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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 417/2022,
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato in Via F. Bisazza n. 20 presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Donato che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1
Cod.Fisc. con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del P.IVA_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall' Avv.
Antonello Monoriti in virtù di mandato generale alle liti in data 21.7.2015, rep.n.80974, per atto Notaio in Roma, elettivamente domiciliato Persona_1
presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Messina, Corso Vittorio Emanuele 100
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 26/01/2022 sig. adiva questo Tribunale Parte_1
per impugnare l'avviso di addebito n. 595 2021 00028933 25 000, consegnato in data 30 dicembre 2021, con cui l' sede di Messina richiedeva il complessivo CP_1
1 importo di € 6.813,87 a titolo di contributi previdenziali - in favore della gestione separata liberi professionisti - relativi ai redditi professionali per l'anno 2014.
Il Presti eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito contributivo Pt_2
e, nel merito, l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall' presso la CP_1
gestione separata professionisti.
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Precisava che, in quanto all'eccepita prescrizione, al ricorrente prima dell'AVA era stato notificato avviso bonario recapitato il 22/9/2022 e restituito per compiuta giacenza il 23/11/2022. A seguito della sospensione dei termini di prescrizione decretata dal Governo per l'emergenza pandemica il credito previdenziale non era andato prescritto.
Nel merito, contestava le avverse argomentazioni del ricorrente sostenendo la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata.
Stante la natura documentale della controversia le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente sulla nullità/illegittimità dell'AVA impugnato.
2.1 – Eccezione di prescrizione.
Assume il ricorrente che il credito previdenziale per cui è causa sarebbe andato prescritto per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
L'eccezione è infondata.
Risulta documentalmente che l' ha recapitato al in data 22/9/2020 CP_1 Parte_1
un avviso bonario.
Stante l'assenza del destinatario veniva immesso in buca l'avviso di mancato recapito.
Successivamente l'avviso veniva restituito per compiuta giacenza.
Il ricorrente contesta la validità della suddetta comunicazione per la mancata produzione del relativo avviso di deposito.
L'assunto è infondato.
2 Secondo Cassazione civile n. 14147/2016, analogicamente applicabile al caso di specie, “In tema d'imposte sui redditi, sia la comunicazione dell'esito della liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sia l'invito a fornire chiarimenti ex art. 6 della l. n. 212 del 2000, non devono seguire le procedure delle notifiche, in quanto le norme richiamate fanno riferimento alla comunicazione e all'invito a mezzo del servizio postale.”.
Di conseguenza, l'avviso bonario risulta correttamente recapitato a mezzo del servizio postale al ricorrente stante il compimento della compiuta giacenza attestato dalla documentazione versata in atti dall' CP_1
In quanto al decorso del termine di prescrizione, la scadenza legale del contributo anno 2014 era il 16 giugno 2015, prorogato per i contribuenti soggetti a studi di settore, al 06/07/2015.
Il termine prescrizionale si compiva pertanto il 06/07/2020. Correttamente l' CP_1
evidenzia come nel caso di specie debba trovare applicazione la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura
Italia, emanato dal Governo in occasione dell'emergenza Covid.
L'Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria) del menzionato decreto prevede:
“1. omissis ...
2. I termini di prescrizione (delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Pertanto, alla data del 06/07/2020 occorre aggiungere 129 giorni spostando così al
12/11/2020 il termine utile per la notifica dell'accertamento Poseidone 2014 che si può considerare effettuato entro i termini prescrizionali in quanto dopo trenta giorni di giacenza presso l'ufficio postale (mod. 26 depositato al destinatario in
3 data 22/09/2020) la raccomandata si ritiene compiutamente notificata ed è restituita al mittente.
Per il mittente la notifica della raccomandata si perfeziona per compiuta giacenza dopo trenta giorni.
Ai fini legali, per il mittente la compiuta giacenza vuol dire che la raccomandata è stata validamente notificata e che il suo contenuto si presume conosciuto al destinatario.
2.2 – Pretesa illegittimità dell'iscrizione alla gestione separata.
Anche questo motivo di impugnazione è infondato.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (30344/2016) che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att.Cpc, “L'ingegnere libero professionista è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata e a versare alla CP_1
stessa i contributi previdenziali relativi all'esercizio dell'attività professionale, qualora versi alla propria Cassa previdenziale solo la contribuzione integrativa, in quanto quest'ultima, secondo la ratio dell' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non è suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”.
Come risulta documentalmente dalla posizione contributiva prodotta dal Parte_1
lo stesso risulta assoggettato solo al contributo integrativo.
Inoltre, da tale documentazione nulla risulta versato a per l'anno 2014. CP_2
Pertanto, l'iscrizione d'ufficio operata dall' appare assolutamente legittima. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo in ragione del valore della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , uditi Parte_1
i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
quantificate in € 5.391,00 oltre spese generali, cpa, iva come per legge;
Messina, 16.5.2025
4 Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
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