CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 609 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 22.5.2024
TRA
(P.IVA: ), in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale Dott.ssa corrente in Roma alla via C. Pavese n. 385, rappresentata e difesa, in Parte_2 virtù di mandato allegato dell'atto di citazione, dall'avv. Antonio Conte e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla via Oberdan n. 22,
appellante
contro
(C.F.: ), nato in [...] il 1° aprile 1973 ed ivi CP_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione, dall'avv. Mariassunta Garzia e con lei elettivamente domiciliato in Taviano
(LE) al Corso Vittorio Emanuele II 39/A
appellato nonché contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore Dott. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 con sede in Taviano (Le) alla Piazza del Popolo n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Palma, giusta Delibera di G.C. n. 328 del 04.11.2021 ed in virtù di mandato allegato al presente atto, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale - Settore Affari Legali
appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.10.2015, convenne in giudizio innanzi al Tribunale CP_1 di Lecce il chiedendo di essere risarcito delle lesioni subite per effetto di una caduta Controparte_2 provocata da una buca sul manto stradale, all'interno della quale aveva appoggiato il piede scendendo dal mezzo impiegato per la raccolta dei rifiuti urbani, cui era addetto.
Si costituì il resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Chiese di essere autorizzato a CP_2 chiamare in causa per essere manlevata in caso di accoglimento della Parte_1 domanda di condanna al risarcimento del danno.
Autorizzata la chiamata, si costituì la compagnia assicuratrice che chiese il rigetto della domanda e, in subordine, di tenere conto della franchigia prevista in contratto.
Il processo, istruito con prova documentale, c.t.u. medica e prova orale, venne deciso con sentenza n.
1328/2021 del 30.04.2021 con la quale venne accolta la domanda attorea con condanna del al CP_2 pagamento di € 10.911,79 e condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne il dai CP_2 pagamenti eseguiti per effetto della sentenza. Il e la chiamata in causa vennero condannati in CP_2 solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, nonché delle spese di c.t.u..
Ritenne il primo Giudice che i fatti esposti in citazione avessero trovato conferma attraverso le dichiarazioni dei testi e che la domanda fosse fondata ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo l'attore provato il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno subito e non avendo il provato il caso CP_2 fortuito.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la per ottenere la riforma della Parte_1 predetta sentenza, con rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, la responsabilità concorsuale o esclusiva dell'appellato ella causazione dell'evento dannoso. CP_1 Con comparsa di costituzione del 19.1.2021 si è costituito il , ad adiuvandum rispetto Controparte_2 alla compagnia, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con esclusione del motivo di appello sulla condanna alle spese in favore dell'ente assicurato, di cui ha chiesto la conferma.
Si è costituito, inoltre, il in data 6.12.2021, contestando le risultanze istruttorie così come CP_1 argomentate dall'appellante e chiedendo il rigetto dei motivi dallo stesso proposti, con conferma dell'impugnata sentenza.
Con il primo motivo di gravame, la Compagnia Assicurativa deduce “violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'esclusiva responsabilità dell'attore, nel verificarsi del sinistro – prova del caso fortuito – esclusione di responsabilità ex art. 2051 c.c. – eventuale responsabilità concorsuale dell'attore – riforma della Sentenza impugnata”, eccependo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, che ha mal inteso le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal dai testi escussi, in assenza di documentazione fotografica del luogo del sinistro. CP_1
In particolare, ritiene che il on abbia realmente dimostrato: CP_1
1. le modalità di accadimento del fatto storico, ovvero la caduta di cui si discute;
2. il nesso causale tra il fatto storico e la res, ovvero di essere caduto a causa della insidiosità della buca, escludendo altre ipotesi eziologiche;
3. la prova del rapporto di custodia tra la res ed il responsabile. CP_2
Imputa, dunque, il verificarsi dell'evento dannoso interamente alla condotta imprudente del che CP_1 conosceva la strada in cui si è verificato l'incidente poiché “passavo da quella strada almeno due o tre volte al mese” per raccogliere la spazzatura, come dichiarato dallo stesso in sede di interrogatorio, ribadendo che si tratta di una via dotata di pubblica illuminazione e di una buca visibile e non occultata da alcunché.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva “Violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in relazione alla liquidazione del danno – mancata indicazione dei criteri di liquidazione del danno – pronuncia ultra petita
– riduzione degli importi – riforma della Sentenza impugnata”, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza anche sotto il profilo del quantum, quantificato dal Giudice onorario in € 11.911,79. Lamenta, infatti, una pronuncia ultra petita non solo rispetto alla quantificazione delle richieste risarcitorie avanzate dal pari ad € 5.520,46, ma anche riguardo alla richiesta di condanna al pagamento delle spese CP_1 processuali di mai formulata dal . Parte_1 Controparte_2
Sottolinea infine come il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla franchigia prevista nella polizza sottoscritta dal , pari ad € 500,00. Controparte_2
Il primo motivo è infondato.
I fatti dedotti in causa sono ascrivibili alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., di cui l'attore ha dato prova rispetto a tutti gli elementi costitutivi, con conseguente responsabilità del per i danni CP_2 allo stesso cagionati. La corte ritiene di dover aderire alla pronuncia del primo giudice, poiché quest'ultimo ha certamente dimostrato il verificarsi del danno e che esso sia causalmente riconducibile alla presenza di una buca sul manto stradale idonea a cagionare le lesioni dallo stesso riportate ed accertate nella c.t.u. svolta in primo grado. Reputa, pertanto, che la responsabilità del sinistro occorso al ia da imputare al CP_1 [...]
- quale custode della strada - in ragione del particolare rapporto con la cosa che allo stesso CP_2 deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, non avendo l'ente fornito alcuna prova liberatoria. L'onere probatorio gravante sul danneggiato, con riferimento ai danni subiti in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia ed al conseguente nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso a lui occorso, è stato dallo stesso assolto.
Ed infatti, come dichiarato dal teste , testimone oculare dell'accaduto, il tava scendendo Tes_1 CP_1 dal mezzo di raccolta dei rifiuti quando è caduto nella buca presente sul manto stradale, non potendo dunque rilevarsi alcun uso improprio del bene pubblico da parte dello stesso, né una sua condotta negligente che può aver causato l'incidente. Devono condividersi in proposito le conclusioni del primo giudice, secondo cui “è comprensibile come in tale situazione l'attenzione dell'agente non possa esser focalizzata unicamente sulle condizioni della strada e quindi la possibilità che vi sia una buca. Né il fatto che l'attore passasse da quella strada due o tre volte al mese (come riconosciuto dal n sede di interrogatorio) può portare a concludere CP_1 che conoscesse l'esistenza della buca…non si può pretendere che il emorizzasse ogni strada e sconnessione o buca CP_1 della stessa”, con la conseguenza che quanto accaduto va ricondotto unicamente alle condizioni dissestate della strada. Strada che, comunque, alle 6.30 del mattino del 14.3.2014, come da dichiarazione del suddetto teste e dello stesso era priva di illuminazione artificiale dato che i lampioni erano CP_1 spenti ed il sole non ancora alto, senza considerare che si tratta di una via molto frequentata e meritevole, dunque, di maggiore attenzione nella cura da parte del CP_2
A conferma della dinamica e della causa della caduta, devono altresì condividersi i rilievi svolti dal c.t.u., dott.ssa , chiamata a valutare la compatibilità delle lesioni lamentate dal on la dinamica Per_1 CP_1 del sinistro, nonché gli esiti derivanti. Secondo quanto emerso dall'esame obiettivo sul danneggiato, dai verbali di pronto soccorso e dalla documentazione medica prodotta dall'attore, il perito ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate, (nello specifico “trauma contusivo del gomito di destra con la frattura dell'oleocrano e del capitello radiale”), con la dinamica riferita dal paziente, riconoscendo un “diretto nesso causale con un urto diretto del segmento corporeo contro una struttura rigida ed anelastica, quale si attiene al manto stradale derivante da una caduta a seguito di insidia stradale”.
Al contrario, non possono essere accolte le censure mosse dall'appellante con riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal primo giudice. Non può sottacersi che nell'attività di carico/scarico dei rifiuti svolta dal lo stesso, nello scendere dal camion, svolga le proprie CP_1 mansioni con molta rapidità, senza - inevitabilmente - poter fare sempre caso alle condizioni del terreno su cui poggia i piedi, anche in virtù del fatto che il guidatore non si ferma sempre nello stesso punto e comunque secondo una turnazione con gli altri colleghi del territorio da loro coperto, che non ne consente una perfetta conoscenza.
Non coglie nel segno, quindi, la censura relativa alle dimensioni della buca stradale, né quella sull'assenza di documentazione fotografica del luogo dell'accaduto e della buca stessa. Per quanto, infatti, sia da ritenere senz'altro condivisibile quanto enunciato dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
28924/2022, secondo cui la presenza della documentazione fotografica nei casi di risarcimento per danni da incidente stradale possa essere cruciale, si osserva che tale documentazione non rappresenta una condicio sine qua non ai fini dell'accoglimento della domanda, ma solo un quid in più, rimesso alla valutazione del giudice, unitamente alle altre prove fornite dalla parte: prove che, nel caso de quo, si sostanziano nella testimonianza oculare dell'accaduto e nella perizia medica e che, pertanto, sono da sole sufficienti a provare l'evento.
Giova ricordare al riguardo che le censure mosse dall'appellante rispetto alle dimensioni della buca ed alla sua visibilità, sotto il profilo della natura "insidiosa" del bene custodito o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato, sono del tutto irrilevanti sul piano dell'accertamento causale, poiché si tratta di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., come da consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024; Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116). Secondo la Suprema Corte, infatti, “Certamente, poi, il danneggiato non è onerato di provare altro all'infuori del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso e, in special modo, non certo di dare la prova positiva della natura insidiosa della prima o della carenza di propria colpa;
elementi, questi, che spetta al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da consentire, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto, di raffigurarli come idonei ad attenuare o finanche ad elidere il nesso di causalità con la cosa custodita”, con la conseguenza che, dunque, "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra "res" ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili".
Alla luce delle considerazioni suesposte e dei principi di diritto sopra richiamati, rilevato che è stata data prova da parte del danneggiato della dinamica del fatto e del nesso causale tra res ed evento dannoso, esclusa la ricorrenza della colpa allo stesso imputabile ed il verificarsi di qualsiasi caso fortuito interruttivo del nesso, si conclude per il rigetto del primo motivo proposto dagli appellanti.
Con riguardo al secondo motivo va osservato quanto segue.
Il tribunale ha liquidato il danno, secondo valori monetari correnti, riconoscendo l'importo di €
10.911,79, avuto riguardo ad una percentuale di invalidità permanente pari al 5%, 28 gg. di ITP al 75%, altri 28 gg. di ITP al 50%, 15 gg. di ITP al 25%. € 150 sono state liquidate per spese mediche.
Dall'importo totale (€ 11.619,25) sono stati sottratti € 707,6 che al danneggiato erano stati già corrisposti dall' . Il primo giudice non ha indicato alcun criterio di riferimento per la CP_4 determinazione della somma liquidata e tuttavia è agevole rilevare come sia stato riconosciuto a titolo di danno biologico per invalidità permanente un importo (€ 7.633,00) di poco superiore a quello determinato secondo le tabelle in vigore presso il tribunale di Milano nel 2021 (€ 7.492,00). Le stesse tabelle sono state applicate nel calcolo della ITP, con la previsione di € 99,00 per ogni giorno di invalidità. È noto come, in tema di liquidazione del danno biologico, la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel senso di ritenere che l'applicazione delle tabelle in uso presso il tribunale di Milano – con il sistema del punto variabile - costituisce criterio che consente una valutazione in termini economici uniformi del danno alla salute e, al tempo stesso, una sua personalizzazione, tenute in conto le particolarità del caso e una serie di parametri, ivi compresa l'età del danneggiato. Sotto tale profilo, dunque, l'appello non merita accoglimento.
Infondata è anche la censura relativa al dedotto vizio di pronuncia ultra petita. Nelle conclusioni della citazione in giudizio l'attore chiese la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
12.181,05. Nella comparsa conclusionale sono ribadite le medesime conclusioni e la somma inferiore -
€ 5.520,6 – è riportata solo come quella che sarebbe spettata alla luce delle conclusioni del c.t.u. .
Deve, inoltre, essere rigettato il motivo relativo alla mancata considerazione da parte del primo giudice della franchigia di 500 euro prevista in contratto. Dalla copia del contratto in atti nello spazio lasciato in bianco per la determinazione della franchigia (art.38 del contratto) non è riportata alcuna indicazione, sicché deve ritenersi che la polizza non prevedesse alcun obbligo di franchigia.
Da ultimo è anche infondata la censura relativa alla condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese del primo grado in favore del Ed invero, nel rapporto tra la società ed il CP_2 comune – essendo stata accolta la domanda di manleva cui la prima si era opposta – la regolamentazione delle spese di lite è stata correttamente decisa.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte,
rigetta l'appello e condanna il e in solido al pagamento delle Controparte_2 Controparte_5 spese processuali di questo grado in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario, CP_1 spese che liquida in complessivi € 2.500,00 per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa.
Lecce, 22 settembre 2025. Il presidente est.
Prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 609 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 22.5.2024
TRA
(P.IVA: ), in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale Dott.ssa corrente in Roma alla via C. Pavese n. 385, rappresentata e difesa, in Parte_2 virtù di mandato allegato dell'atto di citazione, dall'avv. Antonio Conte e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla via Oberdan n. 22,
appellante
contro
(C.F.: ), nato in [...] il 1° aprile 1973 ed ivi CP_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione, dall'avv. Mariassunta Garzia e con lei elettivamente domiciliato in Taviano
(LE) al Corso Vittorio Emanuele II 39/A
appellato nonché contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore Dott. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 con sede in Taviano (Le) alla Piazza del Popolo n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Palma, giusta Delibera di G.C. n. 328 del 04.11.2021 ed in virtù di mandato allegato al presente atto, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale - Settore Affari Legali
appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.10.2015, convenne in giudizio innanzi al Tribunale CP_1 di Lecce il chiedendo di essere risarcito delle lesioni subite per effetto di una caduta Controparte_2 provocata da una buca sul manto stradale, all'interno della quale aveva appoggiato il piede scendendo dal mezzo impiegato per la raccolta dei rifiuti urbani, cui era addetto.
Si costituì il resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Chiese di essere autorizzato a CP_2 chiamare in causa per essere manlevata in caso di accoglimento della Parte_1 domanda di condanna al risarcimento del danno.
Autorizzata la chiamata, si costituì la compagnia assicuratrice che chiese il rigetto della domanda e, in subordine, di tenere conto della franchigia prevista in contratto.
Il processo, istruito con prova documentale, c.t.u. medica e prova orale, venne deciso con sentenza n.
1328/2021 del 30.04.2021 con la quale venne accolta la domanda attorea con condanna del al CP_2 pagamento di € 10.911,79 e condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne il dai CP_2 pagamenti eseguiti per effetto della sentenza. Il e la chiamata in causa vennero condannati in CP_2 solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, nonché delle spese di c.t.u..
Ritenne il primo Giudice che i fatti esposti in citazione avessero trovato conferma attraverso le dichiarazioni dei testi e che la domanda fosse fondata ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo l'attore provato il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno subito e non avendo il provato il caso CP_2 fortuito.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la per ottenere la riforma della Parte_1 predetta sentenza, con rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, la responsabilità concorsuale o esclusiva dell'appellato ella causazione dell'evento dannoso. CP_1 Con comparsa di costituzione del 19.1.2021 si è costituito il , ad adiuvandum rispetto Controparte_2 alla compagnia, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con esclusione del motivo di appello sulla condanna alle spese in favore dell'ente assicurato, di cui ha chiesto la conferma.
Si è costituito, inoltre, il in data 6.12.2021, contestando le risultanze istruttorie così come CP_1 argomentate dall'appellante e chiedendo il rigetto dei motivi dallo stesso proposti, con conferma dell'impugnata sentenza.
Con il primo motivo di gravame, la Compagnia Assicurativa deduce “violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'esclusiva responsabilità dell'attore, nel verificarsi del sinistro – prova del caso fortuito – esclusione di responsabilità ex art. 2051 c.c. – eventuale responsabilità concorsuale dell'attore – riforma della Sentenza impugnata”, eccependo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, che ha mal inteso le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal dai testi escussi, in assenza di documentazione fotografica del luogo del sinistro. CP_1
In particolare, ritiene che il on abbia realmente dimostrato: CP_1
1. le modalità di accadimento del fatto storico, ovvero la caduta di cui si discute;
2. il nesso causale tra il fatto storico e la res, ovvero di essere caduto a causa della insidiosità della buca, escludendo altre ipotesi eziologiche;
3. la prova del rapporto di custodia tra la res ed il responsabile. CP_2
Imputa, dunque, il verificarsi dell'evento dannoso interamente alla condotta imprudente del che CP_1 conosceva la strada in cui si è verificato l'incidente poiché “passavo da quella strada almeno due o tre volte al mese” per raccogliere la spazzatura, come dichiarato dallo stesso in sede di interrogatorio, ribadendo che si tratta di una via dotata di pubblica illuminazione e di una buca visibile e non occultata da alcunché.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva “Violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in relazione alla liquidazione del danno – mancata indicazione dei criteri di liquidazione del danno – pronuncia ultra petita
– riduzione degli importi – riforma della Sentenza impugnata”, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza anche sotto il profilo del quantum, quantificato dal Giudice onorario in € 11.911,79. Lamenta, infatti, una pronuncia ultra petita non solo rispetto alla quantificazione delle richieste risarcitorie avanzate dal pari ad € 5.520,46, ma anche riguardo alla richiesta di condanna al pagamento delle spese CP_1 processuali di mai formulata dal . Parte_1 Controparte_2
Sottolinea infine come il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla franchigia prevista nella polizza sottoscritta dal , pari ad € 500,00. Controparte_2
Il primo motivo è infondato.
I fatti dedotti in causa sono ascrivibili alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., di cui l'attore ha dato prova rispetto a tutti gli elementi costitutivi, con conseguente responsabilità del per i danni CP_2 allo stesso cagionati. La corte ritiene di dover aderire alla pronuncia del primo giudice, poiché quest'ultimo ha certamente dimostrato il verificarsi del danno e che esso sia causalmente riconducibile alla presenza di una buca sul manto stradale idonea a cagionare le lesioni dallo stesso riportate ed accertate nella c.t.u. svolta in primo grado. Reputa, pertanto, che la responsabilità del sinistro occorso al ia da imputare al CP_1 [...]
- quale custode della strada - in ragione del particolare rapporto con la cosa che allo stesso CP_2 deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, non avendo l'ente fornito alcuna prova liberatoria. L'onere probatorio gravante sul danneggiato, con riferimento ai danni subiti in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia ed al conseguente nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso a lui occorso, è stato dallo stesso assolto.
Ed infatti, come dichiarato dal teste , testimone oculare dell'accaduto, il tava scendendo Tes_1 CP_1 dal mezzo di raccolta dei rifiuti quando è caduto nella buca presente sul manto stradale, non potendo dunque rilevarsi alcun uso improprio del bene pubblico da parte dello stesso, né una sua condotta negligente che può aver causato l'incidente. Devono condividersi in proposito le conclusioni del primo giudice, secondo cui “è comprensibile come in tale situazione l'attenzione dell'agente non possa esser focalizzata unicamente sulle condizioni della strada e quindi la possibilità che vi sia una buca. Né il fatto che l'attore passasse da quella strada due o tre volte al mese (come riconosciuto dal n sede di interrogatorio) può portare a concludere CP_1 che conoscesse l'esistenza della buca…non si può pretendere che il emorizzasse ogni strada e sconnessione o buca CP_1 della stessa”, con la conseguenza che quanto accaduto va ricondotto unicamente alle condizioni dissestate della strada. Strada che, comunque, alle 6.30 del mattino del 14.3.2014, come da dichiarazione del suddetto teste e dello stesso era priva di illuminazione artificiale dato che i lampioni erano CP_1 spenti ed il sole non ancora alto, senza considerare che si tratta di una via molto frequentata e meritevole, dunque, di maggiore attenzione nella cura da parte del CP_2
A conferma della dinamica e della causa della caduta, devono altresì condividersi i rilievi svolti dal c.t.u., dott.ssa , chiamata a valutare la compatibilità delle lesioni lamentate dal on la dinamica Per_1 CP_1 del sinistro, nonché gli esiti derivanti. Secondo quanto emerso dall'esame obiettivo sul danneggiato, dai verbali di pronto soccorso e dalla documentazione medica prodotta dall'attore, il perito ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate, (nello specifico “trauma contusivo del gomito di destra con la frattura dell'oleocrano e del capitello radiale”), con la dinamica riferita dal paziente, riconoscendo un “diretto nesso causale con un urto diretto del segmento corporeo contro una struttura rigida ed anelastica, quale si attiene al manto stradale derivante da una caduta a seguito di insidia stradale”.
Al contrario, non possono essere accolte le censure mosse dall'appellante con riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal primo giudice. Non può sottacersi che nell'attività di carico/scarico dei rifiuti svolta dal lo stesso, nello scendere dal camion, svolga le proprie CP_1 mansioni con molta rapidità, senza - inevitabilmente - poter fare sempre caso alle condizioni del terreno su cui poggia i piedi, anche in virtù del fatto che il guidatore non si ferma sempre nello stesso punto e comunque secondo una turnazione con gli altri colleghi del territorio da loro coperto, che non ne consente una perfetta conoscenza.
Non coglie nel segno, quindi, la censura relativa alle dimensioni della buca stradale, né quella sull'assenza di documentazione fotografica del luogo dell'accaduto e della buca stessa. Per quanto, infatti, sia da ritenere senz'altro condivisibile quanto enunciato dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
28924/2022, secondo cui la presenza della documentazione fotografica nei casi di risarcimento per danni da incidente stradale possa essere cruciale, si osserva che tale documentazione non rappresenta una condicio sine qua non ai fini dell'accoglimento della domanda, ma solo un quid in più, rimesso alla valutazione del giudice, unitamente alle altre prove fornite dalla parte: prove che, nel caso de quo, si sostanziano nella testimonianza oculare dell'accaduto e nella perizia medica e che, pertanto, sono da sole sufficienti a provare l'evento.
Giova ricordare al riguardo che le censure mosse dall'appellante rispetto alle dimensioni della buca ed alla sua visibilità, sotto il profilo della natura "insidiosa" del bene custodito o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato, sono del tutto irrilevanti sul piano dell'accertamento causale, poiché si tratta di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., come da consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024; Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116). Secondo la Suprema Corte, infatti, “Certamente, poi, il danneggiato non è onerato di provare altro all'infuori del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso e, in special modo, non certo di dare la prova positiva della natura insidiosa della prima o della carenza di propria colpa;
elementi, questi, che spetta al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da consentire, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto, di raffigurarli come idonei ad attenuare o finanche ad elidere il nesso di causalità con la cosa custodita”, con la conseguenza che, dunque, "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra "res" ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili".
Alla luce delle considerazioni suesposte e dei principi di diritto sopra richiamati, rilevato che è stata data prova da parte del danneggiato della dinamica del fatto e del nesso causale tra res ed evento dannoso, esclusa la ricorrenza della colpa allo stesso imputabile ed il verificarsi di qualsiasi caso fortuito interruttivo del nesso, si conclude per il rigetto del primo motivo proposto dagli appellanti.
Con riguardo al secondo motivo va osservato quanto segue.
Il tribunale ha liquidato il danno, secondo valori monetari correnti, riconoscendo l'importo di €
10.911,79, avuto riguardo ad una percentuale di invalidità permanente pari al 5%, 28 gg. di ITP al 75%, altri 28 gg. di ITP al 50%, 15 gg. di ITP al 25%. € 150 sono state liquidate per spese mediche.
Dall'importo totale (€ 11.619,25) sono stati sottratti € 707,6 che al danneggiato erano stati già corrisposti dall' . Il primo giudice non ha indicato alcun criterio di riferimento per la CP_4 determinazione della somma liquidata e tuttavia è agevole rilevare come sia stato riconosciuto a titolo di danno biologico per invalidità permanente un importo (€ 7.633,00) di poco superiore a quello determinato secondo le tabelle in vigore presso il tribunale di Milano nel 2021 (€ 7.492,00). Le stesse tabelle sono state applicate nel calcolo della ITP, con la previsione di € 99,00 per ogni giorno di invalidità. È noto come, in tema di liquidazione del danno biologico, la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel senso di ritenere che l'applicazione delle tabelle in uso presso il tribunale di Milano – con il sistema del punto variabile - costituisce criterio che consente una valutazione in termini economici uniformi del danno alla salute e, al tempo stesso, una sua personalizzazione, tenute in conto le particolarità del caso e una serie di parametri, ivi compresa l'età del danneggiato. Sotto tale profilo, dunque, l'appello non merita accoglimento.
Infondata è anche la censura relativa al dedotto vizio di pronuncia ultra petita. Nelle conclusioni della citazione in giudizio l'attore chiese la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
12.181,05. Nella comparsa conclusionale sono ribadite le medesime conclusioni e la somma inferiore -
€ 5.520,6 – è riportata solo come quella che sarebbe spettata alla luce delle conclusioni del c.t.u. .
Deve, inoltre, essere rigettato il motivo relativo alla mancata considerazione da parte del primo giudice della franchigia di 500 euro prevista in contratto. Dalla copia del contratto in atti nello spazio lasciato in bianco per la determinazione della franchigia (art.38 del contratto) non è riportata alcuna indicazione, sicché deve ritenersi che la polizza non prevedesse alcun obbligo di franchigia.
Da ultimo è anche infondata la censura relativa alla condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese del primo grado in favore del Ed invero, nel rapporto tra la società ed il CP_2 comune – essendo stata accolta la domanda di manleva cui la prima si era opposta – la regolamentazione delle spese di lite è stata correttamente decisa.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte,
rigetta l'appello e condanna il e in solido al pagamento delle Controparte_2 Controparte_5 spese processuali di questo grado in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario, CP_1 spese che liquida in complessivi € 2.500,00 per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa.
Lecce, 22 settembre 2025. Il presidente est.