Articolo 6 della Legge 7 marzo 1973, n. 69
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 aprile 1973
Art. 6.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato predisporra' una relazione generale:
sulla consistenza delle risorse minerarie, in atto o potenziali, esistenti nel territorio nazionale;
sui programmi di ricerca mineraria applicata in alto e sulle misure da adottare per il loro coordinamento su scala nazionale, per l'estensione e lo sviluppo di tali programmi e per la loro finalizzazione a scopi di allargamento e potenziamento dell'industria estrattiva e di trasformazione;
sul fabbisogno nazionale di risorse minerarie e sulla possibilita' di integrazione di tali risorse attraverso investimenti e partecipazioni all'estero;
sullo stato dell'industria estrattiva pubblica e privata, con particolare riguardo alle aziende e ai settori in crisi e sulle misure necessarie per prevenire o superare gli stati di crisi ricorrenti;
su ogni altro aspetto concernente la struttura economica, tecnica e finanziaria dell'industria estrattiva e dell'industria di trasformazione dei prodotti minerari;
sulla situazione economico-sociale delle regioni, zone e comuni minerari del paese e sui riflessi determinati dalla riduzione o liquidazione di attivita' minerarie tradizionali o di attivita' di trasformazione di prodotti minerari, nonche' sulle misure da adottare al riguardo;
sui riflessi derivanti al settore minerario e al settore di trasformazione di prodotti minerari in Italia dall'entrata in vigore delle norme della Comunita' economica europea e sui provvedimenti da adottare per un migliore inserimento dei settori suddetti nelle strategie di sviluppo della Comunita' stessa;
sulle iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;
sulla spesa da destinare alla ricerca mineraria applicata.
La relazione di cui al presente articolo terra' conto dei programmi regionali di settore formulati dalle regioni che ne hanno competenza, indicandone la compatibilita' col programma generale. Essa verra' sottoposta all'esame del CIPE e trasmessa successivamente al Parlamento.
Per la predisposizione della relazione suddetta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato potra' avvalersi dell'opera dell'EGAM, previa convenzione da stipulare ai sensi del precedente articolo.
Entrata in vigore il 25 aprile 1973