Parere definitivo 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02254/2026REG.PROV.COLL.
N. 01461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Vignolini, Stefano Magnaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Magnaschi in Firenze, via Giambologna,43;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Narese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dell'Oriuolo 20;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. AR IA EL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società -OMISSIS- s.r.l. era proprietaria di alcuni terreni e manufatti agricoli nel Comune di -OMISSIS-. In data 10/12/2004 presentava domanda di sanatoria ex art. 32 L. n. 356/2003 e L.R. n. 53/2004 (che assumeva il n. prot. 29651) per la trasformazione di un manufatto esistente in civile abitazione.
Si trattava di un manufatto adibito a porcile e pollaio, di remota costruzione (comunque antecedente al 1942), di superficie utile di complessivi mq. 29,71 e volume di complessivi mc 109,79 che successivamente, in epoca precedente al 31/03/2003, era stato ristrutturato e adibito ad abitazione senza aumento di volumetria e senza operare modifiche esterne.
2. Con nota prot. n. 7795 del 05/04/2005, il Comune chiedeva ulteriore documentazione a sostegno della domanda di sanatoria.
3. In data 22/06/2006, con nota prot. n. 15031, il Comune, sentita la Commissione Edilizia, sospendeva l’iter della domanda di sanatoria in attesa della dimostrazione della conformità urbanistica dello stato preesistente e dell’indicazione esatta delle opere eseguite. In data 18/03/2008, il Comune richiedeva il deposito di una foto aerea, con data antecedente al 01/09/1967, a dimostrazione della preesistenza del manufatto.
Stante l’impossibilità di reperire la foto aerea, il tecnico allegava una dichiarazione testimoniale sotto forma di atto notorio del sig. -OMISSIS-, attestante l’esistenza del fabbricato e successivamente il tecnico depositava anche una foto aerea scattata dall’I.G.M. di Firenze con allegata ricevuta attestante l’anno del volo, ossia il 1965.
4. Il Comune comunicava il parere negativo alla richiesta di sanatoria così motivata: “ Il fabbricato in oggetto risultava inesistente in quanto la particella catastale su cui doveva insistere il fabbricato è inserita nel piano come semplice terreno agricolo. Quindi, come richiesto da questo ufficio con lettera del 22.6.2006, non è stata dimostrata sia la sua conformità urbanistica che la sua realizzazione alla data del 30.3.2003. Pertanto, l’edificio risulta essere realizzato dopo tale data in contrasto con la legge regionale 53 anno 2004 ”.
5. Il ricorrente dunque presentava osservazioni con le quali venivano indicate le ragioni per le quali, viceversa, doveva considerarsi sicuramente dimostrata la preesistenza della costruzione al 30/03/2003.
6. Con nota prot. n. 15895 notificata il 13/09/2018, la Responsabile del Settore 5 – Servizi di Gestione del Territorio, comunicava alla ricorrente i motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, comunicazione a cui seguiva, in data 25/10/2018, la notifica del diniego di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria prot. n. 18890 del 18/10/2018.
7. -OMISSIS- s.r.l. impugnava dinanzi al Tar Toscana i seguenti provvedimenti:
- la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prot. n. 15895 del 31.8.2018 della Responsabile del Settore 5 – Servizi di Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 13.9.2018;
- in quanto occorrer possa, la nota prot. n. 16897 del 14.7.2008 del Responsabile dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato il parere contrario del Responsabile dell’Ufficio Edilizia sull’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente.
La ricorrente in primo grado ha articolato le seguenti censure:
1°) si censurano i provvedimenti del comune in cui viene erroneamente affermata la non esistenza del manufatto in data antecedente al 1.9.1967 (per quanto concerne il pollaio/porcile) e in data antecedente al 31.3.2003 (per quanto concerne il manufatto nello stato attuale); ed in particolare il comune non avrebbe considerato i documenti forniti dalla ditta come la foto aerea risalente al 1965 (unica esistente negli archivi I.G.M.) e la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 15/1968 da parte del sig. -OMISSIS-, che ha attestato di aver abitato sin dalla nascita (1934) all’interno del complesso di -OMISSIS- e che il piccolo fabbricato oggetto della domanda di condono, destinato a magazzino e riparo per animali da cortile, era già esistente nell’anno 1950;
2°) sotto altro profilo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 326/2003, della L.R. n. 53/2004 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1158 del 15.11.2004. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio dell’onere della prova. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 della L.R. n. 64/1995. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione e dei principi di uguaglianza di trattamento, tutela della proprietà privata e di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per erroneo presupposto in fatto e in diritto, ragionevolezza dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;
3°) si censurano i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi nella parte in cui affermano la violazione dei vincoli paesaggistico e storico ambientale tutelati, rispettivamente, dall’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e dal R.U.C. del 4.8.2003;
8. Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 26/06/2023, il TAR Toscana rigettava il ricorso e condanna la parte privata al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000 oltre accessori.
9. Avverso la predetta sentenza la ricorrente ha proposto appello articolando n. 4 motivi di gravame.
10. Si è costituito nel grado il Comune resistente depositando copiosa memoria di controdeduzioni con cui conclude per il rigetto dell’appello.
11. Previo scambio di ulteriori memorie, la causa, all’udienza dell’11 marzo 2026 è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella misura in cui ha ritenuto non sufficienti le prove presentate dallo stesso (in particolare la foto aerea e la dichiarazione di atto notorio) e integrata la prova contraria fornita dal comune.
La censura è infondata. Come correttamente evidenziato dai giudici di prime cure e dal Comune resistente non risulta dimostrata la realizzazione del manufatto in data anteriore al 1967. Il TAR ha espressamente riconosciuto che “ dalla rilevazione aerea del 1965, così come da quella prodotta in corso del presente giudizio, non è dato evincere la presenza del manufatto. Tutto ciò che si può dalla stessa osservare in corrispondenza del luogo ove oggi esso si colloca è una macchia che in alcun modo può essere ricondotta ai contorni di una costruzione”; “nemmeno la dichiarazione di atto notorio, in assenza di altri concorrenti elementi indiziari, può considerarsi di per sé idonea a fornire la necessaria dimostrazione della preesistenza del fabbricato”.
L’appellante, al di là delle sue considerazioni personali, non riesce a superare in via di fatto detti rilievi rendendo la censura infondata. Come rilevato dal giudice di primo grado, per converso, il Comune “ ha allegato a prova contraria dei fatti su cui si fonda il ricorso elementi obiettivi di indubbia rilevanza ”.
In particolare, il Comune ha evidenziato che dai documenti oggetto di istruttoria procedimentale risulta che del manufatto in questione non vi era traccia né nel 1987, quando alla società ricorrente vennero conferiti gli immobili ed i terreni costituenti l’azienda agraria denominata “-OMISSIS-”; nemmeno nel 1997 quando il Comune operò il censimento del patrimonio edilizio sparso esistente alla data del 13.6.1997, come documentato dalla Scheda di rilevazione n. 142/2 riferita alla Fattoria -OMISSIS-; né nel 1999 e nel 2003, quando rispettivamente la società ricorrente presentò, ed il Comune approvò con delibera G.C. n. 77 del 26.5.2003 un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, nel quale avrebbero dovuto essere indicati tutti gli immobili esistenti, ma in cui il manufatto in questione non viene né indicato né raffigurato in planimetria: planimetria che, per converso, raffigura la part. n. 59 del foglio di mappa n. 142 come, ancora, tutta libera, senza alcuna costruzione e destinata per intero ad uliveto.
Né l’appellante nella memoria di replica riesce a superare detti rilievi, limitandosi a minimizzarne l’importanza. La censura è quindi infondata.
2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza di primo grado nella misura in cui ha affermato: “ con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che a fronte degli elementi non implausibili dallo stesso versati nel procedimento a prova della data di realizzazione della costruzione il Comune avrebbe dovuto dare prova rigorosa della non preesistenza della stessa al 1967. Anche tale censura è priva di fondamento sia perché, come già detto, gli elementi portati dall’istante a sostegno della sua tesi sono privi di consistenza sia perché la convinzione del Comune si poggia, al contrario, su elementi obiettivi di ben maggiore spessore probatorio ”. Al contrario, secondo l’appellante, sarebbe stata integrata la prova dell’esistenza del manufatto in epoca anteriore al 1967. La censura va respinta secondo quanto già argomentato nel punto che precede.
Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24/06/2024, n. 5547), cui si intende qui aderire, ha affermato che l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Si ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato, da un lato, alleghi, a sostegno della tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967, elementi dotati di un alto grado di plausibilità (aeorofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione ante 1 settembre 1967) e, dall'altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali. Nella presente fattispecie, per quanto già visto, non può ritenersi né che il Comune abbia fornito elementi incerti, né che l’appellante abbia fornito elementi dotati di un alto grado di plausibilità.
Per altro verso, gli elementi oggettivi inannzi richiamati escludono la possibilità di dare accesso alla prova testimoniale richiesta dall’appellante, tenuto anche conto del particolare rigore richiesto dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2022, n. 9010).
3. Col terzo motivo, si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi su alcune delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, pur ritualmente proposte ed evidenziate ed in particolare la circostanza che nessuna traccia di tale presunta irregolarità ovvero inattendibilità delle prove depositate dalla ricorrente era presente nel parere contrario comunicato dal tecnico istruttore in data 14/07/2008.
Per tale motivo, la ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni soltanto riguardo alle contestazioni sollevate dal tecnico istruttore, ritenendo invece che la documentazione sopra evidenziata fosse stata considerata come valida ed attendibile da parte del Comune, ma solo dopo 10 anni, l’appellante veniva a conoscenza delle ragioni che avevano portato alla affermazione della inattendibilità delle prove fornite tutto ciò in violazione del principio del giusto procedimento e di leale collaborazione.
La censura è inammissibile per carenza di interesse, essendo comunque infondate le censure che precedono.
4. Col quarto motivo: “Riproposizione del terzo motivo di ricorso, non esaminato dal giudice di primo grado, ex art. 101 c.p.a.: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 326/2003, della L.R. n. 53/2004 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1158 del 15.11.2004. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.M. n. 288 del 27.4.1974. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 della L. n. 47/1985. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 della L.R. n. 64/1995. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 34 comma 2 bis delle N.T.A. del R.U.C. del Comune di -OMISSIS-. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 97 della Costituzione e dei principi di uguaglianza di trattamento, tutela della proprietà privata e di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per erroneo presupposto in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione ”.
Riguardo al terzo motivo di ricorso, il TAR Toscana ha affermato che “ la mancata dimostrazione della realizzazione del manufatto in data anteriore al 1967 rende superfluo esaminare il terzo motivo di ricorso con il quale si contestano le ulteriori motivazioni del diniego che fanno leva sulla presenza di vari vincoli sull’area di cui si discute ”.
L’appellante ripropone espressamente il motivo di ricorso in questione, chiedendone l’accoglimento, in quanto si tratterrebbe di vincoli sopravvenuti che non possono incidere con efficacia preclusiva sull’istanza di condono.
Il motivo può essere assorbito in quanto, stante il rigetto delle censure che precedono, l’appellante non ha alcun interesse al suo esame.
Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 4.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD BE, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AR IA EL, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA EL | RD BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.