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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 42/2023, 9352/2024, 9353/2024, 9354/2024,
9493/2024, 10508/2024, 12042/2024, 12043/2024 del Ruolo Generale vertentI
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6
, (Avv.ti RINALDI Parte_7 Parte_8
GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER E ZAMPIERI NICOLA)
ricorrenti
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente
[...]
, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l'a. Pt_1
s. 2021/22;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_2
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 2.000,00 per gli
[...]
aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente , Parte_3
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 2.500,00 per gli aa. ss.
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_4
, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per
[...]
gli aa. ss. 2018/19, 2019/20 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_5
, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00 per
[...]
gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22;
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_6
, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00
[...]
per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22;
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente , Parte_7
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per gli aa. ss.
2020/21, 2022/23 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente
[...]
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € Parte_8
1.500,00 per gli aa. ss. 2020/21, 2022/23 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento spese processuali in favore delle ricorrenti che liquida in tal misura in € 4.950,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore dei difensori antistatari.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, le ricorrenti deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati –
quali supplenti annuali o fine al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. precari come le ricorrenti;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale gli riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento, con Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si CP_1
costituiva in giudizio.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, le ricorrenti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 27/01/2025 e le cause vengono tutte decise con il deposito di questa sentenza.
◊
Le domande sono fondate sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Nella pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124
del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1
quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo,
spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle ricorrenti per ciascuno degli
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anni scolastici indicati in ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando fino alla riunione per ogni causa i valori non inferiori ai minimi del relativo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenendo conto per questa della limitata attività
processuale svolta (senza di fatto attività istruttoria e senza significative deduzioni in corso di causa), ed un unico onorario per la fase decisoria con una maggiorazione del 210% in ragione della difesa cumulativa. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
◊
Così deciso in Palermo, il 30/1/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 42/2023, 9352/2024, 9353/2024, 9354/2024,
9493/2024, 10508/2024, 12042/2024, 12043/2024 del Ruolo Generale vertentI
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6
, (Avv.ti RINALDI Parte_7 Parte_8
GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER E ZAMPIERI NICOLA)
ricorrenti
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente
[...]
, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l'a. Pt_1
s. 2021/22;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_2
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 2.000,00 per gli
[...]
aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente , Parte_3
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 2.500,00 per gli aa. ss.
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_4
, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per
[...]
gli aa. ss. 2018/19, 2019/20 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_5
, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00 per
[...]
gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22;
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_6
, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00
[...]
per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22;
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente , Parte_7
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per gli aa. ss.
2020/21, 2022/23 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente
[...]
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € Parte_8
1.500,00 per gli aa. ss. 2020/21, 2022/23 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento spese processuali in favore delle ricorrenti che liquida in tal misura in € 4.950,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore dei difensori antistatari.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, le ricorrenti deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati –
quali supplenti annuali o fine al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. precari come le ricorrenti;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale gli riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento, con Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si CP_1
costituiva in giudizio.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, le ricorrenti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 27/01/2025 e le cause vengono tutte decise con il deposito di questa sentenza.
◊
Le domande sono fondate sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Nella pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124
del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1
quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo,
spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle ricorrenti per ciascuno degli
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anni scolastici indicati in ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando fino alla riunione per ogni causa i valori non inferiori ai minimi del relativo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenendo conto per questa della limitata attività
processuale svolta (senza di fatto attività istruttoria e senza significative deduzioni in corso di causa), ed un unico onorario per la fase decisoria con una maggiorazione del 210% in ragione della difesa cumulativa. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
◊
Così deciso in Palermo, il 30/1/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro