Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5203/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Donatella Cennamo – all'udienza cartolare del 27 maggio 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5203/2018, avente ad oggetto: azione risarcimento danni per l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, promossa da:
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avvocato Augusto Mattiello, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo stesso in Ottaviano (Na), all via Municipio, n. 40.
- RICORRENTE -
contro
(codice fiscale: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura allegata alla memoria di costituzione e risposta dall'avv. Teresa Petillo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Cicciano (Na), alla via Benevento n. 44;
- RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del 27 maggio 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. , conduttore dell'immobile ad uso abitativo di Parte_1
proprietà di ha convenuto in giudizio la locatrice per sentirla condannare al Controparte_1
2017, in ragione della tardività della comunicazione della dichiarazione di volontà di escludere la rinnovazione del contratto di locazione inviata dalla e aveva, pertanto, riconosciuto il CP_1 diritto del a rientrare nella disponibilità dell'immobile locato fino alla individuata scadenza, Pt_1
rigettando la domanda svolta in via riconvenzionale dal conduttore di rimborso dei canoni pagati in eccesso rispetto al canone di locazione stabilito applicando la rendita catastale in attuazione della previsione di cui al d.lgs. n. 23/2011.
Ha, inoltre, domandato la restituzione del deposito cauzionale, pari ad euro 1.000,00.
In punto di fatto il ricorrente ha esposto che: la locatrice gli aveva intimato licenza per finita locazione con contestuale citazione per la convalida al 31.05.2013; si era costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda perché proposta con atto di intimazione anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e chiedendone in rigetto nel merito poiché la comunicazione a mezzo raccomandata del diniego di rinnovo gli era pervenuta oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1 della L. n. 431/98; il Got con ordinanza del 14 giugno 2013, aveva concesso ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile entro la data del 14.07.2013 ai sensi dell'art. 665 c.p.c.; in data 16 agosto
2013 era stato eseguito lo sfratto a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario e la locatrice era stata reimmessa nel possesso dell'appartamento; in conseguenza del rilascio anticipato del bene si era dovuto rivolgere all'agenzia immobiliare per reperire altro appartamento ove CP_2
trasferirsi ed abitare insieme al suo nucleo familiare e per far fronte ai necessari costi (deposito cauzionale, allacci utenze e trasloco) aveva contratto un finanziamento per l'importo complessivo di euro 16.200,00; aveva, quindi, stipulato un nuovo contratto di locazione con decorrenza dal 1 agosto 2013 per un canone di euro 600,00 mensili ridotto ad euro 550,00 per i primi sei mesi, oltre al pagamento di oneri accessori pari ad euro 20 mensili, corrispondendo all'agenzia immobiliare euro 500,00 a titolo di provvigione per il reso servizio di intermediazione;
il giudizio di merito era stato tuttavia definito con sentenza n. 1600 del 2016 di accertamento del diritto del a rientrare Pt_1 nella disponibilità dell'immobile, con fissazione del rilascio alla data del 31 maggio 2017, passata in giudicato;
- senza esito erano rimaste la diffida inoltrata alla locatrice di consentire il rientro del conduttore nell'appartamento già condotto in locazione, la espletata procedura di mediazione e la richiesta di restituzione del deposito cauzionale.
2. Ha resistito alla domanda rappresentando che il conduttore pur avendo Controparte_1 ottenuto sentenza di accertamento del proprio diritto a rientrare nell'immobile non l'aveva posta in esecuzione ed eccependo l'infondatezza e la pretestuosità del quantum della domanda di parte ricorrente, insistendo per il rigetto. Ha, poi, spiegato domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento della differenza dei canoni di locazione scaduti e non versati dal 1.12.2012 al 1.7.2013 per totali euro 825,84, in conseguenza dell'arbitraria unilaterale riduzione del canone da parte del calcolata in base al valore della rendita catastale moltiplicata per tre, oltre adeguamento Istat Pt_1
sul presupposto di un presunto accordo locatizio avente ad oggetto un canone inferiore (euro
300,00) rispetto a quello realmente corrisposto (euro 500,00).
3. Differita l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., a mezzo di memoria integrativa depositata in data 27.05.2019, il ha eccepito la prescrizione quinquennale del Pt_1
credito oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla e comunque la sua CP_1
infondatezza nel merito. Si è opposto altresì alla richiesta di controparte di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa è stata, quindi, istruita con l'ascolto di uno solo dei due testi ammessi per parte ricorrente, essendo questi decaduto dalla facoltà di ascoltare il secondo dei testi intimati e, all'esito, è stata spedita per discussione e decisione alla udienza del 4 ottobre 2022, poi differita dapprima al 3 ottobre 2023 e mediante un duplice rinvio successivo al 20 febbraio 2025. Indi, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024), ne è stato disposto il rinvio d'ufficio per i motivi di cui al decreto del 27 dicembre 2024, alla odierna udienza cartolare e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. La domanda di risarcimento del danno da illegittimo rilascio dell'immobile formulata da
[...]
è improponibile per le ragioni di seguito esposte. Pt_1
Dal tenore dell'atto introduttivo si evince chiaramente che la domanda di risarcimento dei danni poggia sul presupposto che, in esito alla esecuzione forzata del provvedimento provvisorio di rilascio ex art. 665 c.p.c., successivamente travolto dalla sentenza n. 1600/2016 emessa all'esito del giudizio di merito - che ha parzialmente accolto la domanda, avanzata dalla locatrice, di accertamento della scadenza del contratto di locazione non al 31 maggio 2013, ma al 31 maggio
2017 - sia conseguito un danno da mancato godimento dell'immobile. L'azione in tali termini proposta, come condivisibilmente rilevato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13244 del 15 maggio 2023 in un caso assimilabile a quello qui in esame, deve essere ricondotta nel paradigma dell'art. 96 c.p.c., comma 2, in quanto il danno di cui si duole la ricorrente
è diretta conseguenza dell'eseguito forzato provvedimento di rilascio illegittimo del bene oggetto di locazione (sebbene nel caso di specie irritualmente emessa nell'ambito di un procedimento di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza per il quale è prevista l'applicabilità del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e non il rito speciale di licenza per finita locazione).
A tale approdo si perviene sulla base delle seguenti considerazioni.
L'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. contiene un ordine di rilascio dell'immobile locato rivolto al conduttore, dotato di efficacia esecutiva, e costituisce titolo esecutivo, tanto che contiene la data dell'esecuzione L. n. 392 del 1978, ex art. 56; ha, inoltre, natura di provvedimento decisorio, dato che, in caso di accoglimento dell'istanza del locatore, essa incide sulla posizione del conduttore, il quale è tenuto al rilascio dell'immobile, mentre, in ipotesi di rigetto, il permanere del conduttore inadempiente nella detenzione dell'immobile arreca, nelle more del giudizio di merito, un danno al locatore. Costituendo una condanna con riserva delle eccezioni, poiché il giudice dispone il rilascio riservandosi di valutare, in un secondo momento, le eccezioni formulate dal conduttore, essa integra una ipotesi di tutela anticipatoria e sommaria, basata su una cognizione parziale ed incompleta, i cui effetti, afferenti alla cessazione o risoluzione della locazione e, conseguentemente, all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile, attuabile in via esecutiva, permangono fino a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione. Infatti, nel caso in cui la domanda di risoluzione svolta dal locatore venga respinta all'esito del giudizio conseguente al mutamento del rito, l'ordinanza eventualmente emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. viene ad essere travolta dagli effetti della sentenza di rigetto, la quale regolerà definitivamente il rapporto controverso conformemente alle sue statuizioni (Cass., sez. 3, 16/01/2005, n. 10185).
Tenute presenti le caratteristiche e la natura dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., risulta evidente che la domanda di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'avvenuta esecuzione forzata della ordinanza di rilascio dell'immobile, pronunciata nella fase sommaria del giudizio di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, ricade nella previsione dell'art. 96 c.p.c., comma 2 laddove è previsto che
"il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza".
La domanda di risarcimento dei danni, in tale ipotesi, non può che essere fatta valere nell'ambito del medesimo giudizio nel quale il titolo esecutivo si è formato, ossia dinanzi al giudice del giudizio di merito e non può, invece, essere esperita in un autonomo e separato giudizio.
Tale conclusione è avvalorata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 25478 del 2021 che, ponendosi la questione dell'individuazione del giudice competente ad emettere la pronuncia di cui all'art. 96
c.p.c., comma 2, in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale, ha enunciato il principio secondo cui "L'istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art.
96 c.p.c., comma 2, per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo".
Le Sezioni Unite hanno, peraltro, chiarito che, qualora la domanda risarcitoria non possa essere proposta né davanti al giudice della cognizione né davanti a quello dell'opposizione all'esecuzione, perché sussiste un'impossibilità di fatto o un'impossibilità di diritto (la prima quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno e non poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito;
la seconda, invece, quando, vi siano preclusioni di carattere processuale alla proposizione della relativa domanda), in questi casi - e soltanto in questi - il danneggiato non avrà altra strada che quella di proporre la domanda risarcitoria in un giudizio autonomo;
precisando altresì che "siffatta possibilità non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate", trattandosi "di una sorta di estrema e residua eventualità che non può essere sempre esclusa e che costituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenza interna del sistema".
Esclusa, dunque, alla stregua dei superiori principi, la possibilità, nel caso in esame, di azionare la domanda di risarcimento in un autonomo giudizio, deve pure precisarsi che la regola prevista dall'art. 96 c.p.c., comma 2 non è una regola sulla competenza, ma piuttosto sulla proponibilità dell'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità (Cass., sez. 3, 18/04/2007, n.
9297).
Ne discende che il potere di rivolgere l'istanza, essendo previsto come potere endoprocessuale collegato e connesso all'azione od alla resistenza in giudizio, se un processo in cui l'azione o la resistenza riguardo alla pretesa sostanziale vi è stata, non può essere considerato (salvo il caso eccezionale che il suo esercizio sia rimasto precluso in quel processo da ragioni attinenti alla stessa sua struttura e non dipendenti dalla inerzia della parte: per questa affermazione si veda Cass. n.
1861 del 2000) come potere successivamente esercitabile al di fuori del processo e, quindi, in via consequenziale suscettibile di essere esercitato avanti ad altro giudice, cioè in via di azione autonoma. Quando lo fosse, allora, appare evidente che non ricorrerebbe una situazione di esercizio di un'azione davanti ad un giudice diverso da quello che sarebbe competente, bensì, a monte,
l'esercizio di un'azione per un diritto non previsto dall'ordinamento, il quale appunto prevede il diritto di vedersi liquidare il danno da responsabilità aggravata (nelle due ipotesi previste dai due commi dell'art. 96) soltanto come espressione del diritto di azione (inteso come diritto di agire e di resistere in giudizio) esercitato in un processo a tutela della situazione giuridica soggettiva principale che vi sia dedotta e, quindi, come diritto che di tale situazione è amminicolo e che, conseguentemente, lo è anche dell'azione con cui essa è fatta valere in via attiva o passiva.
Che non si tratti di fenomeno riconducibile alla competenza (intesa come distribuzione orizzontale o verticale o, se si vuole, anche funzionale) degli affari tra i vari giudici è del resto dimostrato dal rilievo che, quando l'istanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c. rivolta ad un giudice diverso da quello che ha già deciso sul processo al quale la responsabilità aggravata si riferisce, il rilievo della
"incompetenza" non potrebbe comportare la conseguenza normale che comporta il rilievo della incompetenza, cioè la rimessione delle parti al giudice competente: infatti, il giudice adito dovrebbe rilevare che si è fatto valere un diritto insussistente, perché configurabile solo come "diritto" esercitabile in quel processo".
Si pone, dunque, una questione di proponibilità della domanda, come tale rilevabile d'ufficio senza necessità di sottoporla al contraddittorio delle parti.
Applicando i principi suesposti al caso concreto, ritiene il Tribunale che nella specie la domanda risarcitoria per mancato godimento dell'immobile locato, ben poteva essere proposta nel giudizio nel quale era stata emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, posto che il provvedimento è stato depositato in data 14 giugno 2013, pacificamente eseguito il 16 agosto 2013 con rinvio della causa per decisione al 15 maggio 2014, quando tutti i danni erano già maturati, poiché come allegato dallo stesso ricorrente: in data 14 giugno 2013 aveva stipulato un contratto di finanziamento al fine di poter sopportare le spese per il trasloco presso la nuova abitazione, per il deposito cauzionale e per l'allaccio delle utenze;
il 15 luglio 2013 aveva concluso il nuovo contratto di locazione e pagato all'agenzia immobiliare il corrispettivo per il reso servizio di mediazione. E' noto che nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto -come è stato pacificamente qualificato e trattato quello nel corso del quale è stata emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, con conseguente cristallizzazione del rito prescelto dalla locatrice – l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante (ma anche l'intimato), in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte (cfr. tra le tante Cass. n. 4771/2019).
Va poi osservato che nella specie con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. il giudice titolare del relativo procedimento, disponendo il rinvio della causa per la discussione (così implicitamente mutando il rito), non ha assegnato alle parti il termine perentorio per consentire il deposito delle memorie integrative, che rappresentavano la sede nella quale il conduttore avrebbe potuto e dovuto (per quanto sopra detto) formulare la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo rilascio anticipato dell'immobile. Lo stesso conduttore avrebbe, quindi, dovuto appellare la sentenza di merito al fine di far valere la compromissione del suo diritto di difesa, leso dalla detta omissione, ciò che nel caso concreto non è stato fatto.
Ed infatti, va in proposito rammentato che in caso di mutamento di rito, se il giudice non assegna alle parti il termine perentorio per consentire il deposito di memorie integrative, detta mancanza non determina alcun vizio del procedimento. E questo ove non risulti che tale omissione abbia in concreto comportato pregiudizio e limitazioni al diritto di difesa. In queste ipotesi, la mancanza in questione, se non comporta una limitazione della difesa su citata non si pone in contrasto con l'art. 111 Cost. In forza della disposizione costituzionale in esame, se è vero che occorre dar rilievo tanto al principio di ragionevole durata del processo quanto a quello del diritto di difesa, è altrettanto vero che occorre escludere tutto ciò che porti a una regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità. E ciò soprattutto quando l'omissione di queste non abbia comportato alcuna limitazione delle garanzie difensive. Ne consegue che, se il giudice non ha assegnato il termine perentorio in questione, perché detta mancanza sia pregiudizievole per la parte che se ne duole, quest'ultima non deve solo genericamente lamentarsi della mancata possibilità di integrazione delle istanze istruttorie, ma ha «l'onere di specificare quali ulteriori istanze istruttorie sarebbero state proposte e non hanno trovato ingresso nel processo in conseguenza della mancata assegnazione del termine per la integrazione degli atti» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 14186/2017). Tirando le fila del discorso, deve, dunque, dichiararsi la improponibilità della domanda risarcitoria formulata da . Parte_1
2. Lo stesso ha invece certamente diritto alla restituzione del deposito cauzionale di euro 1.000,00 versato alla Stampanato all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione stipulato inter partes, circostanza mai contestata dalla locatrice e comunque documentalmente provata dalla clausola 6 del documento contrattuale in atti.
La premessa in iure è che il deposito cauzionale, trova la sua positiva regolamentazione nel disposto dell'art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392, secondo il quale il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone produttive di interessi legali da corrispondere al conduttore alla fine di ogni anno.
In materia di locazioni, il versamento anticipato del deposito cauzionale assolve la funzione di garanzia per il locatore, rispetto al sorgere di un eventuale obbligo risarcitorio in capo al conduttore.
Una volta terminato il rapporto locatizio e una volta che il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, il deposito cauzionale non assolve più la funzione di garanzia prevista dalla legge per cui il locatore è gravato dall'obbligo restitutorio della cauzione a suo tempo incassata, salvo l'ipotesi in cui abbia agito in giudizio per l'attribuzione dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati (cfr. tra le tante Cass. civ. sez. 3, sentenza
21.2.2010, n. 9442).
E siccome nella specie il rapporto di locazione si è pacificamente estinto alla scadenza accertata con la più volte richiamata sentenza n. 1600/2016 ed è infondata, come da qui ad un attimo di dirà, la domanda riconvenzionale di pagamento delle differenze dei canoni dal 1.12.2012 al 1.07.2013 per effetto della autoriduzione applicata dal conduttore, è tenuta a restituire in favore Controparte_1
di la somma di euro 1.000,00 con il carico degli interessi legali su base annua dalla Parte_1 stipula del contratto fino all'effettivo soddisfo.
3. Infine, come poc'anzi anticipato deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, per essere – conformemente a quanto tempestivamente eccepito dal ricorrente – la pretesa creditoria estinta al momento del deposito della memoria di costituzione contenente la richiesta di pagamento in data 4.01.2019.
A mente dell'articolo 2948 n. 3 del codice civile «Si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni».
Ne consegue che, facendo riferimento la richiesta di pagamento dei canoni al periodo compreso tra il 1.12.2012 ed il 1.07.2013, in assenza della dimostrazione di validi atti interruttivi della prescrizione, al momento della formulazione della domanda di pagamento il credito era inesorabilmente prescritto, essendo il termine ultimo utile ad azionare il diritto elasso in data
1.07.2018.
4. L'esito complessivo della lite, integrando una tipica ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
4.1. L'accoglimento pur di una sola delle due domande formulate dal esclude la sussistenza Pt_1
dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria sollecitata dalla resistente (sul presupposto della soccombenza integrale ai fini della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 vedi Cass. n. 32090/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara improponibile la domanda attorea di risarcimento dei danni da illegittimo rilascio dell'immobile condotto in locazione;
b) accoglie la domanda attorea di restituzione del deposito cauzionale e, per l'effetto, condanna a restituire in favore di l'importo di euro 1.000,00, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali su base annua dalla stipula del contratto fino all'effettivo soddisfo.
c) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente;
d) rigetta la domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Nola, 27/05/2025
Il Giudice- dott. ssa Donatella Cennamo