Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12598/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nata ad [...] il [...] (C. F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Santagati;
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore, sito in Controparte_1
Gravina di Catania (C. F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti. Vincenzo Toscano e P.IVA_1
Vanessa Lanza;
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Giuseppe Berretta;
GA. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Valeria Patermo;
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo;
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di condannare il a Parte_1 Controparte_6 corrisponderle una somma indicativamente pari ad euro 11.950,24, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (sub specie di danno biologico) patito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 24 dicembre 2018, alle ore 20:00 circa, allorquando, nell'uscire dal vano ascensore del convenuto, è caduta CP_1 rovinosamente a terra.
In particolare, a fondamento della propria domanda risarcitoria, l'attrice ha allegato che la caduta é stata causata dal non corretto posizionamento dell'impianto ascensoristico al piano di arrivo sì da
Ha causa della caduta, l'attrice ha asseritamente riportato lesioni personali per le quali si è reso necessario l'accesso, nella mattinata del 26 dicembre 2018, al Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico V. Emanuele di Catania ove ella è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso, come da referti in atti, a cui sono seguiti ulteriori controlli ospedalieri.
L'attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c. c. individuando quale custode il Condominio, a prescindere dall'affidamento della manutenzione dell'impianto ascensoristico ad una ditta specializzata, e ritenendo non potersi qualificare come abnorme o del tutto eccezionale la propria condotta.
A sostegno della domanda, la sig.ra ha prodotto documentazione, comprensiva di Pt_1 certificazioni mediche e rappresentazioni fotografiche dei luoghi;
quindi, ha chiesto l'ammissione della prova per testi e della c. t. u. medico – legale.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito all'avversa domanda contestando CP_1 integralmente i fatti e la dinamica del sinistro così come narrati da controparte.
Nel dettaglio, parte convenuta ha sottolineato l'onere probatorio in capo alla danneggiata con riferimento alla prova del fatto storico allegato ed ha lamentato l'assenza di riscontro probatorio alla ricostruzione dell'evento lesivo, sì come prospettato nel libello introduttivo;
ha invocato in ogni caso l'art 1227 c. c. ritenendo rilevante la condotta della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo ed ha contestato la quantificazione del danno proposta dall'attrice.
Il convenuto ha quindi richiamato il contratto di manutenzione dell'impianto CP_1 ascensoristico condominiale sottoscritto con la osservando, in particolare, che dalla CP_2 ricostruzione del fatto storico offerta dall'attrice il dislivello si presumibilmente è formato in conseguenza del malfunzionamento del suddetto impianto.
Infine, il condominio convenuto ha eccepito di essere assicurato presso la
[...]
, da cui pertanto ha chiesto di essere Controparte_7 manlevato per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
La terza chiamata ha, in via preliminare, contestato la domanda di manleva svolta nei CP_2 suoi confronti dal in particolare, ha sottolineato il permanere, in capo all'amministratore CP_1 di condominio, in qualità di custode, dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza delle parti comuni dello stabile ed anche sul corretto funzionamento dell'impianto ascensoristico.
Si è quindi difesa escludendo un proprio inadempimento colposo agli obblighi manutentivi ed ha posto l'accento sull'onere probatorio in capo al danneggiato che invoca l'art. 2051 c. c. e sul fatto che il dislivello fra il pavimento dell'ascensore ed il piano di calpestio del pianerottolo, tenuto conto delle condizioni di tempo e luogo (piano perfettamente illuminato) avrebbe dovuto essere facilmente visibile, donde un comportamento più attento e cauto avrebbe evitato la caduta;
ha, infine, contestato la quantificazione del danno proposta dall'attrice sulla base di una mera perizia di parte, priva di qualunque valore probatorio. La Ga. chiamata in giudizio dal si è costituita ed Controparte_3 CP_1 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità della notificazione della chiamata in causa.
Fissata, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c. p. c., nuova udienza di prima comparizione e trattazione, la ha insistito nella eccezione di carenza di legittimazione passiva. CP_7
Si è, altresì, costituita in giudizio la HDI Italia s. p. a. la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal convenuto;
nel merito ha CP_1 contestato la domanda attorea, ritenendo non sussistere profili di responsabilità riconducibili al in particolare per non essere stata fornita la prova della sussistenza di un nesso di CP_1 causalità tra la caduta ed un asserito difetto di funzionamento dell'impianto di ascensore e per sussistere (ove, invece, ritenuta la domanda risarcitoria fondata) una responsabilità diretta della CP_2
infine, ha contestato la quantificazione risarcitoria formulata dall'attrice sulla base di documenti
[...] di parte privi di valore oggettivo.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, le parti costituite hanno ribadito, precisandole, le rispettive domande, difese ed eccezioni.
Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2024 sono state rigettate le richieste istruttorie, sì come formulate da parte attrice in seno all'atto di citazione e alle memorie ex art. 183, co. 6 nn. 1 e 2 c. p. c., in quanto inammissibili. In particolare, si è rilevato in quella sede come “a fronte delle contestazioni specifiche articolate dal convenuto e dai terzi chiamati in causa, la CP_1 prospettazione di cui al libello introduttivo - di per sé non puntuale e precisa - avrebbe dovuto essere corroborata mediante l'espletamento dell'attività istruttoria”, attività istruttoria che non ha potuto trovare seguito a cagione, appunto, dell'inammissibilità delle istanze istruttorie sì come articolate da parte attrice, ivi compresa la chiesta c.t.u. medico legale che “in difetto di una adeguata prospettazione e, soprattutto, prova del nesso di causalità tra “cosa” e danno, avrebbe natura meramente esplorativa”.
Con la suddetta ordinanza sono state altresì rigettate le istanze istruttorie articolate dalle altre parti,
“in quanto superflue”.
All'udienza del 11 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella più recente giurisprudenza di legittimità, sì come avallate nel 2022 dalle SS. UU. della S. c. (sent. del 30 giugno 2022, n. 20943):
I. “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua con-figurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
II. “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
III. “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
IV. “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intender-si però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
V. “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
VI. “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Da quanto (del tutto condivisibilmente) indicato dal Supremo Collegio, su colui il quale promuova un giudizio risarcitorio invocando a proprio suffragio la previsione di cui all'art. 2051 cit. incombe essenzialmente l'onere di operare una compiuta prospettazione del nesso eziologico;
adempiuto tale onere egli beneficia della natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, competendo piuttosto al custode convenuto offrire la cd. prova liberatoria. Orbene, è evidente che, dinanzi ad un quadro siffatto, l'adempimento dell'unico onere gravante sul danneggiato (vale a dire la prospettazione del nesso eziologico) debba avvenire in modo preciso e adeguato;
egli deve in altre parole operare una prospettazione del meccanismo produttivo dell'evento tale da consentire al giudice di affermare positivamente la sussistenza del nesso eziologico: fino a quando la prospettazione operata dall'attore non consenta realmente di ricostruire “come” la “cosa” abbia cagionato il danno, tale prospettazione risulterà insufficiente.
Una prospettazione precisa e adeguata si rende tanto più necessaria in quanto la “cosa” indicata quale
“causa” del danno sia inoffensiva, o comunque non particolarmente pericolosa;
inoltre, una prospettazione precisa e adeguata è la sola che mette realmente il convenuto in condizione di difendersi eventualmente prospettando a propria volta gli elementi dai quali desumere se e in che misura il danneggiato abbia concorso alla produzione del danno.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
L'attrice ha fondato la propria domanda risarcitoria essenzialmente sulla presenza di un dislivello tra il pavimento dell'ascensore ed il piano di calpestio del pianerottolo, ritenendo tale prospettazione da sola idonea a rappresentare la sussistenza del nesso eziologico tra res e danno.
Nulla è stato prospettato in ordine alla concreta dinamica del fatto, inteso come la successione degli accadimenti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento e producono determinati effetti.
Parte attrice si è invece limitata a prospettare che sinistro e cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto spazio - temporale omettendo di esplicare il meccanismo produttivo del primo ed il nesso di derivazione eziologica tra lo stesso e la res.
Orbene, come più sopra rilevato in punto di diritto, nelle ipotesi di cui all'art. 2051 c. c., tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella causazione dell'evento lesivo, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode. Da tale principio discende, a carico di chi agisca in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patiti, un corrispondente onere di prospettazione: tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più l'attore risulta onerato di prospettare (prima e, in caso di contestazione specifica come avvenuto nel caso di specie, dimostrare poi) attraverso quale meccanismo si sia prodotto l'evento dannoso. Sul punto, il libello introduttivo (non colmato con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c. p. c.) è del tutto carente, non potendosi ritenere sufficiente - ai fini dell'assolvimento dell'onere di prospettazione - il mero richiamo al “non corretto posizionamento al piano di arrivo dell'impianto ascensoristico”, posto che dalla presenza di una situazione di fatto di tal genere - in assenza di ulteriori precisazioni in ordine al meccanismo di produzione dell'evento lesivo - non può, sic et simpliciter, desumersi la sussistenza del nesso eziologico fondante la responsabilità di cui all'art. 2051 c. c.
In conclusione, la domanda di parte attrice non può che essere disattesa.
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame delle domande di manleva spiegate dal CP_1 nei confronti dei terzi chiamati.
Il regime delle spese processuali, quanto ai rapporti tra attrice e convenuto, è regolato CP_1 dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rifondere il convenuto delle CP_1 spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014, sì come aggiornati al d. m. 147/2022 (valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00), con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa, va ricordato che, secondo l'orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23948/2019): “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestatamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Inoltre, in altre decisioni (Cass. n. 7674/2008 e Cass. n. 14930/2000) i giudici di legittimità affermano che le spese del giudizio sostenute dalla parte chiamata in causa possono essere poste a carico della parte soccombente anche quando non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo ovvero quest'ultimo sia stato chiamato iussu iudicis (Cass. n. 8886/2013).
Applicando tali principi al caso in esame, essendo risultata infondata la tesi di parte attrice, secondo la regola della soccombenza, la stessa va condannata alla rifusione delle spese processuali di costituzione e di rappresentanza delle terze chiamate in causa liquidate sulla base degli stessi parametri utilizzati per parte convenuta.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere il Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in Euro 2.540,00, oltre c. p. c. e i. v. a. come per Controparte_8 legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.; condanna a rifondere i terzi Parte_1 chiamati delle spese di lite, che liquida per ciascuno in Euro 2.540,00, oltre c. p. c. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 15 maggio 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo