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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 9736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9736 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 3.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44490 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv. FILOMENA SIGGILLINO e MAURIZIO BRANCHICELLA con elezione di domicilio in indiritto telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. TIZIANA CIGNARELLI con elezione CP_1 di domicilio in Roma piazza delle Cinque Giornate 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 44490/2024, Parte_1 conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
In via principale:
- accertare e dichiarare che l'infortunio in itinere sofferto dal Sig.
[...]
, in data 03.03.2024 alle ore 01:40, ha causato una Parte_1 menomazione dell'integrità psico fisica pari a venti punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
- condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a CP_1 corrispondere al Sig. la dovuta rendita, come Parte_1 prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 03.03.2024, valutabile in 20 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, con la dichiarazione di una invalidità permanente pari a complessivi 20 punti percentuale e/o nella diversa percentuale accertata in giudizio a mezzo CTU medico legale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. - Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva il ricorrente di essere dipendente dal 25.9.2023 della ditta VELE srl;
che in data 3.3.2024 subiva un infortunio in itinere mentre usciva dal lavoro;
che, in particolare, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Casilina 1383, veniva investito da un' auto pirata;
che veniva trasportato presso il policlinico di Tor Vergata;
che a seguito dei controlli effettuati, l' accertava CP_1 una inabilità assoluta al lavoro sino al 29.7.2024 e una invalidità permanente del 12%; che , a seguito degli accertamenti svolti successivamente, il ricorrente riteneva errata la valutazione dell' CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e la CTU medico legale e concesso termine per eventuali note all'udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati.
Osserva il giudice che i fatti dedotti dalla parte ricorrente non sono stati contestati dall' . CP_1
Il CTU medico-legale ha ritenuto che la menomazione dell'integrità psico-fisica accertata a carico del ricorrente sia valutabile nella misura del 6.% in relazione agli esiti riscontrati
Il CTU ha così concluso :” il Signor in seguito Parte_1 all'infortunio in itinere per cui è in causa ha subito lesioni da cui sono derivati postumi permanenti valutabili come danno biologico nella misura del 16% a decorrere dal 29 luglio 2024.“. Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la valutazione correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente contestata da nessuna delle parti.
Da ciò consegue che va accertato che l'infortunio ha causato al ricorrente una menomazione dell' integrità psico-fisica pari al 16%; per l' effetto, l' CP_1
dovrà corrispondere al ricorrente la rendita nella misura corrispondente, con decorrenza di legge;
oltre accessori Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione o istanza: accerta che l'infortunio ha causato al ricorrente una menomazione dell' integrità psico-fisica pari al 16%; per l' effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere al ricorrente la rendita nella misura corrispondente, con decorrenza di legge;
oltre accessori;
condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in CP_1
complessivi € 2.100,00, da distrarsi, oltre iva e cpa;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
Roma, 3 OTTOBRE 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 3.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44490 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv. FILOMENA SIGGILLINO e MAURIZIO BRANCHICELLA con elezione di domicilio in indiritto telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. TIZIANA CIGNARELLI con elezione CP_1 di domicilio in Roma piazza delle Cinque Giornate 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 44490/2024, Parte_1 conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
In via principale:
- accertare e dichiarare che l'infortunio in itinere sofferto dal Sig.
[...]
, in data 03.03.2024 alle ore 01:40, ha causato una Parte_1 menomazione dell'integrità psico fisica pari a venti punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
- condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a CP_1 corrispondere al Sig. la dovuta rendita, come Parte_1 prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 03.03.2024, valutabile in 20 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, con la dichiarazione di una invalidità permanente pari a complessivi 20 punti percentuale e/o nella diversa percentuale accertata in giudizio a mezzo CTU medico legale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. - Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva il ricorrente di essere dipendente dal 25.9.2023 della ditta VELE srl;
che in data 3.3.2024 subiva un infortunio in itinere mentre usciva dal lavoro;
che, in particolare, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Casilina 1383, veniva investito da un' auto pirata;
che veniva trasportato presso il policlinico di Tor Vergata;
che a seguito dei controlli effettuati, l' accertava CP_1 una inabilità assoluta al lavoro sino al 29.7.2024 e una invalidità permanente del 12%; che , a seguito degli accertamenti svolti successivamente, il ricorrente riteneva errata la valutazione dell' CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e la CTU medico legale e concesso termine per eventuali note all'udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati.
Osserva il giudice che i fatti dedotti dalla parte ricorrente non sono stati contestati dall' . CP_1
Il CTU medico-legale ha ritenuto che la menomazione dell'integrità psico-fisica accertata a carico del ricorrente sia valutabile nella misura del 6.% in relazione agli esiti riscontrati
Il CTU ha così concluso :” il Signor in seguito Parte_1 all'infortunio in itinere per cui è in causa ha subito lesioni da cui sono derivati postumi permanenti valutabili come danno biologico nella misura del 16% a decorrere dal 29 luglio 2024.“. Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la valutazione correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente contestata da nessuna delle parti.
Da ciò consegue che va accertato che l'infortunio ha causato al ricorrente una menomazione dell' integrità psico-fisica pari al 16%; per l' effetto, l' CP_1
dovrà corrispondere al ricorrente la rendita nella misura corrispondente, con decorrenza di legge;
oltre accessori Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione o istanza: accerta che l'infortunio ha causato al ricorrente una menomazione dell' integrità psico-fisica pari al 16%; per l' effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere al ricorrente la rendita nella misura corrispondente, con decorrenza di legge;
oltre accessori;
condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in CP_1
complessivi € 2.100,00, da distrarsi, oltre iva e cpa;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
Roma, 3 OTTOBRE 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini