Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2254
CS
Parere definitivo 13 dicembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insufficienza delle prove di preesistenza del manufatto

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, confermando la valutazione del TAR che le prove fornite dall'appellante (foto aerea e atto notorio) non erano sufficienti a dimostrare la preesistenza del manufatto, mentre il Comune aveva fornito elementi obiettivi di maggiore rilevanza probatoria (traccia nei documenti comunali del 1987, 1997, 1999, 2003).

  • Rigettato
    Onere della prova sulla data di realizzazione dell'opera

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva incombe sul privato. Ha inoltre ritenuto che né il Comune avesse fornito elementi incerti, né l'appellante elementi dotati di alto grado di plausibilità.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia su doglianze relative a vincoli e principio del giusto procedimento

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato la censura inammissibile per carenza di interesse, dato l'infondatezza delle censure precedenti che portavano al rigetto della domanda principale.

  • Altro
    Riproposizione di motivo di ricorso non esaminato dal giudice di primo grado (vincoli sopravvenuti)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo assorbito, dato il rigetto delle censure precedenti e la conseguente mancanza di interesse all'esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2254
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2254
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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