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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2024, n. 10919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10919 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA SQ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PGFRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 20 aprile 2017, AS UC è stato condannato alla complessiva pena di anni 21 di reclusione, di cui 3 a titolo di aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per il reato satellite di cui all'art. 416-bis cod. pen. (commesso dal 13.1.1986 al 18.7.1995), giudicato con pronuncia del 3 aprile 2001 e già unificato per continuazione al reato di tentata estorsione aggravata (commesso dal giugno al novembre 1997), oggetto della sentenza del 14.1.1999 . Penale Sent. Sez. 1 Num. 10919 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 17/01/2024 2. Con provvedimento di esecuzione pene concorrenti del 14 giugno 2019, il Pubblico ministero procedente, dopo avere formato due distinti cumuli - quello definito "A", in cui erano ricomprese le sentenze del 14.1.1999 e del 3.4.2001 per le quali non risultava pena residua ancora da scontare e quello definito "B", in cui era inserita soltanto la sentenza del 20.4.2017 - ha determinato in 9 anni e 9 giorni di reclusione la pena residua da scontare, previa eliminazione del presoff erto. 3. Con atto rivolto alla Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, UC ha chiesto decurtarsi la pena in espiazione, in applicazione della fungibilità, dei periodi liberazione anticipata concessigli per la pena espiata in esecuzione delle sentenze del cumulo "A". 4. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza osservando che il condannato aveva interamente espiato le pene di cui al cumulo "A" prima della commissione dei fatti oggetto della sentenza del 20-4.2017 e che, pertanto, trovava applicazione la preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che vieta di computare i crediti di pena. 5. Ricorre per cassazione UC, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che impongono qualora, a seguito del riconoscimento della continuazione, la pena detentiva espiata in esecuzione di condanna sia stata già valutata ai fini della concessione della liberazione anticipata, di considerare in decurtazione anche i periodi interessati a tale beneficio. In caso contrario, ci sarebbe una evidente disparità di trattamento con il detenuto che ottiene l'unificazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. di più reati con pena interamente espiata, ma non valutata ai fini della liberazione anticipata posto che quest'ultimo è pacificamente legittimato a ottenere il beneficio. Non rileva la preclusione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che non opera con riferimento all'istituto della liberazione anticipata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato 1. In premessa va ricordato che quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, dal quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma 2 4, cod. proc. peri., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Rv. 233589 - 01). 2. Altrettanto pacifico è che qualora sia chiesta la concessione della liberazione anticipata anche in relazione a periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare e ritenuto fungibile con pena inflitta per altra condanna, ma compreso in unica pena, siccome determinata in forza dell'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è illegittima la sua mancata valutazione ai fini di detto beneficio, in quanto la citata applicazione comporta che quello risultante sia un titolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche le pene già espiate che vi siano state incluse (Sez. 1, n. 25102, del 16704/2004, Rv. 228242 - 01). 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata dai principi richiamati. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente rigettato la richiesta del condannato di decurtare i periodi di liberazione anticipata dalla pena in esecuzione relativa al reato giudicato con la sentenza inserita nel cumulo "B" sull'esatto rilievo che quest'ultimo era stato commesso in epoca successiva alla detenzione subita da UC per i reati oggetto delle le sentenze inserite nel cumulo "A", come indicato nel provvedimento impugnato con statuizione non avversata specificamente nel ricorso per cassazione. Trova, infatti, applicazione anche con riferimento ai periodi di liberazione anticipata la regola stabilita dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che, tende ad evitare l'incentivazione alla commissione di reati che deriverebbe dalla possibilità di configurare, a favore del soggetto che abbia subito una detenzione rivelatasi poi senza titolo, una sorta di «credito di pena» da utilizzare in compensazione con la pena che potrebbe essere inflitta per reati futuri rispetto a quella detenzione. Per completezza, deve rimarcarsi che i principi espressi dalle pronunce citate nel ricorso (Sez. 1, n. 12430 del 20/07/2016, dep. 2017, Corso, Rv. 269509 - 01; Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 262886 - 01) in base al quale, ai fini delle valutazioni inerenti alla liberazione anticipata, la pena deve essere considerata unica qualora sia riconosciuta la disciplina del reato continuato, deve essere correlato al principio relativo alla fungibilità della pena, come emerge dall'attenta lettura dei precedenti giurisprudenziali evocati, espresso, infatti, in relazione a periodi di detenzione ritenuti fungibili con pena inflitta per altra condanna. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 17 gennaio 2024.
lette le conclusioni del PGFRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 20 aprile 2017, AS UC è stato condannato alla complessiva pena di anni 21 di reclusione, di cui 3 a titolo di aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per il reato satellite di cui all'art. 416-bis cod. pen. (commesso dal 13.1.1986 al 18.7.1995), giudicato con pronuncia del 3 aprile 2001 e già unificato per continuazione al reato di tentata estorsione aggravata (commesso dal giugno al novembre 1997), oggetto della sentenza del 14.1.1999 . Penale Sent. Sez. 1 Num. 10919 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 17/01/2024 2. Con provvedimento di esecuzione pene concorrenti del 14 giugno 2019, il Pubblico ministero procedente, dopo avere formato due distinti cumuli - quello definito "A", in cui erano ricomprese le sentenze del 14.1.1999 e del 3.4.2001 per le quali non risultava pena residua ancora da scontare e quello definito "B", in cui era inserita soltanto la sentenza del 20.4.2017 - ha determinato in 9 anni e 9 giorni di reclusione la pena residua da scontare, previa eliminazione del presoff erto. 3. Con atto rivolto alla Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, UC ha chiesto decurtarsi la pena in espiazione, in applicazione della fungibilità, dei periodi liberazione anticipata concessigli per la pena espiata in esecuzione delle sentenze del cumulo "A". 4. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza osservando che il condannato aveva interamente espiato le pene di cui al cumulo "A" prima della commissione dei fatti oggetto della sentenza del 20-4.2017 e che, pertanto, trovava applicazione la preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che vieta di computare i crediti di pena. 5. Ricorre per cassazione UC, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che impongono qualora, a seguito del riconoscimento della continuazione, la pena detentiva espiata in esecuzione di condanna sia stata già valutata ai fini della concessione della liberazione anticipata, di considerare in decurtazione anche i periodi interessati a tale beneficio. In caso contrario, ci sarebbe una evidente disparità di trattamento con il detenuto che ottiene l'unificazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. di più reati con pena interamente espiata, ma non valutata ai fini della liberazione anticipata posto che quest'ultimo è pacificamente legittimato a ottenere il beneficio. Non rileva la preclusione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che non opera con riferimento all'istituto della liberazione anticipata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato 1. In premessa va ricordato che quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, dal quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma 2 4, cod. proc. peri., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Rv. 233589 - 01). 2. Altrettanto pacifico è che qualora sia chiesta la concessione della liberazione anticipata anche in relazione a periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare e ritenuto fungibile con pena inflitta per altra condanna, ma compreso in unica pena, siccome determinata in forza dell'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è illegittima la sua mancata valutazione ai fini di detto beneficio, in quanto la citata applicazione comporta che quello risultante sia un titolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche le pene già espiate che vi siano state incluse (Sez. 1, n. 25102, del 16704/2004, Rv. 228242 - 01). 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata dai principi richiamati. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente rigettato la richiesta del condannato di decurtare i periodi di liberazione anticipata dalla pena in esecuzione relativa al reato giudicato con la sentenza inserita nel cumulo "B" sull'esatto rilievo che quest'ultimo era stato commesso in epoca successiva alla detenzione subita da UC per i reati oggetto delle le sentenze inserite nel cumulo "A", come indicato nel provvedimento impugnato con statuizione non avversata specificamente nel ricorso per cassazione. Trova, infatti, applicazione anche con riferimento ai periodi di liberazione anticipata la regola stabilita dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che, tende ad evitare l'incentivazione alla commissione di reati che deriverebbe dalla possibilità di configurare, a favore del soggetto che abbia subito una detenzione rivelatasi poi senza titolo, una sorta di «credito di pena» da utilizzare in compensazione con la pena che potrebbe essere inflitta per reati futuri rispetto a quella detenzione. Per completezza, deve rimarcarsi che i principi espressi dalle pronunce citate nel ricorso (Sez. 1, n. 12430 del 20/07/2016, dep. 2017, Corso, Rv. 269509 - 01; Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 262886 - 01) in base al quale, ai fini delle valutazioni inerenti alla liberazione anticipata, la pena deve essere considerata unica qualora sia riconosciuta la disciplina del reato continuato, deve essere correlato al principio relativo alla fungibilità della pena, come emerge dall'attenta lettura dei precedenti giurisprudenziali evocati, espresso, infatti, in relazione a periodi di detenzione ritenuti fungibili con pena inflitta per altra condanna. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 17 gennaio 2024.