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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n.1634/2022 dell'anno 2022 del Tribunale di
Treviso e promossa
DA
con l'avv.to Sonia Marian e domiciliata presso lo studio di Parte_1
quest'ultima in Treviso come da mandato in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , con l'avv.to Marco Di Benedetto con domicilio eletto CP_2
presso lo studio di quest'ultimo in Pordenone come da procura alle liti allegata.
-CONVENUTO-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art.2051 cc.
Conclusioni dell'attrice:
In ossequio al provvedimento del 03.10.2024, con cui Codesto Ill.mo Signor Giudice
ha disposto che l'udienza del 05.12.2024 sia celebrata con modalità cartolare,
nell'interesse della parte attrice, SI.ra , si depositano le presenti note Parte_1 scritte, con le quali richiamate le deduzioni, eccezioni, istanze e domande tutte di cui ai precedenti scritti, si precisano le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità ex. art. 2051 c.c. e 2043 c.c.
della società in relazione all'incidente Controparte_1
occorso in data 22.08.2020 alla SI.ra , per l'effetto condannarsi la Parte_1
Convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire alla medesima attrice (53 anni all'epoca del sinistro e di professione casalinga) tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in dipendenza del sinistro stesso, che,
in adesione alle risultanze di cui all'espletata Ctu medico legale a firma del dott.
, si quantificano come segue (Tabelle di Milano): Persona_1
- IP 11% (anni 53) €. 28.249,00
-ITT 1 gg. € 144,00 al gg. (soff. media) €. 144,00
-ITP 52 gg al 75% (soff. media) €. 5.616,00
-ITP 60 gg al 50% (soff. media) €. 4.320,00
-ITP 30 gg al 25% (soff. media) €. 1.080,00
- Personalizzazione al 20% su IP €. 22.243,00 €. 4.448,60
- Inabilità lavorativa complessivamente €. 5.595,80
(triplo pens. Soc € 20.841,99: 365 = 57,10
ITA 53gg.x 57,10 =3.026,30
ITP 90 gg.x 57,10 x 50% =2.569,50)
- Spese mediche congrue €. 1.076,30
- Spese perizia medico legale €. 610,00
- Spese assistenza in CTU €. 1.464,00
- Spese di CTU €. 2.196,00
2 per complessivi euro 54.799,70, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi compensativi e moratori dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.
Spese, diritti ed onorari stragiudiziali, per la procedura di negoziazione assistita e di causa interamente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni della convenuta:
Il patrocinio di richiamandosi a tutto quanto Controparte_1
domandato, dedotto ed eccepito in atti e, in particolare con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2022, ritualmente depositata, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Nel merito
In via principale
Per i motivi di cui in narrativa, anche in accoglimento delle sollevate eccezioni di cui in atti, rigettare tutte le avverse domande nei confronti di Controparte_1
odierno convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
con integrale rifusione di spese e compensi di lite.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse domande, in accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 1227, I e II comma c.c., ridursi la misura del risarcimento eventualmente riconosciuto all'attrice secondo quanto di giustizia.
In tal caso, con compensazione di spese e compensi di lite.
In via istruttoria
Si insiste sulle istanze istruttorie non accolte e, in particolare, sulla prova contraria
3 indiretta dei testi attorei ammessi (SI. ; SI. ; SI.ra Tes_1 Controparte_3
) con ordinanza comunicata dalla Cancelleria competente il Testimone_2
12.01.2023 sulle circostanze già progressivamente capitolate in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., premessa la locuzione “Vero che”:
Capitolo 1) “In data 22.08.2020, alle ore 10.40 circa, si trovava nel reparto di
ortofrutta del supermercato sito in Treviso, Viale Michelangelo, 14, alle CP_1
spalle della SI.ra ”? Parte_1
Capitolo 2) “Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la pavimentazione della
corsia del reparto ortofrutta, zona bilance, << era asciutta e non presentava scarti
dei prodotti in vendita del reparto>>, come da dichiarazione testimoniale che si
rammostra (doc. 1 fascicolo di parte convenuta)”?
Capitolo 3) “Il supermercato sito in Treviso, Viale Michelangelo, 14, CP_1
compreso il reparto ortofrutta, è illuminato da luci al neon”?
Capitolo 7) “In data 22.08.2020, si trovava all'interno supermercato sito in CP_1
Treviso, Viale Michelangelo, 14, e che è intervenuta per prestare soccorso alla
SI.ra ”? Parte_1
Capitolo 8) “Nelle predette circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo 7), la
SI.ra ha riferito che <<anni fa era caduta in motorino e che si fratturata pt_1>
il ginocchio destro>>”?
Capitolo 9) “In data 22.08.2020, alle ore 10.40 circa, si trovava nel reparto di
ortofrutta, zona bilance, del supermercato sito in Treviso, Viale CP_1
Michelangelo, 14 e che ha visto la SI.ra avere un << cedimento del Pt_1
ginocchio destro>>, come da verbale di P.S. che si rammostra (doc. 2 fascicolo
attoreo)”?
Capitolo 10) “Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, indossava dei sandali
4 con suola in cuoio”?
Capitolo 11) “In data 22.08.2020, in presenza della SI.ra , Testimone_3
dipendente del supermercato sito in Treviso, Viale Michelangelo, n. 14, e del CP_1
SI. , cliente del supermercato, ha dichiarato di essere << caduta Testimone_4
anni fa in motorino e di aver fratturato il ginocchio destro>>”?
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato , di professione casalinga, Parte_1
riferiva che il 22.8.2020 si era recata insieme al marito, nel di Controparte_1
Treviso, Viale Michelangelo n.14, per effettuare la spesa.
Che dopo aver prelevato un sacchetto dal relativo distributore posto in prossimità
della bilancia del reparto ortofrutta, nel girarsi scivolava a terra a causa del pavimento reso sdrucciolevole dalla presenza di residui di acqua o di altro materiale scivoloso, non tempestivamente rimossi, asciugati e/o segnalati.
Essendosi procurata una “frattura pluriframmentaria scomposta di rotula con diastasi
dei monconi fratturativi”, adiva l'intestato Ufficio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non subito che complessivamente quantificava in €.35.756,85
o altra diversa maggiore o minore somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in causa la società contestando la versione Controparte_1
attorea e rilevando, l'assenza del nesso di causa o quanto meno l'esistenza di un concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento, atteso che la stessa avrebbe perso l'equilibrio per altra causa e comunque per semplice disattenzione,
precisando che l'eventuale presenza di acqua e/o di altra sostanza scivolosa sulla
5 pavimentazione, fermamente contestata, sarebbe stata comunque visibile o perlomeno prevedibile in tale contesto ambientale, tanto da escludere una responsabilità della deducente.
contestava poi il quantum preteso perché eccessivo ed Controparte_1
indimostrato inoltre perché riferito a poste risarcitorie non dovute.
Istruita a mezzo prova testimoniale e Ctu medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 con modalità cartolari sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
1.Dinamica del sinistro
Ciò premesso in fatto, in diritto la versione fattuale, la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi, così come prospettati dall'attrice, hanno trovato conforto probatorio dalla deposizione dei testi escussi, in particolare, , marito della danneggiata, Tes_1
presente all'evento, il quale nel confermare l'assenza di cartelli o di segnalazioni, ha precisato con sicurezza che la pavimentazione era bagnata: “… quando mi sono
avvicinato a mia moglie per soccorrerla mi sono accorto che il pavimento era bagnato per
la presenza di questo macchia di liquido scivoloso …Quando mia moglie è caduta mi
trovavo a circa 1-2 m da lei e ho assistito alla caduta. E' sopraggiunto anche un mio
collega che ha assistito alla scena e anche una terza persona che si è offerta di lasciarmi i
suoi dati personali qualora avessi avuto bisogno di citarlo come teste..”.
Analogamente il teste : “.. L'ho vista cadere perché ero nello stesso Controparte_3
reparto: confermo la presenza di liquidi sulla zona in cui è caduta. Si vedeva che il
pavimento era bagnato. Adr mi trovavo esattamente vicino alle bilance …Io mi trovavo
davanti alla SI.ra e quindi era lei a trovarsi alle mie spalle. Era quasi a fianco Pt_1
della mia persona…Non ho visto scarti di prodotto ma confermo che sul pavimento era
6 presente del liquido, presumo acqua”.
Le due deposizioni risultano coerenti e non contraddittorie e in quanto tali certamente attendibili, le censure mosse dalla convenuta non hanno pregio anche perché interpretate non in modo sistematico, risultando diversa la formulazione dei capitoli a prova diretta e contraria letti al testimone.
Nella valorizzazione delle risultanze istruttorie non può essere, invece, attribuito analogo peso probatorio a quanto riferito dal teste : “…Io Testimone_4
personalmente mi trovavo ad una distanza di 2 m anche meno dal banco, non ho notato
né che la pavimentazione era bagnata né che vi erano scarti di prodotti. Ho visto l'attrice
che doveva dirigersi verso sinistra e poi ad un certo punto è caduta a terra. Non mi sono
avvicinato alla persona perché sono emotivo, mi fa impressione se qualcuno sta male…”,
infatti, la distanza dal banco non può aver permesso al teste di avere certezza assoluta sulla presenza o meno di liquido sulla pavimentazione, inoltre, il fatto che il medesimo non si sia avvicinato all'attrice caduta a terra, esclude la possibilità di una conferma attendibile della sua versione, mentre l'asserita natura della caduta:
“la SInora non è scivolata, ma è caduta come a rallentatore, come se avesse avuto una
torsione”, è frutto di una valutazione soggettiva e in quanto tale non valorizzabile sotto il profilo probatorio, peraltro, minata da una conoscenza parziale dello stato dei luoghi per le motivazioni sopra esposte e comunque smentita dagli esiti obiettivi acquisiti che hanno escluso patologie pregresse in capo all'attrice.
Analogamente non pare dirimente quanto affermato dalle teste , Testimone_3
dipendente di e all'epoca dei fatti vicedirettore del punto Controparte_1
vendita di Treviso: “… La prima cosa che ho fatto è stata quella di guardare il pavimento
che era asciutto.. Tant'è che ho chiamato il direttore subito affinchè prendesse la
Cont situazione in mano escludo che il pavimento fosse bagnato…”, infatti, è indubbio
7 che la teste è sopraggiunta quando l'attrice era già caduta a terra ed è plausibile oltre che ragionevole, che la situazione riferita alla presenza del liquido sulla pavimentazione possa essersi modificata, potendo la sostanza essersi dispersa o assorbita dagli indumenti indossati dalla Pt_1
2.Imputabilità dell'evento in capo alla danneggiata
La ricostruzione storica dell'evento esclude una condotta anomala e/o imprevedibile da parte della danneggiata, ma neppure imprudente o disattenta, la quale, peraltro,
al momento dell'occorso indossava scarpe basse munite di suola di gomma.
I riscontri probatori acquisiti in sede di Ctu, hanno escluso patologie pregresse tali da ipotizzare un cedimento del ginocchio e l'affermazione contenuta nel verbale di
P.S. dell'Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana, Presidio Ospedaliero di Treviso del
22.08.2020 (cfr. doc.2 attoreo) “Verso le ore 10.45, caduta accidentale al supermercato:
riferisce cedimento del ginocchio”, risulta essere più la conseguente che la causa della caduta, di talchè, può essere escluso sia il caso fortuito, inteso come comportamento del danneggiato atto ad escludere il nesso di causa, sia un concorso colposo dell'attrice rilevante ai fini della riduzione del risarcimento del danno.
La fattispecie così esaminata può essere quindi sussunta nella previsione di cui all'art.2051 cc., e secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità ai sensi della norma citata,
ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr. per tutte Cass. civ. n.30775/2017).
Orbene, mentre l'attrice risulta aver adempiuto al proprio onere probatorio, analoga
8 considerazione non può essere espressa per la convenuta per le ragioni sopra esposte.
In definitiva, non ha fornito prova alcuna che la condotta Controparte_1
dell'attrice intervenendo nella determinazione dell'evento si sia tradotta in un impulso autonomo dotato dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, unica condizione necessaria per escludere e/o attenuare la responsabilità del custode.
3.Danno
Chiarito l'an debeatur in ordine al quantum, la disposta Ctu ha acclarato che a seguito del sinistro occorsole ha riportato “frattura Parte_1
pluriframmentaria scomposta diastasata della rotula destra”, riconoscendo con valutazione condivisibile, la sussistenza del nesso di causa tra l'evento e la lesione riportata.
Si richiamano sul punto le risposte fornite dal perito ai rilievi di parte convenuta e, in particolare, quanto evidenziato nella disposta integrazione dell'elaborato peritale depositata il 5.6.2024.
Ciò premesso, è stata computata una un'inabilità temporanea biologica di gg.1 al
100%; gg.52 al 75%; gg.60 al 50%; gg.30 al 25% con un danno biologico permanente pari al 11%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età della danneggiata (53 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale nell'accezione sopra indicata, già
comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.37.161,50 (€.8.912,50
per danno biologico temporaneo;
€.28.249,00 per danno biologico permanente).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
9 Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio generale
di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare preciso del
risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/011).
La domanda di personalizzazione del danno, come dedotta dall'attrice, non può
essere accolta, infatti, la deposizione della teste è in gran parte de relato Tes_2
e il disagio riscontrato: difficoltà a raccogliere gli oggetti che cadono a terra o l'impossibilità di effettuare passeggiate sul , non sono circostanze sufficienti Pt_2
a ritenere integrati i presupposti per l'accoglimento della predetta domanda perché
conseguenza compatibile con l'invalidità riscontrata e per questo non anomala o del tutto peculiare rispetto alla misura standard accertata (cfr. Cass. civ. n.31681/2024).
Parimenti, in assenza di prova, va respinta anche la causale di danno per l'invalidità
lavorativa come casalinga, infatti, la stessa non può ritenersi in re ipsa e non può
essere liquidata per il solo fatto che l'attrice sia una donna, infatti, la medesima a cui incombeva il relativo onere, non ha provato se effettivamente svolgeva tale attività, nè in che termini, né è dato sapere se la stessa all'epoca si avvaleva o meno dell'ausilio di terze persone, infatti, la circostanza che il Ctu abbia quantificato tale incapacità lavorativa non è sufficiente per ritenere provato l'an debeatur.
A titolo di danno patrimoniale possono poi essere riconosciute le spese documentate per un importo complessivo, ritenuto congruo dal Ctu, di €.1.076,30
che attualizzate ammontano ad €.1.271,11, nonché €.610,00 per assistenza del
Ctp, ed €.2.196,00 per Consulenza di parte, entrambe da ritenersi all'attualità.
Ne consegue che in persona del suo legale Controparte_1
10 rappresentante pro tempore, va condannata a pagare a per le Parte_1
causali ut supra la somma complessiva di €. 41.238,61.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno modulate in considerazione dell'importo liquidato.
Le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempre, a Controparte_1
pagare all'attrice la somma complessiva di €.41.238,61.
1a)Su tale importo deflazionato al momento della verificazione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 22.8.2020, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
11 1b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
2)Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro CP_5
tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma complessiva di €.7.616,00 per compenso professionale, oltre anticipazioni per €.564,90, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge, con distrazione a favore dell'avv.to
Sonia Marian antistataria.
3)Pone le spese della Ctu, nella somma già liquidata, definitivamente a carico della convenuta.
Treviso 02.04.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
12 13
14
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n.1634/2022 dell'anno 2022 del Tribunale di
Treviso e promossa
DA
con l'avv.to Sonia Marian e domiciliata presso lo studio di Parte_1
quest'ultima in Treviso come da mandato in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , con l'avv.to Marco Di Benedetto con domicilio eletto CP_2
presso lo studio di quest'ultimo in Pordenone come da procura alle liti allegata.
-CONVENUTO-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art.2051 cc.
Conclusioni dell'attrice:
In ossequio al provvedimento del 03.10.2024, con cui Codesto Ill.mo Signor Giudice
ha disposto che l'udienza del 05.12.2024 sia celebrata con modalità cartolare,
nell'interesse della parte attrice, SI.ra , si depositano le presenti note Parte_1 scritte, con le quali richiamate le deduzioni, eccezioni, istanze e domande tutte di cui ai precedenti scritti, si precisano le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità ex. art. 2051 c.c. e 2043 c.c.
della società in relazione all'incidente Controparte_1
occorso in data 22.08.2020 alla SI.ra , per l'effetto condannarsi la Parte_1
Convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire alla medesima attrice (53 anni all'epoca del sinistro e di professione casalinga) tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in dipendenza del sinistro stesso, che,
in adesione alle risultanze di cui all'espletata Ctu medico legale a firma del dott.
, si quantificano come segue (Tabelle di Milano): Persona_1
- IP 11% (anni 53) €. 28.249,00
-ITT 1 gg. € 144,00 al gg. (soff. media) €. 144,00
-ITP 52 gg al 75% (soff. media) €. 5.616,00
-ITP 60 gg al 50% (soff. media) €. 4.320,00
-ITP 30 gg al 25% (soff. media) €. 1.080,00
- Personalizzazione al 20% su IP €. 22.243,00 €. 4.448,60
- Inabilità lavorativa complessivamente €. 5.595,80
(triplo pens. Soc € 20.841,99: 365 = 57,10
ITA 53gg.x 57,10 =3.026,30
ITP 90 gg.x 57,10 x 50% =2.569,50)
- Spese mediche congrue €. 1.076,30
- Spese perizia medico legale €. 610,00
- Spese assistenza in CTU €. 1.464,00
- Spese di CTU €. 2.196,00
2 per complessivi euro 54.799,70, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi compensativi e moratori dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.
Spese, diritti ed onorari stragiudiziali, per la procedura di negoziazione assistita e di causa interamente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni della convenuta:
Il patrocinio di richiamandosi a tutto quanto Controparte_1
domandato, dedotto ed eccepito in atti e, in particolare con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2022, ritualmente depositata, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Nel merito
In via principale
Per i motivi di cui in narrativa, anche in accoglimento delle sollevate eccezioni di cui in atti, rigettare tutte le avverse domande nei confronti di Controparte_1
odierno convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
con integrale rifusione di spese e compensi di lite.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse domande, in accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 1227, I e II comma c.c., ridursi la misura del risarcimento eventualmente riconosciuto all'attrice secondo quanto di giustizia.
In tal caso, con compensazione di spese e compensi di lite.
In via istruttoria
Si insiste sulle istanze istruttorie non accolte e, in particolare, sulla prova contraria
3 indiretta dei testi attorei ammessi (SI. ; SI. ; SI.ra Tes_1 Controparte_3
) con ordinanza comunicata dalla Cancelleria competente il Testimone_2
12.01.2023 sulle circostanze già progressivamente capitolate in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., premessa la locuzione “Vero che”:
Capitolo 1) “In data 22.08.2020, alle ore 10.40 circa, si trovava nel reparto di
ortofrutta del supermercato sito in Treviso, Viale Michelangelo, 14, alle CP_1
spalle della SI.ra ”? Parte_1
Capitolo 2) “Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la pavimentazione della
corsia del reparto ortofrutta, zona bilance, << era asciutta e non presentava scarti
dei prodotti in vendita del reparto>>, come da dichiarazione testimoniale che si
rammostra (doc. 1 fascicolo di parte convenuta)”?
Capitolo 3) “Il supermercato sito in Treviso, Viale Michelangelo, 14, CP_1
compreso il reparto ortofrutta, è illuminato da luci al neon”?
Capitolo 7) “In data 22.08.2020, si trovava all'interno supermercato sito in CP_1
Treviso, Viale Michelangelo, 14, e che è intervenuta per prestare soccorso alla
SI.ra ”? Parte_1
Capitolo 8) “Nelle predette circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo 7), la
SI.ra ha riferito che <<anni fa era caduta in motorino e che si fratturata pt_1>
il ginocchio destro>>”?
Capitolo 9) “In data 22.08.2020, alle ore 10.40 circa, si trovava nel reparto di
ortofrutta, zona bilance, del supermercato sito in Treviso, Viale CP_1
Michelangelo, 14 e che ha visto la SI.ra avere un << cedimento del Pt_1
ginocchio destro>>, come da verbale di P.S. che si rammostra (doc. 2 fascicolo
attoreo)”?
Capitolo 10) “Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, indossava dei sandali
4 con suola in cuoio”?
Capitolo 11) “In data 22.08.2020, in presenza della SI.ra , Testimone_3
dipendente del supermercato sito in Treviso, Viale Michelangelo, n. 14, e del CP_1
SI. , cliente del supermercato, ha dichiarato di essere << caduta Testimone_4
anni fa in motorino e di aver fratturato il ginocchio destro>>”?
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato , di professione casalinga, Parte_1
riferiva che il 22.8.2020 si era recata insieme al marito, nel di Controparte_1
Treviso, Viale Michelangelo n.14, per effettuare la spesa.
Che dopo aver prelevato un sacchetto dal relativo distributore posto in prossimità
della bilancia del reparto ortofrutta, nel girarsi scivolava a terra a causa del pavimento reso sdrucciolevole dalla presenza di residui di acqua o di altro materiale scivoloso, non tempestivamente rimossi, asciugati e/o segnalati.
Essendosi procurata una “frattura pluriframmentaria scomposta di rotula con diastasi
dei monconi fratturativi”, adiva l'intestato Ufficio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non subito che complessivamente quantificava in €.35.756,85
o altra diversa maggiore o minore somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in causa la società contestando la versione Controparte_1
attorea e rilevando, l'assenza del nesso di causa o quanto meno l'esistenza di un concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento, atteso che la stessa avrebbe perso l'equilibrio per altra causa e comunque per semplice disattenzione,
precisando che l'eventuale presenza di acqua e/o di altra sostanza scivolosa sulla
5 pavimentazione, fermamente contestata, sarebbe stata comunque visibile o perlomeno prevedibile in tale contesto ambientale, tanto da escludere una responsabilità della deducente.
contestava poi il quantum preteso perché eccessivo ed Controparte_1
indimostrato inoltre perché riferito a poste risarcitorie non dovute.
Istruita a mezzo prova testimoniale e Ctu medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 con modalità cartolari sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
1.Dinamica del sinistro
Ciò premesso in fatto, in diritto la versione fattuale, la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi, così come prospettati dall'attrice, hanno trovato conforto probatorio dalla deposizione dei testi escussi, in particolare, , marito della danneggiata, Tes_1
presente all'evento, il quale nel confermare l'assenza di cartelli o di segnalazioni, ha precisato con sicurezza che la pavimentazione era bagnata: “… quando mi sono
avvicinato a mia moglie per soccorrerla mi sono accorto che il pavimento era bagnato per
la presenza di questo macchia di liquido scivoloso …Quando mia moglie è caduta mi
trovavo a circa 1-2 m da lei e ho assistito alla caduta. E' sopraggiunto anche un mio
collega che ha assistito alla scena e anche una terza persona che si è offerta di lasciarmi i
suoi dati personali qualora avessi avuto bisogno di citarlo come teste..”.
Analogamente il teste : “.. L'ho vista cadere perché ero nello stesso Controparte_3
reparto: confermo la presenza di liquidi sulla zona in cui è caduta. Si vedeva che il
pavimento era bagnato. Adr mi trovavo esattamente vicino alle bilance …Io mi trovavo
davanti alla SI.ra e quindi era lei a trovarsi alle mie spalle. Era quasi a fianco Pt_1
della mia persona…Non ho visto scarti di prodotto ma confermo che sul pavimento era
6 presente del liquido, presumo acqua”.
Le due deposizioni risultano coerenti e non contraddittorie e in quanto tali certamente attendibili, le censure mosse dalla convenuta non hanno pregio anche perché interpretate non in modo sistematico, risultando diversa la formulazione dei capitoli a prova diretta e contraria letti al testimone.
Nella valorizzazione delle risultanze istruttorie non può essere, invece, attribuito analogo peso probatorio a quanto riferito dal teste : “…Io Testimone_4
personalmente mi trovavo ad una distanza di 2 m anche meno dal banco, non ho notato
né che la pavimentazione era bagnata né che vi erano scarti di prodotti. Ho visto l'attrice
che doveva dirigersi verso sinistra e poi ad un certo punto è caduta a terra. Non mi sono
avvicinato alla persona perché sono emotivo, mi fa impressione se qualcuno sta male…”,
infatti, la distanza dal banco non può aver permesso al teste di avere certezza assoluta sulla presenza o meno di liquido sulla pavimentazione, inoltre, il fatto che il medesimo non si sia avvicinato all'attrice caduta a terra, esclude la possibilità di una conferma attendibile della sua versione, mentre l'asserita natura della caduta:
“la SInora non è scivolata, ma è caduta come a rallentatore, come se avesse avuto una
torsione”, è frutto di una valutazione soggettiva e in quanto tale non valorizzabile sotto il profilo probatorio, peraltro, minata da una conoscenza parziale dello stato dei luoghi per le motivazioni sopra esposte e comunque smentita dagli esiti obiettivi acquisiti che hanno escluso patologie pregresse in capo all'attrice.
Analogamente non pare dirimente quanto affermato dalle teste , Testimone_3
dipendente di e all'epoca dei fatti vicedirettore del punto Controparte_1
vendita di Treviso: “… La prima cosa che ho fatto è stata quella di guardare il pavimento
che era asciutto.. Tant'è che ho chiamato il direttore subito affinchè prendesse la
Cont situazione in mano escludo che il pavimento fosse bagnato…”, infatti, è indubbio
7 che la teste è sopraggiunta quando l'attrice era già caduta a terra ed è plausibile oltre che ragionevole, che la situazione riferita alla presenza del liquido sulla pavimentazione possa essersi modificata, potendo la sostanza essersi dispersa o assorbita dagli indumenti indossati dalla Pt_1
2.Imputabilità dell'evento in capo alla danneggiata
La ricostruzione storica dell'evento esclude una condotta anomala e/o imprevedibile da parte della danneggiata, ma neppure imprudente o disattenta, la quale, peraltro,
al momento dell'occorso indossava scarpe basse munite di suola di gomma.
I riscontri probatori acquisiti in sede di Ctu, hanno escluso patologie pregresse tali da ipotizzare un cedimento del ginocchio e l'affermazione contenuta nel verbale di
P.S. dell'Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana, Presidio Ospedaliero di Treviso del
22.08.2020 (cfr. doc.2 attoreo) “Verso le ore 10.45, caduta accidentale al supermercato:
riferisce cedimento del ginocchio”, risulta essere più la conseguente che la causa della caduta, di talchè, può essere escluso sia il caso fortuito, inteso come comportamento del danneggiato atto ad escludere il nesso di causa, sia un concorso colposo dell'attrice rilevante ai fini della riduzione del risarcimento del danno.
La fattispecie così esaminata può essere quindi sussunta nella previsione di cui all'art.2051 cc., e secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità ai sensi della norma citata,
ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr. per tutte Cass. civ. n.30775/2017).
Orbene, mentre l'attrice risulta aver adempiuto al proprio onere probatorio, analoga
8 considerazione non può essere espressa per la convenuta per le ragioni sopra esposte.
In definitiva, non ha fornito prova alcuna che la condotta Controparte_1
dell'attrice intervenendo nella determinazione dell'evento si sia tradotta in un impulso autonomo dotato dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, unica condizione necessaria per escludere e/o attenuare la responsabilità del custode.
3.Danno
Chiarito l'an debeatur in ordine al quantum, la disposta Ctu ha acclarato che a seguito del sinistro occorsole ha riportato “frattura Parte_1
pluriframmentaria scomposta diastasata della rotula destra”, riconoscendo con valutazione condivisibile, la sussistenza del nesso di causa tra l'evento e la lesione riportata.
Si richiamano sul punto le risposte fornite dal perito ai rilievi di parte convenuta e, in particolare, quanto evidenziato nella disposta integrazione dell'elaborato peritale depositata il 5.6.2024.
Ciò premesso, è stata computata una un'inabilità temporanea biologica di gg.1 al
100%; gg.52 al 75%; gg.60 al 50%; gg.30 al 25% con un danno biologico permanente pari al 11%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età della danneggiata (53 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale nell'accezione sopra indicata, già
comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.37.161,50 (€.8.912,50
per danno biologico temporaneo;
€.28.249,00 per danno biologico permanente).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
9 Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio generale
di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare preciso del
risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/011).
La domanda di personalizzazione del danno, come dedotta dall'attrice, non può
essere accolta, infatti, la deposizione della teste è in gran parte de relato Tes_2
e il disagio riscontrato: difficoltà a raccogliere gli oggetti che cadono a terra o l'impossibilità di effettuare passeggiate sul , non sono circostanze sufficienti Pt_2
a ritenere integrati i presupposti per l'accoglimento della predetta domanda perché
conseguenza compatibile con l'invalidità riscontrata e per questo non anomala o del tutto peculiare rispetto alla misura standard accertata (cfr. Cass. civ. n.31681/2024).
Parimenti, in assenza di prova, va respinta anche la causale di danno per l'invalidità
lavorativa come casalinga, infatti, la stessa non può ritenersi in re ipsa e non può
essere liquidata per il solo fatto che l'attrice sia una donna, infatti, la medesima a cui incombeva il relativo onere, non ha provato se effettivamente svolgeva tale attività, nè in che termini, né è dato sapere se la stessa all'epoca si avvaleva o meno dell'ausilio di terze persone, infatti, la circostanza che il Ctu abbia quantificato tale incapacità lavorativa non è sufficiente per ritenere provato l'an debeatur.
A titolo di danno patrimoniale possono poi essere riconosciute le spese documentate per un importo complessivo, ritenuto congruo dal Ctu, di €.1.076,30
che attualizzate ammontano ad €.1.271,11, nonché €.610,00 per assistenza del
Ctp, ed €.2.196,00 per Consulenza di parte, entrambe da ritenersi all'attualità.
Ne consegue che in persona del suo legale Controparte_1
10 rappresentante pro tempore, va condannata a pagare a per le Parte_1
causali ut supra la somma complessiva di €. 41.238,61.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno modulate in considerazione dell'importo liquidato.
Le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempre, a Controparte_1
pagare all'attrice la somma complessiva di €.41.238,61.
1a)Su tale importo deflazionato al momento della verificazione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 22.8.2020, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
11 1b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
2)Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro CP_5
tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma complessiva di €.7.616,00 per compenso professionale, oltre anticipazioni per €.564,90, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge, con distrazione a favore dell'avv.to
Sonia Marian antistataria.
3)Pone le spese della Ctu, nella somma già liquidata, definitivamente a carico della convenuta.
Treviso 02.04.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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