CA
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 227/2024 R.G. promossa
[...]
(già , in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2
pro tempore, corrente in Paladina (BG), rappresentata e difesa in giudizio dell'avv.to Bruno Vernaglione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to
Tommaso Lenarda in Venezia – Mestre, piazzale Leonardo da Vinci n. 8, in forza di procura alle liti unita all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
corrente in Vallese di Oppeano (VR), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to
Alessandro Veschi, con domicilio presso la cancelleria dell'intesta Corte, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il 10 gennaio 2024 e notificata il successivo 17 gennaio 2024, rimesso in decisione all'udienza del 24 marzo 2025, ai sensi dell'art. 352 cpc.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Riformare integralmente l'impugnata sentenza. Per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto indicato in premessa ai sensi dell'art. 1456 cc a causa dell'inadempimento contrattuale posto in essere da Controparte_3
o, in subordine, emettere sentenza costitutiva ex art. 1453 cc di risoluzione del contratto indicato in premessa a causa dell'inadempimento contrattuale posto in essere da . Per l'effetto, condannare al Controparte_3 Controparte_3
risarcimento a favore di del danno da lucro cessante subito dall'odierna Parte_1
attrice pari ad euro 71.009,74.=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di risoluzione contrattuale (15.12.2020) alla data del saldo o la diversa somma da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativamente ai due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché con obbligo di controparte di restituire le somme a titolo di competenze legali di lite pagate in forza della sentenza oggi impugnata. Ci si riporta integralmente alle richieste istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, depositata in primo grado di giudizio che in questa sede si reiterano. Si chiede, altresì, al G.U. di valutare se disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile finalizzata a verificare i conteggi a titolo di risarcimento danni. Si chiede, altresì, al G.U. di valutare se disporre una consulenza tecnica d'uffcio che, previa disamina delle foto e dei video versati in atti, dica quale tipo di larva risulta da
2 dette foto e video, se tale larva possa svilupparsi in prodotti secchi come quelli localizzati nel distributore indicato in premessa e, infine, se le larve abbiano un ciclo di vita superiore a 24 o 48 ore e se in detto lasso di tempo possa proliferare un numero analogo a quello visualizzato. Si chiede altresì che il CTU effettui delle prove al fine di verificare se delle larve presenti all'interno dei contenitori degli alimenti del distributore possano essere erogate insieme alla bevanda calda vive ed integre”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Nel merito, in via principale, confermare la sentenza del Tribunale di Verona n.
67/2024 pubblicata il 10.01.2024. Respingere in ogni miglior modo per i motivi tutti esposti tutte le domande proposte contro . Rigettare per Controparte_3 le ragioni espresse nella narrativa dell'atto tutte le istanze istruttorie di parte appellante sia in relazione ed eventuali CTU sia di prova orale. Accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di somministrazione indicato in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza costitutiva di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cc. Nel merito, in via subordinata, condannare CP_3
al pagamento del solo importo che dovesse risultare all'esito degli
[...]
accertamenti di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge. In via istruttoria, nella denegata ipotesi di riapertura dell'istruttoria, insta per l'ammissione di tutte le istanze di prova diretta e contraria, avanzate nel primo grado di giudizio alle quali si riporta”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
già ha interposto appello avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza n. 67/2024, pubblicata dal Tribunale di Verona il 10 gennaio 2024 e notificatale i successivo 17 gennaio 2024, con cui è stata accolta la domanda
3 riconvenzionale proposta da di risoluzione del contratto di Controparte_3
somministrazione concluso nel maggio 2008 ed in essere tra le parti, con rigetto delle correlative domande principali di risoluzione e risarcimento del danno introdotte dall'odierna appellante e con conseguente sua condanna al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza.
impresa operante nel settore della somministrazione di alimenti e CP_1
bevande a mezzo distributori automatici, con il proprio atto di citazione evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, allegando che Controparte_3 quest'ultima aveva concluso, nel maggio del 2008, un contratto di somministrazione, rinnovato automaticamente ogni cinque anni ed ancora in corso, con certa Hospes srl di cui ella aveva acquistato il relativo ramo di azienda e così subentrando nel rapporto negoziale menzionato. L'attrice affermava che, per andare incontro alle esigenze dei dipendenti di , tra marzo e ottobre del CP_3
2020, era stata effettuata l'installazione di tre nuovi distributori automatici in sostituzione di tre più vetusti e che proprio a partire dal mese di marzo i rapporti con la controparte si erano deteriorati, così come si erano verificati dei danneggiamenti ai distruttori ed un furto. rammentava che il 24 CP_1
settembre 2020 controparte aveva denunciato che il caffe erogato a mezzo distributore automatico era pieno di vermi, preannunciando che sarebbe stata aperta la relativa segnalazione, nonostante che il proprio addetto alla gestione delle macchine solo due giorni prima, ovvero in data 22 settembre 2020, si era recato presso per procedere alla ricarica e alla pulizia. L'attrice allegava che, a CP_3
seguito della denuncia, prontamente il proprio addetto si era recato presso la convenuta, provvedendo a girare un video e a scattare delle riprese fotografiche, così aprendo la scheda di non conformità prevista dalle procedure aziendali, ma risultando dal video che le larve erano presenti unicamente nelle parti esterne della macchina, accessibili da chiunque e non all'interno del vano di conservazione dei prodotti. Essendo proseguito il rapporto senza altri inconvenienti, CP_1
lamentava che solo in data 12 novembre 2020 la controparte aveva contestato
4 l'episodio rammentato ed altri disservizi legati all'asserita presenza di sporcizia, alle elevate temperature di conservazione dei prodotti freschi, e ai distributori fuori servizio, comunicando la risoluzione del contratto con effetto immediato e provvedendo a rimuovere i distributori automatici in data 15 dicembre 2020, sostituiti con quelli di altra impresa. L'attrice, evidenziava che nonostante fosse stata presentata una denuncia all'autorità sanitaria, a cui era seguito il sequestro amministrativo dei distributori in contestazione, gli ispettori dell' non Pt_2
avevano riscontrato alcuna irregolarità di manutenzione e igienica, verificando a seguito di perizia l'impossibilità che dal materiale secco posto all'interno del distributore potessero svilupparsi larve quali quelle riscontrate. Affermando la pretestuosità dei motivi per i quali aveva rimosso le macchine distributrici CP_3
sostituendole con quelle della concorrenza in vigenza degli effetti obbligatori del contratto di somministrazione, con conseguente inadempimento del contratto medesimo, concludeva chiedendo la risoluzione del contratto per fatto e CP_1
colpa di controparte, da condannarsi al risarcimento del danno per mancato guadagno.
si costituiva in giudizio esponendo che, fin dal 2019, si Controparte_3
erano riscontrati disservizi nella gestione dei distributori, tanto che alla fine di gennaio 2020 il proprio personale dipendente aveva segnalato al rappresentante sindacale la necessità di procedere alla sostituzione del gestore del servizio ristoro, rappresentante sindacale che aveva raccolto anche tutte le segnalazioni pervenute tra il 15 febbraio 2020 ed il 19 settembre 2020 da cui emergeva il mancato funzionamento delle macchine, i continui difetti di erogazione, la presenza di sporcizia, la permanenza di prodotti freschi non adeguatamente conservati fino alla consumazione. , quindi, riteneva del tutto giustificato il proprio rifiuto a CP_3
dare seguito al contratto in essere, con sostituzione delle macchine con altre, così concludendo per il rigetto delle pretese attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per fatto e colpa di , ai sensi dell'art. 1453 cc. CP_1
5 Il Tribunale di Verona, istruita la causa mediante l'assunzione dei testimoni offerti dalle parti, evidenziava che in giudizio, anche in ragione dei documenti prodotti, emergeva che sin dal mese di febbraio 2020 il responsabile sindacale per la sicurezza dei dipendenti di aveva raccolto diverse segnalazioni circa il CP_3
non corretto funzionamento dei distributori forniti dall'attrice, problemi risalenti già al 2019; che la stessa , in data 27 febbraio 2020, ne aveva proposto la CP_1
sostituzione quale misura qualificata come correttiva;
che il teste Testimone_1 all'epoca dipendente dell'attrice, aveva riscontrato le precarie condizioni igieniche di una delle macchine;
che in data 25 maggio era risultato il difetto di refrigerazione di un altro distributore automatico;
che numerosi dipendenti di aveva sottoscritto petizione per la sostituzione del fornitore del servizio, CP_3
come confermato dalla teste . A detta del primo Giudice detti Testimone_2
elementi sarebbero stati convergenti al fine di ritenere provato il grave inadempimento nella gestione del servizio da parte di e, quindi, fondata la CP_1
domanda riconvenzionale della convenuta, con conseguente rigetto delle domande attoree. Quanto all'affermata impossibilità del proliferare di larve nelle machine, il
Tribunale evidenziava che all'interno dei distributori non fossero presenti solo alimenti secchi conservati a temperature non idonee, escludendo la possibilità di disporre la consulenza tecnica richiesta in punto dall'attrice sulla scorta del solo materiale fotografico prodotto in atti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Verona ha proposto appello CP_1
introducendo sei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'affermazione del primo Giudice secondo cui all'interno dei distributori forniti da non vi CP_1
fossero solo cibi secchi ma anche freschi, da sottoporre ad adeguate temperature di conservazione, circostanza di cui la perizia di parte attrice, escludente la possibilità dello sviluppo di larve dai cibi secchi, non teneva conto, diversamente da quanto indicato nella perizia di parte convenuta, così reputando provato il grave inadempimento giustificante la risoluzione per fatto della somministratrice, senza
6 disporre la doverosa consulenza dell'ufficio. In primo luogo, ha lamentato CP_1
che il Tribunale avrebbe data per accertata la presenza di cibi freschi all'interno del distributore, quanto la circostanza non era mai stata affermata da alcuna delle parti le quali avrebbero allegato sempre la sola presenza di prodotti solubili e secchi, come peraltro confermato dai testi e , oltre Testimone_1 Testimone_3
che dalla scheda tecnica del distributore di sole bevande in questione. In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il primo Giudice avrebbe travisato il significato della stessa perizia di parte appellata che avrebbe affermato la possibilità del proliferare di larve anche in distributori di prodotti solubili e secchi, in presenza di condizioni microclimatiche favorevoli, opinione opposta a quella del proprio perito di parte, con l'evidente necessità in punto di disporre consulenza tecnica dell'ufficio, invece erroneamente negata in primo grado. Quale ulteriore argomento di censura in punto, ha lamentato che il Tribunale non avrebbe CP_1
debitamente considerato le deposizioni dei testi e Testimone_1 Testimone_3
che avrebbero riferito concordemente che all'interno dei contenitori dei prodotti, non accessibili dall'esterno, non erano presenti larve, non potendosi reputare attendibili le dichiarazioni del teste che avrebbe affermato che Testimone_4
le larve vive si trovavano nel caffè erogato dalla macchina e che esse ostruivano con la loro presenza l'ugello di erogazione della bevanda che usciva a spruzzi.
Secondo l'appellante l'inattendibilità di questo ultimo testimone doveva essere riscontrata dal Giudice, tenendo conto della impossibilità che le larve uscissero integre e vive con il prodotto erogato ad una temperatura di circa novanta gradi e dopo una lavorazione con centrifuga a diecimila giri al minuto, motivo di più per disporre la richiesta consulenza disattesa dal Tribunale. A dire di , CP_1
l'affermato ritrovamento delle larve sarebbe stato la circostanza presa in considerazione da per affermarsi sciolta dal contratto, non essendo essa di CP_3
secondaria importanza al fine di valutare l'inadempimento del contratto di somministrazione, di modo che, esclusa la veridicità del fatto, la stessa domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere rigettata, essendo gli altri inadempimenti
7 contestati successivamente solo un preteso per non adempiere alle obbligazioni assunte e mancando così il presupposto della gravità, a mente dell'art. 1453 cc.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ricondotto l'inadempimento imputato alla somministratrice, tale da giustificare comunque la risoluzione del contratto, ad altre circostanze, ovvero al fatto che altro distributore di alimenti freschi si trovava in precarie condizioni igienico sanitarie, secondo quanto affermato dal teste
[...]
, tanto che uno dei dipendenti, dopo avere mangiato un panino era stato Tes_1
male, accusando vomito e diarrea, secondo quanto affermato dal medesimo dipendente , sentito come testimone, nonché al fatto che già da Testimone_5
tempo si erano verificati dei malfunzionamenti, secondo quanto dichiarato dalla teste In argomento, ha lamentato che il Tribunale Testimone_2 CP_1
avrebbe male valutato le dichiarazioni di che non avrebbe affatto Testimone_1
affermato che il distributore trovato sporco fosse in condizioni non accettabili, avendo il medesimo deposto, unitamente al teste sul fatto che Testimone_6
la macchina era stata trovata aperta e che era stato sversato del caffè, non dipendendo affatto detta condizione del distributore dalla incuria della manutenzione imputabile all'impugnante. In punto, l'appellante ha anche lamentato che il primo Giudice avrebbe travisato il contenuto della comunicazione proveniente dalla somministratrice in cui si rendeva disponibile ad una “azione correttiva”, tale da denotare una sorta di ammissione di responsabilità per i disservizi, posto che il contenuto della comunicazione medesima di data 30 settembre 2020, se considerato integralmente, avrebbe smentito quanto affermato dal Tribunale. Quanto alla deposizione del teste , ha lamentato Testimone_5 CP_1
che il primo Giudice non avrebbe sottoposto a vaglio di attendibilità le relative dichiarazioni, considerato che i testi , e Testimone_3 Testimone_1 Tes_6
avevano concordemente affermato che il distributore erogatore di panini
[...]
era stato spostato in aderenza al muro per la rottura del sistema di refrigerazione, essendosi attivato il blocco dell'erogazione del prodotto, tanto che la macchina
8 aveva affisso un cartello che dava avviso del mancato funzionamento del frigo del dispenser. Infine, ha lamentato che il Tribunale avrebbe considerato, CP_1
reputandole attendibili, le dichiarazioni del teste rappresentante sindacale Tes_4
essendo invece la sua deposizione smentita dai fatti, non solo
[...]
relativamente al ritrovamento delle larve, ma anche relativamente al fatto che la sua richiesta di cambiare gestore sarebbe stata precedente l'episodio del ritrovamento e non successiva, come dallo stesso dichiarato e smentito dalla produzione documentale in atti.
Con il terzo motivo di appello, ha censurato l'affermazione del CP_1
Giudice di prime cure secondo cui la responsabilità dell'appellante sarebbe stata ulteriormente comprovata in ragione del fatto che numerosi dipendenti di CP_3
avessero sottoscritto la petizione del 19 settembre 2020 per la sostituzione della ditta erogatrice del servizio di distribuzione automatica. In argomento,
l'impugnante ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato il documento, in quanto la relativa circostanza era stata allegata tardivamente solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, una volta maturate le preclusioni assertive;
ha lamentato che il documento sarebbe stato considerato erroneamente genuino, pur mancando di data ed essendo le sottoscrizioni apposte su fogli separati rispetto al contenuto della petizione, non potendosi affermare che essa fosse mai stata sottoscritta da alcuno. Nel contempo, ha evidenziato che CP_1
comunque il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto confermato il fatto in ragione delle deposizioni testimoniali.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha contestato l'affermazione del Tribunale secondo cui la volontà di di avvalersi di altro fornitore già CP_3 prima dell'episodio della comparsa delle larve doveva considerarsi giustificata in ragione dei pregressi inadempimenti risalenti fin dal 2019 e tali di per sé da giustificare la risoluzione del contratto. ha lamentato che il Tribunale non CP_1
avrebbe fatto buon governo delle regole di diritto secondo cui, in materia contrattuale, le parti dovrebbero comportarsi secondo buona fede, essendo abusiva
9 la condotta di controparte che, senza segnalazione di alcun precedente inadempimento, segnalazione intervenuta solo dopo la comparsa delle larve, aveva già maturato l'intenzione di sostituire il fornitore, quando dagli accertamenti dell' nessuna violazione delle norme igienico - sanitarie era stata riscontrata Pt_2
circa le condizioni dei distributori sequestrati.
Con il quinto motivo di appello, ha contestato l'affermazione del CP_1
Giudice di prime cure nella parte in cui non ha valorizzato contro l'appellata il fatto che il suo legale rappresentante non si fosse presentato all'udienza per rendere l'interrogatorio formale ammesso dal Giudice, dovendo invece il Tribunale valutare detta condotta ai sensi dell'art. 232 cpc, unitamente a tutti gli altri elementi di prova già evidenziati.
Il sesto ed ultimo motivo di impugnazione lamenta che il Tribunale, non avendo erroneamente accolto la domanda principale di risoluzione, avrebbe altrettanto scorrettamente respinto la pretesa risarcitoria, domande queste riproposte in sede di gravame con la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di rimborso delle spese processuali, secondo quanto statuito nella sentenza di prime cure.
si è costituita nel presente giudizio di impugnazione, Controparte_3
contestando partitamente i motivi di gravame e concludendo per la conferma della sentenza del Tribunale di Verona.
*****
1 – I motivi di appello di attengono tutti, ad eccezione dell'ultimo CP_1 conseguenziale ai primi, all'accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dl'art. 1455 cc, addebitato dal Tribunale all'appellante e sono articolati lamentando, nella sostanza, che il primo Giudice non avrebbe fatto corretto governo del materiale probatorio acquisito in giudizio che, ove valutato correttamente, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda riconvenzionale
10 di e all'accoglimento delle domande principali di risoluzione e Controparte_3 risarcimento del danno proposte dall'impugnante. Inoltre, deve considerarsi che, al di là della vicenda relativa alla comparsa di larve nel caffè erogato da uno dei distributori automatici forniti da a fatto di inadempimento CP_1 Controparte_3
reputato rilevante dal primo Giudice, la pronuncia del Tribunale di Verona ha ritenuto di poter affermare l'inadempimento di non scarsa importanza anche sulla sola scorta dell'accertamento che gli inadempimenti della fornitrice fossero risalenti a ben prima, ovvero fin dal 2019. In riferimento a detto capo della pronuncia assumono rilevanza gli argomenti di impugnazione secondo cui, in ogni caso, detti fatti risalenti non potrebbero reputarsi sufficientemente gravi al fine della risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appellante e secondo cui la loro allegazione, al fine di giustificare la rimozione delle macchine e sostituzione con quelle di impresa concorrente, senza alcuna previa segnalazione, sarebbe espressione della violazione dell'obbligo di dare esecuzione al contratto in buona fede. E' proprio dell'esame di queste ultime censure che appare opportuno principiare, posto che ove le stesse fossero infondate e la risoluzione del contratto per fatto e colpa di dovesse essere per questo confermata, risulterebbero CP_1
assorbi i motivi di appello relativi all'affermato inadempimento connesso al fatto della comparsa delle larve.
2 – In primo luogo, le censure mosse in argomento dall'appellante con il secondo ed il terzo motivo di gravame ineriscono all'erronea valutazione delle prove acquisite in giudizio circa l'accertamento che una delle macchine erogatrici di prodotti freschi fosse malfunzionante quanto al suo sistema di refrigerazione, tanto da erogare cibi avariati, e circa l'accertamento che il problema di gestione dei distributori automatici fosse già da prima risalente, come attestato dalla petizione sottoscritta dai dipendenti di Controparte_3
2.1 - Quanto all'accertamento dell'episodio legato al malfunzionamento del sistema di refrigerazione della macchina distributrice di prodotti freschi, si osserva che in atti è allegata la mail di data 28 maggio 2020 con la quale il dipendente di
11 sig. segnalava a quest'ultima che da tre Controparte_3 Testimone_7
giorni il gruppo refrigerante del distributore di prodotti freschi collocato in area ristoro ” era guasto, registrando temperature segnalate dalla macchina fino Pt_3
a 31°, e che il giorno prima comunque il distributore era stato ricaricato di prodotto dagli addetti della fornitrice. Inoltre, risulta dalla deposizione del teste Tes_5
, anch'egli dipendente di , che il medesimo aveva prelevato da detto
[...] CP_3
distributore in data 27 maggio un tramezzino e di essersi sentito male circa un'ora dopo, accusando diarrea e vomito. L'appellante pone in dubbio detto quadro probatorio affermando che la macchina distributrice era stata spostata in aderenza al muro, senza il rispetto della distanza minima di circa dieci centimetri, e che per questo motivo il sistema di refrigerazione si era rotto, attivandosi il blocco della erogazione del prodotto, secondo quanto affermato dai testi , Testimone_3
e Tuttavia, è il caso di evidenziare che le Testimone_1 Testimone_6
deposizioni da ultimo rammentate non sono in grado di smentire che il distributore il giorno 27 maggio fosse funzionante nonostante la rottura del sistema di refrigerazione, posto che l'intervento del tecnico di , dopo la ricezione in CP_1
data 27 maggio della segnalazione di malfunzionamento, venne effettuato solo il giorno successivo constatando il blocco automatico delle erogazioni. Inoltre, le deposizioni rammentate non sono in grado di smentire quanto indicato dal report di allegato alla citata mail di data 28 maggio 2020, secondo cui Testimone_7
lo stesso 27 maggio l'addetto di aveva provveduto a ricaricare di prodotto la CP_1
macchina, nonostante che la stessa segnalasse temperature anomale e nonostante che la stessa fosse stata spostata in aderenza al muro. In altre parole, la normale diligenza nell'erogazione del servizio avrebbe imposto all'addetto di di non CP_1 procedere all'alimentazione della macchina e di provvedere a rimuovere immediatamente ogni prodotto dal distributore. Come accennato, l'appellante ritiene di poter smentire l'attendibilità della deposizione di , Testimone_5
attendibilità non valutata dal Tribunale, evidenziando come il tramezzino dal medesimo consumato non poteva essere avariato in quanto il teste avrebbe
12 dichiarato che la confezione era integra;
per il fatto che nessun altro dipendente avrebbe lamentato malesseri simili;
per il fatto che non sarebbe stata depositata alcuna documentazione medica circa quanto accusato dal testimone;
per il fatto che lo stesso 27 maggio risultava essere stato affisso sulla macchina l'avviso di malfunzionamento, essendo illogico che il dipendente avesse prelevato il prodotto nonostante l'avviso in questione. Tuttavia nessuno degli argomenti di censura coglie nel segno voluto da . Il fatto che il tramezzino erogato dalla macchina CP_1
fosse contenuto in confezione integra non significa affatto che esso non fosse avariato a causa della sua esposizioni da qualche giorno a temperature inidonee alla conservazione. Il fatto che nessun altro dipendente di abbia accusato CP_3
malesseri non è assolutamente significativo, posto che non è detto che altri abbiano prelevato prodotti avariati, tenuto conto del fatto che lo stesso 27 maggio si provvide a collocare sulla macchina l'avviso di malfunzionamento. Inoltre, non è detto che l'avviso posizionato sul distributore e di cui alle riprese fotografiche allegate al report di fosse già presente al momento in cui il Testimone_7
testimone ha prelevato il tramezzino. Infine, non può dirsi il testimone meno credibile, nella sua dichiarazione di avere accusato vomito e diarrea subito dopo avere assunto il prodotto, per il fatto che di detti malesseri non sia stata data prova mediante la produzione di documentazione medica che non necessariamente deve reputarsi esistente, considerata la natura dei sintomi riportati. Ciò che rileva ai fini del giudizio è che è accertato in modo adeguato che la macchina in questione era malfunzionante, quanto a suo sistema di refrigerazione, mettendo in pericolo le condizioni di salute degli utenti, e che nonostante ciò l'addetto di nulla fece CP_1
per impedire che la stessa fosse utilizzata, procedendo alla sua ordinaria ricarica, nonostante che il distributore segnalasse temperature anomale e che lo stesso fosse stato posizionato aderente al muro.
2.2 – Per quanto già accennato, l'appellante contesta la rilevanza probatoria della petizione dei dipendenti di prodotta in giudizio e valorizzata dal Controparte_3
Tribunale al fine dell'accertamento del suo inadempimento. In particolare, il
13 rappresentante sindacale delle maestranze di sig. Controparte_3 Tes_4
sentito anche quale testimone, con mail di data 19 settembre 2020
[...]
indirizzata ad , dipendente amministrativa dell'ufficio legale Testimone_2 dell'appellata, evidenziava che già ad inizio dell'anno 2020, ovvero a gennaio, aveva ricevuto varie lamentele da parte dei dipendenti per i disservizi da tempo presenti nella gestione delle macchine distributrici collocate presso l'azienda, iniziando a preoccuparsi personalmente della questione a febbraio, così procedendo a verifiche una volta ricevute le ulteriori segnalazioni. In particolare, con la mail rammentata, il rappresentante sindacale ha evidenziato che i distributori di caffè sarebbero risultati spesso fuori servizio e, quando funzionanti, eroganti a volte solo acqua sporca e a volte caffè annacquato, mancando spesso il latte per l'erogazione dei cappuccini;
che sarebbe stata riscontrata la carenza della manutenzione in termini di loro pulizia all'interno dei vani dei distributori delle bevande calde della zona ristoro del quarto piano, nonostante i regolari intervenenti di caricamento delle macchine da parte degli addetti di;
che CP_1
nonostante un temporaneo miglioramento del servizio, a maggio 2020 i disservizi sarebbero ripresi, posto che i distributori, invece che erogare le bevande calde selezionate, avrebbero erogato molto spesso solo bicchieri vuoti;
che a partire da inizio di giugno i problemi di cattiva pulizia sarebbero stati riscontrati anche per il distributore collocato all'interno dell'ufficio manutenzione che avrebbe cominciato ad emanare cattivo odore;
che in agosto, l'erogatore di bevande fresche posto nella zona ristoro del quarto piano avrebbe segnalato la temperatura di refrigerazione di
24°. A conclusione della sua mail, corredata da riprese fotografiche rappresentanti lo stato di manutenzione dei distributori , ha allegato la CP_1 Testimone_4
petizione dei dipendenti di formalizzante la richiesta, più volte in CP_3
precedenza fatta presente, di cambiare gestore in ragione del malfunzionamento delle macchine e della loro carente manutenzione. Peraltro, Testimone_4
sentito quelle testimone ha ribadito quanto indicato nella sua mail e che già da tempo prima i disservizi relativi alla gestione delle macchine erogatrici si erano
14 manifestati. Peraltro, la carente gestione delle macchine risulta confermato da quanto affermato dalla teste che ha dichiarato che analoghe Testimone_2
problematiche si presentavano per i distributori siti nella palazzina ove ella prestava la sua attività impiegatizia dell'ufficio legale. Dette dichiarazioni testimoniali non possono reputarsi inattendibili per il sol fatto che il teste dell'appellante, sig. abbia dichiarato che il distributore collocato Testimone_1
presso l'ufficio container era stato ritrovato con lo sportello aperto con del caffè versato sulla parte esterna. Neppure può dirsi che l'attendibilità delle dichiarazioni di finora considerate possa essere messa in seria discussione in Tes_4
riferimento a quanto dallo stesso dichiarato in merito al fatto del ritrovamento delle larve che obiettivamente erano presenti nel vano di erogazione del prodotto, solo presumendo il teste che esse si fossero sviluppate l'interno della macchina per le condizioni di cattiva manutenzione. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali di oltre a essere confermate da quanto riferito dalla teste Testimone_4 Tes_2
non sono altrimenti smentite da elementi di prova di segno contrario e tali da escludere che i problemi di gestione delle macchine distributrici fossero da tempo presenti, a prescindere dall'episodio relativo alla presenza delle larve. Il teste ha, poi, confermato di avere segnalato all'appellata i problemi di Tes_4
gestione una volta eseguite le verifiche riportare nella già citata mail, tanto che allora dipendente dell'impresa fornitrice, con mail del 30 Testimone_1
settembre 2020 confermava di avere avuto incontro con l'ufficio acquisti di qualche giorno prima, scusandosi profondamente per la percezione di non CP_3
soddisfazione ultimamente manifestata per il servizio di gestione dei distributori.
Correttamente, inoltre, il primo Giudice ha reputato rilevante anche la petizione dei dipendenti a riprova delle risalenti problematiche di manutenzione e funzionamento dei distributori. In argomento non può dirsi fondata l'argomentazione dell'appellante secondo cui detta petizione non avrebbe potuto essere valorizzata dal Tribunale, non essendo la stessa menzionata nelle difese assertive di In realtà, fin dalla comparsa di costituzione e Controparte_3
15 risposta di prime cure, l'appellante aveva chiaramente allegato che “in seguito ai numerosi disservizi riscontrati nel 2019 relativamente alla gestione e alla performance dei distributori automatici presenti nei punti di ristoro di CP_3
verso la fine di gennaio 2020 il personale dipendente segnalava al rappresentante sindacale, sig. la necessità di effettuare un cambio del gestore Testimone_4
del servizio di ristoro”, cosicché la petizione di cui trattasi è stata prodotta unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, proprio al fine di dare riprova delle lamentele del personale dipendente relative al malfunzionamento e alla manutenzione non adeguata delle macchine distributrici. Prive di pregio sono, inoltre, le ulteriori difese dell'appellante volte a privare di rilevanza il documento in questione, ovvero l'allegazione secondo cui il documento sia privo di data e la circostanza che l'elenco delle firme sarebbe redatto su fogli staccati rispetto alla petizione che non recherebbe alcuna sottoscrizione, tanto a dire che il documento medesimo sarebbe stato confezionato appositamente ai fini difensivi. In realtà, sempre il teste ha dichiarato di riconoscere la petizione allegata Tes_4
unitamente alle firme raccolte in periodo non sospetto su suggerimento dello stesso rappresentante sindacale, raccolta volta a richiedere la sostituzione dei distributori automatici che non funzionavano o erogavano prodotti scadenti e alla quale anche la teste ha dichiarato di avere partecipato, tanto che la sua Testimone_2
sottoscrizione risulta presente tra quelle dei dipendenti. Dette dichiarazioni testimoniali sono tra loro coerenti e non se ne può affermare l'inattendibilità.
Infine, non può reputarsi circostanza decisiva, al fine di smentire l'apparato probatorio rammentato, il fatto che a seguito delle verifiche sulle macchine fornite dall'appellante gli ispettori dell' non avrebbero riscontrato problemi. In Pt_2 effetti, dalla documentazione prodotta in prime cure dall'appellante risulta che gli ispettori provvidero ad eseguire le loro verifiche unicamente sulla macchina distributrice interessata dalla denunciata presenza di larve, ma non sulle altre macchine e relativamente al loro malfunzionamento o alle loro condizioni di manutenzione.
16 3 – Connesso alla questione della prova dell'inadempimento imputato dal
Tribunale a è il quinto motivo di gravame, secondo cui il primo Giudice CP_1
avrebbe dovuto trarre argomento di prova contraria, confermativo delle difese e della domanda dell'odierna appellante per il fatto che il legale rappresentante di non sarebbe comparso a rendere l'interrogatorio formale sui Controparte_3
propri capitoli di prova ammessi. L'ammissione a cui si riferisce l'art. 232 cpc opera unicamente in termini di facoltà conferita al Giudice di ritenere ammessi i fatti sottoposti all'interrogando, imponendo tuttavia di valutare ogni altro elemento di prova, ossia richiedendo di considerare le circostanze alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti (Cass. n. 9254/2006 e Cass. n.
17719/2014). Per quanto sinora detto, il complessivo quadro probatorio depone in modo adeguato nel far ritenere accertato il risalente e reiterato inadempimento della fornitrice, cosicché la mancata risposta all'interpello esclude che essa possa smentire dette risultanze.
4 – Infondati sono anche gli ulteriori motivi di gravame espressi in punto. In primo luogo, una volta appurata la risalenza e la persistenza dei problemi di malfunzionamento delle macchine distributrici, nonché del problema della loro manutenzione da parte degli addetti della fornitrice del servizio, non può affatto affermarsi che detti inadempimenti dovevano essere considerati di scarsa importanza e tali da non consentire la risoluzione del contratto, a mente dell'art. 1455 cc, avendo rimarcato che la sua decisione di non avvalersi Controparte_3
più della fornitrice originaria, sostituendo i distributori, sarebbe intervenuta solo dopo l'episodio delle larve. Le prova sinora evidenziate mettono in luce che il servizio era già gravemente scadente in precedenza e da tempo, indipendentemente dall'episodio da ultimo ricordato. L'art. 1455 cc dispone che la risoluzione del contratto non può disporsi se l'inadempimento sia di scarsa importanza avendo riguardo all'interesse dell'altra, cosicché nel caso di specie gli inadempimenti riscontrati ed imputati a negligenza di debbono reputarsi tali ad avere CP_1
sacrificato in modo rilevante l'interesse della somministrata a disporre di macchine
17 distributrici di prodotti destinati al consumo umano efficienti, manutenzionate adeguatamente ed erogatrici di prodotti conservati correttamente onde evitare che i cibi potessero avariarsi. Come già accennato, ha lamentato in argomento che CP_1
il Tribunale non avrebbe fatto buon governo della regola secondo cui le parti dovrebbero comportarsi secondo buona fede, essendo abusiva la condotta di controparte che, senza segnalazione di alcun precedente inadempimento, segnalazione intervenuta solo dopo la comparsa delle larve, aveva già maturato l'intenzione di sostituire il fornitore. In realtà, detta ultima asserzione risulta smentita dalle prove assunte, ovvero dal fatto che il teste ha confermato Tes_4 di avere segnalato all'appellata i problemi di gestione una volta eseguite le verifiche di malfunzionamento e considerato che dipendente Testimone_1 dell'impresa fornitrice, con la già menzionata mail del 30 settembre 2020 confermava di avere avuto incontro con l'ufficio acquisti di qualche CP_3
giorno prima, scusandosi profondamente per la percezione di non soddisfazione manifestata per il servizio di gestione dei distributori. Peraltro, risulta documentalmente che lo stesso provvedeva a chiedere alla Testimone_4
dirigenza di la sostituzione del fornitore in data 19 settembre 2020 e, CP_3
quindi, nel medesimo torno di tempo della contestazione fatta a e comunque CP_1
dopo il perdurare degli inadempimenti più volte richiamati. Il fatto che l'appellata avesse chiesto a offerta per la fornitura di nuove macchine Parte_4
distributrici nel giugno del 2020, ovvero prima della comprovata contestazione a
, non può ritenersi ingiustificato ed espressione di malafede nell'esecuzione CP_1
del contratto, posto che già da tempo erano segnalati i problemi di malfunzionamento e di cattiva manutenzione delle macchine fornite dall'appellante. In altre parole, detta iniziativa di sostituzione non può dirsi espressione dell'intenzione di di liberarsi dagli obblighi contrattuali in CP_3
modo pretestuoso. Il compendio probatorio oggetto di valutazione convince nel far ritenere che legittimamente l'appellata abbia ritenuto di non avvalersi più dei servizi dell'appellante provvedendo in modo giustificato a rimuovere le macchine
18 della stessa per rivolgersi ad altri fornitori, non potendosi reputare detta iniziativa inadempimento contrattuale imputabile, ove l'inadempimento di non scarsa importanza era già del tutto evidente e pregresso in capo a . CP_1
5 – In definitiva, deve confermarsi che l'inadempimento vada imputato all'appellante e non in capo all'appellata, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione proposta in prime cure in via riconvenzionale da CP_3
e rigetto delle contrapposte domande di risoluzione e risarcimento del
[...]
danno reiterate dall'appellante, rimanendo assorbito l'esame del primo motivo di gravame, posto che l'inadempimento imputato a deve reputarsi di non CP_1
scarsa importanza a prescindere dalla denunciata presenza di larve presso l'erogatore di una delle distributrici automatiche di bevande calde.
6 – L'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Verona confermata, seguendo la soccombenza di le spese di lite che vanno CP_1
liquidate ai valori medi, tenuto conto del valore della causa ed in applicazione del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Verona n. 67/2024, pubblicata il 10 gennaio 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata CP_1 [...]
le spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in CP_3
19 euro 9.991,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
20