Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 2372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2372/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
calce all'atto di appello, dall'avv. Edoardo Strazzullo, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Aversa, alla via Salvatore Di Giacomo n. 31, presso lo studio dell'avv.
Luigi Ferrandino
PARTE APPELLANTE
E
costituitasi in qualità di erede di , rappresentata e difesa, CP_1 Persona_1
giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Giovanni Principe, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via D'Annibale n. 18, è elettivamente domiciliata
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data dell'11.11.2024, le parti concludevano in conformità
1
dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Persona_1
al Giudice di Pace di MA di Napoli, la compagnia assicurativa e Parte_1
assumendo: che in data 18.7.2016, alle ore 19:30 circa, mentre si Controparte_2
trovava alla guida del motociclo (tg. DN1795) in Torre del Greco, Controparte_3
alla via Nazionale, era stato tamponato dall'autoveicolo Fortwo tg. DS329H di proprietà di che, in particolare, detta autovettura, omettendo di rispettare la Controparte_2
distanza di sicurezza, lo aveva tamponato provocando la sua caduta al suolo sul lato destro;
che a seguito dell'impatto aveva subito lesioni personali, diagnosticate dal Pronto
Soccorso dell' in “trauma contusivo distorsivo polso destro con slo. Controparte_4 trauma contusivo emitorace destro, trauma contusivo distorsivo ginocchio destro e caviglia destra, escoriazioni multiple”.
Tanto premesso, citava in giudizio e la affinché Controparte_2 Parte_1
fossero condannate in solido al risarcimento dei danni patiti.
Entrambe le parti convenute restavano contumaci.
La causa veniva istruita mediante audizione di un teste indicato da parte attrice e l'espletamento di una C.T.U. medico-legale.
Con sentenza n. 192/2002, pubblicata in data 12.1.2022, il Giudice di Pace di MA di
Napoli, accogliendo la domanda, condannava le parti convenute in solido al risarcimento, in favore di , della somma pari ad € 10.974,31 oltre a rivalutazione di Persona_1
interessi.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la Parte_1
In particolare, la parte appellante censurava la decisione impugnata sulla base delle seguenti ragioni.
Quale primo motivo d'appello la compagnia sosteneva che la sentenza impugnata fosse da ritenersi nulla in ragione dei gravi vizi che avevano caratterizzato l'iscrizione al ruolo del procedimento di primo grado e che avevano conseguentemente determinato una violazione del principio del contraddittorio. Infatti, la dopo aver ricevuto la Parte_1
notifica dell'atto di citazione per l'udienza del 30.11.2017, aveva conferito mandato
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all'avv. Strazzullo per la costituzione in giudizio. Quest'ultimo aveva delegato la collega avv. Barbara Schiattarella di recarsi presso la cancelleria civile del Giudice di Pace di
MA di Napoli al fine di accertare l'iscrizione a ruolo della causa. Ebbene, la consultazione delle apposite pandette alfabetiche ministeriali – effettuata anche successivamente alla data del 30.11.2017 – aveva fatto emergere che la causa non era stata iscritta a ruolo. Quindi, il difensore della compagnia aveva ripetutamente tentato invano di contattare il difensore di parte attrice, l'avv. Principe, per avere conferma della mancata iscrizione a ruolo del giudizio;
alla mail allo stesso inviata a mezzo PEC, tuttavia, non era seguita alcuna risposta. Con sommo stupore, in data 2.1.2022, la compagnia aveva ricevuto la notifica di un atto di precetto e della sentenza n. 192/2022, emessa proprio all'esito del procedimento instaurato da . Quindi, il difensore della società Persona_1
si era recato nuovamente presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di MA di Napoli, ove tuttavia non era stato possibile verificare la regolare iscrizione a ruolo del procedimento dal momento che il volume relativo alle registrazioni delle iscrizioni a ruolo delle cause iscritte dal 26.6.2017 al 15.12.2017 era risultato smarrito. La richiesta di consultazione di tale pandetta, inviata a mezzo PEC, era poi stata dalla cancelleria rigettata.
Alla luce di tanto era evidente come la mancata costituzione in giudizio della compagnia fosse da ricondursi esclusivamente alle gravi irregolarità che avevano caratterizzato l'iscrizione a ruolo della causa.
Come secondo motivo d'appello, la società contestava la valutazione operata dal Giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto le risultanze probatorie acquisite al giudizio idonee a dimostrare l'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte nell'atto di citazione. Tale valutazione doveva ritenersi erronea per diversi ordini di ragione.
In primo luogo, non poteva essere formulato un giudizio di attendibilità nei confronti dell'unico teste escusso, , il quale pure era stato ascoltato come Testimone_1
testimone nell'ambito del procedimento parallelo promosso da e Testimone_2
relativo al medesimo sinistro. Il predetto testimone, all'esito di un'interrogazione della banca dati Ivass, era risultato coinvolto in ben tredici sinistri stradali, di cui otto come danneggiato, tre come responsabile e due come testimone. Peraltro, la deposizione era risultata del tutto lacunosa dal momento che il teste alcunché aveva riferito in ordine ad importanti aspetti della vicenda (modello o colore del motociclo a bordo del quale si
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trovava il nominativi dei due soggetti a bordo del motociclo, targa del veicolo Per_1
tamponante, nome della persona che si trovava alla guida della Smart, danni riportati dai veicoli e condizioni del traffico al momento del sinistro). Inoltre, il teste aveva dichiarato di aver assistito allo scambio delle generalità tra i conducenti dei due veicoli coinvolti e di aver fornito i propri dati al conducente del motociclo, circostanza che era alquanto verosimile se si considerava che entrambi i soggetti a bordo del motociclo avevano riportato delle lesioni e non potevano certamente essere nella condizione di raccogliere i dati degli altri soggetti presenti in loco.
Inoltre, il modello CAI prodotto dal inspiegabilmente non faceva riferimento alla Per_1
presenza del testimone ed inoltre nessuna documentazione fotografica l'attore aveva prodotto al fine di documentare i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Peraltro – proseguiva la parte appellante – altamente sospetta era anche un'ulteriore circostanza e cioè che i medesimi danni riportati dal motociclo avevano fondato Per_2
una ulteriore pretesa risarcitoria avanzata dal proprietario del veicolo, , Parte_2
in relazione ad un diverso sinistro stradale che si sarebbe verificato appena due mesi dopo, il 20.9.2016, e che avrebbe visto coinvolto il medesimo motociclo con la stessa dinamica.
Inoltre, il C.T.U. medico-legale aveva quantificato nell'8% il danno biologico subito dall'attore senza tuttavia fornire alcuna esaustiva spiegazione sulle ragioni per cui potesse ritenersi dimostrata la derivazione causale delle lesioni rispetto al sinistro de quo.
Come terzo motivo d'appello la compagnia contestava il diritto dell'appellato al risarcimento anche del danno morale benché di tale voce di danno non fosse stata fornita alcuna prova nel corso del giudizio.
Infine, come quarto motivo di gravame, posta l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata dal veniva contestata la legittimità della condanna alle spese poste a carico Per_1
della compagnia con la sentenza appellata.
Tanto premesso ed esposto, la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello, contrariis reiectis, IN
ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE GRAVAME ED IN RIFORMA DELLA
SENTENZA DI I GRADO, così provvedere:
IN VIA PROCESSUALE:
1) disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo di ufficio del I grado del processo iscritto al N. 17045/2017 R.G.A.C. Giudice di Pace di MA di Napoli;
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IN VIA PRELIMINARE E DI URGENZA:
2) sospendere senza cauzione la efficacia esecutiva della sentenza di I grado ex art. 283 e
351 c.p.c concorrendo i gravi e fondati motivi innanzi esposti;
IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO:
IN VIA PRINCIPALE:
3) accertare e dichiarare, per le gravi regioni in fatto ed in diritto innanzi esposte, i vizi e la nullità ex artt. 156 e 165 c.p.c., del procedimento di iscrizione a ruolo del giudizio promosso d , con conseguente nullità di tutti gli del procedimento di primo Persona_1
grado, iscritto al 17045/2017 RG, e della sentenza n.192/2022 emessa in detto giudizio dal Giudice di Pace di MA, Avv. Giovanna Iodice;
4) per l'effetto, rimettere, ex art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice, assegnando alle parti, termine perentorio, di cui all'art. 353 c.p.c., per la riassunzione del processo;
5) trasmettere tutti gli atti del giudizio de quo ed in particolare del presente atto di appello al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza dell'Avv.to Giovanni Principe, per l'eventuale adozione, nei suoi confronti, di tutti i consequenziali provvedimenti di legge, per i fatti innanzi descritti;
IN VIA GRADATA:
6) accertare e dichiarare, sempre per le motivazioni innanzi analiticamente esposte, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto difesa della società
[...]
Parte_1
7) per l'effetto, dichiarare, la nullità, ex art. 354 c.p.c. IV comma, di tutta l'attività istruttoria espletata nel procedimento di primo grado, disponendone la rinnovazione, ex art. 356 c.p.c.;
8) disporre, anche d'ufficio, l'assunzione dei nuovi mezzi di prova innanzi articolati dalla appellant Parte_1
9) trasmettere copia di tutti gli atti del giudizio de quo ed in particolare del presente appello al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza dell'Avv.to Giovanni
Principe, per l'eventuale adozione, nei suoi confronti, di tutti i consequenziali provvedimenti di legge, per i fatti innanzi descritti.
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di superamento e di rigetto del primo assorbente motivo di appello, in totale riforma della sentenza impugnata:
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10) rigettare la domanda attrice così come formulata nel giudizio di I grado dall'attore in quanto del tutto illegittima ed infondata, sia in fatto che in diritto, oltre Persona_1
che non provata, sia in punto di veridicità storica del presunto sinistro, sia in punto di an debeatur, sia in punto di sussistenza del nesso di causalità tra le reclamate lesioni ed il presunto sinistro de quo sia in punto di quantum debeatur;
13) porre le spese e competenze legali di lite e di CTU medico legale del giudizio di I grado interamente a carico dell'attore, odierno appellato;
Persona_1
14) condannare l'attore appellato al pagamento, in favore dell delle Parte_1
spese e competenze legali di lite del giudizio di II grado;
15) emettere ogni altro consequenziale provvedimento di legge.
Sulla base del mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado conferito all'avv. Principe (sulla cui ultrattività nonostante l'intervenuto decesso dell'assistito vedasi ex multis Cass. Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021), si costituiva che, contestando la fondatezza delle ragioni poste a fondamento Persona_1
dell'impugnazione, assumeva: l'inammissibilità dell'appello, formulato sulla base di motivi generici e privi del requisito della specificità; che del tutto pretestuose erano le contestazioni relative alla irregolarità dell'iscrizione a ruolo del procedimento, come poteva ricavarsi dal certificato acquisito dall'Ufficio del Giudice di Pace di MA
(allegato in atti), che dimostrava come il procedimento fosse stato ritualmente iscritto a ruolo in data 30.11.2017; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, il difensore della compagnia non aveva mai effettivamente tentato di contattare il difensore dell'attore; che la deposizione del teste escusso era risultata dettagliata chiara e precisa, ragione per cui non sussistevano ragioni per mettere in discussione l'attendibilità del testimone.
Ciò posso concludeva per l'integrale rigetto dell'appello.
benché ritualmente citata in giudizio, ometteva di costituirsi. Ne va Controparte_2
pertanto dichiarata la contumacia.
In data 22.1.2024 si costituiva in giudizio quale erede dell'appellato CP_1 [...]
, deceduto in data 30.6.2019. Per_1
Rigettata dal Tribunale l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ricostruito ad opera delle parti il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo
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grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 14.11.2024.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle specifiche questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
E' infondato il primo motivo di gravame.
In punto di diritto va osservato che “i vizi di iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvono in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, ove l'errore sia agevolmente riconoscibile e, per questo, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. I vizi, invece, invalidano l'iscrizione ed il conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale” (cfr. Cass.
Sez. 6, 15/12/2016, n. 25901).
Orbene, nella vicenda in esame la ha contestato la regolarità dell'iscrizione a Parte_1
ruolo del procedimento instauratosi dinanzi al Giudice di Pace di MA di Napoli sul presupposto che, da verifiche effettuate presso la cancelleria, si era appurato che tale iscrizione non era effettivamente mai avvenuta.
Dunque, in primo luogo va evidenziato che la parte appellante non ha fornito alcuna prova documentale degli esiti di tali verifiche (peraltro nemmeno effettuate personalmente dal difensore della compagnia, ma affidate informalmente ad altro avvocato). Nessun tipo di riscontro è stato fornito dalla parte allo scopo di dimostrare che alla data del 30.11.2017
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– cioè, dell'udienza fissata nell'atto di citazione – il procedimento non fosse concretamente stato iscritto al ruolo. A tal riguardo alcuna rilevanza assume la circostanza che la richiesta trasmessa a mezzo PEC al difensore dell'attore e volta ad appurare l'effettiva iscrizione al ruolo del procedimento - anche questa assolutamente informale -, non sia stata seguita da alcuna risposta.
Ma ciò che più rileva è che la certificazione rilasciata il 21.4.2022 dal cancelliere l'Ufficio del Giudice di Pace di MA di Napoli (cfr. allegato al fascicolo di parte appellata) dimostra che il giudizio promosso da nei confronti della era Persona_1 Parte_1
stato regolarmente iscritto al ruolo con numero di R.G. 17045/2017. A detto certificato risulta allegato una copia della pagina del registro dell'iscrizione al ruolo, da cui effettivamente emerge che il procedimento era stato iscritto al ruolo in data 30.11.2017.
A fronte di tale inequivoca risultanza documentale e della totale assenza di prove di segno contrario fatte valere dalla parte appellante, le doglianze circa una non meglio precisata irregolarità della iscrizione al ruolo del procedimento di primo grado non possono che risultare del tutto prive di fondamento.
Sulla base di tali considerazioni va affermata l'infondatezza del primo motivo d'appello e, conseguentemente, non possono essere accolte le connesse richieste avanzate dell'appellante (declaratoria di nullità della sentenza e di tutta l'attività istruttoria svolta in primo grado con rimessione dinanzi al primo giudice ex art. 354 c.p.c. e trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza dell'avv. Giovanni
Principe).
Da tale conclusione deriva che tutta la documentazione allegata dalla parte appellante è evidentemente inutilizzabile in quanto prodotta per la prima volta – e dunque tardivamente – solo nel giudizio di appello.
E' invece fondato il secondo motivo d'appello, dovendosi ritenere condivisibili le argomentazioni prospettate dalla in ordine al giudizio di scarsa Parte_1
attendibilità da accordarsi all'unico teste escusso e, quindi, sul fatto che le emergenze istruttorie non abbiano dimostrato in maniera convincente, sia l'effettivo verificarsi del sinistro de quo, sia la sua ascrivibilità eziologica all'autovettura di proprietà dell'appellata contumace Controparte_2
Il teste escusso all'udienza istruttoria del 27.6.2018, rendeva le Testimone_1
seguenti dichiarazioni: “Ricordo che era il giorno 18 luglio 2016, ed erano le 19,30 circa
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mi trovavo in Torre Del Greco alla via Nazionale che percorrevo alla guida del mio scooter con direzione Torre Annunziata, mi precedeva un autoveicolo Smart ForTwo, di colore bianco, allorquando ho visto che la Smart tamponava un motoveicolo che lo precedeva, che percorreva anch'esso via Nazionale con direzione Torre Annunziata, Testi preciso che via Nazionale è una strada a doppio senso di circolazione” “preciso che il tamponamento avveniva in quanto il motoveicolo, che preciso era u CP_3
di colore nero, rallentava e il conducente dell'autoveicolo non riusciva a frenare la propria marcia tamponandolo da destra”; ADR: “l'impatto avveniva tra la parte anteriore della Smart e la parte posteriore del motoveicolo che in seguito all'urto cadeva sul lato destro e con esso sia il conducente che il trasportato, ricordo che erano due ragazzi ed il conducente aveva circa
30 anni ed il trasportato aveva circa 20 anni”; ADR: “ io dopo l'impatto sono sceso dal mio motoveicolo e mi sono avvicinato per prestare soccorso, si avvicinava anche il conducente della Smart che era un uomo di circa 40 anni, questi ammetteva la propria responsabilità sostenendo che per distrazione non si era avveduto del motoveicolo che lo precedeva”; ADR: “sia il conducente che il trasportato del motoveicolo indossavano il casco e ricordo che erano doloranti al lato destro del corpo, il conducente lamentava dolore al ginocchio ed al polso destro, mentre il trasportato alla spalla ed al ginocchio destro, il motoveicolo invece riportava danni alla parte posteriore per il tamponamento ed Testi alla fiancata destra per la caduta a terra” “preciso che non è intervenuta alcuna autorità né l'ambulanza, ed il conducente provvedeva ad accompagnare i lesionati in Testi ospedale” : “ho assistito allo scambio delle generalità ed ho fornito i miei dati al Testi conducente del motoveicolo” “ preciso che al momento dell'impatto dei veicoli avevo la visuale libera e ho visto l'autoveicolo Smart tamponare il motoveicolo in quanto avevo iniziato una manovra di sorpasso dello stesso autoveicolo Smart, preciso che l'incidente avveniva nel tratto di via Nazionale in cui si fuoriesce dal centro cittadino di
Torre del Greco, nei pressi di un bar posto sulla destra rispetto al senso di marcia dei veicoli coinvolti nel sinistro, che si dirigeva in direzione Torre Annunziata”; ADR
“preciso che le condizioni di traffico erano scorrevoli, ed il motoveicolo tamponato rallentava per consentire l'attraversamento di un pedone che tuttavia non veniva coinvolto nel sinistro”.
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Dunque, dal tenore di tale deposizione emerge una prima macroscopica contraddizione rispetto alla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore nell'atto di citazione Persona_1
e nella lettera di costituzione in mora della compagnia assicurativa. Invero, se nella domanda proposta dal parrebbe chiaramente evincersi che a bordo del motociclo Per_1
tamponato vi fosse esclusivamente l'attore (“il conducente dell'autoveicol […] CP_5 andava a tamponare da tergo il motocicl tg. DN 17965, condotto Controparte_3
dall'istante, provocandone la conseguente caduta al suolo sul lato destro […] in conseguenza dell'impatto, l'attore subiva varie lesioni personali per le quali si recava all'Unità di Pronto Soccorso dell'Azienda Sanitaria Locale “Napoli2Nord”...” - cfr. atto di citazione), di contro, il teste ha riferito che a bordo del motociclo vi era anche Tes_1
un passeggero, il quale pure avrebbe riportato danni fisici dopo la caduta.
La circostanza che, invece, l'atto di citazione non riporti la presenza di un passeggero a bordo del motociclo rappresenta una discrasia narrativa anomala ed in alcun modo giustificabile, che evidenzia una prima significativa contraddizione tra la dinamica del sinistro allegata a fondamento della pretesa risarcitoria e quella poi emersa nel corso dell'istruttoria.
Analogamente, appare poco comprensibile la ragione per cui né l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, né la lettera di costituzione in mora abbiano espressamente fatto riferimento alla presenza di un testimone oculare sul luogo teatro del sinistro, le cui generalità erano all'attore certamente già note in quanto apprese nell'immediatezza del sinistro.
Inoltre, posto che alcuna valenza probatoria può essere riconosciuta al modulo di constatazione amichevole allegato dalla difesa del – documento infatti privo della Per_1
firma di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti –, nemmeno appare chiarita la ragione per cui nella sezione riservata all'indicazione dei testimoni, non siano state indicate le generalità di . Testimone_1
Il testimone ha poi riferito che il “il conducente aveva circa 30 anni ed il trasportato aveva circa 20 anni” e che “il conducente della Smart era un uomo di circa 40 anni”.
Invece, , nato il [...], all'epoca del sinistro aveva ben 41 anni e, sulla Persona_1
base dei dati rinvenibili nel modulo di constatazione amichevole, il conducente dell'autovettura , , nato nel 1993, doveva avere appena 23 anni, un'età CP_5 Tes_4
nettamente inferiore a quella dichiarata dal testimone.
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A ciò aggiungasi che la parte attrice, nel corso del giudizio di primo grado, non risulta abbia ritualmente prodotto alcuna documentazione fotografica relativa al luogo del sinistro ed ai danni riportati dal motociclo dopo il tamponamento subito ad opera dell'autovettura della CP_2
Alla luce del quadro probatorio contraddittorio e lacunoso deve ritenersi che le criticità evidenziate non consentano di far ritenere dimostrato il fatto storico del sinistro e, quindi, evidentemente nemmeno la riconducibilità a questo delle lesioni riportate dall'appellato.
L'appello va quindi accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va integralmente rigettata la domanda risarcitoria proposta da , restando Persona_1
assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Le spese di lite del grado di appello seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellante (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta da;
Persona_1
• condanna in qualità di erede di , al pagamento, in favore CP_1 Persona_1
della delle spese processuali relative al giudizio d'appello, che Parte_1
si liquidano in € 355,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 29.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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