Sentenza 6 giugno 1987
Massime • 1
L'art. 69, primo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153, secondo cui le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in questo caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti peraltro stabiliti dalla riportata norma. ( Conf 4883/82, mass n 422891).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/1987, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 6 giugno 1987 |
Testo completo
L'art. 69, primo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153, secondo cui le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in questo caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti peraltro stabiliti dalla riportata norma. ( Conf 4883/82, mass n 422891).*