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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7726 del Registro Generale delle Cause Civili dell'anno 2024, riservata all'udienza del 7/04/2025, promossa:
[...]
, , n. il 18/12/1945 ad ARAGONA (AG), ed Parte_1 C.F._1 elett.te dom.ta nella VIA GIACINTO CARINI 1 90144 PALERMO (PA) presso l'avv.
FERRANTE DAVIDE che la rappresenta e difende per mandato in atti
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RICORRENTE
CONTRO
, , n. a PALERMO (PA) il 21/10/1975, elett.te CP_1 C.F._2 dom.to in VIA P.PE DI BELMONTE N. 1/C 90139 PALERMO, presso l'avv.
MANGIAPANE MARIO che la rappresenta e difende per mandato in atti
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RESISTENTE
Avente ad oggetto: Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo)
Conclusioni delle parti: come in atti
Il Giudice Unico Alle ore 15,54, sentite le parti, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato la sentenza che segue, mediante deposito in Cancelleria del dispositivo, ai sensi degli artt. 429 e 447 bis, IV° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Sentiti i procuratori delle parti. Definitivamente pronunziando:
In accoglimento delle domande proposte da: con atto di : citazione- Parte_1 intimazione di sfratto per morosità notificato a in data 15 aprile 2024, dichiara CP_1 risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento del conduttore il contratto di locazione dell'1/0972023 dedotto in giudizio.
Condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma Parte_2 di euro 2700,00 oltre ai canoni maturati e scaduti dal 1°/05/2024 alla data dell'effettivo rilascio, ed oltre agli interessi al tasso di legge dalla data dio costituzione in mora al soddisfo.
Condanna a rifondere delle spese del giudizio come in CP_1 Parte_2 motivazione indicate in complessivi euro 2414,65 di cui € 85,00 per esborsi esenti, € 500,00 per onorario di mediazione ed ivi comprese le spese forfetarie, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Ordina il rilascio dell'immobile per cui è causa a far data da subito e senza dilazione.
Sentenza esecutiva ex art. 447 bis, IV° comma, c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi della decisione
All'esito della compiuta istruzione, confezionata nella fase speciale del giudizio locatizio, mediante deposito delle sole memorie integrative da parte di entrambe le parti, è emerso che non possa addivenirsi ad altra determinazione se non quella dell'accertamento che il contratto di locazione sottoscritto in data 1 settembre 2023 inter partes, e regolarmente registrato il
13/02/2024 al n° 2560, serie 3T, presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di
Palermo in data , è l'unico accordo che disciplina il rapporto locatizio tra le parti.
Questo e non altro non può che essere l'unico titolo contrattuale che disciplinava il rapporto locatizio dedotto in giudizio con l'atto di citazione-intimazione di sfratto per morosità elevato da in data 15 aprile 2024 contro per il mancato Parte_1 CP_1 pagamento dei canoni maturati nel periodo novembre 2024, aprile 2024 oltre ai consumi idrici non ancora quantificati, ed avente ad oggetto la locazione al predetto dell'appartamento di primo piano di vicolo Brugnò n° 7 di Palermo a fronte del pagamento del corrispettivo mensile di euro
450,00. D'altronde, in forza del regime di distribuzione dell'onere probatorio e dei principi insegnati dalla consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, era mero onere della ricorrente documentare l'esistenza del titolo contrattuale ed allegare l'inadempimento del conduttore Pt_2 nell'esecuzione della sua obbligazione contrattuale e legale di cui al n° 2 dell'art. 1587 c.c., cosa che parte intimata, poi resistente nella presente fase speciale locatizia, non ha minimamente smentito, né, a fortiori, ha assolto al suo onere di dimostrare che il rapporto contrattuale dedotto dalla attrice nella fase sommaria fosse disciplinato da un altro titolo contrattuale.
Il disconoscimento della scrittura privata di locazione elevato dallo , e, vi è più, la CP_1 presunta querela di falso – non si comprende in che senso possa essere definito il disconoscimento di una scrittura privata sottoscritta e registrata come elevazione di una querela di falso, a fortiori quando il documento è identico a quello prodotto dall'attore (qui la ) a Pt_2 fondamento della sua pretesa di intimazione di sfratto per morosità.
Conclusivamente va soltanto precisato che parte resistente non ha assolto ogni suo onere probatorio su di esso ricadente, sia circa la entità della morosità dedotta, sia circa la diversità dei documenti dedotti in giudizio, sia, ancora, alla dedotta inesistenza del rapporto contrattuale, be vero documentato dalla ricorrente.
Va pertanto rigettata l'opposizione all'intimazione di sfratto per morosità e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione inter parte intrattenuto e datato 1/09/2023, registrato il
13/02/2024 e, attesa la veridicità della morosità dedotta in citazione, condannato CP_1 al pagamento di tutti i canoni non pagati da settembre 2023 alla data dell'11 aprile 2024 pari ad euro 2700,00 come dedotti nell'atto di citazione-intimazione di sfratto per morosità dell'11/04/2024 ed oltre ai consumi idrici, oltre agli interessi di legge maturati dalla scadenza delle singole mensilità al soddisfo.
Consegue alla superiore determinazione la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione transitoria dell'1/09/2023 per inadempimento del conduttore al suo CP_1 obbligo contrattuale e legale del pagamento del corrispettivo della locazione per i mesi in premessa specificati, e ciò ai sensi degli artt. 5 l. n. 392/1978 e 1453 c.c., stante la natura di contratto a prestazione corrispettive continuate del rapporto locatizio dedotto in citazione.
Le spese seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si determinano secondo il seguente calcolo normativo: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti per convalida locatizia.
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 530,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 494,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 142,00
Fase decisionale, valore medio: € 425,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.591,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 1.591,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 238,65
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 85,00
Iparn totale: € 1.914,65
Oltre alla spesa del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D.L.vo n.28/2010 e ss.modd., che si quantificano forfetariamente in euro 500,00 omnia comprensivi.
Pertanto: parte resistente soccombente nel presente giudizio e che ha deserto anche il procedimento di mediazione, và condannata al pagamento in favore della ricorrente delle Pt_2 spese complessive di euro 2414,65 oltre spese forfetarie del 15% sui soli compensi difensivi, CPA ed I.V.A. come per legge.
Così deciso a Palermo il 07/04/2025, alle ore 15,44.
Il Giudice
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