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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 1702/2018
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 20/10/2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.25 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza.
Il Giudice
AR SA IO
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa AR SA IO, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1702/2018 R.G.
TRA
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LI TO IR, giusta procura in atti, nel cui studio in OLBIA
VIA NANNI 33 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. MARCO PILIA e dall'Avv. FRANCESCA PIGA, nel cui studio in OLBIA VIA SAN GIOVANNI 6 è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava in giudizio la convenuta Parte_1 indicata in epigrafe, al fine di sentir accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata e per l'effetto procedere alla revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2 L'opponente contestava la prestazione svolta dall'opposta, asserendo che le pulizie nell'Hotel di sua proprietà, eseguite dalle dipendenti dell'opposta, fossero carenti e non svolte a regola d'arte, con conseguenti recensioni negative da parte dei clienti della struttura.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le avverse difese, negando le circostanze ex adverso addotte e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'opponente e prova testimoniale, nonché tenuta in decisione in data 20/10/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
********************
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In termini generali, deve osservarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso.
In tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica
3 delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta e delle risultanze dell'istruttoria, nonché della mancata contestazione da parte dell'opponente dello svolgimento della prestazione in suo favore da parte del personale dell'opposta, quest'ultima ha senza dubbio fornito compiuta prova del fatto costitutivo della propria pretesa.
La legale rappresentante della società opponente, in sede di interrogatorio formale, invero, ha confermato la sussistenza di un contratto di prestazione dei servizi per la pulizia dell'albergo di sua proprietà, nonché la durata della prestazione, ovvero fino al mese di settembre 2017.
Inoltre, la testimone , sentita all'udienza del 09.10.2024 ha Tes_1 così dichiarato: “Ero dipendente della società non ricordo Controparte_1 esattamente gli anni in cui ho lavorato, ma posso confermare che la società aveva un accordo con l'Hotel Demar, perché io ho lavorato anche nell'hotel di cui mi chiede. Confermo che dovevamo curare la pulizia delle camere e delle parti comuni. Quando andavamo nell'hotel alla reception ci consegnavano un foglio con le camere e le parti comuni da pulire ogni volta. Confermo che la sig. ci Pt_2 riferiva che le recensioni sulle pulizie erano positive. Io non ho mai guardato le recensioni. Ricordo che solo una volta la titolare dell'Hotel sig. Giua mi ha contestato che non avevo eseguito bene la pulizia e mi ha chiesto di pulire nuovamente una camera. Normalmente era contenta del ns. servizio. E' vero.
Come ho già detto la era contenta del servizio.” Pt_2
4 Va rilevato che anche dalla condotta dell'opponente è possibile evincere l'infondatezza delle lamentele dalla medesima inoltrate.
Infatti, non appare plausibile che il servizio fornito dall'opposta fosse scadente fin dal mese di giugno 2017 – secondo quanto affermato dalla
[...]
- e che la medesima abbia tuttavia confermato l'incarico alla predetta CP_2 società nei mesi cruciali per la propria attività alberghiera, ovvero giugno, luglio e agosto, ed abbia lamentato l'inadempimento soltanto nel mese di settembre, a stagione conclusa e – guarda caso - al momento della richiesta di pagamento.
Infine, le lamentele e le affermazioni di parte opponente in ordine alle recensioni negative ricevute sono smentite dalle produzioni documentali di parte opposta, estratte dai siti più importanti, quali tripadvisor, expedia e booking che sono tutte positive e, peraltro, anche molto dettagliate.
Lo stesso non può dirsi per le produzioni documentali fornite in merito dall'opponente che, al contrario, risultano incomplete, tanto che non è possibile evincere da quale sito sono state estratte e si limitano a valutazioni numeriche, perciò generiche e difficilmente valutabili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- rigetta l'opposizione per i motivi esposti, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 467/2018 del 27.06.2018, n. 409/2018 R.G., notificato in data
04.07.2018, e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio in favore dell'opposta nella misura di € 5.000,00, oltre 15% per spese generali,
CPA e Iva come per legge.
5 Tempio Pausania, 20/10/2025
6
Il Giudice
AR SA IO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 20/10/2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.25 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza.
Il Giudice
AR SA IO
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa AR SA IO, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1702/2018 R.G.
TRA
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LI TO IR, giusta procura in atti, nel cui studio in OLBIA
VIA NANNI 33 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. MARCO PILIA e dall'Avv. FRANCESCA PIGA, nel cui studio in OLBIA VIA SAN GIOVANNI 6 è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava in giudizio la convenuta Parte_1 indicata in epigrafe, al fine di sentir accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata e per l'effetto procedere alla revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2 L'opponente contestava la prestazione svolta dall'opposta, asserendo che le pulizie nell'Hotel di sua proprietà, eseguite dalle dipendenti dell'opposta, fossero carenti e non svolte a regola d'arte, con conseguenti recensioni negative da parte dei clienti della struttura.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le avverse difese, negando le circostanze ex adverso addotte e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'opponente e prova testimoniale, nonché tenuta in decisione in data 20/10/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
********************
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In termini generali, deve osservarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso.
In tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica
3 delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta e delle risultanze dell'istruttoria, nonché della mancata contestazione da parte dell'opponente dello svolgimento della prestazione in suo favore da parte del personale dell'opposta, quest'ultima ha senza dubbio fornito compiuta prova del fatto costitutivo della propria pretesa.
La legale rappresentante della società opponente, in sede di interrogatorio formale, invero, ha confermato la sussistenza di un contratto di prestazione dei servizi per la pulizia dell'albergo di sua proprietà, nonché la durata della prestazione, ovvero fino al mese di settembre 2017.
Inoltre, la testimone , sentita all'udienza del 09.10.2024 ha Tes_1 così dichiarato: “Ero dipendente della società non ricordo Controparte_1 esattamente gli anni in cui ho lavorato, ma posso confermare che la società aveva un accordo con l'Hotel Demar, perché io ho lavorato anche nell'hotel di cui mi chiede. Confermo che dovevamo curare la pulizia delle camere e delle parti comuni. Quando andavamo nell'hotel alla reception ci consegnavano un foglio con le camere e le parti comuni da pulire ogni volta. Confermo che la sig. ci Pt_2 riferiva che le recensioni sulle pulizie erano positive. Io non ho mai guardato le recensioni. Ricordo che solo una volta la titolare dell'Hotel sig. Giua mi ha contestato che non avevo eseguito bene la pulizia e mi ha chiesto di pulire nuovamente una camera. Normalmente era contenta del ns. servizio. E' vero.
Come ho già detto la era contenta del servizio.” Pt_2
4 Va rilevato che anche dalla condotta dell'opponente è possibile evincere l'infondatezza delle lamentele dalla medesima inoltrate.
Infatti, non appare plausibile che il servizio fornito dall'opposta fosse scadente fin dal mese di giugno 2017 – secondo quanto affermato dalla
[...]
- e che la medesima abbia tuttavia confermato l'incarico alla predetta CP_2 società nei mesi cruciali per la propria attività alberghiera, ovvero giugno, luglio e agosto, ed abbia lamentato l'inadempimento soltanto nel mese di settembre, a stagione conclusa e – guarda caso - al momento della richiesta di pagamento.
Infine, le lamentele e le affermazioni di parte opponente in ordine alle recensioni negative ricevute sono smentite dalle produzioni documentali di parte opposta, estratte dai siti più importanti, quali tripadvisor, expedia e booking che sono tutte positive e, peraltro, anche molto dettagliate.
Lo stesso non può dirsi per le produzioni documentali fornite in merito dall'opponente che, al contrario, risultano incomplete, tanto che non è possibile evincere da quale sito sono state estratte e si limitano a valutazioni numeriche, perciò generiche e difficilmente valutabili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- rigetta l'opposizione per i motivi esposti, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 467/2018 del 27.06.2018, n. 409/2018 R.G., notificato in data
04.07.2018, e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio in favore dell'opposta nella misura di € 5.000,00, oltre 15% per spese generali,
CPA e Iva come per legge.
5 Tempio Pausania, 20/10/2025
6
Il Giudice
AR SA IO