Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3819 del 2025, proposto da
RM AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla sentenza numero 86/2024 del 9 febbraio 2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale:
«1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente RM AN a ottenere la “carta docente”, per l’anno scolastico 2023/2024 e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per tale anno;
(…)».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa CO RA e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, prodotta quale copia informatica di documento informatico estratto dal fascicolo telematico, munita di asseverazione di conformità all’originale, in tale forma notificata al Ministero il 12/02/2024 e il 21/11/2024, il giudice ordinario ha, tra l’altro, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto di parte ricorrente ad ottenere « la “carta docente”, per l’anno scolastico 2023/2024 …».
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale (dell’11/10/2025), depositata in atti di causa.
2. Con ricorso notificato e depositato l’11/10/2025 parte ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’intimata Amministrazione al predetto giudicato, chiedendo, pertanto, di « ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito (…) il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 86/2024, (…) condannare il Ministero (…) ad erogare (…) il suddetto bonus nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00), (…) ordinare alla medesima Amministrazione il pagamento in favore della ricorrente di una somma a titolo di penale di mora per il mancato adempimento da parte dell’amministrazione, a far tempo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, da quantificarsi come in parte motiva. (…) ».
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
4. All’udienza camerale del 28/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (cfr., al riguardo, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III, 27/04/2026, n. 1976).
6. Nel merito, il ricorso è fondato, essendo sorretta da idonea documentazione la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti a favore dell’esponente dalla sentenza n. 86/2024 - passata in giudicato -, trattandosi di pretesa non contrastata dall’Amministrazione debitrice, che, pur costituita in giudizio, non ha allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza sopra citata.
7. Il ricorso per ottemperanza va, dunque, accolto; per l’effetto, va dichiarata l’inottemperanza dell’intimato Ministero, a cui va assegnato un termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza per l’accredito al ricorrente degli importi sopra indicati, detratti i pagamenti medio tempore effettuati a favore del medesimo per il predetto titolo.
8. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà entro i successivi 60 (sessanta) giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo, quindi, ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato. L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non appare dovuto allo stesso alcun compenso.
9. Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto risulta manifestamente iniqua in relazione alla natura e misura del debito (cfr. in tal senso, tra le tante, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III, 24/04/2026, n. 1926; TAR Veneto, I, 17/03/2026, n. 605). La disposizione esclude, infatti, l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “ manifestamente iniquo ”, ovvero sussistano “ altre ragioni ostative ”, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
10. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto, in applicazione del criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ. (cfr. Cons. Stato, VII, 24/03/2026, n. 2447), della limitata attività difensiva in concreto svolta nel presente giudizio (riconducibile a quelle « attività minime e stereotipate », di cui alla costante giurisprudenza sviluppatasi in questa materia, su cui cfr., fra le tante, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 19/02/2026, n. 822; id., II, 27/04/2026, nn. 1993, 1992, 1991, 1989, 1988, 1987; id., III, 27/04/2026, nn. 1976, 1972, 1971). Le spese vengono distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) respinge la domanda di astreinte ex art. 114, comma 1, lett. e), c.p.a.;
d) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate nell’importo di euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CO RA, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CO RA | NO LL |
IL SEGRETARIO