congruità del metodo usato, rilevando che non risultano acquisite le buste paga di tutti i ricorrenti;
che il corrispettivo viene calcolato nelle fatture in base ai pezzi lavorati (e che quindi potevano impiegare solo una minima parte dei soci lavoratori); che dai documenti parziali acquisiti dagli ispettori non risulta la prova che tutti i lavoratori siano
2 stati utilizzati nelle fasi lavorative affidate dalla hi alla 4 Work. Le argomentazioni svolte dalla parte opponente sono condivisibili. Il criterio utilizzato dagli ispettori è stato ritenuto da questo Tribunale (cfr. sentenza n. 623/19) e dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 517/2018, seguita peraltro da una pronuncia di contrario avviso, la n.7/2021) quale idoneo parametro presuntivo in fattispecie caratterizzate dalla possibilità di individuare degli elementi in fatto, fondanti la presunzione che tutti gli appalti del committente siano similari, con "analoghe tempistiche ed impiego di professionalità equivalenti" (per es. nell'ambito di subfornitura di fasi di lavorazioni di confezionamento abiti). Nel caso in esame gli ispettori non hanno verificato se e quanti lavoratori abbiano svolto prestazioni per le lavorazioni eseguite per conto di hi e se le prestazioni svolte nello stesso capannone di commissionate da altre aziende, avessero contenuto Parte_3 simile. Inoltre dai prospetti di fatturazione risultano incarichi da parte di committenti eterogenei, tra cui anche ricorrono spesso nomi di aziende agricole. L' ha prodotto come Pt_1 doc. 8 la dichiarazione di taluni lavoratori (DE VE e Bepari Nosdak) che hanno riferito agli ispettori di avere sempre lavorato presso la hi di e quelle di un altro Parte_3 lavoratore ( , che ha dichiarato invece di avere lavorato nel 2014 Persona_1 esclusivamente presso aziende agricole. Nel doc. 6 vi è un prospetto (verosimilmente Pt_1 fornito dal consulente della cooperativa 4 Work) in cui sono riportati al 10.3.2014 i nominativi di ben 89 soci lavoratori. Nell'annotazione di servizio della Guardia di Finanza (doc. 4 in data 11.2.2015 i verbalizzanti riferiscono di avere rilevato presso Pt_1 il capannone di la presenza di n. 18 lavoratori della cooperativa. Pertanto Parte_3 percentuale, dei contributi relativi a tutti i lavoratori della cooperativa. Ad avviso dello scrivente, la funzione ispettiva avrebbe dovuto approfondire tale aspetto e, quanto meno, accertare quali fossero i lavoratori adibiti esclusivamente o prevalentemente alle lavorazioni meccaniche, di similare contenuto, presso lo stabilimento adiacente alla sede della hi e procedere all'addebito dei contributi (anche avvalendosi del criterio costituito dalla incidenza percentuale del fatturato) su tale quota di lavoratori. […] La non attendibilità sul metodo di imputazione dei contributi, che si riverbera in maniera decisiva sulla prova del quantum richiesto in sede monitoria dall' è assorbente rispetto alle altre questioni discusse nella Pt_1 causa (addebito contributivo per riduzione orario di lavoro, trasferte, disconoscimento rapporto di lavoro, periodi di lavoro irregolare). In conclusione, l non ha fornito la Pt_1 prova del quantum richiesto con domanda monitoria e pertanto l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto opposto>>.
1.2. In conclusione, il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite tra le parti.
3 2. Avverso la sentenza di primo grado l'Ente previdenziale proponeva appello con un unico articolato motivo di appello.
2.1. L'odierno appellante ripercorreva, genericamente, le attività svolte in sede ispettiva e richiamava pronunce della Corte d'Appello di Venezia inerenti alla modalità di imputazione della contribuzione applicata dagli ispettori. Secondo
quindi, che pur non prendeva posizione sulle questioni poste dalla Pt_1 sentenza di primo grado a fondamento della decisione, ne conseguiva che l'imputazione presuntiva operata in percentuale rispetto al fatturato si appalesava pienamente legittima.
3. Si costituiva ritualmente la società instando per il rigetto CP_2 dell'appello nella sostanza riproponendo le difese, tutte, anche a confutazione delle singole pretese creditorie avanzate da esposte in primo grado. Pt_1
4. La causa, la cui prima udienza era fissata al 3/3/2023, subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 21/2/2023 e 1/2/2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 2/10/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Questione nodale posta dalla parte appellante con la proposizione della presente impugnazione attiene alla possibilità o meno di ricostruire in termini presuntivi e percentuali la quantità di responsabilità ex art. 29, DLgs. 276/2003 di una tra le molteplici committenti appalto.
6.1. Ciò chiarito rileva il Collegio giudicante come questa Corte di Appello abbia in molteplici pregresse occasioni affrontato e deciso la suddetta questione nell'ambito di giudizi, si vedano ad esempio le sentenze nn. 422/25 e 423/25, conclusisi con il rigetto delle richieste di Inoltre, già con la Pt_1 pronuncia n. 331/24, la scrivente Corte, seppur in via incidentale, aveva espresso perplessità in merito al criterio di calcolo adottato da Pt_1
6.2. In particolare questa Corte, con la pronuncia n. 423/25, i cui principii intende oggi confermare, ha avuto modo di esprimersi nei termini che seguono:
<13. Condivisibile, come già sopra anticipato, è invece il quarto motivo di appello (il terzo motivo di impugnazione proposto nell'ambito del giudizio riunto).
4 13.1. Preme innanzi tutto rilevare come i calcoli effettuati da al fine della
Pt_1 determinazione dei contributi dovuti dalla XXX [riportati nel verbale di ricognizione n. 636197 del 3/5/2016 posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto] e così pure dagli svariati altri committenti di www e, poi, di YYY, risultino assai poco comprensibili. Ciò, in particolare, in considerazione del fatto che risulta del tutto assente la chiara indicazione di quanto pretenderebbe da YYY per contributi evasi/omessi (non potendo peraltro tale
Pt_1 somma essere ricavata dalla complessiva documentazione in atti;
certo non lo è dal verbale datato 25/5/2016 - doc. 9 – che riporta un dato persino inferiore a quanto richiesto
Pt_1 da alla XXX).
Pt_1
Tale conteggio, per quanto è possibile ricostruire, dal momento che manca l'indicazione della complessiva contribuzione evasa/omessa da YYY ed il preciso criterio di calcolo, pare invero determinare l'entità dei contributi dovuti da ciascun committente e sub-committente, in via diretta, sulla base delle somme portate dalle fatture analizzate, come se vi fosse perfetta corrispondenza tra somma pagata dalla committente all'appaltatrice e quanto da questa sopportato per remunerare i propri lavoratori;
il che, è ovvio, non può logicamente essere dal momento che è presumibile che ciascuna appaltatrice e subappaltatrice abbia ritratto un utile dalla commessa assunta di modo che quanto dalle stesse fatturato non può certo corrispondere al costo del lavoro.
In altre parole, non risulta affatto che il dato del fatturato sia stato utilizzato da solo Pt_1 ed esclusivamente per ricostruire la percentuale di utilizzo da parte di ciascun committente e sub-committente delle prestazioni rese da YYY e, in particolare dai dipendenti della stessa, apparendo invece essere stato utilizzato da il dato del fatturato al fine di determinare, Pt_1 in modo piuttosto semplicistico, in via diretta, l'entità del costo del lavoro e, da qui, la percentuale da imputare a contributi.
13.2. Deve poi essere detto, pur premendo al Collegio precisare che il criterio di calcolo proposto da non è, almeno in linea astratta, totalmente da rigettare, come ogni Pt_1 ricostruzione presuntiva dell'entità dei contributi presupponga la prova (e prim'ancora l'allegazione) di quei dati di fatto che consentono di affermare che il lavoro assunto in appalto è identico (quantomeno altamente similare) per tutte le commesse assunte e, soprattutto, remunerato in modo identico, di modo che sia possibile in definitiva affermare che l'attività posta in essere dalla ditta appaltatrice (qui YYY) per conto delle committenti tutte (tra queste la XXX) è stato svolto in sostanziale regime di parità tanto con riferimento ai tempi di lavorazione quanto con riferimento ai costi. Ed infatti, solo sulla base di simili presupposti, è possibile sostenere che vi è proporzionalità diretta tra quanto fatturato e la quantità di lavoro che l'appaltatrice (nel caso di specie YYY) ha dedicato allo svolgimento di ciascuna commessa assunta. Solo in tale modo è possibile ricostruire con un certo grado di
5 attendibilità, pur restando incerta la quantità di lavoratori impiegati in ciascuna commessa e le ore dedicate, la porzione di contributi di cui ciascuna committente è tenuta a farsi carico.
Occorre poi – e di ciò non vi è traccia alcuna nel ragionare dell' tanto in sede di Pt_1 formazione del verbale di accertamento quanto in sede giudiziale e così pure nella complessiva documentazione riversata in atti – che le percentuali come sopra ricavate siano poi utilizzate per ripartire tra i vari committenti e sub-committenti l'entità del complessivamente evaso;
entità complessiva che, come sopra detto, resta ignota nel presente giudizio.
In ogni caso, sempre come sopra detto, l'accoglimento delle tesi di quanto alla Pt_1 parametrazione del dovuto da parte di ciascun committente e, tra questi la XXX, presuppone che sia fornita la prova, quantomeno in via tendenziale, dell'uniformità del lavoro da parte dei dipendenti dell'appaltante - YYY – con rifermento a tutte le commesse e, inoltre, dell'uniformità delle condizioni contrattuali applicate sempre dall'appaltante alle committenti. Ciò in quanto, è evidente, solamente in presenza di identiche condizioni, è possibile affermare che a fatture di identico peso monetario corrisponde una identica quantità di lavoro e, quindi, di retribuzione e, poi, di lavoratori impiegati e, in definitiva, una identica quantità di contributi dovuti.
Tutto questo, anche perché non risulta in alcun modo allegato, se non in via del tutto generica, non è possibile dirlo.
Deve peraltro essere rilevato come anche questa Corte, seppur in via incidentale, abbia anche di recente espresso le proprie perplessità – con la sentenza n. 331/24 – in merito al criterio proposto da al fine della determinazione dell'entità dei contributi – non corrisposti da Pt_1 un unico appaltatore che opera su molteplici commesse - dovuti da ciascuno dei suoi committenti, avendo in particolare sottolineato la necessità di almeno generica individuazione del numero di lavoratori – in relazione ai quali devono essere versati i contributivi – impiegati, per un certo lasso di tempo, nelle lavorazioni oggetto di appalto>>.
Principii quelli sopra espressi sui quali, a ben vedere, si fondano anche le pronunce che la difesa di ha prodotto, citandole come precedenti a sé Pt_1 favorevoli, nel corso dell'udienza di discussione in data 2/10/2025.
Orbene, la valutazione fatta dalla Corte d'Appello di Venezia è nella sostanza negativa rispetto al criterio proposto da reputando la Corte Pt_1 indispensabile che che è certamente onerata della prova delle Pt_1 circostanze poste a fondamento della propria domanda, fornisca informazioni sufficientemente precise in ordine all'uniformità delle lavorazioni prestate dall'appaltatore (principale obbligato verso presso i vari committenti e, Pt_1
6 inoltre, dia la prova del fatto che tutti i contratti di appalto tra appaltatore ed i vari committenti presentino condizioni quantomeno similari atteso che solo in presenza di identiche/similari situazioni è possibile ricostruire, sulla base di un ragionamento logico deduttivo che muova dall'entità del fatturato così da ricostruire la quantità di lavoro, l'ipotetico lavoro assolto dai lavoratori dell'appaltatore (inadempiente nei confronti dell' ) e, da qui, Controparte_3 risalire alla percentuale di contribuzione evasa/omessa generata da ogni singolo appalto.
6.3. Ora, nel caso di specie, viste le difese di è assodato come alcun Pt_1 dato preciso sia stato fornito al giudicante (sia in primo sia in secondo grado) di modo che anche nel caso che ci occupa è inevitabile pervenire alle conclusioni alle quali la Corte è giunta nei precedenti ed analoghi giudizio dovendosi peraltro rilevare come a nulla valga rifarsi al principio di non contestazione atteso che questa (la non contestazione) può operare solo con riferimento a circostanze conosciute dalla controparte e non certo rispetto a fatti – nel caso di specie le condizioni praticate dall'impresa 4 Works Scarl alle proprie molteplici committenti – evidentemente ignoti a . ed, CP_2 invero, certamente conoscibili da Pt_1
Quanto sopra tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, è pacifico – se non altro perché non contestato – che 4 Works Scarl Scarl svolgesse attività in appalto eterogenee (in ambito metalmeccanico ed in agricoltura), quindi più che presumibilmente soggette a condizioni economiche differenti.
6.4. Quanto poi alla giurisprudenza apparentemente favorevole di legittimità – in altri giudizi di appello citata da – questa Corte – sempre con la Pt_1 sentenza n. 423/2025 - ha già avuto modo di precisare che <13.3. Deve poi essere detto, avendo richiamato alcuni precedenti della Cassazione apparentemente Pt_1 favorevoli alle tesi sostenute, come null'affatto pertinente sia il richiamo alla sentenza resa dalla Suprema Corte (Cass. civ. 17483/2020) che, a ben vedere, non riguarda un caso in parte analogo a quello qui in trattazione, venendo in quel caso in considerazione i premi assicurativi nei confronti dell . In quell'ipotesi, infatti, l'identificazione dei lavoratori CP_4 adibiti all'appalto non è stata ritenuta necessaria rivestendo, invece, importanza l'entità del monte salari, che costituisce la base di calcolo del premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario. Non è però così per i contributi che, Pt_1 viceversa, vengono versati per una determinata posizione lavorativa, per cui il debito
7 contributivo sorge in relazione a specifici lavoratori, che è necessario dimostrare abbiano operato all'interno dell'appalto.
Parimenti non decisivo è il richiamo alla pronuncia, che ha menzionato in sede di Pt_1 finale discussione della lite, la n. 19735/2023 resa dalla Corte di cassazione. Tale ultima sentenza, infatti, si limita ad evidenziare che il tema della prova del credito è, in casi similari a quello qui in discussione, questione di merito rispetto alla quale il giudizio di legittimità è necessariamente limitato. Ora, reputa il Collegio, lo si ribadisce, che la ricostruzione del credito in termini presuntivi non è operazione a priori errata e come tuttavia, nel caso di specie, la stessa non è sorretta da quegli elementi in fatto che consentono di ritenere fondate le tesi esposte da . Pt_1
7. Alla luce di quanto sopra, l'appello deve di conseguenza essere rigettato.
8. Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza potendo essere liquidate secondo valori medi di scaglione in base alle previsioni del DM 55/14 e successive modificazioni tenuto quindi conto del valore di controversia (superiore ad € 250.000) e, in ogni caso, del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria per addivenire alla decisione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado liquidate in € 14.239,00 oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott.ssa Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 28/11/2021 Da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, del Foro di Verona, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 Venezia, Parte appellante Contro (CF/PI ), CP_2 P.IVA_2 con l'Avv. MICHELE ROSA, e domicilio eletto presso il difensore con studio in Verona, Lung'Adige Catena 13, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 342/2021 pronunciata e pubblicata in data 27.5.2021 dal Tribunale di Verona in qualità di Giudice del Lavoro e non notificata.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: In riforma della sentenza impugnata: a) rigettarsi le domande di cui Con all'opposizione proposta da rubricata al n. 1156/2018, nei confronti dell e CP_2 Pt_1 confermarsi il decreto ingiunti dannandosi parte opponente, odierna appellata, al p to in favore dell' della somma complessiva di euro 257.430,87 a titolo di contributi previdenziali, oltre Pt_1 sanzioni civil eressi legali dalla maturazione del credito al saldo;
b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: 1) Rigettarsi l'atto di appello proposto dall perché infondato in fatto ed in Pt_1 diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado. 2) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al 15% rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa, per il presente grado del giudizio.
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MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28/11/2021, Pt_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 342/2021con la quale il Tribunale di Verona, in funzione di giudice unico del lavoro, revocava il decreto ingiuntivo n. 249/2018 portante la somma di € 257.430,87 emesso a carico della società
. sulla base del verbale ispettivo con il quale veniva contestato, CP_2 ai sensi dell'art. art. 29, co. 2, D.lgs. 276/2003, la responsabilità solidale nell'omissione contributiva, quale società committente, accertata in capo all'impresa 4 Works Scarl.
In particolare, il giudice di primo grado rigettava le pretese dell'Ente previdenziale non essendo dimostrato il presupposto della responsabilità solidale, ossia che i dipendenti della 4 Works Scarl Scarl, per i quali l' ha Pt_1 contestato le omissioni contributive [<l'omessa corresponsione della retribuzione, con omesso versamento contribuzione, nei periodi di assenza dal lavoro, l'omesso contribuzione sugli importi erogati ai lavoratori a titolo “trasferta italia” in busta paga, da considerarsi imponibile per le motivazioni indicate verbale, e assoggettamento dei nero>>], fossero stati applicati nell'ambito delle lavorazioni affidate dall'opponente.
Il Tribunale di Verona ha infatti ritenuto non adeguato il metodo percentuale e presuntivo utilizzato da per la determinazione della quantità, in Pt_1 proporzione alle altre committenti di 4 Works Scarl Scarl, di responsabilità dell'odierna appellata.
1.1. Nel dettaglio, ad avviso del giudice di prime cure,
che il corrispettivo viene calcolato nelle fatture in base ai pezzi lavorati (e che quindi potevano impiegare solo una minima parte dei soci lavoratori); che dai documenti parziali acquisiti dagli ispettori non risulta la prova che tutti i lavoratori siano
2 stati utilizzati nelle fasi lavorative affidate dalla hi alla 4 Work. Le argomentazioni svolte dalla parte opponente sono condivisibili. Il criterio utilizzato dagli ispettori è stato ritenuto da questo Tribunale (cfr. sentenza n. 623/19) e dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 517/2018, seguita peraltro da una pronuncia di contrario avviso, la n.7/2021) quale idoneo parametro presuntivo in fattispecie caratterizzate dalla possibilità di individuare degli elementi in fatto, fondanti la presunzione che tutti gli appalti del committente siano similari, con "analoghe tempistiche ed impiego di professionalità equivalenti" (per es. nell'ambito di subfornitura di fasi di lavorazioni di confezionamento abiti). Nel caso in esame gli ispettori non hanno verificato se e quanti lavoratori abbiano svolto prestazioni per le lavorazioni eseguite per conto di hi e se le prestazioni svolte nello stesso capannone di commissionate da altre aziende, avessero contenuto Parte_3 simile. Inoltre dai prospetti di fatturazione risultano incarichi da parte di committenti eterogenei, tra cui anche ricorrono spesso nomi di aziende agricole. L' ha prodotto come Pt_1 doc. 8 la dichiarazione di taluni lavoratori (DE VE e Bepari Nosdak) che hanno riferito agli ispettori di avere sempre lavorato presso la hi di e quelle di un altro Parte_3 lavoratore ( , che ha dichiarato invece di avere lavorato nel 2014 Persona_1 esclusivamente presso aziende agricole. Nel doc. 6 vi è un prospetto (verosimilmente Pt_1 fornito dal consulente della cooperativa 4 Work) in cui sono riportati al 10.3.2014 i nominativi di ben 89 soci lavoratori. Nell'annotazione di servizio della Guardia di Finanza (doc. 4 in data 11.2.2015 i verbalizzanti riferiscono di avere rilevato presso Pt_1 il capannone di la presenza di n. 18 lavoratori della cooperativa. Pertanto Parte_3 percentuale, dei contributi relativi a tutti i lavoratori della cooperativa. Ad avviso dello scrivente, la funzione ispettiva avrebbe dovuto approfondire tale aspetto e, quanto meno, accertare quali fossero i lavoratori adibiti esclusivamente o prevalentemente alle lavorazioni meccaniche, di similare contenuto, presso lo stabilimento adiacente alla sede della hi e procedere all'addebito dei contributi (anche avvalendosi del criterio costituito dalla incidenza percentuale del fatturato) su tale quota di lavoratori. […] La non attendibilità sul metodo di imputazione dei contributi, che si riverbera in maniera decisiva sulla prova del quantum richiesto in sede monitoria dall' è assorbente rispetto alle altre questioni discusse nella Pt_1 causa (addebito contributivo per riduzione orario di lavoro, trasferte, disconoscimento rapporto di lavoro, periodi di lavoro irregolare). In conclusione, l non ha fornito la Pt_1 prova del quantum richiesto con domanda monitoria e pertanto l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto opposto>>.
1.2. In conclusione, il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite tra le parti.
3 2. Avverso la sentenza di primo grado l'Ente previdenziale proponeva appello con un unico articolato motivo di appello.
2.1. L'odierno appellante ripercorreva, genericamente, le attività svolte in sede ispettiva e richiamava pronunce della Corte d'Appello di Venezia inerenti alla modalità di imputazione della contribuzione applicata dagli ispettori. Secondo
quindi, che pur non prendeva posizione sulle questioni poste dalla Pt_1 sentenza di primo grado a fondamento della decisione, ne conseguiva che l'imputazione presuntiva operata in percentuale rispetto al fatturato si appalesava pienamente legittima.
3. Si costituiva ritualmente la società instando per il rigetto CP_2 dell'appello nella sostanza riproponendo le difese, tutte, anche a confutazione delle singole pretese creditorie avanzate da esposte in primo grado. Pt_1
4. La causa, la cui prima udienza era fissata al 3/3/2023, subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 21/2/2023 e 1/2/2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 2/10/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Questione nodale posta dalla parte appellante con la proposizione della presente impugnazione attiene alla possibilità o meno di ricostruire in termini presuntivi e percentuali la quantità di responsabilità ex art. 29, DLgs. 276/2003 di una tra le molteplici committenti appalto.
6.1. Ciò chiarito rileva il Collegio giudicante come questa Corte di Appello abbia in molteplici pregresse occasioni affrontato e deciso la suddetta questione nell'ambito di giudizi, si vedano ad esempio le sentenze nn. 422/25 e 423/25, conclusisi con il rigetto delle richieste di Inoltre, già con la Pt_1 pronuncia n. 331/24, la scrivente Corte, seppur in via incidentale, aveva espresso perplessità in merito al criterio di calcolo adottato da Pt_1
6.2. In particolare questa Corte, con la pronuncia n. 423/25, i cui principii intende oggi confermare, ha avuto modo di esprimersi nei termini che seguono:
<13. Condivisibile, come già sopra anticipato, è invece il quarto motivo di appello (il terzo motivo di impugnazione proposto nell'ambito del giudizio riunto).
4 13.1. Preme innanzi tutto rilevare come i calcoli effettuati da al fine della
Pt_1 determinazione dei contributi dovuti dalla XXX [riportati nel verbale di ricognizione n. 636197 del 3/5/2016 posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto] e così pure dagli svariati altri committenti di www e, poi, di YYY, risultino assai poco comprensibili. Ciò, in particolare, in considerazione del fatto che risulta del tutto assente la chiara indicazione di quanto pretenderebbe da YYY per contributi evasi/omessi (non potendo peraltro tale
Pt_1 somma essere ricavata dalla complessiva documentazione in atti;
certo non lo è dal verbale datato 25/5/2016 - doc. 9 – che riporta un dato persino inferiore a quanto richiesto
Pt_1 da alla XXX).
Pt_1
Tale conteggio, per quanto è possibile ricostruire, dal momento che manca l'indicazione della complessiva contribuzione evasa/omessa da YYY ed il preciso criterio di calcolo, pare invero determinare l'entità dei contributi dovuti da ciascun committente e sub-committente, in via diretta, sulla base delle somme portate dalle fatture analizzate, come se vi fosse perfetta corrispondenza tra somma pagata dalla committente all'appaltatrice e quanto da questa sopportato per remunerare i propri lavoratori;
il che, è ovvio, non può logicamente essere dal momento che è presumibile che ciascuna appaltatrice e subappaltatrice abbia ritratto un utile dalla commessa assunta di modo che quanto dalle stesse fatturato non può certo corrispondere al costo del lavoro.
In altre parole, non risulta affatto che il dato del fatturato sia stato utilizzato da solo Pt_1 ed esclusivamente per ricostruire la percentuale di utilizzo da parte di ciascun committente e sub-committente delle prestazioni rese da YYY e, in particolare dai dipendenti della stessa, apparendo invece essere stato utilizzato da il dato del fatturato al fine di determinare, Pt_1 in modo piuttosto semplicistico, in via diretta, l'entità del costo del lavoro e, da qui, la percentuale da imputare a contributi.
13.2. Deve poi essere detto, pur premendo al Collegio precisare che il criterio di calcolo proposto da non è, almeno in linea astratta, totalmente da rigettare, come ogni Pt_1 ricostruzione presuntiva dell'entità dei contributi presupponga la prova (e prim'ancora l'allegazione) di quei dati di fatto che consentono di affermare che il lavoro assunto in appalto è identico (quantomeno altamente similare) per tutte le commesse assunte e, soprattutto, remunerato in modo identico, di modo che sia possibile in definitiva affermare che l'attività posta in essere dalla ditta appaltatrice (qui YYY) per conto delle committenti tutte (tra queste la XXX) è stato svolto in sostanziale regime di parità tanto con riferimento ai tempi di lavorazione quanto con riferimento ai costi. Ed infatti, solo sulla base di simili presupposti, è possibile sostenere che vi è proporzionalità diretta tra quanto fatturato e la quantità di lavoro che l'appaltatrice (nel caso di specie YYY) ha dedicato allo svolgimento di ciascuna commessa assunta. Solo in tale modo è possibile ricostruire con un certo grado di
5 attendibilità, pur restando incerta la quantità di lavoratori impiegati in ciascuna commessa e le ore dedicate, la porzione di contributi di cui ciascuna committente è tenuta a farsi carico.
Occorre poi – e di ciò non vi è traccia alcuna nel ragionare dell' tanto in sede di Pt_1 formazione del verbale di accertamento quanto in sede giudiziale e così pure nella complessiva documentazione riversata in atti – che le percentuali come sopra ricavate siano poi utilizzate per ripartire tra i vari committenti e sub-committenti l'entità del complessivamente evaso;
entità complessiva che, come sopra detto, resta ignota nel presente giudizio.
In ogni caso, sempre come sopra detto, l'accoglimento delle tesi di quanto alla Pt_1 parametrazione del dovuto da parte di ciascun committente e, tra questi la XXX, presuppone che sia fornita la prova, quantomeno in via tendenziale, dell'uniformità del lavoro da parte dei dipendenti dell'appaltante - YYY – con rifermento a tutte le commesse e, inoltre, dell'uniformità delle condizioni contrattuali applicate sempre dall'appaltante alle committenti. Ciò in quanto, è evidente, solamente in presenza di identiche condizioni, è possibile affermare che a fatture di identico peso monetario corrisponde una identica quantità di lavoro e, quindi, di retribuzione e, poi, di lavoratori impiegati e, in definitiva, una identica quantità di contributi dovuti.
Tutto questo, anche perché non risulta in alcun modo allegato, se non in via del tutto generica, non è possibile dirlo.
Deve peraltro essere rilevato come anche questa Corte, seppur in via incidentale, abbia anche di recente espresso le proprie perplessità – con la sentenza n. 331/24 – in merito al criterio proposto da al fine della determinazione dell'entità dei contributi – non corrisposti da Pt_1 un unico appaltatore che opera su molteplici commesse - dovuti da ciascuno dei suoi committenti, avendo in particolare sottolineato la necessità di almeno generica individuazione del numero di lavoratori – in relazione ai quali devono essere versati i contributivi – impiegati, per un certo lasso di tempo, nelle lavorazioni oggetto di appalto>>.
Principii quelli sopra espressi sui quali, a ben vedere, si fondano anche le pronunce che la difesa di ha prodotto, citandole come precedenti a sé Pt_1 favorevoli, nel corso dell'udienza di discussione in data 2/10/2025.
Orbene, la valutazione fatta dalla Corte d'Appello di Venezia è nella sostanza negativa rispetto al criterio proposto da reputando la Corte Pt_1 indispensabile che che è certamente onerata della prova delle Pt_1 circostanze poste a fondamento della propria domanda, fornisca informazioni sufficientemente precise in ordine all'uniformità delle lavorazioni prestate dall'appaltatore (principale obbligato verso presso i vari committenti e, Pt_1
6 inoltre, dia la prova del fatto che tutti i contratti di appalto tra appaltatore ed i vari committenti presentino condizioni quantomeno similari atteso che solo in presenza di identiche/similari situazioni è possibile ricostruire, sulla base di un ragionamento logico deduttivo che muova dall'entità del fatturato così da ricostruire la quantità di lavoro, l'ipotetico lavoro assolto dai lavoratori dell'appaltatore (inadempiente nei confronti dell' ) e, da qui, Controparte_3 risalire alla percentuale di contribuzione evasa/omessa generata da ogni singolo appalto.
6.3. Ora, nel caso di specie, viste le difese di è assodato come alcun Pt_1 dato preciso sia stato fornito al giudicante (sia in primo sia in secondo grado) di modo che anche nel caso che ci occupa è inevitabile pervenire alle conclusioni alle quali la Corte è giunta nei precedenti ed analoghi giudizio dovendosi peraltro rilevare come a nulla valga rifarsi al principio di non contestazione atteso che questa (la non contestazione) può operare solo con riferimento a circostanze conosciute dalla controparte e non certo rispetto a fatti – nel caso di specie le condizioni praticate dall'impresa 4 Works Scarl alle proprie molteplici committenti – evidentemente ignoti a . ed, CP_2 invero, certamente conoscibili da Pt_1
Quanto sopra tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, è pacifico – se non altro perché non contestato – che 4 Works Scarl Scarl svolgesse attività in appalto eterogenee (in ambito metalmeccanico ed in agricoltura), quindi più che presumibilmente soggette a condizioni economiche differenti.
6.4. Quanto poi alla giurisprudenza apparentemente favorevole di legittimità – in altri giudizi di appello citata da – questa Corte – sempre con la Pt_1 sentenza n. 423/2025 - ha già avuto modo di precisare che <13.3. Deve poi essere detto, avendo richiamato alcuni precedenti della Cassazione apparentemente Pt_1 favorevoli alle tesi sostenute, come null'affatto pertinente sia il richiamo alla sentenza resa dalla Suprema Corte (Cass. civ. 17483/2020) che, a ben vedere, non riguarda un caso in parte analogo a quello qui in trattazione, venendo in quel caso in considerazione i premi assicurativi nei confronti dell . In quell'ipotesi, infatti, l'identificazione dei lavoratori CP_4 adibiti all'appalto non è stata ritenuta necessaria rivestendo, invece, importanza l'entità del monte salari, che costituisce la base di calcolo del premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario. Non è però così per i contributi che, Pt_1 viceversa, vengono versati per una determinata posizione lavorativa, per cui il debito
7 contributivo sorge in relazione a specifici lavoratori, che è necessario dimostrare abbiano operato all'interno dell'appalto.
Parimenti non decisivo è il richiamo alla pronuncia, che ha menzionato in sede di Pt_1 finale discussione della lite, la n. 19735/2023 resa dalla Corte di cassazione. Tale ultima sentenza, infatti, si limita ad evidenziare che il tema della prova del credito è, in casi similari a quello qui in discussione, questione di merito rispetto alla quale il giudizio di legittimità è necessariamente limitato. Ora, reputa il Collegio, lo si ribadisce, che la ricostruzione del credito in termini presuntivi non è operazione a priori errata e come tuttavia, nel caso di specie, la stessa non è sorretta da quegli elementi in fatto che consentono di ritenere fondate le tesi esposte da . Pt_1
7. Alla luce di quanto sopra, l'appello deve di conseguenza essere rigettato.
8. Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza potendo essere liquidate secondo valori medi di scaglione in base alle previsioni del DM 55/14 e successive modificazioni tenuto quindi conto del valore di controversia (superiore ad € 250.000) e, in ogni caso, del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria per addivenire alla decisione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado liquidate in € 14.239,00 oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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