Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/1987, n. 4987
CASS
Sentenza 6 giugno 1987

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L'art. 69, primo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153, secondo cui le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in questo caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti peraltro stabiliti dalla riportata norma. ( Conf 4883/82, mass n 422891).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/1987, n. 4987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4987
    Data del deposito : 6 giugno 1987

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