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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 706 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGNELLO Parte_1
FRANCESCO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. PARLA ALESSANDRA;
-resistenti -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso dell'11.3.24 conveniva in giudizio e la Parte_1 CP_2 impugnando la cartella di pagamento n. 291 2023 Controparte_1
00299254 47 000 notificata il 06.03.2024, per irrogazione di sanzione per omessa comunicazione di cui all'art. 9 legge 141/1992 (omesso invio del modello 5) per l'anno 2020 di euro 448,00 e per l'anno 2021 di euro 457,00 per un totale di euro
910,80. Lamentava la violazione dell'art. 14 L. 689/81 ultimo comma nonché contestava la necessità di comunicare i redditi alla per l'annualità 2021, a causa della CP_1 cancellazione dell'Albo.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
La Cassa forense, regolarmente convenuta, rimaneva intimata.
La causa, istruita documentalmente, veniva deciso all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
1 Motivi della decisione Deve premettersi che “l'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della CP_1 per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al
Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta".
Il riferimento, accluso nella disposizione sopra riportata, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, in linea con la giurisprudenza, l'indole amministrativa del provvedimento.
A tal proposito la Suprema Corte è costante nel ribadire che “con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve Controparte_3 essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del
1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689, al fine di escludere che la discrezionalità attribuita a detti enti si trasformi in arbitrio.”
Invero, poiché la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo di comunicazione prescinde dall'esistenza e dall'accertamento di una violazione contributiva e con l'ordinanza ingiunzione si può domandare il pagamento della sanzione ma non i contributi eventualmente evasi, la fattispecie è regolata dall'articolo 35, settimo comma della legge n. 689 del 1981; devono pertanto applicarsi le norme di detta legge sull'accertamento e la contestazione della violazione e sulla applicazione della sanzione amministrativa, con la conseguenza che l'iscrizione di questa nel ruolo deve essere preceduta dalla contestazione della violazione e mancanza del pagamento (v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9725 del 25/07/2000).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha lamentato il mancato invio della contestazione preventiva dell'illecito e la mancata costituzione della ha CP_1 comportato l'impossibilità di fornire la prova del corretto iter procedurale.
2 Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento delle restanti questioni.
Spese a carico della , con compensazione nei confronti Controparte_1 di mero adiectus solutionis causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 291 2023 00299254 47 000; liquida le spese di lite in euro 341,00, oltre spese IVA e cpa se dovute, ponendole a carico di;
Controparte_1 compensa le spese nei confronti di CP_2
Così deciso in Agrigento, 10/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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