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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1758/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1758/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
POMPILIO GIANCARLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO CP_1 C.F._1
FRANCESCO
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 10.06.19, la
[...] conveniva in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta, Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 289/19 emesso dal Tribunale di
Castrovillari il 12.04.19, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 12.100,00, oltre interessi, a titolo di compenso professionale per l'effettuazione di lavori di sbancamento in alveo del fiume Crati. pagina 1 di 5 Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria, assumendo di aver già versato il corrispettivo per i lavori effettuati, nonché la prescrizione del diritto di credito fatto valere.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 289/2019 emesso nel procedimento RG 511/2019 dal Tribunale di Castrovillari il 12/04/2019 e notificato il
02/05/2019, per i motivi sopra esposti.
Si costituiva in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta il quale contestava le CP_1 avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza,
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato ex ar. 93 c.p.c. .
Con ordinanza del 20.02.20 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
All'udienza del 06.03.25 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sul merito del giudizio.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è infondata e non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
pagina 2 di 5 Sempre in via preliminare va osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ. 5915/11).
Va, altresi', precisato che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009,
n. 24542).
Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente circa l'intervenuto pagamento dei lavori effettivamente svolti fino al settembre 2011, l'opponente, non ha dimostrato di aver effettuato lavori successivamente al primo saldo dei lavori, effettuato dall'opponente nella misura non contestata di € 2.100,00.
Sul punto, infatti, l'unico teste di parte opposta ha riferito in ordine alla domanda : Testimone_1
“1. Vero che a partire dall' 1 Settembre 2011 e per le successive due settimane fino al 15
Settembre 2011, ha visto eseguire personalmente al sig. , lavori di sbancamento , con i CP_1 propri mezzi ( motopala ed escavatore ) in località Terranova da Sibari nei pressi dell'alveo del fiume Crati ?
(teste) “Mi è capitato di vederlo perché era interrotto il ponte che conduce all'azienda dove lavoravo. Per non fare il giro mi facevo accompagnare lì così da poter attraversare il ponte a piedi.
In queste occasioni mi è capitato di vedere il sig intento lì vicino ad eseguire tali lavorazioni. CP_1
Non ricordo bene le date, non so dire se fosse agosto o settembre. Ricordo di averlo visto intento ad effettuare tali lavorazioni per una decina di giorni”.
Ed in merito alla domanda: “
2. Vero che i mezzi utilizzati dal sig. ed in particolare CP_1
l'escavatore erano perfettamente funzionanti”?
(teste) “Non lo so.”
pagina 3 di 5 Di converso, I testi di parte opponente e hanno confermato che prima Tes_2 Testimone_3 prima di affidare altri lavori, l'escavatore del Geom. subiva un guasto che non gli consentiva CP_1
di eseguire lavori di scavo e che alla luce di tale guasto i lavori venivano affidati ad altra impresa, posto che i tempi per il ripristino dell'escavatore non erano compatibili con i tempi di consegna dei lavori Precisando che dopo la rottura dell'escavatore, non aveva più eseguito lavori CP_1 per conto del e che lo stesso aveva eseguito lavori nell'agosto 2011. Parte_1
Si ritiene, pertanto, che il materiale probatorio in atti non sia sufficiente a supportare la pretesa creditoria dell'istante, attesa anche l'imprecisione dell'unico teste addotto circa i tempi di effettuazione dei lavori, ed avendo i testi di parte opponente precisato che il dopo la rottura CP_1 dell'escavatore non aveva eseguito lavori e che gli stessi non si erano protratti oltre agosto 2011, periodo in relazione al quale era già intervenuto il pagamento del corrispettivo.
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
2.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore
(scaglione da 5.201,00 a 26.000,00) e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 511/19 emesso dal
Tribunale di Castrovillari il 12.04.19.
Condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 29.05.25
Il Giudice
pagina 4 di 5 Dott.ssa Beatrice Magaro'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese e € per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1758/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
POMPILIO GIANCARLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO CP_1 C.F._1
FRANCESCO
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 10.06.19, la
[...] conveniva in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta, Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 289/19 emesso dal Tribunale di
Castrovillari il 12.04.19, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 12.100,00, oltre interessi, a titolo di compenso professionale per l'effettuazione di lavori di sbancamento in alveo del fiume Crati. pagina 1 di 5 Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria, assumendo di aver già versato il corrispettivo per i lavori effettuati, nonché la prescrizione del diritto di credito fatto valere.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 289/2019 emesso nel procedimento RG 511/2019 dal Tribunale di Castrovillari il 12/04/2019 e notificato il
02/05/2019, per i motivi sopra esposti.
Si costituiva in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta il quale contestava le CP_1 avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza,
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato ex ar. 93 c.p.c. .
Con ordinanza del 20.02.20 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
All'udienza del 06.03.25 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sul merito del giudizio.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è infondata e non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
pagina 2 di 5 Sempre in via preliminare va osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ. 5915/11).
Va, altresi', precisato che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009,
n. 24542).
Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente circa l'intervenuto pagamento dei lavori effettivamente svolti fino al settembre 2011, l'opponente, non ha dimostrato di aver effettuato lavori successivamente al primo saldo dei lavori, effettuato dall'opponente nella misura non contestata di € 2.100,00.
Sul punto, infatti, l'unico teste di parte opposta ha riferito in ordine alla domanda : Testimone_1
“1. Vero che a partire dall' 1 Settembre 2011 e per le successive due settimane fino al 15
Settembre 2011, ha visto eseguire personalmente al sig. , lavori di sbancamento , con i CP_1 propri mezzi ( motopala ed escavatore ) in località Terranova da Sibari nei pressi dell'alveo del fiume Crati ?
(teste) “Mi è capitato di vederlo perché era interrotto il ponte che conduce all'azienda dove lavoravo. Per non fare il giro mi facevo accompagnare lì così da poter attraversare il ponte a piedi.
In queste occasioni mi è capitato di vedere il sig intento lì vicino ad eseguire tali lavorazioni. CP_1
Non ricordo bene le date, non so dire se fosse agosto o settembre. Ricordo di averlo visto intento ad effettuare tali lavorazioni per una decina di giorni”.
Ed in merito alla domanda: “
2. Vero che i mezzi utilizzati dal sig. ed in particolare CP_1
l'escavatore erano perfettamente funzionanti”?
(teste) “Non lo so.”
pagina 3 di 5 Di converso, I testi di parte opponente e hanno confermato che prima Tes_2 Testimone_3 prima di affidare altri lavori, l'escavatore del Geom. subiva un guasto che non gli consentiva CP_1
di eseguire lavori di scavo e che alla luce di tale guasto i lavori venivano affidati ad altra impresa, posto che i tempi per il ripristino dell'escavatore non erano compatibili con i tempi di consegna dei lavori Precisando che dopo la rottura dell'escavatore, non aveva più eseguito lavori CP_1 per conto del e che lo stesso aveva eseguito lavori nell'agosto 2011. Parte_1
Si ritiene, pertanto, che il materiale probatorio in atti non sia sufficiente a supportare la pretesa creditoria dell'istante, attesa anche l'imprecisione dell'unico teste addotto circa i tempi di effettuazione dei lavori, ed avendo i testi di parte opponente precisato che il dopo la rottura CP_1 dell'escavatore non aveva eseguito lavori e che gli stessi non si erano protratti oltre agosto 2011, periodo in relazione al quale era già intervenuto il pagamento del corrispettivo.
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
2.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore
(scaglione da 5.201,00 a 26.000,00) e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 511/19 emesso dal
Tribunale di Castrovillari il 12.04.19.
Condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 29.05.25
Il Giudice
pagina 4 di 5 Dott.ssa Beatrice Magaro'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese e € per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5